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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte di appello di Venezia
Sezione specializzata agraria
La Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, composta da:
dott. Guido Marzella Presidente
dott. Marco Campagnolo Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Luca Crema Esperto
dott. Nicola Marconcini Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2143/2023 promossa in appello da
(C.F. e P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante CP_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Frigotto e Alberto Frigotto ed elettivamente domiciliata a San Bonifacio (VR), corso Venezia n. 112/d, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. e partita I.V.A. Controparte_2
), in persona dei soci e legali rappresentanti protempore P.IVA_2 CP_3
, e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Domenico Sella e Tommaso Biondaro ed elettivamente domiciliata a Verona, piazza R. Simoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Domenico Sella;
pagina 1 di 14 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2067/2023 emessa dal Tribunale di
Verona, sezione specializzata agraria
Conclusioni
Per l'appellante
Nel merito.
1) Accertare e dichiarare che il contratto di affittanza agraria di cui è causa, sottoscritto da e dalla il Parte_2 Parte_1
9.7.2014, è opponibile alla sino al 9.7.2023. Parte_3
2) Dare atto che la non si oppone al Parte_1 rilascio a favore della dei fondi oggetto del Parte_3 contratto di affitto agrario di cui è causa al termine dell'annata agraria
(11.11.2023).
In riforma dell'impugnata sentenza n. 2067/2023 Trib. Verona, Sez. Spec.
Agraria.
3) Accertare e dichiarare che la porzione di terreno censita in Catasto Terreni del
Comune di ON (VR) al Foglio 2 mapp. 1406 non è stata oggetto del contratto di affitto di fondi rustici 9.7.2014 tra e la Parte_2 [...]
opponibile alla sino al Parte_1 Parte_3
9.7.2023.
4) Pertanto, respingere la domanda di rilascio della semplice Parte_3 agricola limitatamente al suddetto terreno Foglio 2 mapp. 1406, per i titoli dedotti in giudizio.
In via riconvenzionale.
In riforma dell'impugnata sentenza n. 2067/2023 Trib. Verona, Sez. Spec.
Agraria.
5) Accertare e dichiarare il diritto della a Parte_1 percepire l'indennità ex art. 17 co. 2 Legge 203 del 03.05.1982 per le migliorie apportate ai fondi di cui è causa, come descritte e accertate nel presente giudizio
e nel giudizio di I grado.
pagina 2 di 14 6) Pertanto, condannare la a corrispondere Controparte_2 alla la suddetta indennità ex art. 17 co. 2 Parte_1
Legge 203 del 03.05.1982 per le migliorie apportate ai fondi, che si quantifica in €
120.845,00 o nell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
In ogni caso.
7) Respingere ogni altra domanda e/o eccezione avversaria.
8) Spese e compensi di causa rifusi, oltre spese generali 15%, CPA, IVA come per legge, sia del giudizio di I grado che del presente giudizio d'appello.
In via istruttoria.
9) Ribadendo la domanda istruttoria svolta in I grado, si chiede CTU estimativa al fine di quantificare i lavori eseguiti dalla società agricola sul Parte_1 fondo di cui è causa siti nel Comune di ON (VR) e di stimarne l'incremento di valore conseguito dalla realizzazione delle opere.
10) Ribadendo la domanda svolta in I grado, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “vero che”:
1) Nel gennaio 2015 , all'epoca legale rappresentante della Parte_4
, chiedeva alla proprietaria Parte_1 Parte_2
l'autorizzazione ad effettuare lavori di rifacimento della rete idrica di sistemazione idraulica sul fondo agricolo di cui è causa sito in ON e che deteneva in affitto.
2) Nella suddetta circostanza illustrava gli interventi e le Parte_4 modalità con cui la avrebbe realizzato i Parte_1 lavori a , che ne autorizzava l'esecuzione. Parte_2
3) Nel mese di marzo e aprile 2015 la Parte_1 eseguiva opere di rifacimento della rete idrica per 300 m e la sistemazione idraulica con la realizzazione di scoline in sasso per 400 m sul fondo di cui è causa.
4) Nell'ottobre 2016 chiedeva alla proprietaria Parte_4 Parte_2
l'autorizzazione a rinnovare i vigneti sul fondo in affitto di cui è causa in quanto vetusti ed improduttivi per malattia.
5) Nella suddetta circostanza illustrava gli interventi e le Parte_4 modalità con cui la avrebbe realizzato i Parte_1
pagina 3 di 14 lavori, che avrebbero comportato l'estirpo dei vecchi vigneti e l'impianto di nuovi,
a , che ne autorizzava l'esecuzione. Parte_2
6) In data 16.11.2016 la presentava c/o Parte_1
domanda di estirpo dei vigneti sul fondo agricolo (mapp. 55-56-57-59-61- CP_6
61-62-64-66) per una superficie complessiva di 8.686 mq e proposta di impianto per complessivi 8.899 mq.
7) Nei mesi di novembre e dicembre 2016 la Parte_1 eseguiva l'estirpo dei vigneti sul fondo di cui è causa.
8) In data 13.12.2016 la comunicava ad Parte_1
la fine dei lavori di estirpo e contestualmente richiedeva l'autorizzazione al CP_6 nuovo impianto, che veniva concessa.
9) Nei mesi di marzo e aprile 2018 la eseguiva i lavori di Parte_1 impianto, che venivano ultimati il 27.04.018 ed i nuovi vigneti venivano portati in produzione nell'anno 2022.
10) La ha effettuato l'impianto dei nuovi vigneti sul fondo di cui Parte_1
è causa per una superficie complessiva di 7.550 mq.
11) ha sempre seguito e visionato personalmente i lavori di Parte_2 sistemazione idraulica-estirpo ed impianto dei vigneti di cui ai precedenti capitoli.
Si indicano a testi:
- , res. in ON di SA (VR), Via Santa Margherita Parte_2
n. 26;
- , res. in ON di SA (VR), Via Santa Margherita Parte_4
n. 26;
- , res. a ON di SA (VR) Via Parte_5
Carbognini 18;
- , res. in ON (VR), Via Pradavalle n. 8; Parte_6
- , res. in AN (VR), Via Villa n. 123; Controparte_7
- Dott. for. , con studio in LG (VI), Via San Sebastiano CP_8
n. 10.
Per l'appellata
Nel merito:
pagina 4 di 14 In via preliminare: Respingere la richiesta di nuova attività istruttoria svolta dall'appellante per le ragioni svolte in narrativa e, comunque, perché inammissibili ai sensi delle norme sostanziali e processuali e, comunque, tali da non consentire una adeguata prova contraria.
In via principale: Respingere perché infondato, in fatto e in diritto e per le ragioni di cui normativa e negli scritti difensivi di primo grado (ovvero dichiarare inammissibile), l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2067/2023 del Tribunale di Verona – Sezione Specializzata Agraria -
e, per l'effetto, dichiarare la piena conferma della stessa.
In ogni caso: Emanare ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.
Rifusione di spese e compenso professionale con rimborso forfettario al 15%, IVA
e cpa come per legge.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. agricola, Controparte_2 proprietaria dei terreni agricoli siti nel Comune di ON (VR) della superficie complessiva di ha 9.21.80 in forza del decreto di trasferimento n. 121/2021, emesso dal Tribunale di Verona in data 1° aprile 2021 e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari - Ufficio del Territorio di Verona il
19.5.2021 (n. 21736 R.G. e n. 15683 R.P.), dopo aver premesso che tali terreni erano oggetto di un contratto di affittanza agraria stipulato in data 9.7.2014 dalla precedente proprietaria , poi esecutata, con la Parte_2 [...]
chiedeva di accertare che tale contratto le fosse opponibile Parte_1 nel limite di nove anni dalla stipula dello stesso, dunque fino al 9.7.2023, e conseguentemente di condannare la società resistente a rilasciare i terreni oggetto del contratto di affitto nella sua piena ed esclusiva disponibilità per la data del 9.7.2023 o per la fine della relativa annata agraria.
1.1 Nel costituirsi in giudizio, la non Parte_1 contestava l'opponibilità del contratto di affitto alla società ricorrente esclusivamente fino al 9.7.2023 ma affermava di aver effettuato, nel corso del rapporto di affitto, importanti interventi di miglioramento del fondo (opere idrauliche e rinnovo vigneti) con il consenso dell'allora proprietaria Parte_2
pagina 5 di 14 e, conseguentemente, chiedeva in via riconvenzionale di accertare il Pt_2 proprio diritto all'indennità di cui all'art. 17 legge 203/1982, con condanna della ricorrente al pagamento della predetta indennità, e il suo diritto di ritenzione del fondo fino al pagamento di quanto dovutole.
1.2 La ricorrente contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente, chiedendone il rigetto e insistendo per l'accoglimento della domanda di rilascio del fondo.
2. Con sentenza n. 2067/2023 il Tribunale di Verona, dopo avere premesso che era pacifico che il contratto di affittanza agraria, sottoscritto tra Parte_2
e la era opponibile alla ricorrente Parte_1 esclusivamente fino al 9.7.2023, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente condannandola al rilascio del fondo al termine della corrente annata agraria e al pagamento delle spese di lite.
2.1 In particolare, il Tribunale riteneva che, a prescindere dalla concreta sussistenza dei presupposti (consenso del proprietario e aumento di valore del fondo), nel caso di specie dovesse escludersi che l'affittuario potesse richiedere il pagamento della indennità, ex art. 17 legge 203/1982, al nuovo proprietario che aveva acquistato la proprietà del fondo in forza di decreto di trasferimento emesso all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, A supporto di quanto ritenuto il Tribunale richiamava il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a una controversia relativa al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.p.c. ma estensibile alla fattispecie in esame, a mente del quale
“l'identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 cod. civ., come accessori, pertinenze, frutti ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorché non espressamente menzionati nel predetto decreto. Ne consegue che il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella specie, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che
pagina 6 di 14 l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 cod. civ.” Pertanto, secondo il Tribunale, l'ordinanza di vendita del bene pignorato comprende anche eventuali miglioramenti o addizioni, che passano in proprietà dell'acquirente anche se non espressamente menzionati, e l'affittuario che abbia apportato miglioramenti al fondo deve far valere il diritto al pagamento dell'indennità nei confronti del precedente proprietario del fondo, poi esecutato.
Ciò anche in considerazione del fatto che mentre l'aggiudicatario paga un prezzo verosimilmente più alto in conseguenza del maggior valore del fondo derivante dai miglioramenti apportati dall'affittuario, il precedente proprietario riceve un corrispondente vantaggio per il fatto che maggiore è la somma ricavata dalla vendita forzata, destinata all'estinzione dei propri debiti.
3. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione la Parte_1 lamentando:
[...]
1) l'erronea condanna al rilascio per cessato affitto del mappale 1406 che non sarebbe stato oggetto del contratto di affitto;
2) l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale di indennità ex art. 17 legge
203/82 per falsa applicazione delle norme sull'accessione avendo il Tribunale erroneamente invocato l'art. 936 c.c., norma non applicabile al caso di specie.
Ulteriore errore del Tribunale sarebbe quello di avere affermato che i miglioramenti per cui è causa erano da ritenere automaticamente compresi nell'ordinanza di vendita, ordinanza non prodotta nel giudizio, mentre dalla relazione di stima in atti non emergeva alcun riferimento a miglioramenti, né specifica indicazione dello stato di consistenza, manutenzione, redditività dei terreni, delle relative coltivazioni (indicate solo nel genere) o opere accessorie;
3) l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale d'indennità ex art. 17 legge
203/1982 per violazione delle norme in materia di subentro nell'affitto. Lamenta
l'appellante che la sentenza impugnata abbia erroneamente indicato nella precedente proprietaria dei fondi (l'esecutata ), il soggetto al Parte_2 quale dovrebbe essere chiesto il versamento dell'indennità in quanto tale affermazione contrasterebbe con le norme in materia di successione nel contratto di locazione (applicabili per analogia anche al contratto d'affitto) e di cessione del pagina 7 di 14 contratto in generale (anch'essa applicabile entro certi limiti alla fattispecie), nonché con le norme speciali in materia di successione nei contratti d'affitto di fondi agrari;
4) l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale d'indennità ex art. 17 legge
203/1982 per violazione e falsa applicazione della disciplina dell'arricchimento senza causa in quanto nessun arricchimento sarebbe derivato all'esecutata, precedente proprietaria, non corrispondendo al vero che l'aggiudicataria Parte_3 aveva pagato un prezzo più alto in conseguenza del maggior valore del fondo
[...] derivante dai miglioramenti apportati dall'affittuaria, come risulterebbe dalla perizia di stima dove non vi era nessun riferimento a miglioramenti, né specifica indicazione dello stato di consistenza, manutenzione, redditività dei terreni, delle relative coltivazioni o opere accessorie e, quindi, non vi sarebbe prova che fosse stato aumentato il prezzo a base d'asta in considerazione dei miglioramenti oggetto di causa.
L'appellante, inoltre, ha rilevato di avere già fornito prova documentale sia del consenso preventivo e specifico prestato dalla proprietaria ) Parte_2 all'esecuzione degli interventi da parte dell'affittuaria (doc. 5 di I grado), sia della natura e del valore degli interventi eseguiti e del conseguente aumento di valore dei fondi (doc. 5 di I grado) e ha chiesto, se ritenuto necessario, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado (prova testimoniale e C.T.U. estimativa) rimaste assorbite dal rigetto della domanda di indennità.
3.1 Si è costituita la società , opponendosi all'ammissione di dette Pt_3 istanze e chiedendo il rigetto dell'appello.
3.2 All'udienza del 6.3.2024 la Corte, ritenuta la natura a titolo derivativo dell'acquisto conseguito dall'aggiudicatario nell'ipotesi di esecuzione forzata
(Cass. n. 25926/2022) e ritenuto necessario ammettere le istanze di prova testimoniale riproposte con il ricorso di appello, volte a dimostrare l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di miglioria, ha ammesso le prove per testi indicate nel ricorso di appello limitatamente ad alcuni capitoli, riservando il provvedimento sulla CTU all'esito delle prove orali.
pagina 8 di 14 Successivamente all'assunzione delle deposizioni testimoniali, con ordinanza del
18.4.2024, la Corte ha disposto una consulenza tecnica di ufficio, affidata al dott.
, formulando il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di Persona_1 causa, eseguito sopralluogo presso il fondo di cui si controverte, descriva il CTU la natura e l'entità dei lavori di sistemazione idraulica dei terreni e reimpianto dei vigneti eseguiti dall'affittuario, quantificando l'aumento di valore del compendio secondo i criteri di cui all'art. 17, comma 2 della legge 203/1982. Spese provvisoriamente a carico dell'appellante”.
3.3 Disposta una integrazione del quesito, relativa all'accertamento della regolarità edilizia-autorizzativa delle opere idrauliche, all'udienza del 5 febbraio
2025 le parti hanno proceduto alla discussione e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
4. Ritiene il Collegio che, all'esito delle prove orali assunte e in considerazione delle conclusioni formulate dal Consulente di ufficio, l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
4.1 Superato appare il primo motivo di impugnazione atteso che il mappale n.
1406 è pacificamente di proprietà della società la quale ne è tornata Parte_3 in possesso a seguito del rilascio del fondo.
Né l'appellante si è mai opposta alla restituzione di detto mappale facendo valere un qualsivoglia titolo opponibile alla proprietaria.
4.2 Per quanto riguarda le ulteriori censure mosse dall'appellante, le migliorie di cui la predetta chiedeva, e chiede, il riconoscimento, stante l'asserito aumento di valore del fondo, sono le opere idrauliche, che sarebbero state realizzate nel
2015, consistite nel rifacimento della rete idrica e nella sistemazione idraulica con realizzazione scoline in sasso, e il completo rinnovo dei vigneti.
Il CTU, nel rispondere al quesito formulato dalla Corte, in relazione ai lavori eseguiti dall'affittuaria, è partito dalla relazione tecnica prodotta da parte appellante nel giudizio di primo grado (Relazione doc. 5), dove si faceva CP_8 riferimento alle sistemazioni idrauliche per la sicurezza (tubazioni in calcestruzzo, pozzetti stradali e manodopera), all'estirpo e reimpianto vigneto e al miglioramento dei sostegni del vigneto esistente, ed è andato a individuare, a pagina 9 di 14 misurare e a stimare i costi per le sistemazioni idrauliche, andando, poi, a detrarre il costo dei lavori (tratto di tubazione A e B e tratto di canaletta N e O) per le opere non dotate di autorizzazione.
Il Consulente ha, inoltre, evidenziato che le ulteriori porzioni di tubazioni e canalette erano state autorizzate con provvedimenti degli anni 2002-2006, quindi, antecedentemente all'inizio del contratto di affitto (9.7.2014).
Con riferimento all'estirpo e reimpianto vigneto, il dott. ha rilevato che la Per_1 struttura portante del vigneto preesistente non era stata eliminata e sostituita ma, invece, conservata con sola sostituzione delle piante ed ha, pertanto, quantificato i costi per l'estirpo e il reimpianto del vigneto e per i sostegni del vigneto esistente.
Il CTU non ha, poi, quantificato l'aumento di valore del compendio secondo i criteri di cui all'art. 17, II comma, legge 203/1982 ritenendo che nella fattispecie non sussistessero dei miglioramenti.
All'udienza del 5.2.2025, parte appellante ha contestato le risultanze della CTU facendo presente che il perito non aveva proceduto a effettuare la stima del valore dei terreni all'attualità, basandosi su una serie di considerazioni errate in diritto, e ha chiesto il rinnovo della CTU, istanza all'accoglimento della quale si è opposta la società appellata.
4.3 Ritiene il Collegio che nessuna integrazione debba essere disposta alla luce delle precise e condivisibili valutazioni espresse dal Consulente di ufficio.
Il primo comma dell'art. 16 legge 203/1982 stabilisce che ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.
Il successivo art. 17, II comma, dispone che l'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei pagina 10 di 14 miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato.
4.4 I miglioramenti si identificano in quelle opere che incrementano in modo durevole la capacità produttiva e reddituale del fondo, accrescendone il suo valore di mercato, come ad esempio la realizzazione di nuovi impianti frutticoli, mentre le trasformazioni rappresentano gli interventi che modificano radicalmente l'ordinamento produttivo, attraverso la conversione di impianti esistenti, come, ad esempio, la sostituzione di un impianto frutticolo in un impianto viticolo.
Le addizioni, invece, si identificano con le opere che pur non accrescendo la produttività del fondo, possono portare ad un aumento del valore dello stesso.
Orbene, il CTU ha, con puntuale motivazione che il Collegio condivide, escluso che l'asserito “Estirpo e conseguente reimpianto del vigneto” costituisca un miglioramento fondiario, atteso che la struttura portante del vigneto preesistente non era stata eliminata e sostituita ma, invece, era stata conservata con la sola sostituzione delle piante.
In sostanza, nella fattispecie, non vi è stato un investimento attuato sul fondo, migliorandolo e aumentandone il valore attraverso la realizzazione ex novo di colture o una variazione da una condizione colturale ad un'altra, in senso incrementativo, ma la semplice sostituzione di identiche fattispecie colturali dato che in precedenza vi era un vigneto, non giunto al termine della sua vita (pag. 31 versione definitiva CTU), e ad oggi sempre un vigneto è presente sul fondo.
Né è fondata l'affermazione dell'appellante (verbale udienza 5.2.2025) secondo cui “il vigneto impiantato ex novo” risulterebbe di qualità più pregiata rispetto a quella precedente: come osservato dagli esperti componenti del Collegio, nel contesto territoriale di riferimento della presente controversia eventuali modifiche della varietà coltivata, tra quelle previste dalle DOC della zona, non determinano variazioni significative del valore del vigneto.
4.5 Del pari, non costituisce miglioramento la sostituzione dei sostegni del vigneto, atteso che la paleria di sostegno non è stata integralmente rinnovata, ma anzi riutilizzata in toto, salvo la sostituzione di 117 pali di legno con altrettanti pagina 11 di 14 pali in corten, mantenendo di fatto lo stesso spazio interfilare. Si tratta, in realtà, di una operazione rientrante nella manutenzione ordinaria del vigneto.
Peraltro, il CTU, in risposta alle osservazioni formulate dalla dott.ssa , CP_8
CTP di parte appellante, ha ben specificato che la sostituzione dei pali in legno con pali in ferro non possa essere ritenuta un miglioramento, trattandosi, invece, di un peggioramento dal punto di vista funzionale, e ha precisato che “legno e ferro hanno flessibilità e durate diverse che, quindi, espongono i pali più deboli, di legno, ad assorbire le sollecitazioni, derivanti da vendemmia meccanica o da semplice ventosità, in modo maggiore inducendone maggiori rotture”.
4.6 Medesime valutazioni si impongono in relazione ai lavori “idraulici” (tubazioni interrate, pozzetti e canalette) che non possono essere codificati come miglioramenti fondiari: sebbene finalizzati alla messa in sicurezza del fondo, non ne hanno incrementato la relativa produttività, non hanno creato incremento di reddito e, come accertato dal CTU, nelle autorizzazioni ottenute nel tempo, risultano come prescrizioni realizzative degli Enti preposti nel caso si volessero eseguire gli spostamenti terra.
Comunque, si osserva che, come accertato dal CTU, una parte dei lavori risulta essere stata autorizzata, con provvedimenti degli anni 2002-2006, quindi in un periodo ben antecedente all'inizio del contratto di affitto stipulato dalla
[...] il 9.7.2014, per cui nulla può essere riconosciuto Parte_1 alla società appellante, mentre altra parte (tratto di tubazione A e B e tratto di canaletta N e O) non è dotata di autorizzazione.
Sul punto, si precisa che il CTU ha correttamente individuato le aree oggetto di causa come sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, quindi assoggettate alle relative norme.
I riferimenti del CTP dell'appellante alle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale (PMPF), aggiornate nel 2022, dove si prevede l'esenzione dall'autorizzazione per la realizzazione di piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche eseguite con materiali naturali, nell'ambito delle quali dovrebbero rientrare le canalette, nonché, per le tubazioni, all'asserita possibilità di regolarizzarle con pagamento delle relative sanzioni a carico del ricorrente,
pagina 12 di 14 appaiono rilievi privi di pregio atteso che le opere, anche se fossero state realizzate nel 2015, sarebbero state realizzate successivamente al quadro autorizzativo, mentre per le tubazioni, prive del nulla osta forestale, non risulta essere stata proposta nessuna regolarizzazione.
Infatti, al fine di ottenere l'indennizzo per i miglioramenti, in base agli artt. 16 e
17 legge 203/1982, l'affittuario che abbia eseguito sul fondo del locatore opere non conformi alla normativa deve allegare e dimostrare che le opere irregolari siano sanabili e che sia stata attivata tempestivamente la pratica per il conseguimento della sanatoria da parte delle autorità preposte (Cass. n.
35475/2022).
Quindi, se anche i lavori fossero stati svolti nel 2015, a tale data l'affittuaria non aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni, né per le canalette, né per le tubazioni.
Se, invece, i lavori fossero stati autorizzati in precedenza, nulla può essere riconosciuto all'appellante atteso che le autorizzazioni richiamate dal CTU sono state rilasciate in favore di e di , Parte_4 Parte_2 rispettivamente nel 2002 e nel 2005 (questi ultimi con proroga sino al
31.3.2007); detti lavori sono iniziati il 10.2.2003 e si sono conclusi prima del
2005 dal momento che, con le richieste autorizzative del 2005 intestate a
, i relativi tecnici davano atto di limitrofi miglioramenti fondiari Parte_2
“già svolti” nella medesima proprietà.
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della società appellata come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità media) secondo parametri medi per le prime tre fasi e con parametri minimi per la fase decisionale (discussione orale).
5.1 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2067/2023 emessa dal Tribunale di Verona, sezione specializzata agraria, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
- condanna la alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite liquidate in complessivi euro 10.013,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della Parte_1
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002;
- termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Venezia, 5 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 14 di 14
In nome del Popolo Italiano
Corte di appello di Venezia
Sezione specializzata agraria
La Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, composta da:
dott. Guido Marzella Presidente
dott. Marco Campagnolo Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Luca Crema Esperto
dott. Nicola Marconcini Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2143/2023 promossa in appello da
(C.F. e P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante CP_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Frigotto e Alberto Frigotto ed elettivamente domiciliata a San Bonifacio (VR), corso Venezia n. 112/d, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. e partita I.V.A. Controparte_2
), in persona dei soci e legali rappresentanti protempore P.IVA_2 CP_3
, e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Domenico Sella e Tommaso Biondaro ed elettivamente domiciliata a Verona, piazza R. Simoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Domenico Sella;
pagina 1 di 14 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2067/2023 emessa dal Tribunale di
Verona, sezione specializzata agraria
Conclusioni
Per l'appellante
Nel merito.
1) Accertare e dichiarare che il contratto di affittanza agraria di cui è causa, sottoscritto da e dalla il Parte_2 Parte_1
9.7.2014, è opponibile alla sino al 9.7.2023. Parte_3
2) Dare atto che la non si oppone al Parte_1 rilascio a favore della dei fondi oggetto del Parte_3 contratto di affitto agrario di cui è causa al termine dell'annata agraria
(11.11.2023).
In riforma dell'impugnata sentenza n. 2067/2023 Trib. Verona, Sez. Spec.
Agraria.
3) Accertare e dichiarare che la porzione di terreno censita in Catasto Terreni del
Comune di ON (VR) al Foglio 2 mapp. 1406 non è stata oggetto del contratto di affitto di fondi rustici 9.7.2014 tra e la Parte_2 [...]
opponibile alla sino al Parte_1 Parte_3
9.7.2023.
4) Pertanto, respingere la domanda di rilascio della semplice Parte_3 agricola limitatamente al suddetto terreno Foglio 2 mapp. 1406, per i titoli dedotti in giudizio.
In via riconvenzionale.
In riforma dell'impugnata sentenza n. 2067/2023 Trib. Verona, Sez. Spec.
Agraria.
5) Accertare e dichiarare il diritto della a Parte_1 percepire l'indennità ex art. 17 co. 2 Legge 203 del 03.05.1982 per le migliorie apportate ai fondi di cui è causa, come descritte e accertate nel presente giudizio
e nel giudizio di I grado.
pagina 2 di 14 6) Pertanto, condannare la a corrispondere Controparte_2 alla la suddetta indennità ex art. 17 co. 2 Parte_1
Legge 203 del 03.05.1982 per le migliorie apportate ai fondi, che si quantifica in €
120.845,00 o nell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
In ogni caso.
7) Respingere ogni altra domanda e/o eccezione avversaria.
8) Spese e compensi di causa rifusi, oltre spese generali 15%, CPA, IVA come per legge, sia del giudizio di I grado che del presente giudizio d'appello.
In via istruttoria.
9) Ribadendo la domanda istruttoria svolta in I grado, si chiede CTU estimativa al fine di quantificare i lavori eseguiti dalla società agricola sul Parte_1 fondo di cui è causa siti nel Comune di ON (VR) e di stimarne l'incremento di valore conseguito dalla realizzazione delle opere.
10) Ribadendo la domanda svolta in I grado, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “vero che”:
1) Nel gennaio 2015 , all'epoca legale rappresentante della Parte_4
, chiedeva alla proprietaria Parte_1 Parte_2
l'autorizzazione ad effettuare lavori di rifacimento della rete idrica di sistemazione idraulica sul fondo agricolo di cui è causa sito in ON e che deteneva in affitto.
2) Nella suddetta circostanza illustrava gli interventi e le Parte_4 modalità con cui la avrebbe realizzato i Parte_1 lavori a , che ne autorizzava l'esecuzione. Parte_2
3) Nel mese di marzo e aprile 2015 la Parte_1 eseguiva opere di rifacimento della rete idrica per 300 m e la sistemazione idraulica con la realizzazione di scoline in sasso per 400 m sul fondo di cui è causa.
4) Nell'ottobre 2016 chiedeva alla proprietaria Parte_4 Parte_2
l'autorizzazione a rinnovare i vigneti sul fondo in affitto di cui è causa in quanto vetusti ed improduttivi per malattia.
5) Nella suddetta circostanza illustrava gli interventi e le Parte_4 modalità con cui la avrebbe realizzato i Parte_1
pagina 3 di 14 lavori, che avrebbero comportato l'estirpo dei vecchi vigneti e l'impianto di nuovi,
a , che ne autorizzava l'esecuzione. Parte_2
6) In data 16.11.2016 la presentava c/o Parte_1
domanda di estirpo dei vigneti sul fondo agricolo (mapp. 55-56-57-59-61- CP_6
61-62-64-66) per una superficie complessiva di 8.686 mq e proposta di impianto per complessivi 8.899 mq.
7) Nei mesi di novembre e dicembre 2016 la Parte_1 eseguiva l'estirpo dei vigneti sul fondo di cui è causa.
8) In data 13.12.2016 la comunicava ad Parte_1
la fine dei lavori di estirpo e contestualmente richiedeva l'autorizzazione al CP_6 nuovo impianto, che veniva concessa.
9) Nei mesi di marzo e aprile 2018 la eseguiva i lavori di Parte_1 impianto, che venivano ultimati il 27.04.018 ed i nuovi vigneti venivano portati in produzione nell'anno 2022.
10) La ha effettuato l'impianto dei nuovi vigneti sul fondo di cui Parte_1
è causa per una superficie complessiva di 7.550 mq.
11) ha sempre seguito e visionato personalmente i lavori di Parte_2 sistemazione idraulica-estirpo ed impianto dei vigneti di cui ai precedenti capitoli.
Si indicano a testi:
- , res. in ON di SA (VR), Via Santa Margherita Parte_2
n. 26;
- , res. in ON di SA (VR), Via Santa Margherita Parte_4
n. 26;
- , res. a ON di SA (VR) Via Parte_5
Carbognini 18;
- , res. in ON (VR), Via Pradavalle n. 8; Parte_6
- , res. in AN (VR), Via Villa n. 123; Controparte_7
- Dott. for. , con studio in LG (VI), Via San Sebastiano CP_8
n. 10.
Per l'appellata
Nel merito:
pagina 4 di 14 In via preliminare: Respingere la richiesta di nuova attività istruttoria svolta dall'appellante per le ragioni svolte in narrativa e, comunque, perché inammissibili ai sensi delle norme sostanziali e processuali e, comunque, tali da non consentire una adeguata prova contraria.
In via principale: Respingere perché infondato, in fatto e in diritto e per le ragioni di cui normativa e negli scritti difensivi di primo grado (ovvero dichiarare inammissibile), l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2067/2023 del Tribunale di Verona – Sezione Specializzata Agraria -
e, per l'effetto, dichiarare la piena conferma della stessa.
In ogni caso: Emanare ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.
Rifusione di spese e compenso professionale con rimborso forfettario al 15%, IVA
e cpa come per legge.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. agricola, Controparte_2 proprietaria dei terreni agricoli siti nel Comune di ON (VR) della superficie complessiva di ha 9.21.80 in forza del decreto di trasferimento n. 121/2021, emesso dal Tribunale di Verona in data 1° aprile 2021 e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari - Ufficio del Territorio di Verona il
19.5.2021 (n. 21736 R.G. e n. 15683 R.P.), dopo aver premesso che tali terreni erano oggetto di un contratto di affittanza agraria stipulato in data 9.7.2014 dalla precedente proprietaria , poi esecutata, con la Parte_2 [...]
chiedeva di accertare che tale contratto le fosse opponibile Parte_1 nel limite di nove anni dalla stipula dello stesso, dunque fino al 9.7.2023, e conseguentemente di condannare la società resistente a rilasciare i terreni oggetto del contratto di affitto nella sua piena ed esclusiva disponibilità per la data del 9.7.2023 o per la fine della relativa annata agraria.
1.1 Nel costituirsi in giudizio, la non Parte_1 contestava l'opponibilità del contratto di affitto alla società ricorrente esclusivamente fino al 9.7.2023 ma affermava di aver effettuato, nel corso del rapporto di affitto, importanti interventi di miglioramento del fondo (opere idrauliche e rinnovo vigneti) con il consenso dell'allora proprietaria Parte_2
pagina 5 di 14 e, conseguentemente, chiedeva in via riconvenzionale di accertare il Pt_2 proprio diritto all'indennità di cui all'art. 17 legge 203/1982, con condanna della ricorrente al pagamento della predetta indennità, e il suo diritto di ritenzione del fondo fino al pagamento di quanto dovutole.
1.2 La ricorrente contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente, chiedendone il rigetto e insistendo per l'accoglimento della domanda di rilascio del fondo.
2. Con sentenza n. 2067/2023 il Tribunale di Verona, dopo avere premesso che era pacifico che il contratto di affittanza agraria, sottoscritto tra Parte_2
e la era opponibile alla ricorrente Parte_1 esclusivamente fino al 9.7.2023, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente condannandola al rilascio del fondo al termine della corrente annata agraria e al pagamento delle spese di lite.
2.1 In particolare, il Tribunale riteneva che, a prescindere dalla concreta sussistenza dei presupposti (consenso del proprietario e aumento di valore del fondo), nel caso di specie dovesse escludersi che l'affittuario potesse richiedere il pagamento della indennità, ex art. 17 legge 203/1982, al nuovo proprietario che aveva acquistato la proprietà del fondo in forza di decreto di trasferimento emesso all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, A supporto di quanto ritenuto il Tribunale richiamava il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a una controversia relativa al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.p.c. ma estensibile alla fattispecie in esame, a mente del quale
“l'identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 cod. civ., come accessori, pertinenze, frutti ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorché non espressamente menzionati nel predetto decreto. Ne consegue che il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella specie, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che
pagina 6 di 14 l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 cod. civ.” Pertanto, secondo il Tribunale, l'ordinanza di vendita del bene pignorato comprende anche eventuali miglioramenti o addizioni, che passano in proprietà dell'acquirente anche se non espressamente menzionati, e l'affittuario che abbia apportato miglioramenti al fondo deve far valere il diritto al pagamento dell'indennità nei confronti del precedente proprietario del fondo, poi esecutato.
Ciò anche in considerazione del fatto che mentre l'aggiudicatario paga un prezzo verosimilmente più alto in conseguenza del maggior valore del fondo derivante dai miglioramenti apportati dall'affittuario, il precedente proprietario riceve un corrispondente vantaggio per il fatto che maggiore è la somma ricavata dalla vendita forzata, destinata all'estinzione dei propri debiti.
3. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione la Parte_1 lamentando:
[...]
1) l'erronea condanna al rilascio per cessato affitto del mappale 1406 che non sarebbe stato oggetto del contratto di affitto;
2) l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale di indennità ex art. 17 legge
203/82 per falsa applicazione delle norme sull'accessione avendo il Tribunale erroneamente invocato l'art. 936 c.c., norma non applicabile al caso di specie.
Ulteriore errore del Tribunale sarebbe quello di avere affermato che i miglioramenti per cui è causa erano da ritenere automaticamente compresi nell'ordinanza di vendita, ordinanza non prodotta nel giudizio, mentre dalla relazione di stima in atti non emergeva alcun riferimento a miglioramenti, né specifica indicazione dello stato di consistenza, manutenzione, redditività dei terreni, delle relative coltivazioni (indicate solo nel genere) o opere accessorie;
3) l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale d'indennità ex art. 17 legge
203/1982 per violazione delle norme in materia di subentro nell'affitto. Lamenta
l'appellante che la sentenza impugnata abbia erroneamente indicato nella precedente proprietaria dei fondi (l'esecutata ), il soggetto al Parte_2 quale dovrebbe essere chiesto il versamento dell'indennità in quanto tale affermazione contrasterebbe con le norme in materia di successione nel contratto di locazione (applicabili per analogia anche al contratto d'affitto) e di cessione del pagina 7 di 14 contratto in generale (anch'essa applicabile entro certi limiti alla fattispecie), nonché con le norme speciali in materia di successione nei contratti d'affitto di fondi agrari;
4) l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale d'indennità ex art. 17 legge
203/1982 per violazione e falsa applicazione della disciplina dell'arricchimento senza causa in quanto nessun arricchimento sarebbe derivato all'esecutata, precedente proprietaria, non corrispondendo al vero che l'aggiudicataria Parte_3 aveva pagato un prezzo più alto in conseguenza del maggior valore del fondo
[...] derivante dai miglioramenti apportati dall'affittuaria, come risulterebbe dalla perizia di stima dove non vi era nessun riferimento a miglioramenti, né specifica indicazione dello stato di consistenza, manutenzione, redditività dei terreni, delle relative coltivazioni o opere accessorie e, quindi, non vi sarebbe prova che fosse stato aumentato il prezzo a base d'asta in considerazione dei miglioramenti oggetto di causa.
L'appellante, inoltre, ha rilevato di avere già fornito prova documentale sia del consenso preventivo e specifico prestato dalla proprietaria ) Parte_2 all'esecuzione degli interventi da parte dell'affittuaria (doc. 5 di I grado), sia della natura e del valore degli interventi eseguiti e del conseguente aumento di valore dei fondi (doc. 5 di I grado) e ha chiesto, se ritenuto necessario, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado (prova testimoniale e C.T.U. estimativa) rimaste assorbite dal rigetto della domanda di indennità.
3.1 Si è costituita la società , opponendosi all'ammissione di dette Pt_3 istanze e chiedendo il rigetto dell'appello.
3.2 All'udienza del 6.3.2024 la Corte, ritenuta la natura a titolo derivativo dell'acquisto conseguito dall'aggiudicatario nell'ipotesi di esecuzione forzata
(Cass. n. 25926/2022) e ritenuto necessario ammettere le istanze di prova testimoniale riproposte con il ricorso di appello, volte a dimostrare l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di miglioria, ha ammesso le prove per testi indicate nel ricorso di appello limitatamente ad alcuni capitoli, riservando il provvedimento sulla CTU all'esito delle prove orali.
pagina 8 di 14 Successivamente all'assunzione delle deposizioni testimoniali, con ordinanza del
18.4.2024, la Corte ha disposto una consulenza tecnica di ufficio, affidata al dott.
, formulando il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di Persona_1 causa, eseguito sopralluogo presso il fondo di cui si controverte, descriva il CTU la natura e l'entità dei lavori di sistemazione idraulica dei terreni e reimpianto dei vigneti eseguiti dall'affittuario, quantificando l'aumento di valore del compendio secondo i criteri di cui all'art. 17, comma 2 della legge 203/1982. Spese provvisoriamente a carico dell'appellante”.
3.3 Disposta una integrazione del quesito, relativa all'accertamento della regolarità edilizia-autorizzativa delle opere idrauliche, all'udienza del 5 febbraio
2025 le parti hanno proceduto alla discussione e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
4. Ritiene il Collegio che, all'esito delle prove orali assunte e in considerazione delle conclusioni formulate dal Consulente di ufficio, l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
4.1 Superato appare il primo motivo di impugnazione atteso che il mappale n.
1406 è pacificamente di proprietà della società la quale ne è tornata Parte_3 in possesso a seguito del rilascio del fondo.
Né l'appellante si è mai opposta alla restituzione di detto mappale facendo valere un qualsivoglia titolo opponibile alla proprietaria.
4.2 Per quanto riguarda le ulteriori censure mosse dall'appellante, le migliorie di cui la predetta chiedeva, e chiede, il riconoscimento, stante l'asserito aumento di valore del fondo, sono le opere idrauliche, che sarebbero state realizzate nel
2015, consistite nel rifacimento della rete idrica e nella sistemazione idraulica con realizzazione scoline in sasso, e il completo rinnovo dei vigneti.
Il CTU, nel rispondere al quesito formulato dalla Corte, in relazione ai lavori eseguiti dall'affittuaria, è partito dalla relazione tecnica prodotta da parte appellante nel giudizio di primo grado (Relazione doc. 5), dove si faceva CP_8 riferimento alle sistemazioni idrauliche per la sicurezza (tubazioni in calcestruzzo, pozzetti stradali e manodopera), all'estirpo e reimpianto vigneto e al miglioramento dei sostegni del vigneto esistente, ed è andato a individuare, a pagina 9 di 14 misurare e a stimare i costi per le sistemazioni idrauliche, andando, poi, a detrarre il costo dei lavori (tratto di tubazione A e B e tratto di canaletta N e O) per le opere non dotate di autorizzazione.
Il Consulente ha, inoltre, evidenziato che le ulteriori porzioni di tubazioni e canalette erano state autorizzate con provvedimenti degli anni 2002-2006, quindi, antecedentemente all'inizio del contratto di affitto (9.7.2014).
Con riferimento all'estirpo e reimpianto vigneto, il dott. ha rilevato che la Per_1 struttura portante del vigneto preesistente non era stata eliminata e sostituita ma, invece, conservata con sola sostituzione delle piante ed ha, pertanto, quantificato i costi per l'estirpo e il reimpianto del vigneto e per i sostegni del vigneto esistente.
Il CTU non ha, poi, quantificato l'aumento di valore del compendio secondo i criteri di cui all'art. 17, II comma, legge 203/1982 ritenendo che nella fattispecie non sussistessero dei miglioramenti.
All'udienza del 5.2.2025, parte appellante ha contestato le risultanze della CTU facendo presente che il perito non aveva proceduto a effettuare la stima del valore dei terreni all'attualità, basandosi su una serie di considerazioni errate in diritto, e ha chiesto il rinnovo della CTU, istanza all'accoglimento della quale si è opposta la società appellata.
4.3 Ritiene il Collegio che nessuna integrazione debba essere disposta alla luce delle precise e condivisibili valutazioni espresse dal Consulente di ufficio.
Il primo comma dell'art. 16 legge 203/1982 stabilisce che ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.
Il successivo art. 17, II comma, dispone che l'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei pagina 10 di 14 miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato.
4.4 I miglioramenti si identificano in quelle opere che incrementano in modo durevole la capacità produttiva e reddituale del fondo, accrescendone il suo valore di mercato, come ad esempio la realizzazione di nuovi impianti frutticoli, mentre le trasformazioni rappresentano gli interventi che modificano radicalmente l'ordinamento produttivo, attraverso la conversione di impianti esistenti, come, ad esempio, la sostituzione di un impianto frutticolo in un impianto viticolo.
Le addizioni, invece, si identificano con le opere che pur non accrescendo la produttività del fondo, possono portare ad un aumento del valore dello stesso.
Orbene, il CTU ha, con puntuale motivazione che il Collegio condivide, escluso che l'asserito “Estirpo e conseguente reimpianto del vigneto” costituisca un miglioramento fondiario, atteso che la struttura portante del vigneto preesistente non era stata eliminata e sostituita ma, invece, era stata conservata con la sola sostituzione delle piante.
In sostanza, nella fattispecie, non vi è stato un investimento attuato sul fondo, migliorandolo e aumentandone il valore attraverso la realizzazione ex novo di colture o una variazione da una condizione colturale ad un'altra, in senso incrementativo, ma la semplice sostituzione di identiche fattispecie colturali dato che in precedenza vi era un vigneto, non giunto al termine della sua vita (pag. 31 versione definitiva CTU), e ad oggi sempre un vigneto è presente sul fondo.
Né è fondata l'affermazione dell'appellante (verbale udienza 5.2.2025) secondo cui “il vigneto impiantato ex novo” risulterebbe di qualità più pregiata rispetto a quella precedente: come osservato dagli esperti componenti del Collegio, nel contesto territoriale di riferimento della presente controversia eventuali modifiche della varietà coltivata, tra quelle previste dalle DOC della zona, non determinano variazioni significative del valore del vigneto.
4.5 Del pari, non costituisce miglioramento la sostituzione dei sostegni del vigneto, atteso che la paleria di sostegno non è stata integralmente rinnovata, ma anzi riutilizzata in toto, salvo la sostituzione di 117 pali di legno con altrettanti pagina 11 di 14 pali in corten, mantenendo di fatto lo stesso spazio interfilare. Si tratta, in realtà, di una operazione rientrante nella manutenzione ordinaria del vigneto.
Peraltro, il CTU, in risposta alle osservazioni formulate dalla dott.ssa , CP_8
CTP di parte appellante, ha ben specificato che la sostituzione dei pali in legno con pali in ferro non possa essere ritenuta un miglioramento, trattandosi, invece, di un peggioramento dal punto di vista funzionale, e ha precisato che “legno e ferro hanno flessibilità e durate diverse che, quindi, espongono i pali più deboli, di legno, ad assorbire le sollecitazioni, derivanti da vendemmia meccanica o da semplice ventosità, in modo maggiore inducendone maggiori rotture”.
4.6 Medesime valutazioni si impongono in relazione ai lavori “idraulici” (tubazioni interrate, pozzetti e canalette) che non possono essere codificati come miglioramenti fondiari: sebbene finalizzati alla messa in sicurezza del fondo, non ne hanno incrementato la relativa produttività, non hanno creato incremento di reddito e, come accertato dal CTU, nelle autorizzazioni ottenute nel tempo, risultano come prescrizioni realizzative degli Enti preposti nel caso si volessero eseguire gli spostamenti terra.
Comunque, si osserva che, come accertato dal CTU, una parte dei lavori risulta essere stata autorizzata, con provvedimenti degli anni 2002-2006, quindi in un periodo ben antecedente all'inizio del contratto di affitto stipulato dalla
[...] il 9.7.2014, per cui nulla può essere riconosciuto Parte_1 alla società appellante, mentre altra parte (tratto di tubazione A e B e tratto di canaletta N e O) non è dotata di autorizzazione.
Sul punto, si precisa che il CTU ha correttamente individuato le aree oggetto di causa come sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, quindi assoggettate alle relative norme.
I riferimenti del CTP dell'appellante alle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale (PMPF), aggiornate nel 2022, dove si prevede l'esenzione dall'autorizzazione per la realizzazione di piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche eseguite con materiali naturali, nell'ambito delle quali dovrebbero rientrare le canalette, nonché, per le tubazioni, all'asserita possibilità di regolarizzarle con pagamento delle relative sanzioni a carico del ricorrente,
pagina 12 di 14 appaiono rilievi privi di pregio atteso che le opere, anche se fossero state realizzate nel 2015, sarebbero state realizzate successivamente al quadro autorizzativo, mentre per le tubazioni, prive del nulla osta forestale, non risulta essere stata proposta nessuna regolarizzazione.
Infatti, al fine di ottenere l'indennizzo per i miglioramenti, in base agli artt. 16 e
17 legge 203/1982, l'affittuario che abbia eseguito sul fondo del locatore opere non conformi alla normativa deve allegare e dimostrare che le opere irregolari siano sanabili e che sia stata attivata tempestivamente la pratica per il conseguimento della sanatoria da parte delle autorità preposte (Cass. n.
35475/2022).
Quindi, se anche i lavori fossero stati svolti nel 2015, a tale data l'affittuaria non aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni, né per le canalette, né per le tubazioni.
Se, invece, i lavori fossero stati autorizzati in precedenza, nulla può essere riconosciuto all'appellante atteso che le autorizzazioni richiamate dal CTU sono state rilasciate in favore di e di , Parte_4 Parte_2 rispettivamente nel 2002 e nel 2005 (questi ultimi con proroga sino al
31.3.2007); detti lavori sono iniziati il 10.2.2003 e si sono conclusi prima del
2005 dal momento che, con le richieste autorizzative del 2005 intestate a
, i relativi tecnici davano atto di limitrofi miglioramenti fondiari Parte_2
“già svolti” nella medesima proprietà.
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della società appellata come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità media) secondo parametri medi per le prime tre fasi e con parametri minimi per la fase decisionale (discussione orale).
5.1 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2067/2023 emessa dal Tribunale di Verona, sezione specializzata agraria, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
- condanna la alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite liquidate in complessivi euro 10.013,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della Parte_1
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002;
- termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Venezia, 5 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 14 di 14