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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5780 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Consigliere Dott. Michele Magliulo
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4519/2019 R.G., vertente
TRA
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del suo legale Parte 1 "
con sede in Pastorano (81050 - CE) alla località Torre rappresentante pro CP 1
Lupara, nonchè Parte 2 nato a [...] il [...], c.f.
nata a [...] il [...], c.f. [...] C.F. 1 e Parte 3
tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via dei Mille n. 47, C.F. 2
,
presso lo studio dell'Avv. Raffaele Corrente, c.f.: C.F. 3 che li '
rappresenta e difenda giuste procure in atti;
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2
in CP_2 alla Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel registro delle imprese di CP_2 al nr.
C.F. P.IVA 2 P.IVA 2 و
Appellata Contumace
NONCHE' Controparte 3 con sede legale in Roma alla via Piemonte n. 38, iscritta al
Registro delle Imprese di Roma con cod. fisc. e P. IVA P.IVA 3 iscritta al n.
,
P.IVA 4 dell'elenco delle Società Veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del
Regolamento del 7.6.2017 e per questo giudizio rappresentata da CP 4 con sede legale in CP_2, Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro delle Imprese di CP_2 con cod. fisc. e P. IVA P.IVA 5 in persona dell'avv. Daniela Priolo, a tanto
,
abilitata in forza di procura speciale del 17.9.2018 rilasciata dal dott. [...] nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rapp.te di essaCP 5 in virtù del vigente statuto sociale ed in forza della deliberazione del CP 4
-
C.d.A. assunta in data 14.5.2018 - autenticata in data 17.9.2018 dal Notaio Per 1
[...] con atto rep. 268, racc. 201, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Umberto Limongelli (C.F. C.F. 4
[...] ), pec Email 1 ovvero fax 0810060390, e presso lo studio del quale elett.te domicilia in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 24;
Interventore
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.09.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.10.2019 la Parte 1 quale obbligata principale, nonchè Parte 2 ed Parte 3 quali suoi garanti, hanno proposto rituale appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 11.9.2019 n. 2342/2019, con la quale veniva rigettata l'opposizione da essi proposta avverso il decreto n. 874/2016, che ingiungeva alla il Parte 1
pagamento della complessiva somma di € 336.353,36 ed ai garanti, in solido tra loro e con la prima, il pagamento nei limiti della somma di € 300.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata, con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Il credito ingiunto era fondato su un contratto di finanziamento del 27.08.2013 stipulato al fine di consolidare le passività della società contraente e trasformare un'esposizione debitoria dal breve al lungo termine con un rimborso graduale. Le passività nascevano nei confronti della Controparte_6 per i seguenti titoli: a) saldo negativo del rapporto di conto corrente n.4190.61; b) saldo negativo del rapporto di conto anticipi n. 17422003,27.
L'appellante impugnava la sentenza, spiegando, schematicamente, i seguenti motivi:
a) censura della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assolto dalla Banca l'onere probatorio sulla stessa gravante attraverso la produzione del contratto di finanziamento e del saldaconto ex art. 50 Tub;
b) censura della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 1344 c.c. sollevata dagli opponenti.
Controparte_3Instaurato il contraddittorio, si costituiva la come rappresentata,
quale cessionaria del diritto di credito dedotto in giudizio, la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: "a. preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
b. dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, perché infondato sia in fatto che in diritto, il proposto appello;
c. condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del giudizio di gravame".
Nel corso del giudizio le parti davano atto della transazione stragiudiziale della lite tra i fideiussori e la cessionaria come da scrittura del 20.12.2019, prodotta in atti.
Successivamente si perfezionava la transazione della controversia come da scrittura del 17.06.2025, parimenti in atti, anche nei confronti della società debitrice principale.
All'udienza dell'11.09.2025 compariva il solo procuratore degli appellanti, che reiterava la circostanza della intervenuta transazione della lite sia nei confronti dei fideiussori, sia nei confronti della società debitrice principale, la quale aveva rinunziato agli atti del giudizio con relativa accettazione di controparte. Chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per i primi e l'estinzione del giudizio per la seconda, precisando che anche le spese di lite avevano formato oggetto degli atti transattivi. La causa veniva rimessa in decisione collegiale con assegnazione alle parti dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica ex art 190 cpc.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che, stante il comune presupposto della transazione della lite sia con riguardo alla posizione dei fideiussori, sia con riguardo a quella della debitrice principale, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra tutte la parti in causa, senza alcuna autonoma pronuncia giudiziale sulle spese per aver le parti regolato anche le stesse in via transattiva.
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita
(Cass. civ., 6.3.2019, n. 6444, anche in motivazione).
Pertanto, nel caso di specie, deve provvedersi alla declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti in causa.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio in quanto oggetto del medesimo negozio transattivo ed ivi pattiziamente regolate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 06 novembre 2025
Il consigliere est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Consigliere Dott. Michele Magliulo
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4519/2019 R.G., vertente
TRA
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del suo legale Parte 1 "
con sede in Pastorano (81050 - CE) alla località Torre rappresentante pro CP 1
Lupara, nonchè Parte 2 nato a [...] il [...], c.f.
nata a [...] il [...], c.f. [...] C.F. 1 e Parte 3
tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via dei Mille n. 47, C.F. 2
,
presso lo studio dell'Avv. Raffaele Corrente, c.f.: C.F. 3 che li '
rappresenta e difenda giuste procure in atti;
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2
in CP_2 alla Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel registro delle imprese di CP_2 al nr.
C.F. P.IVA 2 P.IVA 2 و
Appellata Contumace
NONCHE' Controparte 3 con sede legale in Roma alla via Piemonte n. 38, iscritta al
Registro delle Imprese di Roma con cod. fisc. e P. IVA P.IVA 3 iscritta al n.
,
P.IVA 4 dell'elenco delle Società Veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del
Regolamento del 7.6.2017 e per questo giudizio rappresentata da CP 4 con sede legale in CP_2, Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro delle Imprese di CP_2 con cod. fisc. e P. IVA P.IVA 5 in persona dell'avv. Daniela Priolo, a tanto
,
abilitata in forza di procura speciale del 17.9.2018 rilasciata dal dott. [...] nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rapp.te di essaCP 5 in virtù del vigente statuto sociale ed in forza della deliberazione del CP 4
-
C.d.A. assunta in data 14.5.2018 - autenticata in data 17.9.2018 dal Notaio Per 1
[...] con atto rep. 268, racc. 201, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Umberto Limongelli (C.F. C.F. 4
[...] ), pec Email 1 ovvero fax 0810060390, e presso lo studio del quale elett.te domicilia in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 24;
Interventore
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.09.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.10.2019 la Parte 1 quale obbligata principale, nonchè Parte 2 ed Parte 3 quali suoi garanti, hanno proposto rituale appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 11.9.2019 n. 2342/2019, con la quale veniva rigettata l'opposizione da essi proposta avverso il decreto n. 874/2016, che ingiungeva alla il Parte 1
pagamento della complessiva somma di € 336.353,36 ed ai garanti, in solido tra loro e con la prima, il pagamento nei limiti della somma di € 300.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata, con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Il credito ingiunto era fondato su un contratto di finanziamento del 27.08.2013 stipulato al fine di consolidare le passività della società contraente e trasformare un'esposizione debitoria dal breve al lungo termine con un rimborso graduale. Le passività nascevano nei confronti della Controparte_6 per i seguenti titoli: a) saldo negativo del rapporto di conto corrente n.4190.61; b) saldo negativo del rapporto di conto anticipi n. 17422003,27.
L'appellante impugnava la sentenza, spiegando, schematicamente, i seguenti motivi:
a) censura della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assolto dalla Banca l'onere probatorio sulla stessa gravante attraverso la produzione del contratto di finanziamento e del saldaconto ex art. 50 Tub;
b) censura della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 1344 c.c. sollevata dagli opponenti.
Controparte_3Instaurato il contraddittorio, si costituiva la come rappresentata,
quale cessionaria del diritto di credito dedotto in giudizio, la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: "a. preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
b. dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, perché infondato sia in fatto che in diritto, il proposto appello;
c. condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del giudizio di gravame".
Nel corso del giudizio le parti davano atto della transazione stragiudiziale della lite tra i fideiussori e la cessionaria come da scrittura del 20.12.2019, prodotta in atti.
Successivamente si perfezionava la transazione della controversia come da scrittura del 17.06.2025, parimenti in atti, anche nei confronti della società debitrice principale.
All'udienza dell'11.09.2025 compariva il solo procuratore degli appellanti, che reiterava la circostanza della intervenuta transazione della lite sia nei confronti dei fideiussori, sia nei confronti della società debitrice principale, la quale aveva rinunziato agli atti del giudizio con relativa accettazione di controparte. Chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per i primi e l'estinzione del giudizio per la seconda, precisando che anche le spese di lite avevano formato oggetto degli atti transattivi. La causa veniva rimessa in decisione collegiale con assegnazione alle parti dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica ex art 190 cpc.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che, stante il comune presupposto della transazione della lite sia con riguardo alla posizione dei fideiussori, sia con riguardo a quella della debitrice principale, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra tutte la parti in causa, senza alcuna autonoma pronuncia giudiziale sulle spese per aver le parti regolato anche le stesse in via transattiva.
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita
(Cass. civ., 6.3.2019, n. 6444, anche in motivazione).
Pertanto, nel caso di specie, deve provvedersi alla declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti in causa.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio in quanto oggetto del medesimo negozio transattivo ed ivi pattiziamente regolate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 06 novembre 2025
Il consigliere est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio