Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1527/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. MATTIOLI MASSIMILIANO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/09/2024 DA ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto con;
la Controparte_1 ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in Torredembarra (Spagna), il 24/08/2007 e che dalla loro unione sono nati , in data 5/03/2002, e in data 16/04/2009; Per_1 Per_2
- che con Sentenza del 25.03.2022 emanata nell'ambito del procedimento n. 2113/2018, il
Tribunale di Terni dichiarava la separazione dei coniugi ordinando all'ufficiale di stato civile di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio, disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente, entro Per_2 il giorno 5 di mese, a titolo di mantenimento della prole l'importo mensile pari ad euro 300,00 complessivi (euro 150,00 per ciascun beneficiario), importo da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuare sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Terni con rigetto delle domande di addebito e di riconoscimento del contributo al mantenimento in favore della moglie;
- che non appare possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale dei due coniugi permanendo la grave condizione di inadempienza dei doveri genitoriali in capo al sig.
CP_1
- che il D'Amore risulterebbe irreperibile, come già rilevato in sede di separazione giudiziale e come confermato anche dal figlio in sede di udienza presidenziale;
Per_1
- che il dopo essere stato ristretto presso una struttura penitenziaria in Italia dal 2018 CP_1 in poi, ha fatto perdere le sue tracce interrompendo qualsiasi contatto anche con i suoi figli, cessando ogni rapporto con i figli e con la ricorrente, non corrispondendo alcun contributo di mantenimento per i due figli.
Tanto premesso la ricorrente ha concluso chiedendo venisse disposto:
-lo scioglimento del matrimonio contratto in Torredembarra (Spagna) in data 24.08.2007 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli al n. 85, p. 2, anno
2008;
-con conferma delle condizioni di separazione di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di
Terni nell'ambito del procedimento n. 2113/18 in data 25.03.2022.
All'udienza di comparizione delle parti è comparsa la sola ricorrente dichiarando di risiedere in Terni con i figli, in casa popolare con canone di € 75,00, di svolgere attività lavorativa come badante percependo reddito mensile di € 1000,00 per 12 mensilità. Il resistente al quale il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato non è comparso. La ricorrente ha dichiarato: “Mi riporto al ricorso. Non vedo più il resistente dal 2018 quando è uscito dal carcere. Da allora il resistente non ha più visto neppure i nostri figli. Ha chiamano il figlio grande in sette anni due o tre volte per telefono, e poi basta. Non ha mai corrisposto il contributo al mantenimento per i figli. Il figlio grande non lavora vive con me. Il figlio piccolo frequenta la scuola alberghiera.”
pagina 2 di 6 All'esito dell'udienza il difensore della ricorrente ha chiesto che la causa venisse riservata in decisione chiedendo la conferma delle condizioni della separazione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato e non comparso.
Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e della definizione dello stesso;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Domanda di affidamento e mantenimento del figlio minore
Con riferimento alla domanda relativa all'affidamento del figlio minore deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, stabilito nella sentenza di separazione in quanto ciò risponde all'interesse del figlio.
Nella fattispecie in esame nella sentenza di separazione sono state accertate condotte del padre disfunzionali (cfr. sentenza) e la ricorrente ha rappresentato la sostanziale assenza del padre sia per l'accudimento sia per il mantenimento della prole. Il convenuto non comparendo non ha fornito diversa ricostruzione dei fatti. Il figlio minore risulta allo stato accudito dalla madre, e pertanto appare conforme al suo interesse il suo collocamento presso la madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il minore, con totale esclusione da tali scelte del padre. La madre potrà determinare unilateralmente, anche senza il consenso del padre, tutte le altre questioni di maggiore interesse per il minore.
Il padre potrà vedere il figlio con le modalità indicate in dispositivo, che considerano la lunga assenza del resistente.
pagina 3 di 6 Contributo al mantenimento della prole
Anche quanto al mantenimento dei figli devono essere confermate le condizioni della separazione.
In applicazione degli artt. 315-bis e 316 bis c.c., ciascun genitore è tenuto al mantenimento della prole, con conseguente obbligo a carico di entrambi di contribuire a tal fine.
Occorre pertanto individuare le disponibilità reddituali e patrimoniale delle parti per determinare l'ammontare dell'assegno. Anche se allo stato non risulta provato il reddito del resistente, in considerazione dell'età deve ritenersi provato che lo stesso sia in grado di produrre reddito, non essendo stata dal resistente, rimasto contumace, provata alcuna inidoneità al lavoro.
La ricorrente percepisce reddito mensile netto di circa € 1000 mensili come provento dal lavoro, oltre a percepire l'assegno unico per il figlio minore.
Il resistente non si è costituito pertanto non è nota con precisione la di lui attività lavorativa.
Sul punto il Collegio deve evidenziare come la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010).
Nella specie deve pertanto presumersi la piena capacità lavorativa della resistente che deve contribuire al mantenimento dei figli nella misura indicata già indicata nella sentenza di separazione.
Considerato quanto sopra esposto, si stima equo prevedere, tenendo conto delle capacità reddituali delle parti come sopra indicate, delle presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate all'età, dei tempi di permanenza degli stessi in via pressoché esclusiva presso la madre, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma pari ad euro € 300 mensili da corrispondere alla madre convivente oltre
ISTAT annuale, confermando in parte qua quanto statuito nella sentenza di separazione.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al
pagina 4 di 6 di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa delle scelte di maggiore rilevanza per i figli le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre che dovrà rifondere il 50% delle spese.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio in considerazione della materia trattata devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in NAPOLI il 24/08/2007; Controparte_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
NAPOLI (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 85, parte II, serie C);
affida il figlio minore alla madre , attribuendo Per_2 Parte_1
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, richieste di indennità comunque denominate, autorizzazione all'espatrio etc., elencazione meramente esemplificativa - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche senza il consenso del padre, disponendo il collocamento del figlio presso l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, esclusivamente in presenza di persona di fiducia della madre un pomeriggio a settimana, disponendo che qualora la madre non indichi la persona di fiducia che dovrà presenziale agli incontri il resistente potrà recarsi presso il Servizio Sociale del Comune di Terni che previa valutazione delle capacità genitoriali dello stesso organizzerà un incontro in spazio neutro settimanale secondo calendario redatto dai responsabili del servizio;
determina in 300,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli (€ 150 per ciascun figlio), da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il pagina 5 di 6 giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, secondo quanto indicato in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 3 aprile 2025
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
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