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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
RI IG IU
AN BO IU
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3754/2025 , avente ad oggetto mutamento di sesso,
promosso
DA
, difesa e rappresentata dall'avv. ROBERTA PARIGIANI Parte_1
come da mandato in atti;
ATTORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Taranto.
Conclusioni dell'attore: “-DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita del
ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca
l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia Parte_1
rettificata nel nuovo nome di e conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe Per_1
del Comune di Taranto (TA) ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con
ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari
per adeguare i propri caratteri sessuali”. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, manifestando sin dall'adolescenza una discrasia tra il proprio sesso anatomico femminile e la propria psicosessualità orientata in senso maschile, a partire dall'anno 2024 ha intrapreso un percorso di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica presso il Prof. , dell'Ordine Psicologi della Persona_2
Lombardia n. 7171.
Dalla documentazione allegata agli atti emerge che la ricorrente si è sottoposta a colloqui individuali psicologico-clinici, i quali hanno confermato la presenza di una inconguenza/disforia di genere e, nello stesso tempo, hanno escluso la presenza di sintomi psicopatologici significativi che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta;
a tale diagnosi è seguita la somministrazione di una terapia con ormoni maschili presso il Centro Auxologio – Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Medicina
Endocrino -Metabolica, sotto la guida della dott.ssa specialista in Persona_3
Endocrinologia e malattie del ricambio, per il concreto avvio del percorso di riattribuzione di genere.
Osserva il Collegio che la relazione medico-psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dalla ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie;
a tanto deve aggiungersi la ferma convinzione della stessa nel proseguire il percorso intrapreso, come dichiarato all'udienza del 26/11/2025.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,
alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982.
Ed invero la Suprema Corte ha recentemente affermato che per ottenere la rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile “deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. (Cassazione Civile,
20 luglio 2015 n. 15138).
Con riferimento all'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, l'art. 31 del D.lgs. 150/2011 statuisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e
3”; tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 “ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 nella parte in
cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche
qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso”.
Nel caso in specie pertanto, l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico si rende del tutto superflua alla luce del percorso psico-disgnostico ed endocrinologico già positivamente intrapreso dal ricorrente e sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
14/08/2025 da , così provvede: Parte_1
1) attribuisce a , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, il sesso maschile ed il nuovo nome di “ ”; dando atto C.F._1 Per_1 che egli potrà liberamente accedere ai trattamenti medico-chirurgici che riterrà
opportuni;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Taranto di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita (atto n. 1177, parte I, serie A,
anno 1995, Comune di Taranto);
3) nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente estensore Dott. Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
RI IG IU
AN BO IU
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3754/2025 , avente ad oggetto mutamento di sesso,
promosso
DA
, difesa e rappresentata dall'avv. ROBERTA PARIGIANI Parte_1
come da mandato in atti;
ATTORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Taranto.
Conclusioni dell'attore: “-DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita del
ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca
l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia Parte_1
rettificata nel nuovo nome di e conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe Per_1
del Comune di Taranto (TA) ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con
ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari
per adeguare i propri caratteri sessuali”. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, manifestando sin dall'adolescenza una discrasia tra il proprio sesso anatomico femminile e la propria psicosessualità orientata in senso maschile, a partire dall'anno 2024 ha intrapreso un percorso di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica presso il Prof. , dell'Ordine Psicologi della Persona_2
Lombardia n. 7171.
Dalla documentazione allegata agli atti emerge che la ricorrente si è sottoposta a colloqui individuali psicologico-clinici, i quali hanno confermato la presenza di una inconguenza/disforia di genere e, nello stesso tempo, hanno escluso la presenza di sintomi psicopatologici significativi che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta;
a tale diagnosi è seguita la somministrazione di una terapia con ormoni maschili presso il Centro Auxologio – Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Medicina
Endocrino -Metabolica, sotto la guida della dott.ssa specialista in Persona_3
Endocrinologia e malattie del ricambio, per il concreto avvio del percorso di riattribuzione di genere.
Osserva il Collegio che la relazione medico-psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dalla ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie;
a tanto deve aggiungersi la ferma convinzione della stessa nel proseguire il percorso intrapreso, come dichiarato all'udienza del 26/11/2025.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,
alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982.
Ed invero la Suprema Corte ha recentemente affermato che per ottenere la rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile “deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. (Cassazione Civile,
20 luglio 2015 n. 15138).
Con riferimento all'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, l'art. 31 del D.lgs. 150/2011 statuisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e
3”; tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 “ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 nella parte in
cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche
qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso”.
Nel caso in specie pertanto, l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico si rende del tutto superflua alla luce del percorso psico-disgnostico ed endocrinologico già positivamente intrapreso dal ricorrente e sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
14/08/2025 da , così provvede: Parte_1
1) attribuisce a , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, il sesso maschile ed il nuovo nome di “ ”; dando atto C.F._1 Per_1 che egli potrà liberamente accedere ai trattamenti medico-chirurgici che riterrà
opportuni;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Taranto di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita (atto n. 1177, parte I, serie A,
anno 1995, Comune di Taranto);
3) nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente estensore Dott. Martino Casavola