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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con provvedimento del
15.10.2025, nella causa avente n. 1398/ 2023 R.G.;
causa pendente tra:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Via Vittoria Parte_1 C.F._1
Trav. I 89032 Bianco, presso lo studio dell'avv. Criaco Francesco, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, c.f. e P.Iva , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliata;
E
c.f. in persona del Ministro in carica, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
PARTI OPPOSTE
E
TRIBUNALE DI LOCRI UFFICIO RECUPERO CREDITI
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
OPPOSTE CONTUMACI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione notificato in data 03.05.2023, il sig. ha Parte_1 contestato l'intimazione di pagamento n. 09420239000315409000, notificata da parte di in data 07.03.2023 limitatamente alle seguenti cartelle Controparte_3 afferenti a recupero multe e ammende e contravvenzioni del codice della strada:
• Cartella di pagamento n. 09420120021746151000;
• Cartella di pagamento n. 09420140023342477000;
• Cartella di pagamento n. 09420140023342578000;
• Cartella di pagamento n. 09420140025640385001;
• Cartella di pagamento n. 09420150012865307000;
• Cartella di pagamento n. 09420150014833667000;
• Cartella di pagamento n. 09420160020616230000;
• Cartella di pagamento n. 09420160025611239000;
• Cartella di pagamento n. 09420160031537864000;
• Cartella di pagamento n. 09420190014310367000;
• Cartella di pagamento n. 09420190016657409000.
A fondamento dell'opposizione l'odierno attore ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione de qua per:
I) prescrizione del credito;
II) decadenza per tardiva notifica delle cartelle afferenti violazioni C.d.S.;
III) difetto di specificità e trasparenza delle cartelle richiamate nell'intimazione: per talune posizioni (in particolare CdS) non si individuerebbero veicolo, data, luogo, norma violata e altri elementi essenziali, con lesione del diritto di difesa.
In data 26/01/2024 si è costituita e in data 26/06/2024 si è Controparte_4 costituito il , eccependo in via preliminare l'inammissibilità della Controparte_2 domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia e domandando il rigetto dell'opposizione per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta. Inoltre, il CP_2 ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonché di nullità della notificazione dell'atto introduttivo, eccezione che è stata superata a seguito dell'ordinanza di rinnovazione emessa il 21 febbraio 2024 e della successiva regolarizzazione del contraddittorio, come da documentazione in atti.
Con provvedimento del 04.06.2025 il giudice ha concesso i termini ex art 189 c.p.c ha rimesso la causa in decisione e ha fissato udienza alla data del 08.10.2025. La causa istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione in data 15.10.2025.
§ 2. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno attore.
All'uopo, occorre osservare che la prima doglianza, concernendo l'an dell'esecuzione, si inscrive nell'alveo dell'art. 615, c. 1, c.p.c., mentre la seconda e terza doglianza concernendo il quomodo dell'esecuzione rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.p.c.
§ 3. Quanto all'autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento.
Tale eccezione è infondata.
L'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile (cfr. Tribunale
Cosenza Sez. I, Sent., 03-01-2022).
§ 4. Quanto al difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
L'eccezione è infondata.
Nel giudizio di opposizione per il pagamento spese di giustizia, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, quale litisconsorte necessario, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia può avere sul rapporto esattoriale: il primo, in quanto titolare della pretesa contestata, il secondo quale litisconsorte necessario, in quanto soggetto che ha emesso l'atto opposto (Cassazione civile sez.
II, 08/10/2018, n.24678).
§ 5. Quanto al merito.
Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art 276 c.p.c" (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent.8 maggio 2014 n.9936, "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
- desumibile dagli arrtt 24 e 111 Cost" sarà esaminato il merito della controversia prendendo in esame soltanto il primo motivo di opposizione, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
All'uopo, si evidenzia che la prima doglianza è fondata.
Preliminarmente, giova precisare quanto segue:
- il credito concernente l'omesso pagamento delle somme dovute per spese di giustizia e
Cassa Depositi e Prestiti, è sottoposto al termine ordinario Controparte_5 decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare (cfr. Cass. 4422 del 18.02.2021);
- il credito per sanzioni amministrative è sottoposto a termine prescrizionale quinquennale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/11/2003, n.17779) e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981 (secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”).
Fatta tale premessa, va osservato che la modalità di produzione documentale adottata dalla parte convenuta – consistente nel deposito di un ingente quantitativo di documenti in un unico file informatico privo di indice, numerazione progressiva e indicazione della collocazione dei singoli atti – non si conforma ai principi di chiarezza e ordine sanciti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
Secondo tali disposizioni, la parte che deposita una pluralità di documenti ha l'onere di numerarli progressivamente, di indicarne la denominazione specifica e di garantire la corrispondenza tra l'indice e i singoli documenti prodotti.
La produzione di centinaia di pagine prive di qualsiasi organizzazione rende difficoltosa la consultazione e l'individuazione dei documenti richiamati nelle difese, con la conseguenza che di tale documentazione non può tenersi conto (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2011, n. 11617).
Tale modalità di deposito incide, dunque, sulla possibilità di verificare con immediatezza la sussistenza degli atti richiamati, imponendo che la valutazione della prova avvenga nei limiti di quanto risulta chiaramente individuabile.
Alla luce di ciò, dall'esame della documentazione così prodotta non emerge riscontro certo degli atti interruttivi asseritamente compiuti dalle convenute, né della prova della loro notificazione.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta stante l'intervenuta prescrizione del diritto.
§ 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione delle voci relative alla fase istruttoria e decisionale, non essendovi stata attività istruttoria né deposito di memorie conclusionali e repliche) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa.
La condanna alle spese è unica per entrambe le convenute trovando applicazione il seguente principio di diritto: “In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art.
4 e 8 D.M. n. 55/2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall'art. 4 (20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro e diverso legale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2022, n.36509).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• CONDANNA in solido e il Controparte_4 [...]
alla refusione delle spese di lite in favore del sig. che Controparte_2 Parte_1 liquida in complessivi € 2.090,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Criaco
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con provvedimento del
15.10.2025, nella causa avente n. 1398/ 2023 R.G.;
causa pendente tra:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Via Vittoria Parte_1 C.F._1
Trav. I 89032 Bianco, presso lo studio dell'avv. Criaco Francesco, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, c.f. e P.Iva , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliata;
E
c.f. in persona del Ministro in carica, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui Uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
PARTI OPPOSTE
E
TRIBUNALE DI LOCRI UFFICIO RECUPERO CREDITI
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
OPPOSTE CONTUMACI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione notificato in data 03.05.2023, il sig. ha Parte_1 contestato l'intimazione di pagamento n. 09420239000315409000, notificata da parte di in data 07.03.2023 limitatamente alle seguenti cartelle Controparte_3 afferenti a recupero multe e ammende e contravvenzioni del codice della strada:
• Cartella di pagamento n. 09420120021746151000;
• Cartella di pagamento n. 09420140023342477000;
• Cartella di pagamento n. 09420140023342578000;
• Cartella di pagamento n. 09420140025640385001;
• Cartella di pagamento n. 09420150012865307000;
• Cartella di pagamento n. 09420150014833667000;
• Cartella di pagamento n. 09420160020616230000;
• Cartella di pagamento n. 09420160025611239000;
• Cartella di pagamento n. 09420160031537864000;
• Cartella di pagamento n. 09420190014310367000;
• Cartella di pagamento n. 09420190016657409000.
A fondamento dell'opposizione l'odierno attore ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione de qua per:
I) prescrizione del credito;
II) decadenza per tardiva notifica delle cartelle afferenti violazioni C.d.S.;
III) difetto di specificità e trasparenza delle cartelle richiamate nell'intimazione: per talune posizioni (in particolare CdS) non si individuerebbero veicolo, data, luogo, norma violata e altri elementi essenziali, con lesione del diritto di difesa.
In data 26/01/2024 si è costituita e in data 26/06/2024 si è Controparte_4 costituito il , eccependo in via preliminare l'inammissibilità della Controparte_2 domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia e domandando il rigetto dell'opposizione per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta. Inoltre, il CP_2 ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonché di nullità della notificazione dell'atto introduttivo, eccezione che è stata superata a seguito dell'ordinanza di rinnovazione emessa il 21 febbraio 2024 e della successiva regolarizzazione del contraddittorio, come da documentazione in atti.
Con provvedimento del 04.06.2025 il giudice ha concesso i termini ex art 189 c.p.c ha rimesso la causa in decisione e ha fissato udienza alla data del 08.10.2025. La causa istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione in data 15.10.2025.
§ 2. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno attore.
All'uopo, occorre osservare che la prima doglianza, concernendo l'an dell'esecuzione, si inscrive nell'alveo dell'art. 615, c. 1, c.p.c., mentre la seconda e terza doglianza concernendo il quomodo dell'esecuzione rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.p.c.
§ 3. Quanto all'autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento.
Tale eccezione è infondata.
L'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile (cfr. Tribunale
Cosenza Sez. I, Sent., 03-01-2022).
§ 4. Quanto al difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
L'eccezione è infondata.
Nel giudizio di opposizione per il pagamento spese di giustizia, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, quale litisconsorte necessario, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia può avere sul rapporto esattoriale: il primo, in quanto titolare della pretesa contestata, il secondo quale litisconsorte necessario, in quanto soggetto che ha emesso l'atto opposto (Cassazione civile sez.
II, 08/10/2018, n.24678).
§ 5. Quanto al merito.
Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art 276 c.p.c" (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent.8 maggio 2014 n.9936, "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
- desumibile dagli arrtt 24 e 111 Cost" sarà esaminato il merito della controversia prendendo in esame soltanto il primo motivo di opposizione, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
All'uopo, si evidenzia che la prima doglianza è fondata.
Preliminarmente, giova precisare quanto segue:
- il credito concernente l'omesso pagamento delle somme dovute per spese di giustizia e
Cassa Depositi e Prestiti, è sottoposto al termine ordinario Controparte_5 decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare (cfr. Cass. 4422 del 18.02.2021);
- il credito per sanzioni amministrative è sottoposto a termine prescrizionale quinquennale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/11/2003, n.17779) e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981 (secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”).
Fatta tale premessa, va osservato che la modalità di produzione documentale adottata dalla parte convenuta – consistente nel deposito di un ingente quantitativo di documenti in un unico file informatico privo di indice, numerazione progressiva e indicazione della collocazione dei singoli atti – non si conforma ai principi di chiarezza e ordine sanciti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
Secondo tali disposizioni, la parte che deposita una pluralità di documenti ha l'onere di numerarli progressivamente, di indicarne la denominazione specifica e di garantire la corrispondenza tra l'indice e i singoli documenti prodotti.
La produzione di centinaia di pagine prive di qualsiasi organizzazione rende difficoltosa la consultazione e l'individuazione dei documenti richiamati nelle difese, con la conseguenza che di tale documentazione non può tenersi conto (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2011, n. 11617).
Tale modalità di deposito incide, dunque, sulla possibilità di verificare con immediatezza la sussistenza degli atti richiamati, imponendo che la valutazione della prova avvenga nei limiti di quanto risulta chiaramente individuabile.
Alla luce di ciò, dall'esame della documentazione così prodotta non emerge riscontro certo degli atti interruttivi asseritamente compiuti dalle convenute, né della prova della loro notificazione.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta stante l'intervenuta prescrizione del diritto.
§ 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione delle voci relative alla fase istruttoria e decisionale, non essendovi stata attività istruttoria né deposito di memorie conclusionali e repliche) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa.
La condanna alle spese è unica per entrambe le convenute trovando applicazione il seguente principio di diritto: “In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art.
4 e 8 D.M. n. 55/2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall'art. 4 (20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro e diverso legale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2022, n.36509).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• CONDANNA in solido e il Controparte_4 [...]
alla refusione delle spese di lite in favore del sig. che Controparte_2 Parte_1 liquida in complessivi € 2.090,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Criaco
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone