Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 15
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Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la notifica nelle mani del portiere con successiva spedizione di raccomandata informativa semplice, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza, e ha confermato l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle presupposte, ormai definitive.

  • Rigettato
    Duplicazione delle azioni esecutive

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la cartella e l'intimazione di pagamento sono atti prodromici all'esecuzione e non configurano una duplicazione delle azioni esecutive.

  • Rigettato
    Responsabilità processuale aggravata

    La richiesta è stata respinta in quanto basata sul presupposto infondato della duplicazione delle azioni esecutive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 15
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo