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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
216/2021 n. RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere Relatore
Ing. Giancarlo Fianchisti Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 216/2021 promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Iuso, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Jacopo Quintavalli e
Luca Capecchi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra di loro, come da procura in atti;
e
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Giuseppe Vincelli dell'Avvocatura della Regione
Toscana ed elettivamente domiciliato presso la stessa;
- resistenti -
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la fuoriuscita e sversamento di acque dovute allo straripamento dell'affluente denominato “GI” intervenuto nel Novembre 2019, in prossimità della Strada 667 – Via Livornese, posta nel Comune di Lastra a Signa (FI), è dovuto al malfunzionamento e/o al difetto manutentivo delle nr. 2 chiuse ivi presenti;
sempre nel merito e per conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento dell'immobile di sua proprietà posto nel Comune di
Lastra a Signa (FI), Strada 67 – Via Livornese e per suo l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. il
e la , in solido tra loro e/o ognuno per la propria Controparte_1 Controparte_2 parte di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente per la superiore causale, complessivamente quantificati in € 1.581,19 e/o della maggior o minor somma che riterrà di giustizia;
in denegata ipotesi, il Giudice adito decidesse per la carenza della legittimazione passiva del
[...]
e della e/o emergesse dall'istruttoria la loro estraneità in favore Controparte_1 Controparte_2 del e per suo effetto il rigetto del ricorso, decida per la compensazione delle spese Parte_2 legali tra le parti nel giudizio de quo, alla luce dell'atteggiamento tenuti dagli Enti in tutta la fase stragiudiziale.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
Per parte resistente : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Controparte_1
Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e domanda respinta: Nel merito, in tesi accertare e dichiarare che il non ha alcuna Controparte_3 responsabilità in riferimento al sinistro ed ai danni oggetto di causa e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ed in ogni caso respingere integralmente, Controparte_3 in quanto infondata in fatto e diritto, per le motivazioni di cui in premessa, la domanda del Sig. Parte_1
di condanna del al risarcimento dei danni nonché dichiarare
[...] Controparte_3 che niente è dovuto dal in favore del Sig. per Controparte_3 Parte_1 nessun titolo, motivo o ragione;
Nell'ipotesi denegata e subordinata e salvo gravame in cui il venisse condannato al risarcimento CP_3 dei danni in favore del Sig. , ridurre l'importo del risarcimento per un importo pari alle Parte_1 somme liquidate e/o che avrebbe dovuto e/o che dovranno essere liquidate in via amministrativa in favore del Sig. per i medesimi danni oggetto della presente causa, per le motivazioni di cui in Parte_1 premessa.
In ogni caso con vittoria di spese, comprese quelle generali, e compensi legali di causa.
In via istruttoria, ci si riporta alle conclusioni come da memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., contestando tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e richiesto nel merito ed in via istruttoria nonché prodotto in giudizio dal Sig. .” Parte_1
Per la resistente : “Voglia l'Ecc.mo TRAP adito, reietta ogni contraria domanda ed eccezione, Controparte_2 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di cui in narrativa con conseguente estromissione dal giudizio della;
rigettare comunque le pretese della parte ricorrente, poiché destituite di qualsiasi Controparte_2 fondamento, oltre a non essere minimamente provate sia nell'an che nel quantum, non potendo ritenersi sussistente alcun obbligo di custodia a capo della . Controparte_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il e la Controparte_1 Controparte_2 al fine di ottenere, previo accertamento della loro responsabilità solidale ex art. 2051 c.c., la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.581,19, subiti dall'immobile di sua proprietà (posto nel Comune di Lastra a Signa, Strada 67 – Via Livornese) a causa dell'esondazione di un affluente del fiume
Arno, denominato GI, intervenuto nel novembre 2019.
Al riguardo, il ricorrente ha esposto che: 1) nel mese di Novembre 2019, con l'inizio delle prime piogge stagionali, si era verificato uno straripamento di acque in prossimità della Strada 67 – Via Livornese, posta nel Comune di Lastra a Signa, che aveva raggiunto le abitazioni limitrofe ed in particolare, quella di sua proprietà, edificata sotto strada, che era stata allagata fino al livello di 45 cm di altezza al suo interno, con conseguenti danni ai beni mobili e alle rifiniture dell'appartamento in questione;
2) per poter liberare la zona dall'intervenuta esondazione era stato necessario l'intervento della BI
[...]
, nonché della , che attraverso l'impiego delle Controparte_4 Controparte_5 idrovore, erano riuscite ad aspirare la maggior parte dell'acqua e dei liquami fuoriusciti dall'affluente; 3) nei giorni successivi, la società ITAS S.p.A., compagnia assicuratrice del , tramite un Parte_2 proprio fiduciario, aveva eseguito una consulenza al fine di quantificare i danni subiti dai cittadini residenti e di accertare le ragioni dell'improvvisa fuoriuscita delle acque dai relativi argini;
4) dalla consulenza svolta era emersa l'assenza di responsabilità del per l'accaduto e l'addebitabilità dell'evento dannoso al Pt_2 mancato funzionamento di due “chiuse” poste a presidio del corso d'acqua (ossia di manufatti predisposti per garantire la tenuta stagna dell'affluente in caso di innalzamento del livello delle acque), che avevano permesso la risalita delle acque dal sistema di smaltimento fino alla strada e 5) in ragione di ciò, ritenendo la responsabilità solidale della , quale ente proprietario del corso d'acqua appartenente al Controparte_2 demanio e del , quale soggetto, delegato dalla , alla gestione Controparte_1 CP_2
e manutenzione delle opere idrauliche insistenti nel bacino idrico di sua pertinenza, aveva tentato di raggiungere una soluzione stragiudiziale della controversia, senza tuttavia riuscirvi.
Si è costituita in giudizio la (di seguito ), che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 CP_2 legittimazione passiva, nonché chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, deducendo che il riflusso d'acqua che aveva determinato l'allagamento dell'abitazione del ricorrente, come attestato dal mancato intervento
Genio Civile Valdarno Superiore, non era stato causato dalla tracimazione degli argini del torrente GI, ma dall'inadeguatezza della rete fognaria pubblica a garantire il corretto flusso delle acque meteoriche per via del malfunzionamento delle “portelle di disconnessione antiriflusso” poste al termine del sistema fognario (manufatti che erano stati impropriamente indicati dal ricorrente con il termine di “chiuse”, ma che erano più correttamente qualificabili come “chiaviche di scolo”).
In particolare, la resistente ha precisato che: 1) tali portelle, non funzionando come dovuto, avrebbero costituito un vero e proprio ostacolo al corretto defluire delle acque meteoriche verso il torrente ed avevano determinato il riversamento delle acque in modo disordinato nel territorio limitrofo, ove insisteva anche l'abitazione del ricorrente;
2) la responsabilità per la custodia ed il mantenimento in efficienza di tali manufatti di scarico era ascrivibile, sulla scorta di quanto approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale di Firenze n. 53 del 08/04/2002, esclusivamente al a Signa, quale soggetto Parte_2 proprietario della rete fognaria collegata al predetto scarico;
3) non era ravvisabile alcuna responsabilità a suo carico, ex art. 2051 c.c., essendo soggetto privo della disponibilità fattuale o di diritto di tali manufatti e conseguentemente del potere di intervento diretto sui medesimi e 4) la fattura prodotta dal ricorrente non era idonea di per sé a provare l'entità del danno in assenza della dimostrazione della corrispondenza delle voci indicate nella stessa con i danni subiti dall'immobile di sua proprietà, a causa dell'evento calamitoso. Si è costituito in giudizio il (di seguito ), che ha eccepito Controparte_1 CP_3 anch'esso il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, condividendo la qualificazione dei manufatti fornita dalla Regione (che ha definito “portelle antiriflusso” o
“valvole a clapet”) e l'individuazione della causa dell'allagamento non nella fuoriuscita dagli argini delle acque del torrente GI, ma in un rigurgito fognario.
Il , con riferimento alla natura dei manufatti, ha affermato che gli stessi sono costituiti da una CP_3 lamiera rettangolare incernierata sul bordo superiore del tubo fognario, che una volta sommersa, è concepita in modo tale da aprirsi nella direzione del GI e chiudersi nella direzione opposta con la spinta stessa dell'acqua, impedendo la risalita dell'acqua lungo la rete fognaria (che, nel caso di specie, scorre esternamente all'arginatura del predetto torrente).
Sulla scorta di tale classificazione, il ha sostenuto che i suddetti manufatti, non rientrando nella CP_3 definizione di reticolo di gestione o di opere di bonifica, né di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sarebbero da considerare parte della rete fognaria e come tali, di esclusiva gestione e controllo del titolare e del Gestore del servizio idrico integrato, come del resto già acclarato dallo stesso Pt_2 Pt_2 nei precedenti eventi alluvionali del 10 e 14 febbraio 2014 ed ha evidenziato che, anche a voler ritenere sussistente la sua competenza per la gestione e manutenzione delle portelle anti riflusso, la responsabilità per il danno subito dal ricorrente sarebbe comunque stata esclusa dall'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento meteorologico (come confermato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 2.12.2019 che aveva decretato lo stato di emergenza per la regione per via degli “eccezionali eventi meteorologici CP_2 verificatasi nel mese di novembre 2019”, nonché dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del
18.11.2019, che aveva dichiarato “lo stato di emergenza regionale… per via degli “eventi meteorologici dei giorni 15-17 novembre 2019 … in ragione di intensi fenomeni idrogeologici con livelli straordinari di piogge associati a fulminazioni e raffiche di vento”).
Il ha, infine, contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria, deducendo l'inidoneità delle fatture CP_3
a comprovare l'effettivo pagamento dei lavori di ripristino asseritamente eseguiti ed asserito l'eventuale concorso del ricorrente nella causazione del danno, nel caso in cui il medesimo non si fosse attivato per richiedere l'indennizzo parziale dei danni alla , dato che quest'ultima, in data 8.7.2020, aveva CP_2 pubblicato un avviso per l'erogazione di un contributo economico destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale fosse stata compromessa dagli eventi calamitosi.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale e, con ordinanza del
27.1.2022, è stata ordinato all' l'esibizione della relazione peritale relativa al sinistro Controparte_6 in oggetto, rubricato al nr. 190238552.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 180 r.d. 1775/1933, avanti al Collegio per la discussione finale all'udienza del 30.1.2024 da svolgersi con trattazione scritta.
Successivamente, la causa, stante la lunga aspettativa per malattia del giudice istruttore, con ordinanza del
27.1.2025, è stata riassegnata al presente Consigliere ed è stata fissata l'udienza collegiale con modalità cartolare alla data del 26.6.2025, nella quale è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le resistenti.
Al riguardo, va ricordato che la legittimazione passiva in senso tecnico consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa e che la verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776).
Il difetto di legitimatio ad causam può essere, quindi, affermato quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore, per cui il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto possa assumere o meno la veste del soggetto destinatario della pronuncia giurisdizionale.
Nel caso in esame, il ricorrente ha convenuto in giudizio la , quale proprietaria del corso d'acqua CP_2 appartenente al demanio ed il , quale soggetto esercitante sul bene un potere di fatto e di diritto, CP_3 essendo tenuto a provvedere alla sua manutenzione, ritenendoli solidalmente responsabili del danno da lui patito per il cattivo funzionamento delle chiuse collocate sulla sponda di destra e di sinistra del torrente
GI, per cui, apparendo evidente che rispetto alla prospettazione contenuta nel ricorso vi è coincidenza tra la posizione che la parte ricorrente ha riferito ai resistenti ed il diritto fatto valere, la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti di entrambi gli Enti, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità di quella posizione giuridica che è stata loro rispettivamente attribuita, si risolve, poi, nella pronuncia di merito, di cui di seguito.
Ciò detto, la domanda risarcitoria avanzata dal va rigettata, non avendo il medesimo fornito la Parte_1 prova dell'effettiva natura di “chiuse” dei manufatti il cui malfunzionamento avrebbe causato i danni da lui lamentati e, quindi, della responsabilità ex art. 2051 c.c. degli Enti citati.
Si osserva, infatti, che il , a fronte della contestazione di entrambi gli Enti resistenti in ordine alla Parte_1 natura dei manufatti posti sulle sponde del torrente GI (che il ricorrente aveva definito come “chiuse” del torrente, che, a suo dire, avrebbero determinato, con il loro mal funzionamento, la “risalita delle acque dal sistema di smaltimento fino alla strada” e che, invece, i resistenti avevano classificato come “portelle di disconnessione antiriflusso” o “valvole a clapet” poste a chiusura dello sbocco fognario), si è limitato a ribadire quanto apoditticamente affermato dalla compagnia assicurativa ITAS nella perizia svolta su incarico del proprio assicurato (ovvero del ), senza fornire alcuna prova dell'esistenza delle Parte_2 asserite “chiuse” nel tratto del torrente posto vicino alla propria abitazione.
Al riguardo - premesso che alla predetta perizia, redatta da un soggetto che ben poteva avere un interesse a negare qualsiasi responsabilità nel sinistro del proprio assicurato (che, peraltro, non è parte del giudizio), nonché svolta in assenza di contraddittorio, non può essere riconosciuto neanche il valore di consulenza di parte, ma solo quella di documentazione liberamente valutabile dal giudice - si rileva che la ha CP_2 prodotto in giudizio l'allegato n. 8 della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 53 dell'8.4.2002
(con la quale era stato approvato “L'ordinamento del servizio di piena nella Provincia di Firenze” e che conteneva “Disposizioni speciali per il servizio di guardia delle arginature di 2a categoria in occasione delle piene del fiume Arno e affluenti interessati, ad integrazione delle prescrizioni del Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica”), denominato “Servizio di piena nei tronchi di custodia VI e VI bis”, che sotto il titolo “Opere da vigilare sul Fosso GI a cura del Comune di
Lastra a Signa” elencava, ai punti n.1 e 7, un “manufatto di sbocco di condotta fognaria in dx posta circa 50
m a valle del ponte di S. Martino munito di sola chiusura a ventola” ed un “manufatto di sbocco di condotta fognaria in sx posta subito a monte del ponte della SS n.67 munito di sola chiusura a ventola” (vd doc. 1 e 2 del fascicolo di parte della ), che non è stato contrastato dal ricorrente da alcuna prova contraria e si CP_2 evidenzia che anche il perito dell'ITAS, nella sua relazione, aveva dato atto che l'acqua era fuoriuscita dal sistema di smaltimento (ovvero dalla fogna comunale) e non dagli argini del torrente.
Pertanto, considerato quanto sopra detto in ordine alla classificazione dei manufatti ed alla mancanza di prove in ordine alla fuoriuscita dagli argini delle acque del torrente GI, nonché ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano comunque nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto, in qualità di custode a rispondere, ex art. 2051 c.c., dei danni che eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (cfr Cass. civ.
7.7.2016 n. 13945; 19.3.2009 n. 6665 e 2.4.2004 n. 6515), ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, in assenza di richieste di chiamata in causa del Comune di Lastra a Signa, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, secondo i criteri dettati dallo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, aggiornati dal D.M. n. 147/22 (in vigore dal 23.10.22).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO di FIRENZE, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti della e del Parte_1 Controparte_2 [...]
; Controparte_1
- condanna il ricorrente alla refusione in favore dei resistenti delle spese di lite del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.552,00 ciascuno per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carla Santese dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere Relatore
Ing. Giancarlo Fianchisti Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 216/2021 promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Iuso, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Jacopo Quintavalli e
Luca Capecchi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra di loro, come da procura in atti;
e
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Giuseppe Vincelli dell'Avvocatura della Regione
Toscana ed elettivamente domiciliato presso la stessa;
- resistenti -
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la fuoriuscita e sversamento di acque dovute allo straripamento dell'affluente denominato “GI” intervenuto nel Novembre 2019, in prossimità della Strada 667 – Via Livornese, posta nel Comune di Lastra a Signa (FI), è dovuto al malfunzionamento e/o al difetto manutentivo delle nr. 2 chiuse ivi presenti;
sempre nel merito e per conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento dell'immobile di sua proprietà posto nel Comune di
Lastra a Signa (FI), Strada 67 – Via Livornese e per suo l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. il
e la , in solido tra loro e/o ognuno per la propria Controparte_1 Controparte_2 parte di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente per la superiore causale, complessivamente quantificati in € 1.581,19 e/o della maggior o minor somma che riterrà di giustizia;
in denegata ipotesi, il Giudice adito decidesse per la carenza della legittimazione passiva del
[...]
e della e/o emergesse dall'istruttoria la loro estraneità in favore Controparte_1 Controparte_2 del e per suo effetto il rigetto del ricorso, decida per la compensazione delle spese Parte_2 legali tra le parti nel giudizio de quo, alla luce dell'atteggiamento tenuti dagli Enti in tutta la fase stragiudiziale.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
Per parte resistente : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Controparte_1
Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e domanda respinta: Nel merito, in tesi accertare e dichiarare che il non ha alcuna Controparte_3 responsabilità in riferimento al sinistro ed ai danni oggetto di causa e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ed in ogni caso respingere integralmente, Controparte_3 in quanto infondata in fatto e diritto, per le motivazioni di cui in premessa, la domanda del Sig. Parte_1
di condanna del al risarcimento dei danni nonché dichiarare
[...] Controparte_3 che niente è dovuto dal in favore del Sig. per Controparte_3 Parte_1 nessun titolo, motivo o ragione;
Nell'ipotesi denegata e subordinata e salvo gravame in cui il venisse condannato al risarcimento CP_3 dei danni in favore del Sig. , ridurre l'importo del risarcimento per un importo pari alle Parte_1 somme liquidate e/o che avrebbe dovuto e/o che dovranno essere liquidate in via amministrativa in favore del Sig. per i medesimi danni oggetto della presente causa, per le motivazioni di cui in Parte_1 premessa.
In ogni caso con vittoria di spese, comprese quelle generali, e compensi legali di causa.
In via istruttoria, ci si riporta alle conclusioni come da memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., contestando tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e richiesto nel merito ed in via istruttoria nonché prodotto in giudizio dal Sig. .” Parte_1
Per la resistente : “Voglia l'Ecc.mo TRAP adito, reietta ogni contraria domanda ed eccezione, Controparte_2 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di cui in narrativa con conseguente estromissione dal giudizio della;
rigettare comunque le pretese della parte ricorrente, poiché destituite di qualsiasi Controparte_2 fondamento, oltre a non essere minimamente provate sia nell'an che nel quantum, non potendo ritenersi sussistente alcun obbligo di custodia a capo della . Controparte_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il e la Controparte_1 Controparte_2 al fine di ottenere, previo accertamento della loro responsabilità solidale ex art. 2051 c.c., la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.581,19, subiti dall'immobile di sua proprietà (posto nel Comune di Lastra a Signa, Strada 67 – Via Livornese) a causa dell'esondazione di un affluente del fiume
Arno, denominato GI, intervenuto nel novembre 2019.
Al riguardo, il ricorrente ha esposto che: 1) nel mese di Novembre 2019, con l'inizio delle prime piogge stagionali, si era verificato uno straripamento di acque in prossimità della Strada 67 – Via Livornese, posta nel Comune di Lastra a Signa, che aveva raggiunto le abitazioni limitrofe ed in particolare, quella di sua proprietà, edificata sotto strada, che era stata allagata fino al livello di 45 cm di altezza al suo interno, con conseguenti danni ai beni mobili e alle rifiniture dell'appartamento in questione;
2) per poter liberare la zona dall'intervenuta esondazione era stato necessario l'intervento della BI
[...]
, nonché della , che attraverso l'impiego delle Controparte_4 Controparte_5 idrovore, erano riuscite ad aspirare la maggior parte dell'acqua e dei liquami fuoriusciti dall'affluente; 3) nei giorni successivi, la società ITAS S.p.A., compagnia assicuratrice del , tramite un Parte_2 proprio fiduciario, aveva eseguito una consulenza al fine di quantificare i danni subiti dai cittadini residenti e di accertare le ragioni dell'improvvisa fuoriuscita delle acque dai relativi argini;
4) dalla consulenza svolta era emersa l'assenza di responsabilità del per l'accaduto e l'addebitabilità dell'evento dannoso al Pt_2 mancato funzionamento di due “chiuse” poste a presidio del corso d'acqua (ossia di manufatti predisposti per garantire la tenuta stagna dell'affluente in caso di innalzamento del livello delle acque), che avevano permesso la risalita delle acque dal sistema di smaltimento fino alla strada e 5) in ragione di ciò, ritenendo la responsabilità solidale della , quale ente proprietario del corso d'acqua appartenente al Controparte_2 demanio e del , quale soggetto, delegato dalla , alla gestione Controparte_1 CP_2
e manutenzione delle opere idrauliche insistenti nel bacino idrico di sua pertinenza, aveva tentato di raggiungere una soluzione stragiudiziale della controversia, senza tuttavia riuscirvi.
Si è costituita in giudizio la (di seguito ), che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 CP_2 legittimazione passiva, nonché chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, deducendo che il riflusso d'acqua che aveva determinato l'allagamento dell'abitazione del ricorrente, come attestato dal mancato intervento
Genio Civile Valdarno Superiore, non era stato causato dalla tracimazione degli argini del torrente GI, ma dall'inadeguatezza della rete fognaria pubblica a garantire il corretto flusso delle acque meteoriche per via del malfunzionamento delle “portelle di disconnessione antiriflusso” poste al termine del sistema fognario (manufatti che erano stati impropriamente indicati dal ricorrente con il termine di “chiuse”, ma che erano più correttamente qualificabili come “chiaviche di scolo”).
In particolare, la resistente ha precisato che: 1) tali portelle, non funzionando come dovuto, avrebbero costituito un vero e proprio ostacolo al corretto defluire delle acque meteoriche verso il torrente ed avevano determinato il riversamento delle acque in modo disordinato nel territorio limitrofo, ove insisteva anche l'abitazione del ricorrente;
2) la responsabilità per la custodia ed il mantenimento in efficienza di tali manufatti di scarico era ascrivibile, sulla scorta di quanto approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale di Firenze n. 53 del 08/04/2002, esclusivamente al a Signa, quale soggetto Parte_2 proprietario della rete fognaria collegata al predetto scarico;
3) non era ravvisabile alcuna responsabilità a suo carico, ex art. 2051 c.c., essendo soggetto privo della disponibilità fattuale o di diritto di tali manufatti e conseguentemente del potere di intervento diretto sui medesimi e 4) la fattura prodotta dal ricorrente non era idonea di per sé a provare l'entità del danno in assenza della dimostrazione della corrispondenza delle voci indicate nella stessa con i danni subiti dall'immobile di sua proprietà, a causa dell'evento calamitoso. Si è costituito in giudizio il (di seguito ), che ha eccepito Controparte_1 CP_3 anch'esso il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, condividendo la qualificazione dei manufatti fornita dalla Regione (che ha definito “portelle antiriflusso” o
“valvole a clapet”) e l'individuazione della causa dell'allagamento non nella fuoriuscita dagli argini delle acque del torrente GI, ma in un rigurgito fognario.
Il , con riferimento alla natura dei manufatti, ha affermato che gli stessi sono costituiti da una CP_3 lamiera rettangolare incernierata sul bordo superiore del tubo fognario, che una volta sommersa, è concepita in modo tale da aprirsi nella direzione del GI e chiudersi nella direzione opposta con la spinta stessa dell'acqua, impedendo la risalita dell'acqua lungo la rete fognaria (che, nel caso di specie, scorre esternamente all'arginatura del predetto torrente).
Sulla scorta di tale classificazione, il ha sostenuto che i suddetti manufatti, non rientrando nella CP_3 definizione di reticolo di gestione o di opere di bonifica, né di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sarebbero da considerare parte della rete fognaria e come tali, di esclusiva gestione e controllo del titolare e del Gestore del servizio idrico integrato, come del resto già acclarato dallo stesso Pt_2 Pt_2 nei precedenti eventi alluvionali del 10 e 14 febbraio 2014 ed ha evidenziato che, anche a voler ritenere sussistente la sua competenza per la gestione e manutenzione delle portelle anti riflusso, la responsabilità per il danno subito dal ricorrente sarebbe comunque stata esclusa dall'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento meteorologico (come confermato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 2.12.2019 che aveva decretato lo stato di emergenza per la regione per via degli “eccezionali eventi meteorologici CP_2 verificatasi nel mese di novembre 2019”, nonché dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del
18.11.2019, che aveva dichiarato “lo stato di emergenza regionale… per via degli “eventi meteorologici dei giorni 15-17 novembre 2019 … in ragione di intensi fenomeni idrogeologici con livelli straordinari di piogge associati a fulminazioni e raffiche di vento”).
Il ha, infine, contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria, deducendo l'inidoneità delle fatture CP_3
a comprovare l'effettivo pagamento dei lavori di ripristino asseritamente eseguiti ed asserito l'eventuale concorso del ricorrente nella causazione del danno, nel caso in cui il medesimo non si fosse attivato per richiedere l'indennizzo parziale dei danni alla , dato che quest'ultima, in data 8.7.2020, aveva CP_2 pubblicato un avviso per l'erogazione di un contributo economico destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale fosse stata compromessa dagli eventi calamitosi.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale e, con ordinanza del
27.1.2022, è stata ordinato all' l'esibizione della relazione peritale relativa al sinistro Controparte_6 in oggetto, rubricato al nr. 190238552.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 180 r.d. 1775/1933, avanti al Collegio per la discussione finale all'udienza del 30.1.2024 da svolgersi con trattazione scritta.
Successivamente, la causa, stante la lunga aspettativa per malattia del giudice istruttore, con ordinanza del
27.1.2025, è stata riassegnata al presente Consigliere ed è stata fissata l'udienza collegiale con modalità cartolare alla data del 26.6.2025, nella quale è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le resistenti.
Al riguardo, va ricordato che la legittimazione passiva in senso tecnico consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa e che la verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776).
Il difetto di legitimatio ad causam può essere, quindi, affermato quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore, per cui il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto possa assumere o meno la veste del soggetto destinatario della pronuncia giurisdizionale.
Nel caso in esame, il ricorrente ha convenuto in giudizio la , quale proprietaria del corso d'acqua CP_2 appartenente al demanio ed il , quale soggetto esercitante sul bene un potere di fatto e di diritto, CP_3 essendo tenuto a provvedere alla sua manutenzione, ritenendoli solidalmente responsabili del danno da lui patito per il cattivo funzionamento delle chiuse collocate sulla sponda di destra e di sinistra del torrente
GI, per cui, apparendo evidente che rispetto alla prospettazione contenuta nel ricorso vi è coincidenza tra la posizione che la parte ricorrente ha riferito ai resistenti ed il diritto fatto valere, la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti di entrambi gli Enti, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità di quella posizione giuridica che è stata loro rispettivamente attribuita, si risolve, poi, nella pronuncia di merito, di cui di seguito.
Ciò detto, la domanda risarcitoria avanzata dal va rigettata, non avendo il medesimo fornito la Parte_1 prova dell'effettiva natura di “chiuse” dei manufatti il cui malfunzionamento avrebbe causato i danni da lui lamentati e, quindi, della responsabilità ex art. 2051 c.c. degli Enti citati.
Si osserva, infatti, che il , a fronte della contestazione di entrambi gli Enti resistenti in ordine alla Parte_1 natura dei manufatti posti sulle sponde del torrente GI (che il ricorrente aveva definito come “chiuse” del torrente, che, a suo dire, avrebbero determinato, con il loro mal funzionamento, la “risalita delle acque dal sistema di smaltimento fino alla strada” e che, invece, i resistenti avevano classificato come “portelle di disconnessione antiriflusso” o “valvole a clapet” poste a chiusura dello sbocco fognario), si è limitato a ribadire quanto apoditticamente affermato dalla compagnia assicurativa ITAS nella perizia svolta su incarico del proprio assicurato (ovvero del ), senza fornire alcuna prova dell'esistenza delle Parte_2 asserite “chiuse” nel tratto del torrente posto vicino alla propria abitazione.
Al riguardo - premesso che alla predetta perizia, redatta da un soggetto che ben poteva avere un interesse a negare qualsiasi responsabilità nel sinistro del proprio assicurato (che, peraltro, non è parte del giudizio), nonché svolta in assenza di contraddittorio, non può essere riconosciuto neanche il valore di consulenza di parte, ma solo quella di documentazione liberamente valutabile dal giudice - si rileva che la ha CP_2 prodotto in giudizio l'allegato n. 8 della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 53 dell'8.4.2002
(con la quale era stato approvato “L'ordinamento del servizio di piena nella Provincia di Firenze” e che conteneva “Disposizioni speciali per il servizio di guardia delle arginature di 2a categoria in occasione delle piene del fiume Arno e affluenti interessati, ad integrazione delle prescrizioni del Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica”), denominato “Servizio di piena nei tronchi di custodia VI e VI bis”, che sotto il titolo “Opere da vigilare sul Fosso GI a cura del Comune di
Lastra a Signa” elencava, ai punti n.1 e 7, un “manufatto di sbocco di condotta fognaria in dx posta circa 50
m a valle del ponte di S. Martino munito di sola chiusura a ventola” ed un “manufatto di sbocco di condotta fognaria in sx posta subito a monte del ponte della SS n.67 munito di sola chiusura a ventola” (vd doc. 1 e 2 del fascicolo di parte della ), che non è stato contrastato dal ricorrente da alcuna prova contraria e si CP_2 evidenzia che anche il perito dell'ITAS, nella sua relazione, aveva dato atto che l'acqua era fuoriuscita dal sistema di smaltimento (ovvero dalla fogna comunale) e non dagli argini del torrente.
Pertanto, considerato quanto sopra detto in ordine alla classificazione dei manufatti ed alla mancanza di prove in ordine alla fuoriuscita dagli argini delle acque del torrente GI, nonché ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano comunque nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto, in qualità di custode a rispondere, ex art. 2051 c.c., dei danni che eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (cfr Cass. civ.
7.7.2016 n. 13945; 19.3.2009 n. 6665 e 2.4.2004 n. 6515), ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, in assenza di richieste di chiamata in causa del Comune di Lastra a Signa, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, secondo i criteri dettati dallo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, aggiornati dal D.M. n. 147/22 (in vigore dal 23.10.22).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO di FIRENZE, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti della e del Parte_1 Controparte_2 [...]
; Controparte_1
- condanna il ricorrente alla refusione in favore dei resistenti delle spese di lite del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.552,00 ciascuno per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carla Santese dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.