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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2024, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CENSI LUCA DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIOLI CP_1 C.F._1
GABRIELLA
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare che il dott. è tenuto a corrispondere alla la metà dell'importo che si è reso CP_1 Parte_2
necessario sborsare in dipendenza della sentenza Trib. Lodi 469/2021 pubblicata il 17.82021, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 74.965,38, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali”
pagina 1 di 8 Conclusioni per CP_1
“voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione,
- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della
Corte dei Conti;
- sempre in via preliminare e subordinata, dichiarare che la domanda appartiene alla competenza tabellare della Sezione Lavoro ed è soggetta al rito ex artt. 409 e ss. c.p.c.
- nel merito respingere la pretesa di parte attrice.
Vinte spese ed onorari.
In via istruttoria, si chiede, occorrendo, l'ammissione di CTU medico-legale volta ad accertare se la condotta del dott. sia stata connotata da dolo o colpa grave” CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l' di ha convenuto in giudizio Pt_2 Pt_2 per sentirlo condannare al rimborso del 50% dell'importo corrisposto in favore di CP_1
in forza della sentenza n. 469/2021 emessa dal Tribunale di Lodi il 14.8.2021. Controparte_2
Con comparsa depositata il 7.6.2024 si è costituito il quale, in via preliminare, ha CP_1
eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte dei Conti, nonché la competenza tabellare del Giudice della sezione lavoro e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice.
2. Preliminarmente, occorre ricostruire brevemente i fatti per cui è causa.
Con atto di citazione del 29.1.2018 ha convenuto in giudizio l' e Controparte_2 CP_3
(oltre che ) domandandone la condanna in via solidale al CP_1 Controparte_4
risarcimento dei danni subiti a causa dell'errore di diagnosi posto in essere dal dott. CP_1
(doc. 3 parte attrice).
[...]
Con sentenza n. 469 del 14.8.2021, pubblicata il 17.8.2021, il Tribunale di Lodi ha accertato la responsabilità del dott. nella causazione dei danni lamentati dall'attrice e lo ha CP_1 condannato, in solido con l' di a corrispondere a € 130.882,50 per Pt_2 Pt_2 Controparte_2
il danno non patrimoniale ed € 582,00 per i danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
i convenuti sono stati altresì condannati alla rifusione a favore di Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 13.430,00, e delle spese di CTU (doc. 6 parte attrice).
pagina 2 di 8 Tale sentenza non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato.
Con nota n. 11182 del 25.03.2022 l' di ha informato il dott. di aver Pt_2 Pt_2 CP_1 corrisposto a € 149.930,76 e lo ha invitato a rimborsare all'azienda l'intero Controparte_2
importo (cfr. doc. 12 parte attrice).
Con nota del 10.10.2023 l' ha invitato il dott. a rimborsare il 50% Pt_2 CP_1 dell'importo dalla stessa già versato a in forza della richiamata sentenza di Controparte_2
condanna (cfr. doc. 13 parte attrice).
3. Ciò chiarito, occorre dare atto che in questa sede l'ASST di agisce in via di regresso, ai Pt_2
sensi degli artt. 2055, 1298 e 1299 c.c., al fine di ottenere dal condebitore solidale, CP_1
il rimborso della metà di quanto dalla stessa corrisposto a a titolo di
[...] Controparte_2
risarcimento danni in forza della sentenza del Tribunale di Lodi n. 469/2021.
È circostanza incontestata – oltre che documentale – che i fatti che hanno dato origine al giudizio risarcitorio siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-
Bianco) in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
3.1. Tanto premesso, deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, l'amministrazione che abbia subito un danno erariale da diminuzione patrimoniale, pur essendo legittimata a proporre nei confronti del proprio dipendente l'azione di responsabilità contabile, mantiene al contempo la legittimazione ad esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni” (cfr. Cass. civ. S.U. n. 21922/2020). Tali principi erano già stati enunciati dalla Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26659/2014, con la quale aveva affermato la coesistenza della giurisdizione ordinaria e di quella contabile rispetto alle azioni di responsabilità esperite dalla struttura pubblica nei confronti del medico dipendente per il danno cagionato a terzi.
pagina 3 di 8 E ancora, in una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione si legge: “L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari, ammissibile anche nel regime antecedente all'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, non esclude che l'amministrazione possa esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, in quanto si tratta di azioni distinte, autonome e volte alla tutela di differenti interessi, i quali, nel primo caso, sono di carattere pubblico e generale, perché attinenti buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, e, nel secondo caso, restano circoscritti all'Amministrazione attrice, che agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito;
tali azioni, se cumulativamente esercitate, incontrano il limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, dovendosi tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede”
(Cass. civ. S.U. ordinanza n. 17634/2024).
Le Sezioni Unite hanno così ribadito – con riferimento a un giudizio promosso, come nel caso in esame, da un'azienda sanitaria pubblica – l'ammissibilità di un concorso tra l'azione promossa dinanzi alla giurisdizione contabile e quella promossa avanti alla giurisdizione ordinaria, atteso che i danni reclamati, seppur fondati sugli stessi fatti, attengono a sfere differenti: “A detto quesito il Collegio ritiene di dover rispondere nel senso della possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, come già affermato nella richiamata decisione n. 26806 del 2009, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio” (Cass. civ. S.U. ordinanza n.
22406/2018).
In questi casi dunque non sussiste una violazione del principio del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n.
14632/2015).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite si fonda sulla c.d. “teoria del doppio binario”, secondo cui l'azione di responsabilità contabile e quella di responsabilità civile perseguono due finalità distinte, tutelando, l'una, l'interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, con finalità sanzionatoria del dipendente e, l'altra, il pieno ristoro del danno patito, con funzione riparatoria e compensativa (cfr. Cass. civ. S.U. ord. n. 4883/2019).
Si tratta di principi recepiti anche dalla Corte costituzionale, che, sul presupposto dell'autonomia e indipendenza delle azioni, anche quando attengano ai medesimi fatti materiali, ha statuito che pagina 4 di 8 “un pubblico agente può essere convenuto affinché ne venga accertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l'esercizio di entrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o civile” (Corte cost., sent. n. 203/2022).
3.1.1. Sulla scorta dei richiamati principi, non appaiono, dunque, condivisibili le argomentazioni con cui il convenuto ha escluso la giurisdizione del Tribunale adito, assumendo che ai fatti accaduti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 non troverebbero applicazione le norme civilistiche sul regresso.
Com'è noto, l'art. 9 co. 5 della legge ha puntualmente disciplinato l'azione di CP_5 rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, limitandola ai casi di dolo o colpa grave.
Nondimeno, come chiarito dalle Sezioni Unite, anche prima di tale normativa – pacificamente non rilevante nel caso di specie, ai sensi dell'art. 5 c.p.c. – all'amministrazione era concesso agire in sede civile per il ristoro del danno nei confronti del proprio dipendente. E tali considerazioni non risultano superate dall'introduzione del richiamato art. 9, non potendosi ritenere che l'attribuzione espressa alla Corte dei Conti dell'azione di rivalsa, esercitata dal Pubblico ministero contabile, valga di per sé a ritenere desueto il consolidato orientamento giurisprudenziale, più volte ribadito in pronunce successive alla novella legislativa (cfr. Cass. civ. ord. n. 21021/2018; Cass. civ. n. 28987/2019; Cass. civ. S.U. ord. n. 17634/2024).
3.1.2 Stante l'indipendenza delle due azioni, le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di mera proponibilità delle azioni. Di conseguenza, il
Giudice civile o contabile deve verificare la proponibilità dell'azione a seconda che il danno sia o meno già stato risarcito a seguito della decisione dell'altro giudicante.
Circostanza questa che non ricorre nel caso in esame, non risultando alcuna decisione della Corte dei Conti, in seguito alle determinazioni assunte dal Pubblico ministero contabile sulla base della segnalazione fatta dall' il 28.2.2022 (cfr. doc. 9 e 10 parte attrice). Pt_2
3.1.3 Nel caso in esame l di ha agito in via di regresso in forza della normativa Pt_2 Pt_2
civilistica e pertanto sussiste le giurisdizione di questo Giudice.
3.2 poi, ha eccepito – sempre in via preliminare – l'incompetenza del Giudice CP_1
adito in quanto la causa rientrerebbe nelle controversie attribuite alla competenza funzionale del
Giudice del Lavoro.
pagina 5 di 8 Anche tale eccezione non merita accoglimento, non potendo la controversia essere ricompresa nel novero delle controversie appartenenti alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro, non riguardando la causa il rapporto di lavoro subordinato che lega l' al medico Parte_3
dipendente.
Nel caso in esame, infatti, la domanda di parte attrice ha il proprio fondamento nella pronuncia n.
469/2021 del Tribunale di Lodi e non emerge alcun collegamento, neppure indiretto, con il rapporto di lavoro instaurato tra la struttura sanitaria e il dipendente. Per quanto la presente azione rimandi ad un episodio di malpractice sanitaria, in questa sede il petitum attiene esclusivamente alla ripartizione civilistica del debito tra soggetti condannati in via solidale e non giustifica l'attrazione della causa alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro.
Deve, d'altra parte, osservarsi come la giurisprudenza citata da parte convenuta non appaia conferente al caso di specie, trattandosi di pronuncia emessa in una controversia promossa jure hereditatis dai familiari del lavoratore nei confronti dell'impresa utilizzatrice della prestazione, fattispecie che non presenta caratteri in comune con l'odierna causa.
4. Venendo al merito, parte attrice ha chiesto che sia accertato che il dott. è tenuto CP_1
a corrisponderle € 74.965,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari alla metà dell'importo dalla stessa versato a in forza della sentenza del Tribunale di Lodi n. 469/2021. Controparte_2
A fondamento della domanda, l' ha allegato il titolo posto alla base della domanda di Pt_2
regresso, ossia la sentenza del Tribunale di Lodi n. 469/2021, nonché la documentazione attestante il pagamento eseguito (cfr. doc. 8 parte attrice).
4.1 Com'è noto, in forza del combinato disposto degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., il debitore che abbia pagato per intero il danno ha diritto ad agire in regresso nei confronti degli altri condebitori.
L'art. 2055 c.c., infatti, dopo aver previsto che “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (comma 2), precisa che “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali” (comma 3).
Ebbene, al fine di superare la presunzione di cui al terzo comma ed ottenere il rimborso di una somma superiore alla metà, chi agisce in regresso ha l'onere di provare la diversa misura delle colpe. Del pari, il convenuto che intenda opporsi ad una richiesta pari alla metà opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, è gravato del relativo onere pagina 6 di 8 probatorio, in quanto introduce un fatto impeditivo della presunzione di cui all'art. 2055 co. 3
c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 3626/2017).
Per quanto qui specificamente interessa, secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale (formatosi nel regime anteriore alla Legge n. 24/2017), nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico “la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dettato dagli artt. 1298, comma 2 e 2055, comma 3 c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (cfr. Cfr. Cass. civ. n. 28987/2019; in termini, Cass. civ. n. 26118/2021).
Invero, secondo la Suprema Corte “in tema di responsabilità medica con riguardo al regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi ausiliari nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che dev'essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 cod. civ.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa di quest'ultimo deve essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., atteso che, diversamente, l'attribuzione di un diritto di regresso ovvero rivalsa integrale ridurrebbe il rischio d'impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto, in ipotesi, con l'azione di rivalsa, distinta, quest'ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione originaria da parte di uno di essi;
tutto ciò salvo che la struttura dimostri, un'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (nel qual caso, logicamente, ne può e deve rispondere solo lo stesso)” (cfr. Cass. civ. n. 28987/2019; in termini, Cass. civ. n.
29001/2021).
pagina 7 di 8 4.2 Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, in questa sede non assume alcun rilievo l'indagine circa il dolo o la colpa grave ascrivibile al medico, trattandosi di criteri valevoli unicamente in sede contabile ai fini della responsabilità erariale.
4.3 Tutto ciò considerato, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di parte attrice merita accoglimento e, pertanto, in applicazione del principio della domanda, si accerta che è tenuto a corrispondere all' di la somma di € CP_1 Pt_2 Pt_2
74.965,38, oltre interessi legali dal dovuto (ossia da ottobre 2023; cfr. doc. 13 parte attrice) al saldo. Quanto alla rivalutazione la stessa non spetta trattandosi di debito di valuta.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 applicabili ratione temporis, in base al disposto normativo di cui all'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta che è tenuto a corrispondere all'ASST di la somma di € CP_1 Pt_2
74.965,38, oltre interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna a rifondere all' di le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Pt_2 Pt_2
786,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie.
Lodi, 12 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CENSI LUCA DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIOLI CP_1 C.F._1
GABRIELLA
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare che il dott. è tenuto a corrispondere alla la metà dell'importo che si è reso CP_1 Parte_2
necessario sborsare in dipendenza della sentenza Trib. Lodi 469/2021 pubblicata il 17.82021, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 74.965,38, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali”
pagina 1 di 8 Conclusioni per CP_1
“voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione,
- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della
Corte dei Conti;
- sempre in via preliminare e subordinata, dichiarare che la domanda appartiene alla competenza tabellare della Sezione Lavoro ed è soggetta al rito ex artt. 409 e ss. c.p.c.
- nel merito respingere la pretesa di parte attrice.
Vinte spese ed onorari.
In via istruttoria, si chiede, occorrendo, l'ammissione di CTU medico-legale volta ad accertare se la condotta del dott. sia stata connotata da dolo o colpa grave” CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l' di ha convenuto in giudizio Pt_2 Pt_2 per sentirlo condannare al rimborso del 50% dell'importo corrisposto in favore di CP_1
in forza della sentenza n. 469/2021 emessa dal Tribunale di Lodi il 14.8.2021. Controparte_2
Con comparsa depositata il 7.6.2024 si è costituito il quale, in via preliminare, ha CP_1
eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte dei Conti, nonché la competenza tabellare del Giudice della sezione lavoro e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice.
2. Preliminarmente, occorre ricostruire brevemente i fatti per cui è causa.
Con atto di citazione del 29.1.2018 ha convenuto in giudizio l' e Controparte_2 CP_3
(oltre che ) domandandone la condanna in via solidale al CP_1 Controparte_4
risarcimento dei danni subiti a causa dell'errore di diagnosi posto in essere dal dott. CP_1
(doc. 3 parte attrice).
[...]
Con sentenza n. 469 del 14.8.2021, pubblicata il 17.8.2021, il Tribunale di Lodi ha accertato la responsabilità del dott. nella causazione dei danni lamentati dall'attrice e lo ha CP_1 condannato, in solido con l' di a corrispondere a € 130.882,50 per Pt_2 Pt_2 Controparte_2
il danno non patrimoniale ed € 582,00 per i danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
i convenuti sono stati altresì condannati alla rifusione a favore di Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 13.430,00, e delle spese di CTU (doc. 6 parte attrice).
pagina 2 di 8 Tale sentenza non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato.
Con nota n. 11182 del 25.03.2022 l' di ha informato il dott. di aver Pt_2 Pt_2 CP_1 corrisposto a € 149.930,76 e lo ha invitato a rimborsare all'azienda l'intero Controparte_2
importo (cfr. doc. 12 parte attrice).
Con nota del 10.10.2023 l' ha invitato il dott. a rimborsare il 50% Pt_2 CP_1 dell'importo dalla stessa già versato a in forza della richiamata sentenza di Controparte_2
condanna (cfr. doc. 13 parte attrice).
3. Ciò chiarito, occorre dare atto che in questa sede l'ASST di agisce in via di regresso, ai Pt_2
sensi degli artt. 2055, 1298 e 1299 c.c., al fine di ottenere dal condebitore solidale, CP_1
il rimborso della metà di quanto dalla stessa corrisposto a a titolo di
[...] Controparte_2
risarcimento danni in forza della sentenza del Tribunale di Lodi n. 469/2021.
È circostanza incontestata – oltre che documentale – che i fatti che hanno dato origine al giudizio risarcitorio siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-
Bianco) in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
3.1. Tanto premesso, deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, l'amministrazione che abbia subito un danno erariale da diminuzione patrimoniale, pur essendo legittimata a proporre nei confronti del proprio dipendente l'azione di responsabilità contabile, mantiene al contempo la legittimazione ad esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni” (cfr. Cass. civ. S.U. n. 21922/2020). Tali principi erano già stati enunciati dalla Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26659/2014, con la quale aveva affermato la coesistenza della giurisdizione ordinaria e di quella contabile rispetto alle azioni di responsabilità esperite dalla struttura pubblica nei confronti del medico dipendente per il danno cagionato a terzi.
pagina 3 di 8 E ancora, in una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione si legge: “L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari, ammissibile anche nel regime antecedente all'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, non esclude che l'amministrazione possa esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, in quanto si tratta di azioni distinte, autonome e volte alla tutela di differenti interessi, i quali, nel primo caso, sono di carattere pubblico e generale, perché attinenti buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, e, nel secondo caso, restano circoscritti all'Amministrazione attrice, che agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito;
tali azioni, se cumulativamente esercitate, incontrano il limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, dovendosi tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede”
(Cass. civ. S.U. ordinanza n. 17634/2024).
Le Sezioni Unite hanno così ribadito – con riferimento a un giudizio promosso, come nel caso in esame, da un'azienda sanitaria pubblica – l'ammissibilità di un concorso tra l'azione promossa dinanzi alla giurisdizione contabile e quella promossa avanti alla giurisdizione ordinaria, atteso che i danni reclamati, seppur fondati sugli stessi fatti, attengono a sfere differenti: “A detto quesito il Collegio ritiene di dover rispondere nel senso della possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, come già affermato nella richiamata decisione n. 26806 del 2009, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio” (Cass. civ. S.U. ordinanza n.
22406/2018).
In questi casi dunque non sussiste una violazione del principio del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n.
14632/2015).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite si fonda sulla c.d. “teoria del doppio binario”, secondo cui l'azione di responsabilità contabile e quella di responsabilità civile perseguono due finalità distinte, tutelando, l'una, l'interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, con finalità sanzionatoria del dipendente e, l'altra, il pieno ristoro del danno patito, con funzione riparatoria e compensativa (cfr. Cass. civ. S.U. ord. n. 4883/2019).
Si tratta di principi recepiti anche dalla Corte costituzionale, che, sul presupposto dell'autonomia e indipendenza delle azioni, anche quando attengano ai medesimi fatti materiali, ha statuito che pagina 4 di 8 “un pubblico agente può essere convenuto affinché ne venga accertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l'esercizio di entrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o civile” (Corte cost., sent. n. 203/2022).
3.1.1. Sulla scorta dei richiamati principi, non appaiono, dunque, condivisibili le argomentazioni con cui il convenuto ha escluso la giurisdizione del Tribunale adito, assumendo che ai fatti accaduti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 non troverebbero applicazione le norme civilistiche sul regresso.
Com'è noto, l'art. 9 co. 5 della legge ha puntualmente disciplinato l'azione di CP_5 rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, limitandola ai casi di dolo o colpa grave.
Nondimeno, come chiarito dalle Sezioni Unite, anche prima di tale normativa – pacificamente non rilevante nel caso di specie, ai sensi dell'art. 5 c.p.c. – all'amministrazione era concesso agire in sede civile per il ristoro del danno nei confronti del proprio dipendente. E tali considerazioni non risultano superate dall'introduzione del richiamato art. 9, non potendosi ritenere che l'attribuzione espressa alla Corte dei Conti dell'azione di rivalsa, esercitata dal Pubblico ministero contabile, valga di per sé a ritenere desueto il consolidato orientamento giurisprudenziale, più volte ribadito in pronunce successive alla novella legislativa (cfr. Cass. civ. ord. n. 21021/2018; Cass. civ. n. 28987/2019; Cass. civ. S.U. ord. n. 17634/2024).
3.1.2 Stante l'indipendenza delle due azioni, le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di mera proponibilità delle azioni. Di conseguenza, il
Giudice civile o contabile deve verificare la proponibilità dell'azione a seconda che il danno sia o meno già stato risarcito a seguito della decisione dell'altro giudicante.
Circostanza questa che non ricorre nel caso in esame, non risultando alcuna decisione della Corte dei Conti, in seguito alle determinazioni assunte dal Pubblico ministero contabile sulla base della segnalazione fatta dall' il 28.2.2022 (cfr. doc. 9 e 10 parte attrice). Pt_2
3.1.3 Nel caso in esame l di ha agito in via di regresso in forza della normativa Pt_2 Pt_2
civilistica e pertanto sussiste le giurisdizione di questo Giudice.
3.2 poi, ha eccepito – sempre in via preliminare – l'incompetenza del Giudice CP_1
adito in quanto la causa rientrerebbe nelle controversie attribuite alla competenza funzionale del
Giudice del Lavoro.
pagina 5 di 8 Anche tale eccezione non merita accoglimento, non potendo la controversia essere ricompresa nel novero delle controversie appartenenti alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro, non riguardando la causa il rapporto di lavoro subordinato che lega l' al medico Parte_3
dipendente.
Nel caso in esame, infatti, la domanda di parte attrice ha il proprio fondamento nella pronuncia n.
469/2021 del Tribunale di Lodi e non emerge alcun collegamento, neppure indiretto, con il rapporto di lavoro instaurato tra la struttura sanitaria e il dipendente. Per quanto la presente azione rimandi ad un episodio di malpractice sanitaria, in questa sede il petitum attiene esclusivamente alla ripartizione civilistica del debito tra soggetti condannati in via solidale e non giustifica l'attrazione della causa alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro.
Deve, d'altra parte, osservarsi come la giurisprudenza citata da parte convenuta non appaia conferente al caso di specie, trattandosi di pronuncia emessa in una controversia promossa jure hereditatis dai familiari del lavoratore nei confronti dell'impresa utilizzatrice della prestazione, fattispecie che non presenta caratteri in comune con l'odierna causa.
4. Venendo al merito, parte attrice ha chiesto che sia accertato che il dott. è tenuto CP_1
a corrisponderle € 74.965,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari alla metà dell'importo dalla stessa versato a in forza della sentenza del Tribunale di Lodi n. 469/2021. Controparte_2
A fondamento della domanda, l' ha allegato il titolo posto alla base della domanda di Pt_2
regresso, ossia la sentenza del Tribunale di Lodi n. 469/2021, nonché la documentazione attestante il pagamento eseguito (cfr. doc. 8 parte attrice).
4.1 Com'è noto, in forza del combinato disposto degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., il debitore che abbia pagato per intero il danno ha diritto ad agire in regresso nei confronti degli altri condebitori.
L'art. 2055 c.c., infatti, dopo aver previsto che “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (comma 2), precisa che “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali” (comma 3).
Ebbene, al fine di superare la presunzione di cui al terzo comma ed ottenere il rimborso di una somma superiore alla metà, chi agisce in regresso ha l'onere di provare la diversa misura delle colpe. Del pari, il convenuto che intenda opporsi ad una richiesta pari alla metà opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, è gravato del relativo onere pagina 6 di 8 probatorio, in quanto introduce un fatto impeditivo della presunzione di cui all'art. 2055 co. 3
c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 3626/2017).
Per quanto qui specificamente interessa, secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale (formatosi nel regime anteriore alla Legge n. 24/2017), nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico “la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dettato dagli artt. 1298, comma 2 e 2055, comma 3 c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (cfr. Cfr. Cass. civ. n. 28987/2019; in termini, Cass. civ. n. 26118/2021).
Invero, secondo la Suprema Corte “in tema di responsabilità medica con riguardo al regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi ausiliari nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che dev'essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 cod. civ.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa di quest'ultimo deve essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., atteso che, diversamente, l'attribuzione di un diritto di regresso ovvero rivalsa integrale ridurrebbe il rischio d'impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto, in ipotesi, con l'azione di rivalsa, distinta, quest'ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione originaria da parte di uno di essi;
tutto ciò salvo che la struttura dimostri, un'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (nel qual caso, logicamente, ne può e deve rispondere solo lo stesso)” (cfr. Cass. civ. n. 28987/2019; in termini, Cass. civ. n.
29001/2021).
pagina 7 di 8 4.2 Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, in questa sede non assume alcun rilievo l'indagine circa il dolo o la colpa grave ascrivibile al medico, trattandosi di criteri valevoli unicamente in sede contabile ai fini della responsabilità erariale.
4.3 Tutto ciò considerato, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di parte attrice merita accoglimento e, pertanto, in applicazione del principio della domanda, si accerta che è tenuto a corrispondere all' di la somma di € CP_1 Pt_2 Pt_2
74.965,38, oltre interessi legali dal dovuto (ossia da ottobre 2023; cfr. doc. 13 parte attrice) al saldo. Quanto alla rivalutazione la stessa non spetta trattandosi di debito di valuta.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 applicabili ratione temporis, in base al disposto normativo di cui all'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta che è tenuto a corrispondere all'ASST di la somma di € CP_1 Pt_2
74.965,38, oltre interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna a rifondere all' di le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Pt_2 Pt_2
786,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie.
Lodi, 12 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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