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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
OV AO, RE
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARSU/TIA 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120002428952000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140232304492000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150166623330000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170060730256000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180006293400000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180115372183000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190149317267000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190155127747000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 273/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza appellata e per l'effetto la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata,
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato intimazione pagamento per n.8 cartelle per tributi comunali per un valore di 2.740,00 euro, lamentando la mancata notifica di n. 6 cartelle di pagamento e per le altre l'avvenuto pignoramento presso terzi.
Con sentenza. n.157/2024 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione delle presupposte cartelle tutte ritualmente notificate presso il domicilio del contribuente nelle mani del portiere nonché la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento per le altre
2 cartelle. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite (1.000 euro).
Il contribuente ha proposto appello avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma e per l'effetto la nullità dell'intimazione, deducendo motivi così riassumibili:
I) Infondatezza e nullità del capo della sentenza n. 157/2024 relativo alla rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento opposta ed alla inammissibilità del ricorso per la definitività della pretesa tributaria conseguente all'omessa impugnazione tempestiva delle cartelle, in quanto affetto da un error in iudicando, dovuto ad una erronea e/o insufficiente valutazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere che ha indotto il Giudice a violare la normativa applicabile al caso di specie: il primo giudice avrebbe errato poichè allorquando la notifica è effettuata non a mezzo del servizio postale ma dal messo notificatore
è necessario per il perfezionamento della notifica l'invio di una raccomandata informativa. Il messo poi non avrebbe attestato come richiesto dalla normativa di riferimento il mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere la notifica delle cartelle.
II) Infondatezza e nullità del capo della sentenza n. 157/2024, contenente il rigetto della domanda di illegittimità e nullità della intimazione di pagamento n. 09720219013332930000 e della relativa procedura di riscossione, limitatamente alle cartelle n. 09720120002428952000 e n. 09720140232304492000, in quanto oggetto di un precedente pignoramento presso terzi, poiché il suddetto capo di sentenza è affetto da un error in iudicando, dovuto ad una erronea e/o insufficiente valutazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere: avrebbe errato il primo giudice a non tener conto della duplicazione delle procedure esecutive nei propri confronti risultando pendente un procedimento di pignoramento presso terzi seppur temporaneamente sospeso.
Insiste parte appellante anche per la condanna dell'Agenzia delle Entrate Risossione al risarcimento ex art
96 co 3 c.p.c. per responsabilità processuale per la duplicazione delle azioni esecutive.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza dell'appello poichè in sintesi: - diversamente da quanto argomentato dal contribuente per la notifica a mezzo messo occorre una raccomandata informativa semplice e non A/R come provato già in primo grado;
- la mancata impugnazione delle presupposte cartelle determina l'inamissibilità del ricorso e la preclusione anche dell'eccezione di prescrizione;
- non vi sarebbe alcuna duplicazione delle azioni esecutive dal momento che per giurispudenza costante sia la cartella che l'intimazione di pagamento sono atti prodromici all'esecuzione.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità dell'intimazione di pagamento notificata al ricorrente dall'Agenzia
Entrate Riscossione in relazione a n.8 cartelle per tiributi locali (Comune di Cascia) per un valore di 2.740,00 euro.
2.- L'appello è infondato e va respinto.
3.- Il primo motivo è privo di pregio.
Risulta documentato nel giudizio di primo grado dall'Agenzia l'avvenuta notifica delle cartelle nelle mani del portiere dello stabile mediante messo notificatore, a cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa ancorchè semplice e non con avviso di ricevimento.
La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario impone quindi, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa (CAN) previstadall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto (cfr: Cassazione n. 10012/2021; Id. n. 14285/2021; Id. n.
14093/2022).
Nel caso di specie è documentato dalla relata (come noto fidefaciente) che le cartelle sono state notificate nelle mani del portiere e l'avvenuta spedizione delle raccomandate informative (CAN).
La raccomandata informativa (CAN) deve essere semplice, nel senso che non deve essere seguita dalla ricevuta di ritorno (AR) “…La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett.
b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cassazione sez. V, n. 2377 del
27/01/2022).
Tanto premesso, parte appellante è allo stato decaduta dalla possibilità di far valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento vizi propri dlele sottese cartelle definitive e inoppugnabili, come correttamente ritenuto dal primo giudice dichiarando l'inammissibilità del ricorso.
Per giurisprudenza pacifica infatti l''intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione ord. n. 714/2022; Id. ord. n. 8198/2022; Id..7/7/2020 n.3005).
4.- Anche il secondo motivo dell'appello è infondato.
Diversamente da quanto asserito nell'atto di appello non vi è stata alcuna duplicazione delle azioni esecutive dal momento che per giurispudenza costante sia la cartella che l'intimazione di pagamento sono atti prodromici all'esecuzione (ex multis Cassazione civile sez. un., 16/10/2024, n. 26817).
5.- Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1500,00 oltre accessori.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
OV AO, RE
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARSU/TIA 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219013332930000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120002428952000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140232304492000 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150166623330000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170060730256000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180006293400000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180115372183000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190149317267000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190155127747000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 273/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza appellata e per l'effetto la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata,
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato intimazione pagamento per n.8 cartelle per tributi comunali per un valore di 2.740,00 euro, lamentando la mancata notifica di n. 6 cartelle di pagamento e per le altre l'avvenuto pignoramento presso terzi.
Con sentenza. n.157/2024 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione delle presupposte cartelle tutte ritualmente notificate presso il domicilio del contribuente nelle mani del portiere nonché la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento per le altre
2 cartelle. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite (1.000 euro).
Il contribuente ha proposto appello avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma e per l'effetto la nullità dell'intimazione, deducendo motivi così riassumibili:
I) Infondatezza e nullità del capo della sentenza n. 157/2024 relativo alla rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento opposta ed alla inammissibilità del ricorso per la definitività della pretesa tributaria conseguente all'omessa impugnazione tempestiva delle cartelle, in quanto affetto da un error in iudicando, dovuto ad una erronea e/o insufficiente valutazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere che ha indotto il Giudice a violare la normativa applicabile al caso di specie: il primo giudice avrebbe errato poichè allorquando la notifica è effettuata non a mezzo del servizio postale ma dal messo notificatore
è necessario per il perfezionamento della notifica l'invio di una raccomandata informativa. Il messo poi non avrebbe attestato come richiesto dalla normativa di riferimento il mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere la notifica delle cartelle.
II) Infondatezza e nullità del capo della sentenza n. 157/2024, contenente il rigetto della domanda di illegittimità e nullità della intimazione di pagamento n. 09720219013332930000 e della relativa procedura di riscossione, limitatamente alle cartelle n. 09720120002428952000 e n. 09720140232304492000, in quanto oggetto di un precedente pignoramento presso terzi, poiché il suddetto capo di sentenza è affetto da un error in iudicando, dovuto ad una erronea e/o insufficiente valutazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere: avrebbe errato il primo giudice a non tener conto della duplicazione delle procedure esecutive nei propri confronti risultando pendente un procedimento di pignoramento presso terzi seppur temporaneamente sospeso.
Insiste parte appellante anche per la condanna dell'Agenzia delle Entrate Risossione al risarcimento ex art
96 co 3 c.p.c. per responsabilità processuale per la duplicazione delle azioni esecutive.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza dell'appello poichè in sintesi: - diversamente da quanto argomentato dal contribuente per la notifica a mezzo messo occorre una raccomandata informativa semplice e non A/R come provato già in primo grado;
- la mancata impugnazione delle presupposte cartelle determina l'inamissibilità del ricorso e la preclusione anche dell'eccezione di prescrizione;
- non vi sarebbe alcuna duplicazione delle azioni esecutive dal momento che per giurispudenza costante sia la cartella che l'intimazione di pagamento sono atti prodromici all'esecuzione.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità dell'intimazione di pagamento notificata al ricorrente dall'Agenzia
Entrate Riscossione in relazione a n.8 cartelle per tiributi locali (Comune di Cascia) per un valore di 2.740,00 euro.
2.- L'appello è infondato e va respinto.
3.- Il primo motivo è privo di pregio.
Risulta documentato nel giudizio di primo grado dall'Agenzia l'avvenuta notifica delle cartelle nelle mani del portiere dello stabile mediante messo notificatore, a cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa ancorchè semplice e non con avviso di ricevimento.
La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario impone quindi, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa (CAN) previstadall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto (cfr: Cassazione n. 10012/2021; Id. n. 14285/2021; Id. n.
14093/2022).
Nel caso di specie è documentato dalla relata (come noto fidefaciente) che le cartelle sono state notificate nelle mani del portiere e l'avvenuta spedizione delle raccomandate informative (CAN).
La raccomandata informativa (CAN) deve essere semplice, nel senso che non deve essere seguita dalla ricevuta di ritorno (AR) “…La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett.
b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cassazione sez. V, n. 2377 del
27/01/2022).
Tanto premesso, parte appellante è allo stato decaduta dalla possibilità di far valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento vizi propri dlele sottese cartelle definitive e inoppugnabili, come correttamente ritenuto dal primo giudice dichiarando l'inammissibilità del ricorso.
Per giurisprudenza pacifica infatti l''intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione ord. n. 714/2022; Id. ord. n. 8198/2022; Id..7/7/2020 n.3005).
4.- Anche il secondo motivo dell'appello è infondato.
Diversamente da quanto asserito nell'atto di appello non vi è stata alcuna duplicazione delle azioni esecutive dal momento che per giurispudenza costante sia la cartella che l'intimazione di pagamento sono atti prodromici all'esecuzione (ex multis Cassazione civile sez. un., 16/10/2024, n. 26817).
5.- Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1500,00 oltre accessori.