Art. 14. 1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , da ultimo sostituita dall' articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , e' sostituita dalla seguente:
" c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determi- nate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".
" c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determi- nate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".