Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall'art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell'interesse al positivo svolgimento dell'attività esecutiva o cautelare. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la querela fosse stata correttamente proposta dalla società creditrice, negando che la legittimazione spettasse all'ufficiale giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2016, n. 31567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31567 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
31 56 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1075 ZO Rotundo - Presidente - Domenico Carcano UP -28/06/2016 Anna Criscuolo R.G.N. 51847/15 -Relatore- motivazione semplificata Angelo Capozzi AE De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA ZO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2015 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza emessa il 29 gennaio 2013 dal Tribunale di Palmi, Sezione distaccata di Cinquefrondi, nei confronti di TA ZO e, qualificato il reato contestato nel delitto di cui all'art. 388-bis cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza. I giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, nominato custode all'atto del pignoramento, atteso il mancato rinvenimento dei beni pignorati nel luogo di deposito da parte del funzionario dell'IVG, incaricato dell'asporto, ed incombendo allo stesso giustificarne la collocazione altrove o il mancato rinvenimento.
2. Avverso la sentenza ricorre il difensore dell'imputato, che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: - mancanza di motivazione in ordine alla condizione di procedibilità: la Corte non avrebbe esaminato il motivo di ricorso relativo al difetto di querela, in quanto presentata da soggetto che non indica la fonte del potere di rappresentanza né emerge da alcun atto processuale che lo SC fosse anche legale rappresentante pro tempore della società creditrice, essendosi lo stesso qualificato solo come amministratore;
· eccepisce, comunque, l'improcedibilità dell'azione penale, in quanto la querela doveva essere presentata dall'ufficiale giudiziario, quale soggetto legittimato a tutelare il buon andamento della amministrazione della giustizia;
la Corte ha errato nel ritenere configurabile l'elemento soggettivo del reato così come riqualificato, in quanto l'accesso finalizzato all'asporto dei beni avvenne in luogo diverso (via Catanzaro 8) da quello in cui i beni furono pignorati risultante dal verbale di pignoramento (via Catanzaro 8, ingresso di via Perugia 17), né risulta che il funzionario IVG chiese chiarimenti sui diversi indirizzi, cosicché non è irragionevole ritenere che l'imputato ritenne che l'accesso riguardasse altri beni pignorati ed alla luce di tale equivoco va letta la dichiarazione dell'imputato, trascritta nel verbale IVG;
in ogni caso l'accesso a diversi locali non consente di ritenere accertata la condotta.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E' principio consolidato che la querela, priva dell'enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l'ente, ed è pacifico che nel caso di querela sporta dal legale rappresentante di una società di capitali l'onere dell'indicazione specifica della fonte dei poteri è adempiuto con la mera indicazione della sussistenza del rapporto di legale rappresentanza, incombendo poi su chi nega la sussistenza di tale rapporto provare la propria eccezione (Sez. 2 n.39839 del 27/06/2012, Rv. 253442, Sez. 5, 14 febbraio 2006, n. 19368). Pertanto, in ossequio a detti principi la querela è stata ritenuta validamente proposta. Altresì, pacifico che la legittimazione spettasse alla società creditrice, persona offesa, e non all'ufficiale giudiziario, atteso che, poiché lo scopo dell'art. 388 cod. pen. consiste nella conservazione della situazione determinatasi nel 2 r processo esecutivo o cautelare a favore di uno o più soggetti in seguito al pignoramento o all'adozione di un provvedimento di sequestro giudiziario o conservativo, in vista del risultato cui tende l'attività esecutiva o cautelare, titolare del diritto di querela è la persona a favore della quale è disposto il vincolo (Sez. 6, n. 1512 del 02/11/1994, dep. 14/02/1995, Rv. 200538). Inconsistente è la censura relativa al luogo diverso in cui fu effettuato l'accesso, al quale la Corte di appello ha già dato corretta e logica risposta;
peraltro, dal verbale di pignoramento risulta l'unicità del locale e dal verbale di accesso risulta chiaramente che il custode dichiarò di non essere più in possesso dei beni pignorati e che insieme al funzionario IVG effettuò una ricognizione del deposito senza rinvenire i beni. Infondata oltre che inammissibile, perché improponibile in questa sede, è la lettura alternativa proposta dal ricorrente, peraltro, del tutto ipotetica e sfornita di qualsiasi riscontro, alla quale la Corte di appello ha fornito corretta e logica risposta, affermando che era onere del custode indicare che i beni fossero custoditi altrove o fornire una qualsiasi altra giustificazione del mancato rinvenimento dei beni pignorati. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28/06/2016. Il Presidente Il Consigliere estensoresiglieren. ZO Rotundo,ZO Anna Criscuolo ZO Rotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 LUG 2016 A DICAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Piera Esposito U 3