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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 20582/24 R.G. Aff.
Cont. Lavoro promossa
DA elett.te domic.to presso gli Avv. F. DOMINICI e A. Parte_1
- ricorrente -PASCIUTO che lo rappresentano e difendono CONTRO
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. BELLOMARI' che lo rappresenta e difende
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 1. 18/80 e dell'handicap grave ex art. 3 c. 3 1. 104/92, e che il CTU nominato in quella sede non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti clinici per fruire dell'indennità di accompagnamento.
Ha altresì riferito di avere depositato nei termini di legge l'atto di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso ed esposto, ha chiesto al Giudice, previa nomina di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari con riferimento all'indennità di accompagnamento, e in ogni caso confermare il diritto a fruire delle prestazioni già riconosciute in sede di ATP (handicap grave ex art. 3 c. 3 1. 104/92).
L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Lamenta parte ricorrente la sottovalutazione, da parte del CTU nominato in sede di ATP, del proprio quadro clinico generale, che avrebbe comportato una compromissione psico-fisica tale da configurare i presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
L'art. 11. 18/80 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Al riguardo, va osservato che il CTU nominato in sede di ATP ha espressamente riferito che: "Le risultanze dell'indagine peritale supportate ed integrate dallo studio della documentazione in atti, mi consentono di affermare che il Sig. Parte_1 di anni 77, risulta affetto da un complesso di patologie che lo rendono invalido ultrasessantenne con persistenti difficoltà gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ma ancora in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non bisognevole di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Non sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni. Sussistono, invece, i requisiti medico-sociali per il riconoscimento dello stato di "handicap in situazione di gravità" di cui all'art. 3, comma 3°, della legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa".
Il Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni peritali, perché ampiamente e adeguatamente motivate, considerata anche la sostanziale genericità delle deduzioni avanzate da parte ricorrente a contestazione della valutazione effettuata dal CTU.
Emerge, quindi, come le deduzioni di cui al ricorso in opposizione si risolvano sostanzialmente solo con il suggerire un'interpretazione diversa delle patologie riscontrate dal medico-legale, in assenza di contestazioni tecniche sulla valutazione dalla stessa operata.
In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
Merita invece di essere confermata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari per fruire dei benefici di cui all'art. 3, c. 3, 1. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa, così come già riconosciuto in sede di ATP.
Le spese processuali del procedimento di I fase possono essere complessivamente compensate per metà, atteso il (solo) parziale riconoscimento delle prestazioni rivendicate, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza;
le spese di lite per il giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, c. 3, 1.
104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
compensa per metà le spese di lite della fase di ATP e condanna l' CP_1 alla restante metà, da liquidarsi in € 775,00 oltre accessori, da distrarsi;
rigetta l'opposizione e condanna il ricorrente alle spese della presente fase di giudizio in favore dell' CP_1, liquidate in € 2.700,00 oltre oneri dovuti.
Roma, 20/1/2025
Il Giudice
(Laura Bajardi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 20582/24 R.G. Aff.
Cont. Lavoro promossa
DA elett.te domic.to presso gli Avv. F. DOMINICI e A. Parte_1
- ricorrente -PASCIUTO che lo rappresentano e difendono CONTRO
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. BELLOMARI' che lo rappresenta e difende
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 1. 18/80 e dell'handicap grave ex art. 3 c. 3 1. 104/92, e che il CTU nominato in quella sede non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti clinici per fruire dell'indennità di accompagnamento.
Ha altresì riferito di avere depositato nei termini di legge l'atto di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso ed esposto, ha chiesto al Giudice, previa nomina di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari con riferimento all'indennità di accompagnamento, e in ogni caso confermare il diritto a fruire delle prestazioni già riconosciute in sede di ATP (handicap grave ex art. 3 c. 3 1. 104/92).
L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Lamenta parte ricorrente la sottovalutazione, da parte del CTU nominato in sede di ATP, del proprio quadro clinico generale, che avrebbe comportato una compromissione psico-fisica tale da configurare i presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
L'art. 11. 18/80 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Al riguardo, va osservato che il CTU nominato in sede di ATP ha espressamente riferito che: "Le risultanze dell'indagine peritale supportate ed integrate dallo studio della documentazione in atti, mi consentono di affermare che il Sig. Parte_1 di anni 77, risulta affetto da un complesso di patologie che lo rendono invalido ultrasessantenne con persistenti difficoltà gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ma ancora in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non bisognevole di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Non sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni. Sussistono, invece, i requisiti medico-sociali per il riconoscimento dello stato di "handicap in situazione di gravità" di cui all'art. 3, comma 3°, della legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa".
Il Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni peritali, perché ampiamente e adeguatamente motivate, considerata anche la sostanziale genericità delle deduzioni avanzate da parte ricorrente a contestazione della valutazione effettuata dal CTU.
Emerge, quindi, come le deduzioni di cui al ricorso in opposizione si risolvano sostanzialmente solo con il suggerire un'interpretazione diversa delle patologie riscontrate dal medico-legale, in assenza di contestazioni tecniche sulla valutazione dalla stessa operata.
In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
Merita invece di essere confermata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari per fruire dei benefici di cui all'art. 3, c. 3, 1. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa, così come già riconosciuto in sede di ATP.
Le spese processuali del procedimento di I fase possono essere complessivamente compensate per metà, atteso il (solo) parziale riconoscimento delle prestazioni rivendicate, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza;
le spese di lite per il giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, c. 3, 1.
104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
compensa per metà le spese di lite della fase di ATP e condanna l' CP_1 alla restante metà, da liquidarsi in € 775,00 oltre accessori, da distrarsi;
rigetta l'opposizione e condanna il ricorrente alle spese della presente fase di giudizio in favore dell' CP_1, liquidate in € 2.700,00 oltre oneri dovuti.
Roma, 20/1/2025
Il Giudice
(Laura Bajardi)