CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4441/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 570/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3533 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi del'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Associazione_1 Associazione_1 di Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 570 del 2023 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l' Avviso di accertamento per omessa dichiarazione n. 3533 del 18.06.2020, relativo a TARI anno
2015 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Con il provvedimento in parola il Comune di Siracusa ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 8.627,00 per omessa presentazione della dichiarazione di una unità immobiliare (mq. 3.464,00) adibita ad attività di stabilimento balneare (periodo 01.05.2015 – 30.09.2015).
L' appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati - per la riforma (cfr. appello in atti)
Si è costituito il comune di Siracusa, il quale ha contro dedotto, ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa, ha concluso per l'inammissibilità/rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità - dei quali si dirà - l'appello non è fondato e va rigettato.
1.-L' art. 53, c. 1 D.Lgs. 546/1992 richiede l'indicazione dei "motivi specifici dell'impugnazione": nella fattispecie la parte appellante si è limitata a “generiche” censure.
La Corte di legittimità ha ritenuto che nell'elaborazione dell'atto di gravame - a pena di inammissibilità – è necessaria una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto genericamente le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado (cfr. appello in atti).
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “ … è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice …” (Ordinanza n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione II).
2.- In disparte quanto precede l'appello è infondato nel merito.
L'art. 70 D.Lgs. n. 507/1993 pone a carico dei soggetti passivi l'onere di presentare denuncia delle variazioni soggettive. La Società appellante non ha denunciato l'affitto a terzi.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto che " … la contribuente, non avendo mai denunciato l'immobile, non ha neanche denunciato l'affitto a terzi e, pertanto, il Comune ha legittimamente agito nei confronti di chi risulta essere titolare e possessore del bene .." (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune (Ente impositore) ha prodotto la prova (estratti dal Sistema di Interscambio Anagrafe Tributarie Enti Locali - SIATEL) che l' “affitto d'azienda” riguarda soltanto i civici 1, 2 e 4 di Indirizzo_1, mentre il civico 3 (oggetto di tassazione) era rimasto nella disponibilità della Società appellante (cfr. documentazione in atti).
3.- L' Avviso di accertamento indica il soggetto passivo, il relativo codice fiscale, l'ubicazione degli immobili, le aree soggette a tassazione, la tariffa, le ragioni della pretesa, il tasso applicato (cfr. Avviso in atti).
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 39678 del 13/12/2021, ha sancito che per la motivazione dell'avviso di accertamento TARI è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali del tributo.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore del Comune appellato, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti.
Palermo, 16 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4441/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 570/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3533 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi del'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Associazione_1 Associazione_1 di Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 570 del 2023 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l' Avviso di accertamento per omessa dichiarazione n. 3533 del 18.06.2020, relativo a TARI anno
2015 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Con il provvedimento in parola il Comune di Siracusa ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 8.627,00 per omessa presentazione della dichiarazione di una unità immobiliare (mq. 3.464,00) adibita ad attività di stabilimento balneare (periodo 01.05.2015 – 30.09.2015).
L' appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati - per la riforma (cfr. appello in atti)
Si è costituito il comune di Siracusa, il quale ha contro dedotto, ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa, ha concluso per l'inammissibilità/rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità - dei quali si dirà - l'appello non è fondato e va rigettato.
1.-L' art. 53, c. 1 D.Lgs. 546/1992 richiede l'indicazione dei "motivi specifici dell'impugnazione": nella fattispecie la parte appellante si è limitata a “generiche” censure.
La Corte di legittimità ha ritenuto che nell'elaborazione dell'atto di gravame - a pena di inammissibilità – è necessaria una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto genericamente le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado (cfr. appello in atti).
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “ … è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice …” (Ordinanza n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione II).
2.- In disparte quanto precede l'appello è infondato nel merito.
L'art. 70 D.Lgs. n. 507/1993 pone a carico dei soggetti passivi l'onere di presentare denuncia delle variazioni soggettive. La Società appellante non ha denunciato l'affitto a terzi.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto che " … la contribuente, non avendo mai denunciato l'immobile, non ha neanche denunciato l'affitto a terzi e, pertanto, il Comune ha legittimamente agito nei confronti di chi risulta essere titolare e possessore del bene .." (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune (Ente impositore) ha prodotto la prova (estratti dal Sistema di Interscambio Anagrafe Tributarie Enti Locali - SIATEL) che l' “affitto d'azienda” riguarda soltanto i civici 1, 2 e 4 di Indirizzo_1, mentre il civico 3 (oggetto di tassazione) era rimasto nella disponibilità della Società appellante (cfr. documentazione in atti).
3.- L' Avviso di accertamento indica il soggetto passivo, il relativo codice fiscale, l'ubicazione degli immobili, le aree soggette a tassazione, la tariffa, le ragioni della pretesa, il tasso applicato (cfr. Avviso in atti).
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 39678 del 13/12/2021, ha sancito che per la motivazione dell'avviso di accertamento TARI è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali del tributo.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore del Comune appellato, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti.
Palermo, 16 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NN