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15 dicembre 2013
15 dicembre 2013
Art. 1. 1. Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 , recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 , e' stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2013.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 , e' stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2013.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.
Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2018, n. 16159Provvedimento: […] Ric. 2016 n. 26056 sez. SU - ud. 17-04-2018 -5- 1. Il ricorso, pur ammissibile, non è fondato. Erroneamente la difesa del Consorzio sostiene in memoria che il ricorso conterrebbe una mera rivisitazione di questioni di fatto laddove, invece, la sua semplice lettura evidenzia chiaramente che, quelle sollevate dalla ricorrente, sono pretese, ma infondate, violazioni di norme di diritto sostanziali, processuali, eurounitarie e costituzionali. Né potrebbe mai parlarsi, come pure è stato fatto nel corso della discussione, d'inammissibilità "meritale" ai sensi dell'art. 380-bis, n. 1, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 21/03/2017, n. 7155), non essendovi ancora un persistente orientamento di legittimità riguardo all'art. 1, comma 137, della legge di stabilità 2013 e agli istituti ad esso correlati.Leggi di più...
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