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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4367 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. ANNA MANCINO e dall'Avv. Parte_1
RAFFAELE PEPE;
parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA RITA GRANDITO;
Controparte_1
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/11/2024, chiedeva che, a modifica Parte_1 della sentenza n. 1142/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 29.05.2023,
l'assegno di mantenimento per il figlio fosse revocato, in quanto – dal settembre Per_1 dell'anno 2024 – aveva iniziato a svolgere l'attività lavorativa di insegnante di sostegno, con contratto a tempo determinato.
Con memoria difensiva depositata in data 31/01/2025, si costituiva in Controparte_1 giudizio ed eccepiva in via preliminare la tardiva notifica del ricorso introduttivo in quanto avvenuta in violazione del termine di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.; nel merito, invece chiedeva il rigetto dell'avverso dedotto, rappresentando che il figlio (di appena ventuno anni) Per_1 non aveva ancora completato il percorso universitario e che l'attività lavorativa appena intrapresa si sarebbe conclusa a giugno del 2025.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va accolta.
L'art. 473 bis 29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti
a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Dall'esegesi della disposizione in esame, emerge che la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo il provvedimento di cui la parte chiede la modifica.
Invero, già prima dell'introduzione del rito unico delle persone, dei minori e della famiglia
(operato con il d.lgs. 149/2022), la giurisprudenza era chiara nel ritenere che la modifica delle condizioni era ammissibile solo qualora sopravvenivano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulle condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (cfr. Tribunale Salerno, sez. I, 23/03/2013). Ciò perché i provvedimenti in questione nei procedimenti di separazione e divorzio erano inidonei al giudicato e soggetti alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che erano sempre modificabili se emergevano nuove circostanze rispetto al momento in cui era stato adottato il provvedimento di cui si chiedeva la modifica.
Tali principi possono sicuramente essere ribaditi anche dopo la modifica introdotta con il d.lgs.
149/2022, in modo che la corretta esegesi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. impone di verificare che ci siano circostanze sopravvenute che rendono non più rispondenti agli interessi della prole i provvedimenti in precedenza resi. Nel caso di specie, la domanda va senz'altro accolta poiché il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro, dal quale risulta che il figlio è stato assunto come docente per il periodo Per_1 temporale che va dal settembre del 2024 sino al giugno del 2025, con una retribuzione annua lorda di €. 22857,29.
Non è dirimente la circostanza che il predetto non abbia ancora completato il percorso universitario e che sia di giovane età, poiché ciò che rileva è il raggiungimento di un'indipendenza economica (anche se a seguito di un contratto di lavoro a tempo determinato).
Pertanto, la domanda va accolta.
In merito alla decorrenza del provvedimento di revoca, come chiarito dalla Corte di Cassazione il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento comporta, in ogni caso, che la normale retroattività della statuizione giudiziale di revoca al momento della domanda sia contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle (Cass.
n.28987 del 10/12/2008; nonché Cass. n.6864 del 20/03/2009 che rileva che “in tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale”), tali principi possono essere applicati al caso di specie.
Il Collegio ritiene, dunque, che l'esiguità delle somme sinora versate ne determini l'irripetibilità, con conseguente decorrenza degli effetti della revoca che qui viene disposta a far data dalla data di presentazione della domanda giudiziale e cioè a far data dal 29.11.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore indeterminabile bassa complessità), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria (in quanto non svolta).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda di modifica e, per l'effetto, dispone che – a modifica della sentenza n. 1142/2023, non sia più tenuto al mantenimento del figlio Parte_1
a partire dalla data della domanda giudiziale;
Per_1
2. condanna a corrispondere a a somma Controparte_1 Parte_1 di €. 1.800,00 a titolo di spese legali oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire