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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2024, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 4522/2018
Oggi 14/02/2024, alle ore 10:50, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Faraone Maddalena, per parte attrice;
deduce che relativamente all'eccezione di controparte circa la mancata denuncia del sinistro dinanzi all'autorità giudiziaria la suddetta circostanza è smentita dal deposito, in atti, del certificato di archiviazione del procedimento penale n. 3494/2017; insiste per la decisione, chiede l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione;
avv.to Bertolo, per la si riporta alla propria nota e tutti gli atti, impugna e contesta quanto CP_1
dedotto da controparte, chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese;
non si dichiara antistatario;
in subordine alla discussione, tutte le parti concordemente dichiarano di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. al fine di trattenere la causa in decisione in data odierna;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori presenti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate nei propri atti e scritti difensivi, ai quali si riportano.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19:30; il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4522/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: sinistro stradale
TRA
, elettivamente domiciliato in Boscoreale, alla Via Brancaccio n. 52, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Faraone Maddalena ed Anna Vaiano, dalle quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nella qualità di impresa designata alla gestione dei danni del F.G.V.S. Controparte_2 per la in persona del legale rappresentante, rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Org_1
Bertolo, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Salerno, Via
Trento, n. 141/B;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e memorie depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che in data 12/05/2017, ore 21:30 circa, in Scafati, Via
Alcide De Gasperi, parte attrice - conducente del motociclo TG DX63831 - veniva Controparte_3
investita da un veicolo di colore blu, che si spostava sul lato sinistro senza azionare l'indicatore di direzione ed allontanandosi repentinamente, senza farsi identificare;
lamentava, altresì, il danno derivante dalla perdita della possibilità immediata di avanzare di grado e per presentare domanda per avvicinarsi al proprio paese di origine;
invocava una valutazione equitativa di tali danni.
Si domandava, pertanto, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto, con condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi e spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva la improcedibilità ed infondatezza della domanda, e concludeva per il rigetto della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora il danneggiato promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, costui ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto.
La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che non è consentito addebitare al danneggiato l'onere di indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante, ad esempio, formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi;
ne deriva che l'identificazione deve risultare impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima (Cass., sent. n.18308 del 2015); pertanto il danneggiato è tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia, secondo l'accertamento del giudice del merito.
Peraltro, è vero che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del
[...] , di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, ma è Parte_2
altresì vero che la sussistenza o meno di tale denuncia costituisce un indizio, che deve essere valutato alla luce del complessivo quadro probatorio (Cass., sent. n. 18308 del 2015).
Pertanto, il giudice di merito deve tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo (Cass., sent. n. 3019 del 2016).
Ciò posto, la domanda è fondata.
In primo luogo, si rinvia all'ordinanza del 31.01.2022.
In secondo luogo, e per quanto attiene al merito, nel caso di specie, in relazione alla dinamica del sinistro dal quadro probatorio in atti emerge che la responsabilità dell'evento è ascrivibile al conducente del veicolo non identificato.
In proposito, secondo i testimoni: “circa a metà maggio del 2017, alle ore 21:00 circa, mio fratello percorreva via Alcide De Gasperi, Scafati, sulla sua motocicletta, l' , e mi precedeva, io CP_3
guidavo un motorino SH;
davanti a mio fratello vi era una TO blu scura, mio fratello tentò il sorpasso ma senza invadere l'opposta corsia;
preciso che mio fratello non tentò tale operazione a velocità elevata, in quanto davanti alla TO vi erano altre vetture, quindi si procedeva lentamente”;
“mentre mio fratello eseguiva l'operazione di sorpasso l'auto ha svoltato a sinistra e ha colpito la parte posteriore della moto;
la TO ha colpito la moto di mio fratello ad altezza della ruota sinistra anteriore dell'auto; dopo l'impatto, la moto di mio fratello ha percorso l'opposta corsia, finendo sull'albero ed impattando su un muretto, fortunatamente aveva il casco”; “mio fratello lavora nell'esercito, al lago di Bracciano;
lamenta comunque un dolore alla spalla ma sta lavorando;
ha la famiglia a Scafati, voleva fare domanda per avvicinarsi , poi mi disse che a causa del periodo in cui
è rimasto fermo non ha potuto effettuare il trasferimento”; “la Fiat TO non azionò l'indicatore di direzione nello spostamento”; “nel periodo di malattia mio fratello ha anche perso parte dello stipendio e non ha potuto partecipare ad una missione dell'esercito” ( , udienza Testimone_1 del 21/09/2022); “nel maggio 2017, il fine settimana ero sceso a Scafati per andare a trovare la mia famiglia, io risiedo a Teverola;
percorrevo il marciapiede della via Alcide De Gasperi, che è una via a doppio senso;
il danneggiato guidava una moto bianca, percorrendo la corsia opposta alla mia direzione, verso Scafati-Pompei; dietro la moto c'era un motorino;
il conducente della moto eseguiva un sorpasso nei confronti di una TO scura, erano circa le 21:00; la TO ha sterzato improvvisamente verso sinistra colpendo con la parte anteriore dell'auto, non ho notato bene quale punto della moto è stato colpito, sicuramente il lato destro;
l'auto ha quindi rallentato e il danneggiato, dopo l'impatto, ha invaso l'opposta corsia, sbattendo contro un albero ed un muretto”; “la TO non azionò l'indicatore di direzione”; “il danneggiato indossava il casco” (Testimone , udienza Tes_2
del 21/09/2022).
Dalle dichiarazioni dei testimoni - che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica - emerge che la condotta del conducente del veicolo rimasto ignoto ha determinato l'evento, eseguendo, repentinamente e senza alcuna segnalazione, una improvvisa manovra verso sinistra senza attivare l'indicatore di direzione, ed impattando con il motociclo condotto dalla parte attrice, che nulla poteva fare per evitare lo scontro;
né emergono chiari supporti probatori idonei a sostenere una corresponsabilità di parte attrice nella produzione dell'evento, al netto di mere ipotesi astrattamente formulate e sganciate da un concreto riscontro.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore sono quantificabili nella misura del 19%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni sessanta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni sessanta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, e giorni sessanta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato come “sono documentate ricevute di spese mediche sostenute per un totale di € 2.654,51” (pag. 14 relazione tecnica in atti).
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili;
in considerazione dell'età dell'infortunato, al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico e morale residuato all'attore, un importo complessivo pari ad euro 79.886,00.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma all'attore: costui, difatti, non ha concretamente né dedotto, né allegato, né tantomeno provato alcun ulteriore danno patito;
resta ferma, difatti, la necessità di soddisfare l'onere di allegazione e della prova, anche eventualmente tramite presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, non potendo viceversa ammettersi alcuna forma di automatismo, che consentirebbe il riconoscimento – fermamente negato – della risarcibilità del danno in re ipsa (e difatti, il difetto di allegazione preclude al giudice il ricorso allo strumento probatorio presuntivo, in assenza di quei fatti noti in base ai quali al giudice è consentito risalire al fatto ignoto da provare: si veda, in particolare,
Cass., sent. n. 339 de 2016).
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, parte convenuta deve essere condannata alla corresponsione, in favore dell'attore, dell'importo complessivo di euro 79.886,00, a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate. Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna di parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 12.05.2017- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma a parte danneggiata, anche in relazione alla asserita perdita di stipendio o occasione di guadagno, ovvero danni di natura patrimoniale.
In proposito, a fronte di una domanda rivolta all'ottenimento di un risarcimento del danno, è anzitutto onere dell'attore provare l'esistenza di tale pregiudizio, frutto di un fatto illecito. Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent.
n. 11203 del 2019; si veda anche Trib. Cosenza, sent. n. 825 del 2020; Trib. Milano, 25/07/2019 in relazione al danno da fermo tecnico). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che
“L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697
c.c.)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021).
Nel caso di specie, il testimone ha dichiarato che “mio fratello lavora nell'esercito, al lago Pt_1
di Bracciano;
lamenta comunque un dolore alla spalla ma sta lavorando;
ha la famiglia a Scafati, voleva fare domanda per avvicinarsi, poi mi disse che a causa del periodo in cui è rimasto fermo non ha potuto effettuare il trasferimento”; “nel periodo di malattia mio fratello ha anche perso parte dello stipendio e non ha potuto partecipare ad una missione dell'esercito”. Tale dichiarazione si fonda, in parte, su quanto riferito dallo stesso danneggiato;
inoltre, risulta generica nel descrivere le richiamate perdite patrimoniali, in relazione alle quali, peraltro, la parte avrebbe potuto depositare idonea documentazione a sostegno del minore stipendio percepito;
infine, risulta del tutto generico il nesso causale tra il sinistro e una – non chiaramente indicata – missione alla quale non sarebbe stato possibile partecipare.
Si aggiunga, in via più generale, che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro ( v. Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814)”, aggiungendo, inoltre, che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( art. 2697 c.c. ). Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n.
15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass.,
24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904 ) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro in alcuni caso possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass.,
12/6/2015, n. 12211 ). Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass., 4/4/2019, n.
9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021; si veda anche Cass., n.5956 del 2022).
Nel caso di specie, non emerge alcuna difficoltà – peraltro, nemmeno dedotta – nel provare il preciso ammontare, ma esclusivamente una omessa prova circa il danno emergente tollerato, che ben poteva essere provato tramite la produzione, in atti, di quanto percepito a titolo di stipendio.
Infine, con particolare riferimento alla perdita della opportunità di guadagno consistente nella possibilità immediata di avanzamento di grado, non è provato che l'infortunio patito rappresenti l'unica causa in concreto ostativa all'avanzamento, non emergendo alcun dato per ritenere sussistenti gli altri requisiti necessari, o assenti le altre varie cause ostative, per la concreta probabilità di ottenere l'accoglimento della propria istanza;
né, in ogni caso, è depositata in atti alcuna idonea allegazione per consentire l'operatività del meccanismo presuntivo in relazione alla quantificazione di tale asserito danno di tipo patrimoniale (e difatti, il difetto di allegazione preclude al giudice il ricorso allo strumento probatorio presuntivo, in assenza di quei fatti noti in base ai quali al giudice è consentito risalire al fatto ignoto da provare: si veda, in particolare, Cass., sent. n. 339 de 2016).
Ne deriva che non risulta soddisfatto, sul punto, l'onere della prova e - non sussistendo i presupposti per una valutazione equitativa del danno - la domanda non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e tenendo conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sulla domanda, R.G. 4522/2018, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti di quanto indicato in parte motiva, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 79.886,00, oltre interessi come in motivazione, ed euro 2.654,51 per spese mediche, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge, giusta decreto del 20 maggio 2023;
3. condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 4.936,40 per compenso professionale, euro 786,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14 febbraio 2024.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 4522/2018
Oggi 14/02/2024, alle ore 10:50, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Faraone Maddalena, per parte attrice;
deduce che relativamente all'eccezione di controparte circa la mancata denuncia del sinistro dinanzi all'autorità giudiziaria la suddetta circostanza è smentita dal deposito, in atti, del certificato di archiviazione del procedimento penale n. 3494/2017; insiste per la decisione, chiede l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione;
avv.to Bertolo, per la si riporta alla propria nota e tutti gli atti, impugna e contesta quanto CP_1
dedotto da controparte, chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese;
non si dichiara antistatario;
in subordine alla discussione, tutte le parti concordemente dichiarano di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. al fine di trattenere la causa in decisione in data odierna;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori presenti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate nei propri atti e scritti difensivi, ai quali si riportano.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19:30; il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4522/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: sinistro stradale
TRA
, elettivamente domiciliato in Boscoreale, alla Via Brancaccio n. 52, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Faraone Maddalena ed Anna Vaiano, dalle quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nella qualità di impresa designata alla gestione dei danni del F.G.V.S. Controparte_2 per la in persona del legale rappresentante, rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Org_1
Bertolo, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Salerno, Via
Trento, n. 141/B;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e memorie depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che in data 12/05/2017, ore 21:30 circa, in Scafati, Via
Alcide De Gasperi, parte attrice - conducente del motociclo TG DX63831 - veniva Controparte_3
investita da un veicolo di colore blu, che si spostava sul lato sinistro senza azionare l'indicatore di direzione ed allontanandosi repentinamente, senza farsi identificare;
lamentava, altresì, il danno derivante dalla perdita della possibilità immediata di avanzare di grado e per presentare domanda per avvicinarsi al proprio paese di origine;
invocava una valutazione equitativa di tali danni.
Si domandava, pertanto, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto, con condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi e spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva la improcedibilità ed infondatezza della domanda, e concludeva per il rigetto della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora il danneggiato promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, costui ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto.
La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che non è consentito addebitare al danneggiato l'onere di indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante, ad esempio, formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi;
ne deriva che l'identificazione deve risultare impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima (Cass., sent. n.18308 del 2015); pertanto il danneggiato è tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia, secondo l'accertamento del giudice del merito.
Peraltro, è vero che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del
[...] , di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, ma è Parte_2
altresì vero che la sussistenza o meno di tale denuncia costituisce un indizio, che deve essere valutato alla luce del complessivo quadro probatorio (Cass., sent. n. 18308 del 2015).
Pertanto, il giudice di merito deve tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo (Cass., sent. n. 3019 del 2016).
Ciò posto, la domanda è fondata.
In primo luogo, si rinvia all'ordinanza del 31.01.2022.
In secondo luogo, e per quanto attiene al merito, nel caso di specie, in relazione alla dinamica del sinistro dal quadro probatorio in atti emerge che la responsabilità dell'evento è ascrivibile al conducente del veicolo non identificato.
In proposito, secondo i testimoni: “circa a metà maggio del 2017, alle ore 21:00 circa, mio fratello percorreva via Alcide De Gasperi, Scafati, sulla sua motocicletta, l' , e mi precedeva, io CP_3
guidavo un motorino SH;
davanti a mio fratello vi era una TO blu scura, mio fratello tentò il sorpasso ma senza invadere l'opposta corsia;
preciso che mio fratello non tentò tale operazione a velocità elevata, in quanto davanti alla TO vi erano altre vetture, quindi si procedeva lentamente”;
“mentre mio fratello eseguiva l'operazione di sorpasso l'auto ha svoltato a sinistra e ha colpito la parte posteriore della moto;
la TO ha colpito la moto di mio fratello ad altezza della ruota sinistra anteriore dell'auto; dopo l'impatto, la moto di mio fratello ha percorso l'opposta corsia, finendo sull'albero ed impattando su un muretto, fortunatamente aveva il casco”; “mio fratello lavora nell'esercito, al lago di Bracciano;
lamenta comunque un dolore alla spalla ma sta lavorando;
ha la famiglia a Scafati, voleva fare domanda per avvicinarsi , poi mi disse che a causa del periodo in cui
è rimasto fermo non ha potuto effettuare il trasferimento”; “la Fiat TO non azionò l'indicatore di direzione nello spostamento”; “nel periodo di malattia mio fratello ha anche perso parte dello stipendio e non ha potuto partecipare ad una missione dell'esercito” ( , udienza Testimone_1 del 21/09/2022); “nel maggio 2017, il fine settimana ero sceso a Scafati per andare a trovare la mia famiglia, io risiedo a Teverola;
percorrevo il marciapiede della via Alcide De Gasperi, che è una via a doppio senso;
il danneggiato guidava una moto bianca, percorrendo la corsia opposta alla mia direzione, verso Scafati-Pompei; dietro la moto c'era un motorino;
il conducente della moto eseguiva un sorpasso nei confronti di una TO scura, erano circa le 21:00; la TO ha sterzato improvvisamente verso sinistra colpendo con la parte anteriore dell'auto, non ho notato bene quale punto della moto è stato colpito, sicuramente il lato destro;
l'auto ha quindi rallentato e il danneggiato, dopo l'impatto, ha invaso l'opposta corsia, sbattendo contro un albero ed un muretto”; “la TO non azionò l'indicatore di direzione”; “il danneggiato indossava il casco” (Testimone , udienza Tes_2
del 21/09/2022).
Dalle dichiarazioni dei testimoni - che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica - emerge che la condotta del conducente del veicolo rimasto ignoto ha determinato l'evento, eseguendo, repentinamente e senza alcuna segnalazione, una improvvisa manovra verso sinistra senza attivare l'indicatore di direzione, ed impattando con il motociclo condotto dalla parte attrice, che nulla poteva fare per evitare lo scontro;
né emergono chiari supporti probatori idonei a sostenere una corresponsabilità di parte attrice nella produzione dell'evento, al netto di mere ipotesi astrattamente formulate e sganciate da un concreto riscontro.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore sono quantificabili nella misura del 19%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni sessanta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni sessanta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, e giorni sessanta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato come “sono documentate ricevute di spese mediche sostenute per un totale di € 2.654,51” (pag. 14 relazione tecnica in atti).
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili;
in considerazione dell'età dell'infortunato, al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico e morale residuato all'attore, un importo complessivo pari ad euro 79.886,00.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma all'attore: costui, difatti, non ha concretamente né dedotto, né allegato, né tantomeno provato alcun ulteriore danno patito;
resta ferma, difatti, la necessità di soddisfare l'onere di allegazione e della prova, anche eventualmente tramite presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, non potendo viceversa ammettersi alcuna forma di automatismo, che consentirebbe il riconoscimento – fermamente negato – della risarcibilità del danno in re ipsa (e difatti, il difetto di allegazione preclude al giudice il ricorso allo strumento probatorio presuntivo, in assenza di quei fatti noti in base ai quali al giudice è consentito risalire al fatto ignoto da provare: si veda, in particolare,
Cass., sent. n. 339 de 2016).
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, parte convenuta deve essere condannata alla corresponsione, in favore dell'attore, dell'importo complessivo di euro 79.886,00, a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate. Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna di parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 12.05.2017- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma a parte danneggiata, anche in relazione alla asserita perdita di stipendio o occasione di guadagno, ovvero danni di natura patrimoniale.
In proposito, a fronte di una domanda rivolta all'ottenimento di un risarcimento del danno, è anzitutto onere dell'attore provare l'esistenza di tale pregiudizio, frutto di un fatto illecito. Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent.
n. 11203 del 2019; si veda anche Trib. Cosenza, sent. n. 825 del 2020; Trib. Milano, 25/07/2019 in relazione al danno da fermo tecnico). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che
“L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697
c.c.)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021).
Nel caso di specie, il testimone ha dichiarato che “mio fratello lavora nell'esercito, al lago Pt_1
di Bracciano;
lamenta comunque un dolore alla spalla ma sta lavorando;
ha la famiglia a Scafati, voleva fare domanda per avvicinarsi, poi mi disse che a causa del periodo in cui è rimasto fermo non ha potuto effettuare il trasferimento”; “nel periodo di malattia mio fratello ha anche perso parte dello stipendio e non ha potuto partecipare ad una missione dell'esercito”. Tale dichiarazione si fonda, in parte, su quanto riferito dallo stesso danneggiato;
inoltre, risulta generica nel descrivere le richiamate perdite patrimoniali, in relazione alle quali, peraltro, la parte avrebbe potuto depositare idonea documentazione a sostegno del minore stipendio percepito;
infine, risulta del tutto generico il nesso causale tra il sinistro e una – non chiaramente indicata – missione alla quale non sarebbe stato possibile partecipare.
Si aggiunga, in via più generale, che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro ( v. Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814)”, aggiungendo, inoltre, che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( art. 2697 c.c. ). Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n.
15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass.,
24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904 ) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro in alcuni caso possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass.,
12/6/2015, n. 12211 ). Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass., 4/4/2019, n.
9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021; si veda anche Cass., n.5956 del 2022).
Nel caso di specie, non emerge alcuna difficoltà – peraltro, nemmeno dedotta – nel provare il preciso ammontare, ma esclusivamente una omessa prova circa il danno emergente tollerato, che ben poteva essere provato tramite la produzione, in atti, di quanto percepito a titolo di stipendio.
Infine, con particolare riferimento alla perdita della opportunità di guadagno consistente nella possibilità immediata di avanzamento di grado, non è provato che l'infortunio patito rappresenti l'unica causa in concreto ostativa all'avanzamento, non emergendo alcun dato per ritenere sussistenti gli altri requisiti necessari, o assenti le altre varie cause ostative, per la concreta probabilità di ottenere l'accoglimento della propria istanza;
né, in ogni caso, è depositata in atti alcuna idonea allegazione per consentire l'operatività del meccanismo presuntivo in relazione alla quantificazione di tale asserito danno di tipo patrimoniale (e difatti, il difetto di allegazione preclude al giudice il ricorso allo strumento probatorio presuntivo, in assenza di quei fatti noti in base ai quali al giudice è consentito risalire al fatto ignoto da provare: si veda, in particolare, Cass., sent. n. 339 de 2016).
Ne deriva che non risulta soddisfatto, sul punto, l'onere della prova e - non sussistendo i presupposti per una valutazione equitativa del danno - la domanda non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e tenendo conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sulla domanda, R.G. 4522/2018, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti di quanto indicato in parte motiva, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 79.886,00, oltre interessi come in motivazione, ed euro 2.654,51 per spese mediche, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge, giusta decreto del 20 maggio 2023;
3. condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 4.936,40 per compenso professionale, euro 786,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14 febbraio 2024.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio