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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2467/2017 R.G. e vertente
TRA
- , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Messina, Via L. CodiceFiscale_1
Manara n. 82, presso lo studio dell'Avv. Natalia Furfaro, dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
opponente
E
- (già ), Agente della Riscossione per Controparte_1 Controparte_2
la Provincia di Messina, (C.F. - P.IVA ) in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Visalli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via Industriale n.110;
- Comando Corpo Forestale della Controparte_3
Regione Siciliana – Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina,
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina, presso i cui Uffici in Via dei Mille n. 65 is. 221 è elettivamente domiciliata;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento con cui la Parte_1
a seguito del ruolo emesso dall'Assessorato del Territorio e Controparte_1
dell'Ambiente – Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina chiedeva il pagamento di una determinata somma relativa ad una ordinanza ingiunzione non adempiuta.
Contestava, fra l'altro, l'importo della cartella, superiore a quello dell'ordinanza ingiunzione.
Chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della cartella e che la stessa fosse annullata. Si costituiva l che replicava specificamente, sostenendo che il CP_3
maggiore importo derivava dall'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27,
comma 6, della legge n. 689 del 1981, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva anche la società di riscossione, assumendo di aver agito nel pieno rispetto della normativa e chiedeva il rigetto della opposizione.
Nelle note conclusive, parte opponente rilevava che, nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 138/2024, passata in giudicato, prodotta in atti, era stato definito l'appello (n. 313/2017 R.G.A) avverso la sentenza (n. 2712/2016) che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione (n. 48/11) presupposta alla cartella oggetto della presente opposizione.
In particolare, deduceva che, con detta sentenza n. 138/2024, la Corte di Appello
di Messina aveva accolto l'appello del e, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
aveva revocato l'ordinanza ingiunzione n. 48/2011 del 27.12.2011. Pertanto, la cartella n. 295 2017 00052227609 era rimasta comunque priva di presupposto e doveva essere,
dunque, annullata /sgravata.
All'udienza del 21 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n.
56.
In detta udienza, in particolare, parte opponente, pur non producendo la certificazione ad opera del cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato, precisava, che, avverso la citata sentenza della Corte di Appello, che aveva revocato l'ordinanza ingiunzione presupposto della cartella, non risultava essere stata proposta impugnazione e che, comunque, erano decorsi i termini di legge brevi per proporre impugnazione.
Nulla replicavano, sul punto, le parti opposte.
Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché, in conseguenza della revoca della richiamata ordinanza in questione, è venuto meno l'atto presupposto che sorreggeva il procedimento di iscrizione a ruolo richiesto dall Parte_2
e che aveva comportato l'emissione da parte della società di
[...]
riscossione della cartella esattoriale (di pagamento) oggetto della presente opposizione.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza, in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale -costituito, nel nostro caso, dalla ordinanza ingiunzione-, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una successiva pronuncia del giudice importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (arg. Cass. 9899/2022).
Dalla odierna pronuncia discende il diritto dell'opponente di presentare l'istanza per il relativo sgravio all'ente impositore (Assessorato).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Devono essere compensate, in considerazione dell'andamento e, soprattutto,
dell'esito della controversia, le spese processuali relative al rapporto tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese nel rapporto processuale tra le parti.
Messina, 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo