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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11100/2022 promossa da:
, in proprio e in qualita' di genitore esercente la potesta' sui figli minori Parte_1
, (C.F. ), con il Per_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. Domenico Della Ratta e dell'avv. Antonella Cuozzo, con studio in S.Agata de'Goti (Benevento), al Largo Ostieri n.13, elettivamente domiciliati ai domicili digitali e Email_1 Email_2
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gabriele Ghelfi Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. Francesca Negri, elettivamente domiciliata in Via Castiglione n. 29, presso i CP_1 difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER LE PARTI ATTRICI (da atto di citazione):
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento, dichiarare, per tutti i fatti di cui in premessa, la responsabilità per colpa professionale medica, giusta articoli 1218 e 1228 c.c. della convenuta struttura sanitaria Azienda U.S.L. di Bologna per la condotta inadempiente avuta nei fatti e nella vicenda clinica di cui in premessa oltre che colposa ed inadempiente avuta dai medici suoi dipendenti o in rapporto di collaborazione con la medesima struttura sanitaria, considerata la condotta professionale assolutamente censurabile avuta in occasione delle visite medico specialistiche praticate presso la detta struttura sanitaria, in particolare nel periodo dal dicembre 2015, nel febbraio pagina 1 di 11 2016, al ricovero del 22.04.2016 e sino al 24.4.2016 (dimissione) dal Presidio Ospedaliero di
“Bellaria” e successivamente, avendo, per effetto e quale conseguenza di detto comportamento, determinato la mancata guarigione del paziente il peggioramento della condizioni di Persona_2 salute dello stesso sino alla morte in data 03/02/2017, e ciò per la errata diagnosi e la non corretta ed adeguata terapia e cura con perdita per lo stesso paziente di migliori condizioni e qualità di vita e di ogni possibilità di guarigione e della possibilità di vivere per un tempo più lungo, avendo in ogni caso omesso il necessario approfondimento clinico, diagnostico e strumentale, la osservazione clinica, diagnostica e terapeutica, e per non aver correttamente informato il detto paziente della Persona_2 gravità della patologia in atto ledendo in tal modo il suo diritto alla salute e il diritto alla autodeterminazione, anche su patologia ad esito infausto, assumendo in tal modo un comportamento certamente contrario a diligenza, non conforme alle regole della miglior scienza medica, alle legis artis, alle linee guida, accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale, e alle buone pratiche clinico assistenziali e conseguentemente condannare la detta struttura sanitaria convenuta o chi per esse, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, tra cui un danno biologico terminale causato al medesimo paziente il danno morale soggettivo, Persona_2 danno esistenziale, il danno da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza e il danno da mancato consenso informato con certa lesione del diritto alla salute e del diritto alla autodeterminazione dello stesso paziente, e al risarcimento dei danni patrimoniali, considerata la perdita del reddito personale e familiare, le spese mediche, di terapia, assistenza, cura, comprese quelle di viaggio, così come sostenute e documentate in atti, da valutarsi anche quale danno emergente e lucro cessante (mancato guadagno e perdita del reddito), danni, questi ultimi, in parte documentati ed in parte da documentarsi in corso di causa, sempre provocati allo stesso paziente a Persona_2 seguito dei fatti e della vicenda clinica di cui in premessa, il tutto da accertarsi, valutarsi e quantificarsi anche mediante c.t.u. medico legale, di cui sin d'ora si chiede la ammissione, e da liquidarsi a favore delle parti istanti (iure hereditatiis) nella loro qualità di eredi del medesimo paziente deceduto in data 03/02/2017, applicando, se del caso, gli indici ed i valori di Persona_2 cui alle tabelle in uso presso l'intestato Tribunale, maggiormente diffuse sul territorio nazionale (Tribunale di Milano, criterio generale di valutazione secondo la Suprema Corte) o comunque, in mancanza, in via equitativa ex art.1226 c.c., con vittoria di spese e compensi professionali da quantificarsi e liquidarsi ex DM 55/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre oneri di legge, con distrazione ed attribuzione a favore del sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.; 2.
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento, dichiarare, per tutti i fatti di cui in premessa, la responsabilità per colpa professionale medica, giusta articoli 1218 e 1228 c.c. della convenuta struttura sanitaria Azienda U.S.L. di per la condotta inadempiente avuta nei fatti e CP_1 nella vicenda clinica di cui in premessa oltre che colposa ed inadempiente avuta dai medici suoi dipendenti o in rapporto di collaborazione con la medesima struttura sanitaria, considerata la condotta professionale assolutamente censurabile avuta in occasione delle visite medico specialistiche praticate presso la detta struttura sanitaria, in particolare nel periodo dal dicembre 2015, nel febbraio 2016, al ricovero del 22.04.2016 e sino al 24.4.2016 (dimissione) dal Presidio Ospedaliero di
“Bellaria” e successivamente, avendo, per effetto e quale conseguenza di detto comportamento, determinato la mancata guarigione del paziente il peggioramento della condizioni di Persona_2 salute dello stesso sino alla morte in data 03/02/2017, e ciò per la errata diagnosi e la non corretta ed pagina 2 di 11 adeguata terapia e cura con perdita per lo stesso paziente di migliori condizioni e qualità di vita e di ogni possibilità di guarigione e della possibilità di vivere per un tempo più lungo, avendo in ogni caso omesso il necessario approfondimento clinico, diagnostico e strumentale, la osservazione clinica, diagnostica e terapeutica, e per non aver correttamente informato il detto paziente della Persona_2 gravità della patologia in atto ledendo in tal modo il suo diritto alla salute e il diritto alla autodeterminazione, anche su patologia ad esito infausto, assumendo in tal modo un comportamento certamente contrario a diligenza, non conforme alle regole della miglior scienza medica, alle legis artis, alle linee guida, accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale, e alle buone pratiche clinico assistenziali e conseguentemente condannare la detta struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali provocati alle parti attrici istanti in proprio (iure proprio) a seguito dei fatti e della vicenda clinica di cui in premessa, danni tra cui il danno da perdita del rapporto parentale da morte, danno morale soggettivo, il danno esistenziale, danno da perdita di chance, essendo state le stesse parti attrici istanti private in anticipo dello stretto legame e rapporto affettivo e sentimentale che li legava al paziente oltre che al danno alla salute, inteso Persona_2 quale danno biologico permanente c.d. riflesso o indiretto subito dalle stesse parti istanti in proprio e oltre ai danni patrimoniali (spese funerarie, perdita del reddito personale e familiare) danni tutti subiti sempre in proprio dalle medesime parti istanti a seguito dei fatti e della vicenda clinica di cui in premessa, da accertarsi, valutarsi e quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u. medico legale, che si vorrà ammettere e espletare, e con prova testimonile, e da liquidarsi a favore delle medesime parti attrici (iure proprio) applicando i principi ed i valori di cui alle tabelle in uso presso l'intestato Tribunale, maggiormente diffuse sul territorio nazionale (Tribunale di Milano, criterio generale di valutazione secondo la Suprema Corte) o comunque, in mancanza, in via equitativa ex art.1226 c.c.), e con vittoria di spese e compensi professionali da quantificarsi e liquidarsi ex DM 55/2014, e sue s. modifiche ed integrazioni, oltre oneri di legge con distrazione ed attribuzione a favore del sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.
In via istruttoria si chiede di nominare un c.t.u. medico legale con facoltà di nomina di ausiliario medico specialista nella materia di pertinenza al fine di verificare, accertare e quantificare sulla base della documentazione medica agli atti di causa, se l'operato e la condotta della convenuta struttura sanitaria e del personale medico e paramedico dipendente e/o in rapporto di collaborazione con la medesima struttura sanitaria, considerati i fatti e la vicenda clinica di cui in premessa, che aveva interessato il paziente in particolare nel periodo dal dicembre 2015, nel febbraio 2016 e Persona_2 sino alla data 03 febbraio 2017 (giorno della morte) sia stato professionalmente corretto, congruo ed in linea con la migliore disciplina medico chirurgica, conforme alle legis artiis, nonché alle linee guida e buone pratiche indicando eventuali indempienze e/o colpe professionali eziologicamente ricollegabili agli eventi dannosi subiti dal medesimo paziente e dalle parti istanti, sia Persona_2 quali eredi dello stesso che in proprio, accertando e verificando se la morte dello stesso paziente Per_2 in data 03/02/2017 sia casualmente collegabile all'operato dei detti medici e quindi al
[...] comportamento assunto dalla struttura sanitaria convenuta, procedendo alla completa valutazione del danno alla persona della stesso deceduto paziente e delle parti istanti, anche in termini di danno biologico permanente riflesso o indiretto, indicando nella consulenza anche i danni patrimoniali tra cui le spese mediche, di terapia, assistenza e cura, così come documentate in atti, considerando anche il danno da perdita di chance e cioè la perdita di ogni possibilità di guarigione e sopravvivenza per lo pagina 3 di 11 stesso paziente il danno biologico terminale, cosiderando lo stato fisico e psichico del Persona_2 periodo e quindi le sofferenze fisiche e psichiche e quindi morali subite nel perido dal dicembre 2015 e sino al 3 febbraio 2017 (giorno della morte), considerando l'intera vicenda clinica dedotta in giudizio e riferendo ogni altra circostanza e valutazione utile per la decisione. Si chiede poi di essere ammessi alla prova per testimoni, con riserva espressa di meglio articolare il mezzo istruttorio e di indicare i testimoni presenti ai fatti di causa;
si formula poi espressa riserva di mutare, emendare e/o integrare la domanda, nonché di meglio articolare, emendare e/o integrare le richieste istruttorie a seguito del comportamento processuale di parte convenuta”.
Nonché in sede di precisazione delle conclusioni:
“ L'avv. Fava conclude chiedendo la revoca dell'ordinanza del 13/09/2024, disponendo la chiamata a chiarimenti dei CTU e l'integrazione della relazione dei CTU e ordinare ai CTU di depositare le osservazioni dei CTP di parte attrice e l'allegata documentazione;
in via subordinata, disporre il rinnovo delle operazioni peritali nominando altro CTU fuori dal distretto della Corte d'Appello di Bologna;
in via di ulteriore subordine, assegnare la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. dichiarare inammissibile e comunque nullo l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per carenza di legittimazione attiva degli attori, per carenza di legittimazione passiva della convenuta Azienda Usl di rispetto alla morte di e per indeterminatezza dell'oggetto della CP_1 Persona_2 controversia;
2. in subordine e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto, sia nell'an sia nel quantum. Con salvezza di ogni richiesta istruttoria e con richiesta della concessione dei termini di cui all'art 183 c.p.c. Con vittoria di spese di lite, anche generali, e del compenso professionale, oltre gli accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori e conveniva in Per_1 Parte_2 Parte_2 giudizio l'Azienda U.S.L. di al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e CP_1 non, patiti in conseguenza degli errori diagnostici e terapeutici descritti in atti, commessi dalla struttura sanitaria convenuta, che avevano infine portato al decesso in data 03.02.2017 di Persona_2 rispettivamente marito e padre degli attori. In particolare, parte attrice, a sostegno delle domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio, deduceva che: CP_
- in data 09.12.2012, era ricoverato presso la “Villa Fiorita” di Aversa della Persona_2 CP_2 con diagnosi di accettazione di “polipi nasali” per ivi essere sottoposto, in data 10.12.2012, ad
[...] intervento chirurgico di “asportazione neoformazione fossa nasale dx”;
- nel decorso post-operatorio seguivano accertamenti medici e diagnostici, nonché visite specialistiche Cont tra cui, in data 17.12.2015, la visita specialistica presso il P.O. dell' Persona_3
pagina 4 di 11 Emilia-Romagna, ove era, altresì, eseguita una biopisa incisionale per via nasale, all'esito della quale gli veniva diagnosticato un papilloma invertito;
- in data 11.02.2016 effettuava una visita specialistica presso la U.O.C. dell'Ospedale Bellaria di all'esito della quale emergeva un'ostruzione nasale, epifora, leggera sopraelevazione CP_1 dell'orbita, nonché una voluminosa formazione papillomatosa mascellare che occupava tutta la fossa nasale destra con componente infiammatoria importante;
- per tali motivi, in data 22.04.2016, il era ricoverato presso l'Ospedale Bellaria Area Per_2
Metropolitana di Reparto di Otorinolaringoiatria del Dipartimento Chirurgico della CP_1 CP_4
per ivi essere sottoposto ad intervento chirurgico di maxillectomia mediana con asportazione di
[...] lesione infiltrativa estesa verso il palato duro;
- in data 24.04.2016, il paziente era dimesso con prescrizione di terapia farmacologica “olio gomenolato, lavaggi nasali, tachipirina, fluxum” e controllo ambulatoriale programmato per il 17.5.2016;
- in data 29.04.2016, pervenivano i referti della biopsia eseguita in precedenza, dai quali emergeva la diagnosi di una mucosa infiltrata da carcinoma squamoso scarsamente differenziato;
- a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute del paziente, egli veniva sottoposto a trattamento chemioterapico, nonché diverse visite ed indagini diagnostiche anche in altre strutture sanitarie, fino al decesso avvenuto il 03.02.2017. Tanto premesso, parte attrice riteneva che la causa del decesso del proprio congiunto fosse da ascrivere alla grave malpractice sanitaria consistita nell'errata diagnosi da cui era seguita l'errata prescrizione terapeutica, nonché nella tardiva, incompleta ed inesatta esecuzione dell'intervento del 22.4.2016 che non aveva eradicato del tutto la neoformazione. Sulla base di tali argomentazioni, parte attrice concludeva come in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva l'Azienda U.S.L. di chiedendo dichiararsi CP_1 preliminarmente il difetto di legittimazione, sia attiva che passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, di rigettare integralmente tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, vinte le spese. In particolare, la struttura sanitaria convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva per non avere gli attori dimostrato la propria qualità di eredi, nonché l'indeterminatezza del petitum per assoluta genericità delle allegazioni di controparte. Nel merito, censurava gli addebiti operati ex adverso sul rilievo che nessuna contestazione potesse essere mossa in ordine alle scelte diagnostiche e terapeutiche praticate dai sanitari che ebbero in cura il in quanto gli stessi si erano attenuti alle linee guida e alle migliori pratiche mediche e Per_2 assistenziali vigenti all'epoca dei fatti.
Depositate le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., l'istruttoria era svolta con produzioni documentali, attestanti i ricoveri e gli accertamenti medici relativi al paziente, con l'assunzione di prove per testi e con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. All'esito, la causa era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
pagina 5 di 11 2. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum. Al riguardo si osserva che l'atto di citazione specifica le voci di danno per le quali viene chiesto il risarcimento e cioè – iure hereditatis – il danno biologico terminale, il danno da lesione dell'autodeterminazione per mancanza di un consenso informato, il danno da perdita della chance di guarigione/sopravvivenza, i danni patrimoniali conseguenti alla ritardata diagnosi e – iure proprio – il danno non patrimoniale da perdita parentale. Essendo specificamente individuati i danni lamentati e gli eventi che ne furono la causa, l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori argomentando che non vi è adeguata dimostrazione del rapporto familiare con la vittima primaria e che, pertanto, non vi sia un danno risarcibile. Tale eccezione, con riferimento ai danni invocati iure proprio è infondata alla luce della produzione attoree (doc. 1 certificato di matrimonio e certificato di stato di famiglia allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. e doc. 12 certificato di famiglia allegato alla citazione), da cui si evince il rapporto di coniugio tra e e il rapporto di Parte_1 Persona_2 filiazione rispetto a quest'ultimo dei minori. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno avanzata iure hereditatis da , Parte_1 stante l'acclarato rapporto coniugale con il defunto, deve ritenersi che ella, avviando il procedimento di mediazione, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di non accettare l'eredità del congiunto (Cass. n. 10655 del 1° aprile 2022); ciò in quanto la mediazione presuppone la titolarità dei diritti oggetto della mediazione medesima. Per quanto riguarda le domande avanzate iure hereditatis dai figli minori di e Parte_1 Per_2
invece, deve escludersi che possa operare l'accettazione tacita dell'eredità in quanto,
[...] trattandosi di minori, gli stessi possono accettare l'eredità solo con beneficio di inventario e, quindi, in modo espresso. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta è quindi infondata con riferimento ai danni lamentati iure proprio da tutti gli attori, nonché con riferimento ai danni lamentati iure hereditatis da;
è, invece, fondata e deve essere accolta con riferimento ai danni Parte_1 invocati iure hereditatis dai minori che non abbiano Per_1 Parte_2 Parte_2 CP_5 accettato l'eredità paterna.
Va inoltre rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sull'assunto che Per_2 non è stato seguito esclusivamente dalla Azienda U.S.L. di Bologna. Invero, per come formulata
[...] dalla convenuta, si tratta di una difesa di merito in quanto volta a contestare la fondatezza della domanda attorea;
pertanto, vale quanto si dirà successivamente sul merito (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 7776/2017 secondo cui: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.), attenendo invece al merito l'accertamento dell'effettiva spettanza del bene della vita richiesto.”).
pagina 6 di 11 3. Si può dunque passare all'esame del merito delle domande attoree per le quali si ritiene sussista la legittimazione attiva degli attori. I danni per cui si chiede ristoro, in tesi attorea, sarebbero conseguiti all'errata diagnosi nel febbraio 2016 e all'errata decisione di intervenire chirurgicamente il 22.04.2016. In particolare, nel febbraio 2016, anziché fornire l'indicazione di eseguire l'intervento chirurgico di “maxillectomia mediale” e
“sfenoetmoidectomia destra”, il dott. avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti e, Per_4 all'esito, eventuale terapia antitumorale. Infatti, considerato che il paziente era stato operato per papilloma invertito nel 2012 e alla luce della risonanza e della biopsia del dicembre 2015, il sanitario avrebbe dovuto sospettare la presenza di una neoformazione maligna. Peraltro, poiché nella fase preparatoria all'intervento chirurgico del 22.04.2016, il paziente riferiva che era sopravvenuta una lesione nel palato duro insorta nel mese precedente, i sanitari non avrebbero dovuto procedere all'intervento, ma indirizzare invece il paziente presso una struttura chirurgica di secondo livello e, comunque, procedere alla biopsia prima di eseguire l'operazione. Tali doglianze devono essere esaminate alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici disposti nel corso del giudizio, da parte dei CTU incaricati, del cui operato non vi è ragione di dubitare, stante la coerenza argomentativa e l'approfondimento condotto su tutti i profili esaminati, anche in risposta alle osservazioni avanzate dai CTP di parte attrice. I CTU incaricati, in particolare, hanno preliminarmente ricostruito la storia clinica del paziente che era già stato sottoposto a intervento al naso nel 2012, intervento all'esito del quale veniva effettuata una diagnosi istologica generica di papilloma nasale. La mancata diagnosi di papilloma invertito ha impedito di sottoporre il paziente al protocollo di follow up previsto in esito a trattamenti chirurgici per tale patologia. In assenza di follow up, la TAC successivamente eseguita in data 17.12.2015 rendeva evidente la recidiva del tumore asportato, senza che emergesse ancora la presenza della lesione del palato che sarebbe poi comparsa nel marzo 2016 e che avrebbe poi condotto alla diagnosi di carcinoma. In tale contesto, l'indicazione chirurgica formulata dal dott. nel febbraio 2016 di rimuovere il Per_4 tumore tramite trattamento chirurgico, per poi accertare, tramite biopsia, la natura della neoformazione, è risultata quindi corretta. Circa la diversa opzione terapeutica prospettata dagli attori, secondo i quali sarebbe stato necessario effettuare immediatamente accertamenti istologici e poi, eventualmente, valutare se procedere all'intervento chirurgico o in altro modo, i CTU hanno osservato, con motivazione completa e non contraddittoria, che “una biopsia preliminare all'exeresi della massa tumorale non è indicata né prevista per i quadri invertiti per l'elevato rischio di falsi negativi, limitatamente all'esito della sede del prelievo, con possibile presenza di trasformazione/associazione maligna nelle aree non oggetto di riscontro istologico” (pag. 21 relazione). In altre parole, per quanto la diagnosi effettuata dal dott. sia stata una diagnosi di “papilloma Per_4 invertito” e non, invece, una diagnosi di carcinoma, l'operato del sanitario non risulta censurabile in quanto, solo all'esito della biopsia – da eseguirsi su quanto più materiale biologico possibile e, pertanto, previa asportazione della neoformazione – poteva pervenirsi alla corretta diagnosi di carcinoma. È risultato poi corretta (e non addebitabile alla struttura convenuta) la tempistica dell'intervento eseguito il 22.4.2016, inizialmente previsto nel marzo 2016 ma poi rinviato a tale data in quanto il paziente si era fratturato il malleolo tibiale e la base del V metacarpo, e veniva sottoposto a terapia anticoagulante che rendeva inattuabile l'intervento chirurgico. pagina 7 di 11 Quanto all'ulteriore censura mossa dagli attori secondo cui, in occasione dell'intervento chirurgico dell'aprile 2016 – a fronte della comparsa della neoformazione nel palato duro – si sarebbe dovuto procedere alla sola biopsia con differimento della chirurgia maggiore, i CTU hanno osservato che “le possibili alternative alla condotta chirurgica decisa (prelievo bioptico della lesione palatale in corso di intervento nasosinusale) avrebbero teoricamente potuto prevedere l'esecuzione primaria di quella con differimento della chirurgia maggiore all'esito istologico bioptico del palato. Una tale scelta, come più volte già ricordato, sarebbe stata irrazionale perché, oltre a prolungare i tempi per l'esecuzione dell'EOS per la necessaria attesa dell'esito istologico del palato, nulla poteva aggiungere al profilo terapeutico dato che, come già riferito nelle generalità, il papilloma invertito, di cui la lesione palatale rappresentava l'estensione infiltrativa extrasinusale, si caratterizza per la possibile coesistenza sia con polipi infiammatori “semplici” sia con lesioni carcinomatose (di cui si è già dato atto nelle generalità) dal che la necessità di processare istologicamente quanto più tessuto tumorale possibile. La decisone quindi di procedere preliminarmente all'accertamento istologico della sola lesione palatale avrebbe potuto, in quell'ipotesi, dare eventualmente esito negativo per la mancata evidenza di patologia maligna ma solo relativamente al pezzo esaminato e non avrebbe potuto escluderne la presenza nella restante massa papillomatosa dal che la necessità di conduzione, comunque, dell'intervento nasosinusale al fine di processare più materiale possibile. Per questi aspetti si può affermare che, in generale, gli interventi eseguiti per papillomi invertiti non si possono configurare quali certamente/sicuramente radicali, sia per la già ricordata possibilità di recidiva, sia per i possibili riscontri di malignità istologica inattesa (con la conseguente necessità quindi di nuovi interventi ed istologie). Per tali considerazioni l'intervento endoscopico performato, benché gold standard per questa patologia, deve essere considerato funzionalmente quale una bioexeresi estesa, al fine della definizione istologica che, se non evidenzierà malignità, consentirà il follow up necessario alla valutazione del rischio di recidive o comparsa di malignità metacrona. A tal proposito giova ricordare quanto sostenuto da e AA [10] ovverosia che “Il trattamento dell'IP è chirurgico, con CP_6
l'obiettivo principale di alleviare i sintomi e consentire l'esame patologico di un campione completo, in particolare per verificare la presenza di carcinoma” (pagg. 23-24 relazione). Tali osservazioni sono già di per sé sufficienti a concludere per la correttezza i) della decisione del dott. di prescrivere l'intervento chirurgico prima della biopsia, ii) della decisione dei chirurghi di Per_4 non differire l'intervento chirurgico nonostante la comparsa della lesione nel palato duro, iii) della corretta esecuzione dell'intervento chirurgico anche laddove siano permaste in situ alcune parti della neoformazione. Ad ogni modo, tali conclusioni sono ulteriormente rafforzate dall'ulteriore argomentazione controfattuale avanzata dai CTU.: “…va ora analizzato, controfattualmente, se nell'ipotesi fosse stata condotta preventivamente solo la biopsia della lesione palatale (e se questa fosse stata positiva per l'evidenza di malignità), sarebbe stato possibile condurre una terapia diversa da quella chirurgica effettivamente realizzata (EOS) il 22/4/2016. All'interrogativo si deve dare risposta negativa: l'estensione della patologia non poteva consentire un programma terapeutico alternativo, capace di efficacia maggiore di quello di fatto eseguito. Sarebbe stato necessario, comunque (e come di fatto fu eseguito), procedere in ogni caso a terapie oncologiche pure (radioterapia +/- chemioterapia adiuvante). Sul punto va rilevato anche che il tumore, ex post, era altamente aggressivo, tant'è che non solo la lesione palatale si è esternalizzata appena un mese dopo la visita del dottor (datata febbraio mentre la lesione del palato il paziente la riferì insorta Per_4 solo 1 mese prima del ricovero di aprile, quindi a marzo), ma anche la successiva TAC eseguita a pagina 8 di 11 il 17/5/2016 e la PET del 20 successivo evidenziavano la rapidità di infiltrazione del CP_1 pavimento e parete mediale dell'orbita destra, della fossa infratemporale e processo pterigoideo destro, oltre all'estensione controlaterale del palato. Ne deriva che non era ipotizzabile, in ogni caso, un trattamento chirurgico (con approccio combinato esterno ed endoscopico). Esso, pur ampissimamente demolitivo, non avrebbe avuto finalità radicale oncologica e si sarebbe dovuto ricorrere, comunque, alle terapie radio/chemio, così come di fatto avvenuto a seguito della chirurgia effettuata. Essa, per il caso specifico, come prima evidenziato, dev'essere ritenuta analoga ad un'estesa bioexeresi a scopo diagnostico. In estrema sintesi, deve concludersi che, anche con criterio ex post, l'atto chirurgico, pur non potendo essere radicale, ebbe in ogni caso una funzione di debulking ed in questo senso, semmai, avrebbe potuto agevolare l'azione chemio/radioterapica con protoni e ioni di carbonio (leggasi con adroterapia), peraltro risultato non efficace stante l'alta aggressività di quella neoplasia tant'è che il decesso avvenne nel febbraio 2017” (pagg. 24-25 relazione). In altre parole, da un lato, l'esecuzione di una sola biopsia senza l'asportazione della neoformazione tumorale avrebbe comportato il rischio di falsi negativi e, dall'altro, anche laddove l'intervento chirurgico fosse stato eseguito asportando una più ampia porzione di tumore, esso – alla luce della tipologia e dell'aggressività della patologia oncologica in atto – non avrebbe potuto comunque essere risolutivo. Quanto alle osservazioni sollevate dal C.T.P. di parte attrice alla bozza della relazione peritale, esse ripropongono questioni già esaminate dai CTU senza apportare elementi valutativi ulteriori e, in ogni caso, risultano perlopiù generiche o meramente assertive. Parte attrice, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ha insistito la chiamata a chiarimenti dei CTU o, in subordine, per la rinnovazione della medesima. Al riguardo, si osserva che i CTU hanno puntualmente risposto ai quesiti che sono stati loro sottoposti nonché alle osservazioni formulate dai c.t.p. e, pertanto, si conferma il rigetto dell'istanza. In tale sede, l'attore ha altresì dedotto che i CTU non avrebbero allegato le osservazioni del ctp all'elaborato peritale definitivo. Tale argomentazione pare smentita documentalmente giacché Per_5 le osservazioni del dott. compaiono tra gli allegati all'elaborato peritale del 05/07/2024. Per_5
In ogni caso – poiché le osservazioni del C.T.P. sono state comunque vagliate dai CTU – la Per_5 censura sollevata non è idonea a inficiare la consulenza in atti. In sede di memorie conclusionali, parte attrice ha poi dedotto la nullità della c.t.u. in quanto i consulenti non avrebbero tenuto conto della documentazione allegata agli atti, formulando altresì alcune censure in relazione al merito delle conclusioni raggiunte dal collegio peritale. In particolare, ribadito quanto già esposto circa la necessità di effettuare tempestivamente una biopsia, ha evidenziato che i sanitari della struttura convenuta non hanno mai eseguito gli esami diagnostici indicati dagli stessi cc.tt.uu come necessari per la diagnosi del papilloma invertito (e cioè tc e rm con mezzo di contrasto). Quanto alla censura di nullità della perizia per mancato esame della documentazione allegata agli atti, è sufficiente quanto esposto dai cc.tt.uu in risposta alle osservazioni dei ctp: l'omessa riproduzione dei documenti prodotti dalle parti nella consulenza, non implica di per sé che tali documenti non siano stati esaminati ed, anzi, rende più agevole la consultazione dell'elaborato peritale. La censura è peraltro generica, ed anche per questo deve essere respinta, in quanto non è chiaro quale sia lo specifico documento che non è stato preso in considerazione dai CTU. L'ulteriore osservazione per cui non è stato seguito il percorso diagnostico indicato dagli stessi CTU è poi destituita di fondamento in quanto, come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio, la diagnosi di pagina 9 di 11 papilloma invertito è stata eseguita in seguito alla tac del 07.12.2015 e alla risonanza magnetica di completamento del 21.12.2015 (cfr pag 21 consulenza e docc. 2 e 3 parte convenuta). Quanto alla censura, sollevata solo in sede di conclusionali, secondo cui le stesse indagini avrebbero dovuto essere ripetute nuovamente nella fase preoperatoria, essa, oltre ad essere tardivamente proposta, è infondata in quanto – come emerso in fase istruttoria – solo l'analisi istologica di un'ampia porzione della lesione avrebbe potuto portare ad una diagnosi attendibile.
Così ricostruiti i fatti ed esclusa ogni censura sull'operato della struttura sanitaria convenuta e dei sanitari operanti al suo interno, devono respingersi le domande di risarcimento del danno parentale formulata iure proprio dagli eredi di nonché le domande formulate iure hereditatis da Persona_2
per il risarcimento del danno biologico terminale, del danno da perdita di chance di Parte_1 guarigione/sopravvivenza e del danno patrimoniale subito da Persona_2
4. Passando all'esame della richiesta di risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione avanzata iure hereditatis, va preliminarmente evidenziato che parte convenuta ha depositato diversi documenti contenenti il consenso del paziente. Al riguardo, si richiama il doc. 3 di parte convenuta e, in particolare, a) pag. 14, da cui risulta il consenso alla biopsia in relazione alla neoformazione nel palato, b) pagg. 34-37 in cui risulta il consenso all'intervento chirurgico programmato e c) pagg. 38-40 da cui risultano i consensi all'effettuazione di trasfusioni, al trattamento con emoderivati e all'anestesia. Parte attrice ha censurato, in particolare, la mancanza di un valido consenso rispetto all'intervento chirurgico programmato del 22.04.2016, non essendo stato informato in modo corretto circa la grave patologia in atto (neoformazione fossa nasale destra e neoformazione del palato duro). Sul punto, premesso che è presente in atti il modulo recante il consenso a tale intervento con sottoscrizione dell'attore, si osserva che il contenuto dell'informativa in esso riportato era adeguato in relazione alle condizioni cliniche del paziente all'epoca note. I CTU hanno infatti concluso che: “In base a quanto noto dall'esame istologico antecedente l'intervento, cioè la presenza di un papilloma invertito, l'informazione resa ai fini del consenso informato fu corretta. Infatti, non poteva prevedersi se, nell'ambito della neoformazione papillomatosa, vi fossero anche aree già oggetto di trasformazione carcinomatosa per la cui diagnosi, come già richiamato, necessita che venga processato istologicamente tutto il materiale oggetto della bonifica chirurgica e non solo quello conseguente ad una biopsia di una zona limitata. Dare informazioni generiche di malignità, prima di affrontare lo studio istologico del caso, sarebbe stato oltre che inutile anche inutilmente turbativo della serenità del paziente. Inoltre, ciò non avrebbe in alcun modo variato il piano di diagnosi che richiedeva comunque un tempo chirurgico e una processazione anatomopatologica completa di tutto il materiale. (…).” (pag. 26 relazione). Anche la domanda di risarcimento del danno per violazione del diritto all'autodeterminazione deve pertanto essere respinta.
5. Quanto alle spese processuali, esse ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte attrice.
pagina 10 di 11 In particolare, le spese legali vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. 147/2022 nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimo per la fase decisionale, considerato il valore della causa indeterminato - complessità media. Le spese di C.T.U., già state quantificate con decreto del 09/09/2024, sono definitivamente poste a carico delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara inammissibili, per carenza di legittimazione attiva, le domande formulate iure hereditario da per conto dei minori e Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_2
• rigetta le altre domande attoree;
• condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta quantificate in 9.071 per compensi dei difensori, oltre a spese generali, IVA e c.p.a. se e come dovuti per legge;
• pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Bologna, 15 luglio 2025 Il Giudice
dott.ssa Daniela Nunno
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11100/2022 promossa da:
, in proprio e in qualita' di genitore esercente la potesta' sui figli minori Parte_1
, (C.F. ), con il Per_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. Domenico Della Ratta e dell'avv. Antonella Cuozzo, con studio in S.Agata de'Goti (Benevento), al Largo Ostieri n.13, elettivamente domiciliati ai domicili digitali e Email_1 Email_2
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gabriele Ghelfi Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. Francesca Negri, elettivamente domiciliata in Via Castiglione n. 29, presso i CP_1 difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER LE PARTI ATTRICI (da atto di citazione):
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento, dichiarare, per tutti i fatti di cui in premessa, la responsabilità per colpa professionale medica, giusta articoli 1218 e 1228 c.c. della convenuta struttura sanitaria Azienda U.S.L. di Bologna per la condotta inadempiente avuta nei fatti e nella vicenda clinica di cui in premessa oltre che colposa ed inadempiente avuta dai medici suoi dipendenti o in rapporto di collaborazione con la medesima struttura sanitaria, considerata la condotta professionale assolutamente censurabile avuta in occasione delle visite medico specialistiche praticate presso la detta struttura sanitaria, in particolare nel periodo dal dicembre 2015, nel febbraio pagina 1 di 11 2016, al ricovero del 22.04.2016 e sino al 24.4.2016 (dimissione) dal Presidio Ospedaliero di
“Bellaria” e successivamente, avendo, per effetto e quale conseguenza di detto comportamento, determinato la mancata guarigione del paziente il peggioramento della condizioni di Persona_2 salute dello stesso sino alla morte in data 03/02/2017, e ciò per la errata diagnosi e la non corretta ed adeguata terapia e cura con perdita per lo stesso paziente di migliori condizioni e qualità di vita e di ogni possibilità di guarigione e della possibilità di vivere per un tempo più lungo, avendo in ogni caso omesso il necessario approfondimento clinico, diagnostico e strumentale, la osservazione clinica, diagnostica e terapeutica, e per non aver correttamente informato il detto paziente della Persona_2 gravità della patologia in atto ledendo in tal modo il suo diritto alla salute e il diritto alla autodeterminazione, anche su patologia ad esito infausto, assumendo in tal modo un comportamento certamente contrario a diligenza, non conforme alle regole della miglior scienza medica, alle legis artis, alle linee guida, accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale, e alle buone pratiche clinico assistenziali e conseguentemente condannare la detta struttura sanitaria convenuta o chi per esse, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, tra cui un danno biologico terminale causato al medesimo paziente il danno morale soggettivo, Persona_2 danno esistenziale, il danno da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza e il danno da mancato consenso informato con certa lesione del diritto alla salute e del diritto alla autodeterminazione dello stesso paziente, e al risarcimento dei danni patrimoniali, considerata la perdita del reddito personale e familiare, le spese mediche, di terapia, assistenza, cura, comprese quelle di viaggio, così come sostenute e documentate in atti, da valutarsi anche quale danno emergente e lucro cessante (mancato guadagno e perdita del reddito), danni, questi ultimi, in parte documentati ed in parte da documentarsi in corso di causa, sempre provocati allo stesso paziente a Persona_2 seguito dei fatti e della vicenda clinica di cui in premessa, il tutto da accertarsi, valutarsi e quantificarsi anche mediante c.t.u. medico legale, di cui sin d'ora si chiede la ammissione, e da liquidarsi a favore delle parti istanti (iure hereditatiis) nella loro qualità di eredi del medesimo paziente deceduto in data 03/02/2017, applicando, se del caso, gli indici ed i valori di Persona_2 cui alle tabelle in uso presso l'intestato Tribunale, maggiormente diffuse sul territorio nazionale (Tribunale di Milano, criterio generale di valutazione secondo la Suprema Corte) o comunque, in mancanza, in via equitativa ex art.1226 c.c., con vittoria di spese e compensi professionali da quantificarsi e liquidarsi ex DM 55/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre oneri di legge, con distrazione ed attribuzione a favore del sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.; 2.
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento, dichiarare, per tutti i fatti di cui in premessa, la responsabilità per colpa professionale medica, giusta articoli 1218 e 1228 c.c. della convenuta struttura sanitaria Azienda U.S.L. di per la condotta inadempiente avuta nei fatti e CP_1 nella vicenda clinica di cui in premessa oltre che colposa ed inadempiente avuta dai medici suoi dipendenti o in rapporto di collaborazione con la medesima struttura sanitaria, considerata la condotta professionale assolutamente censurabile avuta in occasione delle visite medico specialistiche praticate presso la detta struttura sanitaria, in particolare nel periodo dal dicembre 2015, nel febbraio 2016, al ricovero del 22.04.2016 e sino al 24.4.2016 (dimissione) dal Presidio Ospedaliero di
“Bellaria” e successivamente, avendo, per effetto e quale conseguenza di detto comportamento, determinato la mancata guarigione del paziente il peggioramento della condizioni di Persona_2 salute dello stesso sino alla morte in data 03/02/2017, e ciò per la errata diagnosi e la non corretta ed pagina 2 di 11 adeguata terapia e cura con perdita per lo stesso paziente di migliori condizioni e qualità di vita e di ogni possibilità di guarigione e della possibilità di vivere per un tempo più lungo, avendo in ogni caso omesso il necessario approfondimento clinico, diagnostico e strumentale, la osservazione clinica, diagnostica e terapeutica, e per non aver correttamente informato il detto paziente della Persona_2 gravità della patologia in atto ledendo in tal modo il suo diritto alla salute e il diritto alla autodeterminazione, anche su patologia ad esito infausto, assumendo in tal modo un comportamento certamente contrario a diligenza, non conforme alle regole della miglior scienza medica, alle legis artis, alle linee guida, accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale, e alle buone pratiche clinico assistenziali e conseguentemente condannare la detta struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali provocati alle parti attrici istanti in proprio (iure proprio) a seguito dei fatti e della vicenda clinica di cui in premessa, danni tra cui il danno da perdita del rapporto parentale da morte, danno morale soggettivo, il danno esistenziale, danno da perdita di chance, essendo state le stesse parti attrici istanti private in anticipo dello stretto legame e rapporto affettivo e sentimentale che li legava al paziente oltre che al danno alla salute, inteso Persona_2 quale danno biologico permanente c.d. riflesso o indiretto subito dalle stesse parti istanti in proprio e oltre ai danni patrimoniali (spese funerarie, perdita del reddito personale e familiare) danni tutti subiti sempre in proprio dalle medesime parti istanti a seguito dei fatti e della vicenda clinica di cui in premessa, da accertarsi, valutarsi e quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u. medico legale, che si vorrà ammettere e espletare, e con prova testimonile, e da liquidarsi a favore delle medesime parti attrici (iure proprio) applicando i principi ed i valori di cui alle tabelle in uso presso l'intestato Tribunale, maggiormente diffuse sul territorio nazionale (Tribunale di Milano, criterio generale di valutazione secondo la Suprema Corte) o comunque, in mancanza, in via equitativa ex art.1226 c.c.), e con vittoria di spese e compensi professionali da quantificarsi e liquidarsi ex DM 55/2014, e sue s. modifiche ed integrazioni, oltre oneri di legge con distrazione ed attribuzione a favore del sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.
In via istruttoria si chiede di nominare un c.t.u. medico legale con facoltà di nomina di ausiliario medico specialista nella materia di pertinenza al fine di verificare, accertare e quantificare sulla base della documentazione medica agli atti di causa, se l'operato e la condotta della convenuta struttura sanitaria e del personale medico e paramedico dipendente e/o in rapporto di collaborazione con la medesima struttura sanitaria, considerati i fatti e la vicenda clinica di cui in premessa, che aveva interessato il paziente in particolare nel periodo dal dicembre 2015, nel febbraio 2016 e Persona_2 sino alla data 03 febbraio 2017 (giorno della morte) sia stato professionalmente corretto, congruo ed in linea con la migliore disciplina medico chirurgica, conforme alle legis artiis, nonché alle linee guida e buone pratiche indicando eventuali indempienze e/o colpe professionali eziologicamente ricollegabili agli eventi dannosi subiti dal medesimo paziente e dalle parti istanti, sia Persona_2 quali eredi dello stesso che in proprio, accertando e verificando se la morte dello stesso paziente Per_2 in data 03/02/2017 sia casualmente collegabile all'operato dei detti medici e quindi al
[...] comportamento assunto dalla struttura sanitaria convenuta, procedendo alla completa valutazione del danno alla persona della stesso deceduto paziente e delle parti istanti, anche in termini di danno biologico permanente riflesso o indiretto, indicando nella consulenza anche i danni patrimoniali tra cui le spese mediche, di terapia, assistenza e cura, così come documentate in atti, considerando anche il danno da perdita di chance e cioè la perdita di ogni possibilità di guarigione e sopravvivenza per lo pagina 3 di 11 stesso paziente il danno biologico terminale, cosiderando lo stato fisico e psichico del Persona_2 periodo e quindi le sofferenze fisiche e psichiche e quindi morali subite nel perido dal dicembre 2015 e sino al 3 febbraio 2017 (giorno della morte), considerando l'intera vicenda clinica dedotta in giudizio e riferendo ogni altra circostanza e valutazione utile per la decisione. Si chiede poi di essere ammessi alla prova per testimoni, con riserva espressa di meglio articolare il mezzo istruttorio e di indicare i testimoni presenti ai fatti di causa;
si formula poi espressa riserva di mutare, emendare e/o integrare la domanda, nonché di meglio articolare, emendare e/o integrare le richieste istruttorie a seguito del comportamento processuale di parte convenuta”.
Nonché in sede di precisazione delle conclusioni:
“ L'avv. Fava conclude chiedendo la revoca dell'ordinanza del 13/09/2024, disponendo la chiamata a chiarimenti dei CTU e l'integrazione della relazione dei CTU e ordinare ai CTU di depositare le osservazioni dei CTP di parte attrice e l'allegata documentazione;
in via subordinata, disporre il rinnovo delle operazioni peritali nominando altro CTU fuori dal distretto della Corte d'Appello di Bologna;
in via di ulteriore subordine, assegnare la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. dichiarare inammissibile e comunque nullo l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per carenza di legittimazione attiva degli attori, per carenza di legittimazione passiva della convenuta Azienda Usl di rispetto alla morte di e per indeterminatezza dell'oggetto della CP_1 Persona_2 controversia;
2. in subordine e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto, sia nell'an sia nel quantum. Con salvezza di ogni richiesta istruttoria e con richiesta della concessione dei termini di cui all'art 183 c.p.c. Con vittoria di spese di lite, anche generali, e del compenso professionale, oltre gli accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori e conveniva in Per_1 Parte_2 Parte_2 giudizio l'Azienda U.S.L. di al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e CP_1 non, patiti in conseguenza degli errori diagnostici e terapeutici descritti in atti, commessi dalla struttura sanitaria convenuta, che avevano infine portato al decesso in data 03.02.2017 di Persona_2 rispettivamente marito e padre degli attori. In particolare, parte attrice, a sostegno delle domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio, deduceva che: CP_
- in data 09.12.2012, era ricoverato presso la “Villa Fiorita” di Aversa della Persona_2 CP_2 con diagnosi di accettazione di “polipi nasali” per ivi essere sottoposto, in data 10.12.2012, ad
[...] intervento chirurgico di “asportazione neoformazione fossa nasale dx”;
- nel decorso post-operatorio seguivano accertamenti medici e diagnostici, nonché visite specialistiche Cont tra cui, in data 17.12.2015, la visita specialistica presso il P.O. dell' Persona_3
pagina 4 di 11 Emilia-Romagna, ove era, altresì, eseguita una biopisa incisionale per via nasale, all'esito della quale gli veniva diagnosticato un papilloma invertito;
- in data 11.02.2016 effettuava una visita specialistica presso la U.O.C. dell'Ospedale Bellaria di all'esito della quale emergeva un'ostruzione nasale, epifora, leggera sopraelevazione CP_1 dell'orbita, nonché una voluminosa formazione papillomatosa mascellare che occupava tutta la fossa nasale destra con componente infiammatoria importante;
- per tali motivi, in data 22.04.2016, il era ricoverato presso l'Ospedale Bellaria Area Per_2
Metropolitana di Reparto di Otorinolaringoiatria del Dipartimento Chirurgico della CP_1 CP_4
per ivi essere sottoposto ad intervento chirurgico di maxillectomia mediana con asportazione di
[...] lesione infiltrativa estesa verso il palato duro;
- in data 24.04.2016, il paziente era dimesso con prescrizione di terapia farmacologica “olio gomenolato, lavaggi nasali, tachipirina, fluxum” e controllo ambulatoriale programmato per il 17.5.2016;
- in data 29.04.2016, pervenivano i referti della biopsia eseguita in precedenza, dai quali emergeva la diagnosi di una mucosa infiltrata da carcinoma squamoso scarsamente differenziato;
- a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute del paziente, egli veniva sottoposto a trattamento chemioterapico, nonché diverse visite ed indagini diagnostiche anche in altre strutture sanitarie, fino al decesso avvenuto il 03.02.2017. Tanto premesso, parte attrice riteneva che la causa del decesso del proprio congiunto fosse da ascrivere alla grave malpractice sanitaria consistita nell'errata diagnosi da cui era seguita l'errata prescrizione terapeutica, nonché nella tardiva, incompleta ed inesatta esecuzione dell'intervento del 22.4.2016 che non aveva eradicato del tutto la neoformazione. Sulla base di tali argomentazioni, parte attrice concludeva come in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva l'Azienda U.S.L. di chiedendo dichiararsi CP_1 preliminarmente il difetto di legittimazione, sia attiva che passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, di rigettare integralmente tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, vinte le spese. In particolare, la struttura sanitaria convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva per non avere gli attori dimostrato la propria qualità di eredi, nonché l'indeterminatezza del petitum per assoluta genericità delle allegazioni di controparte. Nel merito, censurava gli addebiti operati ex adverso sul rilievo che nessuna contestazione potesse essere mossa in ordine alle scelte diagnostiche e terapeutiche praticate dai sanitari che ebbero in cura il in quanto gli stessi si erano attenuti alle linee guida e alle migliori pratiche mediche e Per_2 assistenziali vigenti all'epoca dei fatti.
Depositate le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., l'istruttoria era svolta con produzioni documentali, attestanti i ricoveri e gli accertamenti medici relativi al paziente, con l'assunzione di prove per testi e con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. All'esito, la causa era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
pagina 5 di 11 2. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum. Al riguardo si osserva che l'atto di citazione specifica le voci di danno per le quali viene chiesto il risarcimento e cioè – iure hereditatis – il danno biologico terminale, il danno da lesione dell'autodeterminazione per mancanza di un consenso informato, il danno da perdita della chance di guarigione/sopravvivenza, i danni patrimoniali conseguenti alla ritardata diagnosi e – iure proprio – il danno non patrimoniale da perdita parentale. Essendo specificamente individuati i danni lamentati e gli eventi che ne furono la causa, l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori argomentando che non vi è adeguata dimostrazione del rapporto familiare con la vittima primaria e che, pertanto, non vi sia un danno risarcibile. Tale eccezione, con riferimento ai danni invocati iure proprio è infondata alla luce della produzione attoree (doc. 1 certificato di matrimonio e certificato di stato di famiglia allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. e doc. 12 certificato di famiglia allegato alla citazione), da cui si evince il rapporto di coniugio tra e e il rapporto di Parte_1 Persona_2 filiazione rispetto a quest'ultimo dei minori. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno avanzata iure hereditatis da , Parte_1 stante l'acclarato rapporto coniugale con il defunto, deve ritenersi che ella, avviando il procedimento di mediazione, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di non accettare l'eredità del congiunto (Cass. n. 10655 del 1° aprile 2022); ciò in quanto la mediazione presuppone la titolarità dei diritti oggetto della mediazione medesima. Per quanto riguarda le domande avanzate iure hereditatis dai figli minori di e Parte_1 Per_2
invece, deve escludersi che possa operare l'accettazione tacita dell'eredità in quanto,
[...] trattandosi di minori, gli stessi possono accettare l'eredità solo con beneficio di inventario e, quindi, in modo espresso. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta è quindi infondata con riferimento ai danni lamentati iure proprio da tutti gli attori, nonché con riferimento ai danni lamentati iure hereditatis da;
è, invece, fondata e deve essere accolta con riferimento ai danni Parte_1 invocati iure hereditatis dai minori che non abbiano Per_1 Parte_2 Parte_2 CP_5 accettato l'eredità paterna.
Va inoltre rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sull'assunto che Per_2 non è stato seguito esclusivamente dalla Azienda U.S.L. di Bologna. Invero, per come formulata
[...] dalla convenuta, si tratta di una difesa di merito in quanto volta a contestare la fondatezza della domanda attorea;
pertanto, vale quanto si dirà successivamente sul merito (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 7776/2017 secondo cui: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.), attenendo invece al merito l'accertamento dell'effettiva spettanza del bene della vita richiesto.”).
pagina 6 di 11 3. Si può dunque passare all'esame del merito delle domande attoree per le quali si ritiene sussista la legittimazione attiva degli attori. I danni per cui si chiede ristoro, in tesi attorea, sarebbero conseguiti all'errata diagnosi nel febbraio 2016 e all'errata decisione di intervenire chirurgicamente il 22.04.2016. In particolare, nel febbraio 2016, anziché fornire l'indicazione di eseguire l'intervento chirurgico di “maxillectomia mediale” e
“sfenoetmoidectomia destra”, il dott. avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti e, Per_4 all'esito, eventuale terapia antitumorale. Infatti, considerato che il paziente era stato operato per papilloma invertito nel 2012 e alla luce della risonanza e della biopsia del dicembre 2015, il sanitario avrebbe dovuto sospettare la presenza di una neoformazione maligna. Peraltro, poiché nella fase preparatoria all'intervento chirurgico del 22.04.2016, il paziente riferiva che era sopravvenuta una lesione nel palato duro insorta nel mese precedente, i sanitari non avrebbero dovuto procedere all'intervento, ma indirizzare invece il paziente presso una struttura chirurgica di secondo livello e, comunque, procedere alla biopsia prima di eseguire l'operazione. Tali doglianze devono essere esaminate alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici disposti nel corso del giudizio, da parte dei CTU incaricati, del cui operato non vi è ragione di dubitare, stante la coerenza argomentativa e l'approfondimento condotto su tutti i profili esaminati, anche in risposta alle osservazioni avanzate dai CTP di parte attrice. I CTU incaricati, in particolare, hanno preliminarmente ricostruito la storia clinica del paziente che era già stato sottoposto a intervento al naso nel 2012, intervento all'esito del quale veniva effettuata una diagnosi istologica generica di papilloma nasale. La mancata diagnosi di papilloma invertito ha impedito di sottoporre il paziente al protocollo di follow up previsto in esito a trattamenti chirurgici per tale patologia. In assenza di follow up, la TAC successivamente eseguita in data 17.12.2015 rendeva evidente la recidiva del tumore asportato, senza che emergesse ancora la presenza della lesione del palato che sarebbe poi comparsa nel marzo 2016 e che avrebbe poi condotto alla diagnosi di carcinoma. In tale contesto, l'indicazione chirurgica formulata dal dott. nel febbraio 2016 di rimuovere il Per_4 tumore tramite trattamento chirurgico, per poi accertare, tramite biopsia, la natura della neoformazione, è risultata quindi corretta. Circa la diversa opzione terapeutica prospettata dagli attori, secondo i quali sarebbe stato necessario effettuare immediatamente accertamenti istologici e poi, eventualmente, valutare se procedere all'intervento chirurgico o in altro modo, i CTU hanno osservato, con motivazione completa e non contraddittoria, che “una biopsia preliminare all'exeresi della massa tumorale non è indicata né prevista per i quadri invertiti per l'elevato rischio di falsi negativi, limitatamente all'esito della sede del prelievo, con possibile presenza di trasformazione/associazione maligna nelle aree non oggetto di riscontro istologico” (pag. 21 relazione). In altre parole, per quanto la diagnosi effettuata dal dott. sia stata una diagnosi di “papilloma Per_4 invertito” e non, invece, una diagnosi di carcinoma, l'operato del sanitario non risulta censurabile in quanto, solo all'esito della biopsia – da eseguirsi su quanto più materiale biologico possibile e, pertanto, previa asportazione della neoformazione – poteva pervenirsi alla corretta diagnosi di carcinoma. È risultato poi corretta (e non addebitabile alla struttura convenuta) la tempistica dell'intervento eseguito il 22.4.2016, inizialmente previsto nel marzo 2016 ma poi rinviato a tale data in quanto il paziente si era fratturato il malleolo tibiale e la base del V metacarpo, e veniva sottoposto a terapia anticoagulante che rendeva inattuabile l'intervento chirurgico. pagina 7 di 11 Quanto all'ulteriore censura mossa dagli attori secondo cui, in occasione dell'intervento chirurgico dell'aprile 2016 – a fronte della comparsa della neoformazione nel palato duro – si sarebbe dovuto procedere alla sola biopsia con differimento della chirurgia maggiore, i CTU hanno osservato che “le possibili alternative alla condotta chirurgica decisa (prelievo bioptico della lesione palatale in corso di intervento nasosinusale) avrebbero teoricamente potuto prevedere l'esecuzione primaria di quella con differimento della chirurgia maggiore all'esito istologico bioptico del palato. Una tale scelta, come più volte già ricordato, sarebbe stata irrazionale perché, oltre a prolungare i tempi per l'esecuzione dell'EOS per la necessaria attesa dell'esito istologico del palato, nulla poteva aggiungere al profilo terapeutico dato che, come già riferito nelle generalità, il papilloma invertito, di cui la lesione palatale rappresentava l'estensione infiltrativa extrasinusale, si caratterizza per la possibile coesistenza sia con polipi infiammatori “semplici” sia con lesioni carcinomatose (di cui si è già dato atto nelle generalità) dal che la necessità di processare istologicamente quanto più tessuto tumorale possibile. La decisone quindi di procedere preliminarmente all'accertamento istologico della sola lesione palatale avrebbe potuto, in quell'ipotesi, dare eventualmente esito negativo per la mancata evidenza di patologia maligna ma solo relativamente al pezzo esaminato e non avrebbe potuto escluderne la presenza nella restante massa papillomatosa dal che la necessità di conduzione, comunque, dell'intervento nasosinusale al fine di processare più materiale possibile. Per questi aspetti si può affermare che, in generale, gli interventi eseguiti per papillomi invertiti non si possono configurare quali certamente/sicuramente radicali, sia per la già ricordata possibilità di recidiva, sia per i possibili riscontri di malignità istologica inattesa (con la conseguente necessità quindi di nuovi interventi ed istologie). Per tali considerazioni l'intervento endoscopico performato, benché gold standard per questa patologia, deve essere considerato funzionalmente quale una bioexeresi estesa, al fine della definizione istologica che, se non evidenzierà malignità, consentirà il follow up necessario alla valutazione del rischio di recidive o comparsa di malignità metacrona. A tal proposito giova ricordare quanto sostenuto da e AA [10] ovverosia che “Il trattamento dell'IP è chirurgico, con CP_6
l'obiettivo principale di alleviare i sintomi e consentire l'esame patologico di un campione completo, in particolare per verificare la presenza di carcinoma” (pagg. 23-24 relazione). Tali osservazioni sono già di per sé sufficienti a concludere per la correttezza i) della decisione del dott. di prescrivere l'intervento chirurgico prima della biopsia, ii) della decisione dei chirurghi di Per_4 non differire l'intervento chirurgico nonostante la comparsa della lesione nel palato duro, iii) della corretta esecuzione dell'intervento chirurgico anche laddove siano permaste in situ alcune parti della neoformazione. Ad ogni modo, tali conclusioni sono ulteriormente rafforzate dall'ulteriore argomentazione controfattuale avanzata dai CTU.: “…va ora analizzato, controfattualmente, se nell'ipotesi fosse stata condotta preventivamente solo la biopsia della lesione palatale (e se questa fosse stata positiva per l'evidenza di malignità), sarebbe stato possibile condurre una terapia diversa da quella chirurgica effettivamente realizzata (EOS) il 22/4/2016. All'interrogativo si deve dare risposta negativa: l'estensione della patologia non poteva consentire un programma terapeutico alternativo, capace di efficacia maggiore di quello di fatto eseguito. Sarebbe stato necessario, comunque (e come di fatto fu eseguito), procedere in ogni caso a terapie oncologiche pure (radioterapia +/- chemioterapia adiuvante). Sul punto va rilevato anche che il tumore, ex post, era altamente aggressivo, tant'è che non solo la lesione palatale si è esternalizzata appena un mese dopo la visita del dottor (datata febbraio mentre la lesione del palato il paziente la riferì insorta Per_4 solo 1 mese prima del ricovero di aprile, quindi a marzo), ma anche la successiva TAC eseguita a pagina 8 di 11 il 17/5/2016 e la PET del 20 successivo evidenziavano la rapidità di infiltrazione del CP_1 pavimento e parete mediale dell'orbita destra, della fossa infratemporale e processo pterigoideo destro, oltre all'estensione controlaterale del palato. Ne deriva che non era ipotizzabile, in ogni caso, un trattamento chirurgico (con approccio combinato esterno ed endoscopico). Esso, pur ampissimamente demolitivo, non avrebbe avuto finalità radicale oncologica e si sarebbe dovuto ricorrere, comunque, alle terapie radio/chemio, così come di fatto avvenuto a seguito della chirurgia effettuata. Essa, per il caso specifico, come prima evidenziato, dev'essere ritenuta analoga ad un'estesa bioexeresi a scopo diagnostico. In estrema sintesi, deve concludersi che, anche con criterio ex post, l'atto chirurgico, pur non potendo essere radicale, ebbe in ogni caso una funzione di debulking ed in questo senso, semmai, avrebbe potuto agevolare l'azione chemio/radioterapica con protoni e ioni di carbonio (leggasi con adroterapia), peraltro risultato non efficace stante l'alta aggressività di quella neoplasia tant'è che il decesso avvenne nel febbraio 2017” (pagg. 24-25 relazione). In altre parole, da un lato, l'esecuzione di una sola biopsia senza l'asportazione della neoformazione tumorale avrebbe comportato il rischio di falsi negativi e, dall'altro, anche laddove l'intervento chirurgico fosse stato eseguito asportando una più ampia porzione di tumore, esso – alla luce della tipologia e dell'aggressività della patologia oncologica in atto – non avrebbe potuto comunque essere risolutivo. Quanto alle osservazioni sollevate dal C.T.P. di parte attrice alla bozza della relazione peritale, esse ripropongono questioni già esaminate dai CTU senza apportare elementi valutativi ulteriori e, in ogni caso, risultano perlopiù generiche o meramente assertive. Parte attrice, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ha insistito la chiamata a chiarimenti dei CTU o, in subordine, per la rinnovazione della medesima. Al riguardo, si osserva che i CTU hanno puntualmente risposto ai quesiti che sono stati loro sottoposti nonché alle osservazioni formulate dai c.t.p. e, pertanto, si conferma il rigetto dell'istanza. In tale sede, l'attore ha altresì dedotto che i CTU non avrebbero allegato le osservazioni del ctp all'elaborato peritale definitivo. Tale argomentazione pare smentita documentalmente giacché Per_5 le osservazioni del dott. compaiono tra gli allegati all'elaborato peritale del 05/07/2024. Per_5
In ogni caso – poiché le osservazioni del C.T.P. sono state comunque vagliate dai CTU – la Per_5 censura sollevata non è idonea a inficiare la consulenza in atti. In sede di memorie conclusionali, parte attrice ha poi dedotto la nullità della c.t.u. in quanto i consulenti non avrebbero tenuto conto della documentazione allegata agli atti, formulando altresì alcune censure in relazione al merito delle conclusioni raggiunte dal collegio peritale. In particolare, ribadito quanto già esposto circa la necessità di effettuare tempestivamente una biopsia, ha evidenziato che i sanitari della struttura convenuta non hanno mai eseguito gli esami diagnostici indicati dagli stessi cc.tt.uu come necessari per la diagnosi del papilloma invertito (e cioè tc e rm con mezzo di contrasto). Quanto alla censura di nullità della perizia per mancato esame della documentazione allegata agli atti, è sufficiente quanto esposto dai cc.tt.uu in risposta alle osservazioni dei ctp: l'omessa riproduzione dei documenti prodotti dalle parti nella consulenza, non implica di per sé che tali documenti non siano stati esaminati ed, anzi, rende più agevole la consultazione dell'elaborato peritale. La censura è peraltro generica, ed anche per questo deve essere respinta, in quanto non è chiaro quale sia lo specifico documento che non è stato preso in considerazione dai CTU. L'ulteriore osservazione per cui non è stato seguito il percorso diagnostico indicato dagli stessi CTU è poi destituita di fondamento in quanto, come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio, la diagnosi di pagina 9 di 11 papilloma invertito è stata eseguita in seguito alla tac del 07.12.2015 e alla risonanza magnetica di completamento del 21.12.2015 (cfr pag 21 consulenza e docc. 2 e 3 parte convenuta). Quanto alla censura, sollevata solo in sede di conclusionali, secondo cui le stesse indagini avrebbero dovuto essere ripetute nuovamente nella fase preoperatoria, essa, oltre ad essere tardivamente proposta, è infondata in quanto – come emerso in fase istruttoria – solo l'analisi istologica di un'ampia porzione della lesione avrebbe potuto portare ad una diagnosi attendibile.
Così ricostruiti i fatti ed esclusa ogni censura sull'operato della struttura sanitaria convenuta e dei sanitari operanti al suo interno, devono respingersi le domande di risarcimento del danno parentale formulata iure proprio dagli eredi di nonché le domande formulate iure hereditatis da Persona_2
per il risarcimento del danno biologico terminale, del danno da perdita di chance di Parte_1 guarigione/sopravvivenza e del danno patrimoniale subito da Persona_2
4. Passando all'esame della richiesta di risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione avanzata iure hereditatis, va preliminarmente evidenziato che parte convenuta ha depositato diversi documenti contenenti il consenso del paziente. Al riguardo, si richiama il doc. 3 di parte convenuta e, in particolare, a) pag. 14, da cui risulta il consenso alla biopsia in relazione alla neoformazione nel palato, b) pagg. 34-37 in cui risulta il consenso all'intervento chirurgico programmato e c) pagg. 38-40 da cui risultano i consensi all'effettuazione di trasfusioni, al trattamento con emoderivati e all'anestesia. Parte attrice ha censurato, in particolare, la mancanza di un valido consenso rispetto all'intervento chirurgico programmato del 22.04.2016, non essendo stato informato in modo corretto circa la grave patologia in atto (neoformazione fossa nasale destra e neoformazione del palato duro). Sul punto, premesso che è presente in atti il modulo recante il consenso a tale intervento con sottoscrizione dell'attore, si osserva che il contenuto dell'informativa in esso riportato era adeguato in relazione alle condizioni cliniche del paziente all'epoca note. I CTU hanno infatti concluso che: “In base a quanto noto dall'esame istologico antecedente l'intervento, cioè la presenza di un papilloma invertito, l'informazione resa ai fini del consenso informato fu corretta. Infatti, non poteva prevedersi se, nell'ambito della neoformazione papillomatosa, vi fossero anche aree già oggetto di trasformazione carcinomatosa per la cui diagnosi, come già richiamato, necessita che venga processato istologicamente tutto il materiale oggetto della bonifica chirurgica e non solo quello conseguente ad una biopsia di una zona limitata. Dare informazioni generiche di malignità, prima di affrontare lo studio istologico del caso, sarebbe stato oltre che inutile anche inutilmente turbativo della serenità del paziente. Inoltre, ciò non avrebbe in alcun modo variato il piano di diagnosi che richiedeva comunque un tempo chirurgico e una processazione anatomopatologica completa di tutto il materiale. (…).” (pag. 26 relazione). Anche la domanda di risarcimento del danno per violazione del diritto all'autodeterminazione deve pertanto essere respinta.
5. Quanto alle spese processuali, esse ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte attrice.
pagina 10 di 11 In particolare, le spese legali vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. 147/2022 nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimo per la fase decisionale, considerato il valore della causa indeterminato - complessità media. Le spese di C.T.U., già state quantificate con decreto del 09/09/2024, sono definitivamente poste a carico delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara inammissibili, per carenza di legittimazione attiva, le domande formulate iure hereditario da per conto dei minori e Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_2
• rigetta le altre domande attoree;
• condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta quantificate in 9.071 per compensi dei difensori, oltre a spese generali, IVA e c.p.a. se e come dovuti per legge;
• pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Bologna, 15 luglio 2025 Il Giudice
dott.ssa Daniela Nunno
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