Articolo 126 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 125Articolo 127
Versione
14 maggio 1967
Art. 126.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967