TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/01/2026, n. 124
TAR
Sentenza 10 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione e interesse ad agire del progettista

    Il progettista è privo di legittimazione e interesse a impugnare gli atti che non abilitano la parte interessata alla edificazione, poiché tali atti non incidono sulla sua sfera giuridica patrimoniale o professionale. L'interesse a non subire un discredito professionale è considerato un mero interesse di fatto.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l'atto impugnato è stato rimosso in autotutela dall'amministrazione comunale.

  • Inammissibile
    Illegittimità in via derivata dalla delibera n. 140/2024

    L'impugnazione del provvedimento della Giunta Comunale n. 140/2024 è inammissibile nei confronti del progettista. Pertanto, la censura di illegittimità derivata è inammissibile, non essendo consentita la disapplicazione incidentale di un atto presupposto non normativo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 (comunicazione avvio procedimento)

    La censura è priva di fondamento in quanto la nota di avvio del procedimento indica puntualmente le ragioni che coincidono con quelle dell'atto sanzionatorio, legate alla mancanza di conformità urbanistica e difformità progettuali. Non vi è stata lesione delle garanzie partecipative.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 10 delle n.t.a. del PGT

    La censura è infondata. L'art. 10 delle n.t.a. ammette espressamente uffici di gestione parcheggio nelle aree S8.2, ma non nelle aree S8, dove sono ammessi solo parcheggi a raso, escludendo opere complementari.

  • Rigettato
    Sanzione demolitoria invece di pecuniaria per difformità interne e prospetti

    La legittimità della ragione principale (mancanza di conformità urbanistica) rende superfluo l'esame di questa censura. Anche se fondata, non porterebbe all'annullamento del provvedimento data la mancanza di conformità urbanistica e della validazione del progetto.

  • Accolto
    Mancanza di legittimazione e interesse del progettista

    Il progettista non ha né la legittimazione né l'interesse a contestare atti che non hanno alcuna incidenza sulla sua attività professionale, analogamente a quanto affermato per i provvedimenti che incidono sullo ius aedificandi.

  • Accolto
    Mancanza di legittimazione e interesse del progettista

    Il progettista non ha né la legittimazione né l'interesse a contestare atti che non hanno alcuna incidenza sulla sua attività professionale, analogamente a quanto affermato per i provvedimenti che incidono sullo ius aedificandi.

  • Accolto
    Mancanza di legittimazione e interesse del progettista

    Il progettista non ha né la legittimazione né l'interesse a contestare atti che non hanno alcuna incidenza sulla sua attività professionale, analogamente a quanto affermato per i provvedimenti che incidono sullo ius aedificandi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/01/2026, n. 124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 124
    Data del deposito : 10 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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