Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5232/2020
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 12:30
Presidente Relatore OT. Antonio Perinelli
Consigliere OT. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere OT. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PETRIVELLI FERNANDO Presente
Appellato/i presente CP_1
Avv. VERDAT SABRINA
Controparte_2
Avv. ROSSI STEFANO Avv. Starnino in sost
Controparte_3
Avv. GRAZIOSI GIUSEPPE Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Petrivelli insiste per il rinnovo della CTU.
Gli altri difensori si oppongono.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5232 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fernando Petrivelli (C.F. – PEC: C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Roma, Via Germanico n. 79, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Verdat CP_1 C.F._3
(C.F. - PEC: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Giulia n. 16, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
e
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 procuratore speciale p.t. dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Graziosi Controparte_4 (C.F. – PEC: ), ed elettivamente C.F._5 Email_3 domiciliato nel di lui studio in Roma, via della Farnesina n. 269, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
(C.F.: ) con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_2 P.IVA_2
Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, l'Amministratore Delegato e
Direttore Generale dott. ed il Dirigente dott. , elettivamente Controparte_5 Controparte_6 domiciliata in Roma, Via Pinciana n.25, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi (C.F.
-PEC: ) che la rappresenta e difende C.F._6 Email_4 giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Treviso rep. n.186905 Persona_1
– racc. n.30367 del 18.12.2014;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 09/10/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 11754/2020, pubblicata in data 28/08/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 16131/2017, promosso dall'odierna appellante nei confronti di , Controparte_3 CP_1
e Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“a. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il dott. e la in relazione a un CP_1 Controparte_3 intervento eseguito in data 12.3.2008 di mastoplastica additiva e al successivo intervento del
25.3.2008 per rimozione della protesi a destra, svuotamento di sieroma e riapplicazione della protesi.
Deduceva l'attrice di aver subito gravi danni patrimoniali e non patrimoniali a causa di un errato intervento chirurgico di impianto di protesi mammaria (P.I.P.) e per il fatto di non essere stata successivamente informata né dal chirurgo convenuto, né dalla struttura sanitaria presso la quale l'intervento era stato eseguito della pericolosità delle protesi le quali, nell'anno 2014, avevano subito una rottura costringendola a un ulteriore intervento da cui erano derivati consistenti postumi permanenti. b. Tanto premesso parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: «a. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il dott. e la CP_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, gravemente inadempienti agli
[...] obblighi contrattualmente assunti nei confronti della sig.ra e, quindi, per Parte_1 l'effetto, solidalmente responsabili, per fatto proprio e propria colpa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di cui in narrativa. b. Accertare e dichiarare risolto, per grave inadempimento contrattuale, il contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra la sig.ra da una parte, ed il dott. e la Parte_1 CP_1
dall'altra parte;
e per l'effetto: c. Condannare il Controparte_3 dott. e la in persona del legale CP_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra
[...] della somma di € 8.500,00 dalla stessa corrisposta a titolo di corrispettivo per gli Parte_1
l'interventi di chirurgia plastica, eseguiti in data 12.03.2008 e 25.03.2008, con negligenza, imperizia, imprudenza ed in violazione, altresì, del dovere d'informazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento a quella dell'effettiva restituzione. d. Condannare, altresì, i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, per fatto e loro colpa, alla sig.ra che vengono quantificati nella Parte_1 complessiva somma di € 141.373,90, o in quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati e maturandi, dalla data dell'intervento chirurgico per cui è causa fino a quella di effettivo soddisfo e. Condannare i convenuti, in solido, a rimborsare alla sig.ra
[...] tutte le spese di lite, ivi comprese quelle delle C.T.U. espletate e del compenso di avvocato, Parte_1 maggiorate di spese generali in misura del 15%, oltre I.v.a. e cassa professionale, come per legge».
c. Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda Controparte_3 risarcitoria proveniente da parte attrice e spiegava, in via subordinata, azione di regresso nei confronti del dott. per l'ipotesi di accoglimento della pretesa della sig.ra d. Si CP_1 Parte_1 costituiva in giudizio il dott. Ilio il quale, in via preliminare, deduceva il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in quanto i danni lamentati da parte attrice erano da ricondurre in via esclusiva a difetti del prodotto adoperato;
che l'ordinanza del Ministero della salute del 29.12.2011 onerava le strutture sanitarie e non il medico operante a procedere al richiamo delle pazienti che avevano subito l'impianto mammario dopo un esame analitico di tutte le cartelle cliniche;
che le protesi P.I.P., alla data del 2008, erano in regolare commercio in Italia e non vi erano circolari o indicazione di alcun tipo che ne sconsigliassero o ne limitassero l'utilizzo; che la rimozione delle protesi era avvenuta su richiesta della stessa sig.ra che si era rivolta ad altro professionista Parte_1 con la conseguenza che lo stato delle mammelle non poteva più considerarsi riconducibile alla condotta professionale di esso convenuto;
che il Consiglio superiore della Sanità, con nota del
22.12.2011, aveva evidenziato che esistessero prove solo di una maggiore probabilità di rottura e, conseguentemente, di alcuni fenomeni infiammatori e il Ministero della Salute si era limitato ad invitare le pazienti che si erano sottoposte a un impianto di protesi mammaria P.I.P. a valutare la situazione con il proprio medico effettuando, eventualmente controlli ecografici;
che alle medesime conclusioni era pervenuto lo IH (Scientific Comittee on emerging and newly identified health risk); che, quindi, difettava qualsivoglia nesso causale posto che esso attore aveva agito con la massima accuratezza negli accertamenti richiesti e nelle pratiche terapeutiche operatorie e post- operatorie. e. Tanto premesso chiedeva, in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa le che, alla data del sinistro, assicurava esso convenuto per i danni da Controparte_7 responsabilità professionale e rassegnava le seguenti conclusioni: «Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott.
1) In via principale rigettare la domanda proposta nei confronti del dott. in CP_1 CP_1 quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto 2) In via gradata nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attrice condannare le in persona del legale rapp.te Controparte_8
p.t. a manlevare e/o a rimborsare quanto il dott. fosse condannato a corrispondere. Con la CP_1 vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio e con la più ampia riserva ai fini istruttori».
f. Si costituiva in giudizio la la quale, in via principale, eccepiva l'intervenuta Controparte_2 prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. del diritto alla garanzia assicurativa esercitato dal dott.
in ragione del fatto che la sig.ra avesse avviato procedimento per mediazione nei CP_1 Parte_1 confronti del dott. e della con richiesta del 6.7.2015 CP_1 Controparte_3
(concluso negativamente il 7.10.2015 per la mancata partecipazione delle parti convocate), per cui da tale prima data decorreva il termine di prescrizione ora dedotto;
che, infatti, essa Compagnia aveva avuto conoscenza delle pretese risarcitorie dell'attrice solo al momento della notifica dell'atto di citazione per chiamata in garanzia, avvenuta in data 29.11.2017; che la garanzia assicurativa azionata dal dott. era connessa alla polizza n. 330988011 (“Assicurazione R.C. Professioni CP_1
Sanitarie”), con effetto dal 14.2.2013 al 14.8.2014, in proroga al 14.8.2015, allorquando era stata stornata per danno senza facoltà di ripresa;
che il convenuto aveva sostenuto di essere titolare di altra polizza n. 280980259 che, tuttavia, non era mai stata prodotta in giudizio;
che, ai sensi dell'art.3, la detta polizza era inoperante in relazione al tempo del sinistro denunciato da parte attrice;
che erano esclusi da copertura assicurativa i danni derivanti dall'esecuzione di interventi di chirurgia plastica;
che, nel resto, riteneva fondate le deduzioni del proprio assicurato con il conseguente rigetto della domanda”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “il Tribunale di Roma, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
e di , nonché sulla domanda Controparte_3 CP_1
di regresso esercitata dalla convenuta nei confronti del e, infine, sulla chiamata in CP_1 garanzia da questi spiegata nei confronti di così provvede:
1. accoglie Controparte_2 parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore CP_3 dell'attrice della somma di euro € 27.610,00 oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
2. condanna la medesima convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
7.100,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15%, rimborso del contributo unificato per euro 759,00; 3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della convenuta soccombente;
4. rigetta la domanda principale e quella di regresso proposte dall'attrice e dalla convenuta nei confronti di;
5. compensa le spese di lite in relazione al capo CP_1
precedente;
6. rigetta la chiamata in garanzia proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
;
7. compensa le spese di lite in relazione al capo precedente;
8. dichiara che sussistono i
[...] presupposti di cui all'art. 84, comma 1, lettera i) legge 9 agosto 2013 n. 98 per la condanna della parte convenuta soccombente al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dei motivi di gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la statuizione di condanna della
[...]
al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_3
a favore della sig.ra A. Accertare e dichiarare, per le causali di cui ai motivi di Parte_1
appello, il OT. gravemente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti nei CP_1
confronti della SI.ra e responsabile, in via solidale con la Parte_1 [...]
ovvero per quanto di ragione, di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_3 patrimoniali, subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti esposti nell'atto di citazione e per le ragioni sopra illustrate. B. Accertare e dichiarare risolto, per il grave inadempimento contrattuale ravvisato nella violazione del dovere di informazione sopra meglio descritto, il contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra la SI.ra da una parte, ed il OT. e Parte_1 CP_1 la dall'altra parte;
e per l'effetto, C. Condannare Controparte_3
il OT. e la in persona del legale CP_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla restituzione in favore della SI.ra della somma di € 8,500,00 dalla stessa Parte_1
corrisposta a titolo di corrispettivo per gli interventi di chirurgia plastica, eseguiti in data 12.03.2008
e 25.03.2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento a quella dell'effettiva restituzione;
D. Condannare, altresì, per le ragioni esposte nei superiori motivi di appello, il OT. e la in persona del CP_1 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla SI.ra
[...]
in misura non inferiore ad € 141.373,90 – somma comprendente l'importo per tali titoli Parte_1
già liquidato dal Tribunale di Roma con la sentenza impugnata e, in via subordinata alla domanda di cui alla precedente lettera C, comprendente la somma di € 8.500,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le ragioni sopra esposte – o in quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, previo espletamento di idonea CTU medico legale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati e maturandi, dalla data dell'evento dannoso per cui è causa fino a quella di effettivo soddisfo;
E. Condannare i convenuti, in solido, a rimborsare alla SI.ra
[...]
tutte le spese di lite, ivi comprese quelle della espletanda C.T.U., nonché del compenso di Parte_1
Avvocato, maggiorate di spese generali in misura del 15%, oltre Iva e cassa professionale, come per legge. Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro 141.373,90 e che pertanto il contributo unificato ammonta ad € 1.138,50.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di CTU medico legale finalizzata alla corretta e integrale identificazione e quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra in Parte_1
conseguenza degli inadempimenti contrattuali imputabili agli appellati;
si depositano: fascicolo di parte di primo grado con separato indice, contenente i documenti versati in atti, unitamente alla copia informatica della sentenza impugnata, conforme all'originale depositato nel fascicolo telematico del Tribunale di Roma (da cui è stata estratta la copia allegata), ed alla copia informatica della suddetta sentenza, notificata a mezzo Pec dal Difensore della Avv. Controparte_7
Stefano Rossi, in data 10 settembre 2020 unitamente alla relazione di notifica nonché alla procura speciale autenticata”.
§ 5. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
16/02/2021, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione Rigettare l'appello principale Rigettare l'appello incidentale nel punto in cui prevede l'estensione della solidarietà nei confronti del OT. Con vittoria delle spese, CP_1 competenze ed onorari di giudizio”.
§ 6. — L'appellata costituitasi con comparsa di Controparte_3 risposta depositata in data 05/01/2021, ha spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis: a) rigettare l'appello principale;
b) accogliere l'appello incidentale e per l'effetto condannare l'appellante principale a restituire tutti gli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi Euro 38.728,75; c) in via subordinata, per l'ipotesi di non accoglimento dell'appello incidentale nei termini ampi proposti, accogliere l'appello incidentale limitatamente all'estensione della condanna di cui alla sentenza di primo grado in solido anche a carico del sanitario dott. , con condanna a carico dello stesso di CP_1 rimborsare in favore della la metà di tutti gli importi Controparte_3 pagati dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad Euro 19.364,37. CP_3
d) con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio”.
§ 7. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_2 data 08/06/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via principale, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n. 11754/2020 emessa il 28.08.2020 e pubblicata in pari dal Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del Giudice Unico OT. Alberto Cisterna, a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 16131/2017, e, per l'effetto, rigettare in toto il proposto appello. Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio;
- in via gradata, si reiterano, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio che di seguito si trascrivono: “1. sulla domanda di garanzia impropria del OT. nei confronti di CP_1 Controparte_2 in via preliminare, accertare e dichiarare che il relativo diritto è perento per prescrizione ai sensi dell'art.2952 comma 2 c.c. e, per l'effetto, rigettare detta domanda. Vinte le spese ed i compensi;
2. sempre sulla domanda di garanzia impropria, in subordine, accertare e dichiarare l'inoperatività temporale, ex art.3 delle c.g.a., della polizza n.330988011 in relazione al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettarla. Vinte le spese ed in compensi;
3. non rinunciate le superiori domande ed eccezioni, nel merito, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del OT.
. Con vittoria di spese e compensi;
4. nel merito, in via preliminare, dichiarare perento per CP_9 prescrizione, ex art.2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno così come azionato dalla attrice in danno del OT. . Vinte le spese ed i compensi;
5. nel merito, in via principale, dichiarare CP_1 inammissibile, improponibile e comunque respingere qualsiasi domanda e da chiunque proposta nei confronti del dott. , perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con CP_1 vittoria di spese e compensi;
6. subordinatamente ed in non creduta, gravanda ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare, ai sensi degli artt.1218, 1228 e 2049 c.c., la responsabilità diretta e solidale della ed il relativo suo obbligo a Controparte_3 garantire, manlevare e tenere indenne il proprio ausiliario necessario, OT. , da ogni CP_1 conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa, dovesse derivargli dal presente giudizio. Vinte le spese ed i compensi;
7. gradatamente, ove accertata, ai sensi dell'art.2043 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art.1218 c.c., la responsabilità del OT. , liquidare il risarcimento secondo il CP_1 giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta e di ogni duplicazione conseguente al cumulo delle richieste avanzate per identiche - in via istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovo e/o integrazione della CTU espletata in primo grado, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 6. - L'appello principale si articola in due motivi.
§ 6.1 - Con il primo motivo dell'appello principale viene dedotto il “Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei documenti di causa rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità omissiva del dr. ”. CP_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “ee. Quanto ai soggetti tenuti al detto risarcimento ritiene il decidente che la lettura dell'ordinanza del 29.11.2011 e, soprattutto, di quella del 5.3.2012 («Adozione di ulteriori provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.» in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26.01.12, pag. 18) orienti esclusivamente verso la Casa di cura la responsabilità a rendere l'informazione di cui trattasi in favore della sig.ra e a mettere a Parte_1 disposizione della paziente le prestazioni emendative di cui all'art.1, comma 2, ordinanza da ultimo citata («Le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate che hanno effettuato interventi di impianto di protesi mammarie P.I.P., qualora diverse dalle strutture di cui al comma 3, notificano, entro il giorno 1 di ciascun mese, a partire dal 1° aprile
2012, alla competente azienda unità sanitaria locale le informazioni relative: a) al numero delle persone richiamate per l'esecuzione dei controlli previsti nell'Allegato A del citato Accordo;
b) alla data degli interventi di espianto delle protesi mammarie P.I.P. effettuati;
c) alla data degli interventi di impianto di protesi mammarie effettuati per la sostituzione di protesi mammarie P.I.P.») senza che ne risulti in alcun modo coinvolto il sanitario che ha eseguito l'intervento. ff. In mancanza, quindi, di alcun profilo di responsabilità in capo al dott. sia nella CP_1 fase della preparazione ed esecuzione dell'intervento del 2008 sia con riguardo agli oneri informativi di cui si discute devono essere rigettate in suo favore sia la domanda principale che l'azione di regresso spiegata dalla Casa ”. Controparte_3 Controparte_3
Deduce l'appellante che “Come esplicitamente rilevato nella comparsa conclusionale di parte attrice nel primo giudizio, nell'Ordinanza del 29 dicembre 2011 del Ministero della Salute era espressamente e letteralmente scritto: “Tenuto conto altresì che sia a livello europeo (Francia, Gran
Bretagna, Danimarca) che internazionale (Canada), che nazionale, le Autorità competenti hanno, già dal 2010, invitato i medici a contattare le proprie pazienti e a valutare la possibilità di un esame clinico, sottolineando altresì la necessità di aspettare istruzioni per una gestione clinica specifica che tenga conto dei risultati dei test attualmente in corso”.
Il motivo è infondato. Il generico richiamo contenuto in detta ordinanza ad un invito ai “medici a contattare le proprie pazienti” avvenuto nel 2010 senza alcuna altra precisazione in ordine all'autorità emanante, al contenuto dell'invito, al termine temporale per l'adempimento, alle modalità di comunicazione dello stesso ai sanitari non consente di fondare una responsabilità a carico del dott. . CP_1
Ciò anche in considerazione del fatto che la successiva ordinanza del 29 dicembre 2011 del
Ministero della Salute, come rilevato nella sentenza impugnata, si rivolgeva specificatamente alle
“strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate” circoscrivendo così esplicitamente il novero dei soggetti obbligati.
Rileva ancora l'appellante che “Ove il Tribunale avesse correttamente affermato la responsabilità solidale del dr. nella causazione del danno subito dalla sig.ra CP_1 Parte_1
secondo quanto sopra esposto, avrebbe dovuto anche conseguentemente pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell'inadempimento grave dell'obbligazione contrattuale formulata dall'attrice e sulla conseguente domanda risarcitoria avente ad oggetto la restituzione della somma corrisposta da quest'ultima al suddetto medico chirurgo per l'intervento di mastoplastica additiva del 2008, pari ad € 8.500,00”.
La doglianza è infondata.
Invero il dott. ha eseguito correttamente l'intervento chirurgico di mastoplastica e, CP_1
per le ragioni sopra indicate, non aveva alcun obbligo informativo successivo.
Nessuna responsabilità può pertanto essere addossata al dott. . CP_1
Conseguentemente non può essere accolta la domanda di restituzione del compenso versato a quest'ultimo pari ad euro 8.500,00 avente peraltro ad oggetto la “Blefaroplastica convenzionale con borse superiore ed inferiore e Mastoplastica additiva” (cfr. CTU).
Per quest'ultimo intervento non vi è stata alcuna contestazione.
§ 6.2 - Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “Erronea interpretazione della documentazione sanitaria e delle risultanze degli accertamenti peritali, con conseguente errata esclusione del nesso eziologico tra l'omissione colposa dei convenuti e le conseguenze dannose subite dalla sig.ra in termini di postumi permanenti correlati ai due interventi chirurgici Parte_1
emendativi e ricostruttivi del 2015. Erronea esclusione del danno biologico e insufficiente quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Resta, tuttavia, da considerare quale siano le conseguenze dannose che da tale omissione informativa siano derivate e, soprattutto, ai fini del riparto di responsabilità a quale tra i convenuti possa essere addebitata.
x. Sul primo punto è da evidenziare che né l'intervento del settembre 2015 (direttamente correlato al cedimento del contenitore del silicone) né in senso assoluto l'intervento del novembre 2015 sono da qualificare come danno derivante dalla condotta colpevole della condotta omissiva di cui si discute. Laddove si fosse dato corso alle inderogabili prescrizioni del Ministero della Sanità la sig.ra avrebbe inevitabilmente proceduto all'intervento di rimozione eseguito a settembre Parte_1
2015, al più evitando le visite di controllo, le sofferenze, i costi e il disagio che la ritardata scoperta dell'evento avverso ha cagionato. Coglie nel segno, in questa più circoscritta traiettoria, il duplice rilievo del CTP secondo cui «Ed ancora, riguardo le conseguenze: nessuno sostiene che fosse necessario un “T.S.O.” per la rimozione della protesi, ma certamente il contatto tra paziente e chirurgo nel 2012 avrebbe consentito di appurare o che le protesi non erano ancora rotte (e quindi la loro rimozione sarebbe stata forse meno indaginosa) ovvero che erano già rotte (e quindi dovevano essere rimosse)» (pag. 17) e, poi, sia pure con qualche evidente imprecisione giuridica: «C'è poi anche un discorso etico che non può essere trascurato: come si può pensare che una paziente che ha delle protesi di silicone industriale, potenzialmente dannoso, i cui effetti nocivi ancora non sono del tutto noti ( di questi mesi lo studio sull'incidenza delle leucemie in pz portatrici di PIP), che ha creato uno scandalo in tutto il mondo, non abbia il “terrore” di averlo in corpo e non senta il bisogno di eliminarlo al più presto indipendentemente dalla pericolosità nota ?» (pag. 18). Ed è proprio sulla scorta di questo ragionamento che il risarcimento del danno non può che essere circoscritto al lasso temporale che intercorre tra il tempo immediatamente antecedente la scoperta della rottura delle protesi [certificazione prof. , del 12.3.2014, attestante: «RM mammella Persona_2
bilaterale con mdc (sospetta rottura protesica)» e referto esame RM mammella bilaterale del
16.6.2014, a firma del radiologo, dott. e referti successivi] e l'intervento del settembre Per_3
2015, quando – come asserisce la stessa parte attrice in conclusionale – si è posta la «necessità di una loro tempestiva rimozione» (pag. 5). Rottura che si sarebbe potuta evitare, per procedere alla sostituzione delle protesi P.I.P. con artefatti di altra natura ove solo si fosse curato l'obbligo di salvaguardia imposto dal Ministero.
y. Le conclusioni dei CTU in proposito possono essere recuperate, poiché correttamente – anche dopo la correzione imposta dalla presente pronuncia – evidenziano che «Ad oggi sussistono
Si postumi difformi da quelli normalmente ricollegabili ad un intervento di mastoplastica additiva ordinaria. I postumi di cui sopra sono da attribuire ad un atto sanitario– di altra natura (intervento di mastopessi a sua volta corroborato da una serie di difficoltà tecniche ed oggettive) che la perizianda ebbe ad eseguire ad opera di altri sanitari, ed in epoca diversa (2015) e cronologicamente non correlabile con gli eventi di causa occorsi nel 2008» e che «NON sussiste rapporto causale tra gli eventi ascritti e riconducibili all'operato del sanitario convenuto ed i postumi oggi presenti e già descritti nel punto precedente» per poi affermare che «NON è ravvisabile danno biologico correlato alle doglianze presentate dalla parte attoree. Quanto occorso nel corso degli anni (dal 2014 in poi) è correlato ad un evento (rottura di protesi mammaria) considerato previsto, non prevenibile e non correlato a profili di colpa generica né specifica dei Convenuti», poiché il danno è concentrato nella fase antecedente la diagnosi di rottura del 2014 e nelle sofferenze supplementari patite in ragione dell'inadempiuta informativa preventiva che ha costretto la paziente a un intervento più doloroso e complesso come inequivocamente risulta in atti”.
Deduce l'appellante che: “Nessuna sostituzione delle protesi rotte è, infatti, mai stata eseguita né nel primo intervento del 21 settembre 2015, né in quello successivo del novembre 2015 (come facilmente rilevabile dalle cartelle cliniche in atti – doc. 1, lett. i, j, m, n della produzione di parte attrice nel giudizio di primo grado) …. Dall'esame della cartella clinica relativa all'intervento del novembre del 2015, infatti, emerge innanzitutto che lo stesso (contrariamente a quanto sembra ritenere il Giudice di primo grado con un evidente fraintendimento delle risultanze documentali) lungi dall'essere stato correlato ad “esigenze estetiche o all'attività sostitutiva [delle protesi] del precedente settembre” (che invece non c'è mai stata!) ha dovuto porre rimedio, mediante un'opera di ricostruzione mammaria, alle devastanti conseguenze della rottura delle protesi che ha comportato l'asportazione delle stesse e di gran parte di tessuto mammario danneggiato e infiltrato dal silicone industriale fuoriuscito, con la conseguente impossibilità di reimpiantare nuove protesi, proprio perché le mammelle, già molto traumatizzate, non lo consentirebbero.
Ne discende che il maggior danno derivante dai devastanti esiti cicatriziali di cui la paziente oggi è portatrice, che le impediscono una normale vita di relazione, accompagnati da dolori mammari bilaterali, nonché l'importante sindrome depressiva endogena reattiva da cui è affetta, sono conseguenza diretta ed esclusiva della rimozione delle protesi mammarie rotte e della necessaria ricostruzione mammaria con il tessuto disponibile”.
Il motivo è infondato.
Invero i CTU hanno affermato sul punto che “Siamo pertanto in grado di affermare che l'intervento di settembre 2015 sia stato eseguito al fine di rimuovere la protesi rotte (evento previsto in letteratura ma non prevenibile né calendarizzabile in alcun modo e né ascrivibile a malpractice sanitaria) ed in assenza di alcuno staro septico in corso;
parimenti risulta pacifico che la procedura chirurgica eseguita nel novembre 2015 (a carattere significativamente più invasivo ed i cui postumi cicatriziali sono oggi presenti e precedentemente descritti) sia correlata ad esigenze e/o richieste personali della perizianda e che nulla hanno da correlarsi - sotto il profilo causale e/o clinico- che le doglianze iniziali relative la tecnica chirurgica adottata nel 2008 o la tipologia di protesi mammarie utilizzate nel caso di specie”.
Concludevano i CTU affermando che “Ad oggi sussistono Si postumi difformi da quelli normalmente ricollegabili ad un intervento di mastoplastica additiva ordinaria. I postumi di cui sopra sono da attribuire ad un atto sanitario– di altra natura (intervento di mastopessi a sua volta corroborato da una serie di difficoltà tecniche ed oggettive) che la perizianda ebbe ad eseguire ad opera di altri sanitari, ed in epoca diversa (2015) e cronologicamente non correlabile con gli evinti di causa occorsi nel 2008”.
Osserva la Corte che la sentenza è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte dell'attrice in una relazione dalla medesima prodotta sin dal momento della costituzione in giudizio e nelle note critiche depositate all'esito dell'istruttoria, nelle quali sarebbero state evidenziate le carenze dell'elaborato peritale.
A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav.,
19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass.
9 maggio 1986 n. 3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass.
6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dei consulenti di parte di Parte_1 essendosi i consulenti d'ufficio fatti carico di esaminare nel loro elaborato le considerazioni svolte dalla CTP dott.ssa come si evince dalla lettura della relazione depositata in atti. Persona_4
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, nel merito, il capo della decisione impugnato è immune da censure avendo i CTU evidenziato, in sede di risposta alle osservazioni della CTP, che “b) Gli interventi eseguiti a settembre 2015 per natura e tecniche di esecuzione NON sono in correlazione causale (né diretta né indiretta) con l'operato del dr nelle more del 2008”. CP_1
Dunque correttamente il Tribunale ha ritenuto, ai fini risarcitori, che ove la clinica avesse avvertito tempestivamente la della potenziale dannosità delle protesi installate la paziente, Parte_1 verosimilmente, avrebbe potuto anticipare l'intervento di rimozione delle protesi eseguito nel mese di settembre 2015 evitando così “a) i patemi e le sofferenze patite dalla sig.ra all'autonoma Parte_1 scoperta di aver subito l'impianto di protesi pericolose e oggetto di una diffusa campagna di informazione;
b) il prodursi della rottura di entrambe le protesi che ha certo determinato peculiari e suppletive difficoltà in sede di rimozione del materiale disperso (la cartella clinica n. 2948/2015 dell'Ospedale di Narni, relativa al ricovero dal 21 al 22.9.201 reca la descrizione dell'intervento
«…Incisione a destra sul solco mammario, presenza di abbondante materiale purulento e liquido gelatinoso in forma di microcapsule. Ricerca indaginosa della protesi che appare rotta in più punti, capsulectomia difficoltosa con presenza di gel … adeso alle strutture ossee. Accurata emostasi, posizionamento di drenaggio. A sinistra incisione sul solco mammario, presenza di abbondante materiale purulento e liquido gelatinoso in forma di microcapsule. Rimozione indaginosa della protesi che è rotta in più punti, capsulectomia non radicale resa difficoltosa dalla presenza di gel … adeso alle strutture ossee muscolari. Accurata emostasi, sutura a strati dopo posizionamento di drenaggio»); c) la necessità di sottoporsi a visite di controllo ed esami preoperatori i cui costi si ricavano dalla CTU (pag.7 e 8) e che devono aggiungersi alla liquidazione del danno non patrimoniale di cui si discute;
d) la condizione di disagio fisico e psichico-relazionale derivante dal detto contemporaneo cedimento delle protesi” (pagina 12 della sentenza impugnata).
§ 9. — L'appello incidentale è, a sua volta, articolato in due motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui afferma che “poiché il danno è concentrato nella fase antecedente la diagnosi di rottura del 2014 e nelle sofferenze supplementari patite in ragione dell'inadempiuta informativa preventiva che ha costretto la paziente a un intervento più doloroso e complesso come inequivocamente risulta in atti”.
Deduce l'appellante che “Tale affermazione non è assolutamente dimostrata e non risulta dagli atti di causa, anzi dalla CTU emerge il contrario”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto ritenersi pacifico l'obbligo informativo imposto alla Casa di Cura con l'ordinanza del Ministero della salute del 29.12.2011 in cui si legge che “le protesi mammarie cosiddette PIP sono composte da materiale che non corrisponde agli standard internazionali…. Per le protesi PIP non esistono prove di maggior rischio di cancerogenicità, ma sono state evidenziate maggiori probabilità di rottura e reazioni infiammatorie…. Il S.S.N. si farà carico degli interventi medico-chirurgici, laddove vi sia indicazione clinica specifica”.
Osservava condivisibilmente sul punto il CTP che “la rottura di 2 protesi contemporaneamente ci sembra un evento veramente straordinario! Ciò a significare che tale rottura sembra invece coincidere proprio con una difettosità delle protesi in questione” (pag.19)
Tale obbligo informativo era necessario per rendere edotte le pazienti della difettosità delle protesi installate e consentire di scegliere cosa fare.
“Si legge ancora nella sentenza impugnata che “Ed è proprio sulla scorta di questo ragionamento che il risarcimento del danno non può che essere circoscritto al lasso temporale che intercorre tra il tempo immediatamente antecedente la scoperta della rottura delle protesi
[certificazione prof. del 12.3.2014, attestante: «RM mammella bilaterale con Persona_2
mdc (sospetta rottura protesica)» e referto esame RM mammella bilaterale del 16.6.2014, a firma del radiologo, dott. e referti successivi] e l'intervento del settembre 2015, quando – come Per_3
asserisce la stessa parte attrice in conclusionale – si è posta la «necessità di una loro tempestiva rimozione» (pag. 5). Rottura che si sarebbe potuta evitare, per procedere alla sostituzione delle protesi P.I.P. con artefatti di altra natura ove solo si fosse curato l'obbligo di salvaguardia imposto dal
Ministero”.
Dunque deve ritenersi che, ove fosse stata informata correttamente, l'appellante avrebbe eseguito subito l'intervento evitando così : “a) i patemi e le sofferenze patite dalla sig.ra Parte_1 all'autonoma scoperta di aver subito l'impianto di protesi pericolose e oggetto di una diffusa campagna di informazione;
b) il prodursi della rottura di entrambe le protesi che ha certo determinato peculiari e suppletive difficoltà in sede di rimozione del materiale disperso (la cartella clinica n.
2948/2015 dell'Ospedale di Narni, relativa al ricovero dal 21 al 22.9.201 reca la descrizione dell'intervento «…Incisione a destra sul solco mammario, presenza di abbondante materiale purulento e liquido gelatinoso in forma di microcapsule. Ricerca indaginosa della protesi che appare rotta in più punti, capsulectomia difficoltosa con presenza di gel … adeso alle strutture ossee.
Accurata emostasi, posizionamento di drenaggio. A sinistra incisione sul solco mammario, presenza di abbondante materiale purulento e liquido gelatinoso in forma di microcapsule. Rimozione indaginosa della protesi che è rotta in più punti, capsulectomia non radicale resa difficoltosa dalla presenza di gel … adeso alle strutture ossee muscolari. Accurata emostasi, sutura a strati dopo posizionamento di drenaggio»); c) la necessità di sottoporsi a visite di controllo ed esami preoperatori i cui costi si ricavano dalla CTU (pag.7 e 8) e che devono aggiungersi alla liquidazione del danno non patrimoniale di cui si discute;
d) la condizione di disagio fisico e psichico-relazionale derivante dal detto contemporaneo cedimento delle protesi”.
Deduce ancora l'appellante incidentale che “Sembra quindi evidente che se anche nei primi mesi del 2012 i convenuti avessero convocato la paziente, certamente non si sarebbe proceduto con la rimozione delle protesi: rimozione a cui la paziente ha infatti provveduto solo dopo numerosi accertamenti (tutti dettagliatamente indicati nella CTU) nel mese di settembre 2015, a quasi tre anni di distanza dall'aver avvertito (gennaio 2013) un cambiamento di forma delle mammelle ed a distanza di un anno e mezzo dal referto di rottura delle protesi del 12.3.2014. La paziente ha quindi effettuato, in autonomia e senza interpellare i convenuti, le proprie valutazioni circa la sostituzione o meno delle protesi”.
Tuttavia il semplice cambiamento di forma delle mammelle l'appellante non poteva indurre l'appellante a contattare immediatamente un medico o ad eseguire prontamente l'intervento.
Piuttosto deve ritenersi che avrebbe preso tali decisioni ove informata della difettosità delle protesi impiantate.
Del resto dalla lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione determinata dalla violazione degli obblighi informativi deriva, secondo il principio dell"id quod plerumque accidit" un danno-conseguenza autonomamente risarcibile - costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente - che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori (Cfr. Cass. Sez. 3,
15/05/2018, n. 11749, Rv. 648644 - 01).
Quindi come correttamente il Tribunale ha ritenuto l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato.
§ 9.2. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale la sentenza impugnata viene cesurata nella parte in chi ha “escluso la responsabilità del sanitario, dott. , dall'obbligo di informare CP_1 la paziente in ordine alle problematiche delle protesi P.I.P.”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse al punto 6.1.
Tale obbligo è stato espressamente posto a carico delle strutture sanitarie dal Ministero della
Sanità.
Per contro l'appellante, dopo l'intervento, non si era più rivolta al dott. interrompendo CP_1
i rapporti con lo stesso.
§ 10. — In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere respinti.
§ 11. — L'oggettiva complessità ed opinabilità delle questioni mediche nonché la soccombenza reciproca, consente l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
§ 12. — Gli appellanti principale ed incidentale sono tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 quello incidentale proposto dalla avverso la sentenza Controparte_3 definitiva n. 11754/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Respinge l'appello incidentale;
3. Spese di lite del grado compensate;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di e della . Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Roma il 5 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli