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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4309/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4309/2017, già introdotta da Parte_1
(C.F. ), (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), con l'avv. C.F._4 Parte_5 C.F._5
STAMILE ALFREDO in confronto di (C.F. Parte_6
) quale mandataria di con gli avv. CATRICALA' P.IVA_1 Parte_7
GIAMPAOLO e COLUZZI ROSANNA
riassunta ai fini della declaratoria di estinzione ex art. 307 c.p.c. da
(C.F. ) quale mandataria di , con Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. FERRANDI ANDREA e dell'avv. FRANGIPANE ANDREA in confronto delle suddette parti, contumaci in riassunzione
OGGETTO: Estinzione del processo- Opposizione a precetto-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso il precetto loro notificato da
[...]
quale mandataria di in data 18.9.2017 per il Parte_6 Controparte_3
pagina 1 di 3 pagamento della somma di euro 1.502.190,69 in forza di contratto di mutuo garantito da fideiussioni a firma degli intimati. La creditrice precettante resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 18.4.2020 veniva disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza presso il Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata in materia di Impresa del giudizio n. R.g. 6236/2018, avente ad oggetto l'accertamento della nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti per conformità a modello predisposto dall'ABI giudicato anticoncorrenziale dal provvedimento n. 55 del 2.05.2005 di Banca d'Italia.
, per essa la mandataria dichiaratasi cessionaria Controparte_2 Controparte_1
del credito precettato, già intervenuta nel giudizio n. Rg 6236/2018 del Tribunale di Catanzaro, ha riassunto il presente procedimento onde chiederne declaratoria di estinzione, a seguito di definizione della causa ritenuta pregiudiziale con sentenza di rigetto passata in giudicato n. 1326/2024, formulando istanza ad hoc in data 14.1.2025.
Instaurato ritualmente il contraddittorio sull'istanza in confronto degli opponenti e dell'originaria opposta, dette parti non hanno inteso resistere.
La domanda della cessionaria, che ha documentato la propria qualità e gli esposti assunti, va accolta.
Considerato in particolare che la sentenza n.1326/2024 del Tribunale di Catanzaro Sezione Imprese risulta notificata a tutte le altre parti in data 15.7.2024 e che in difetto di appello- da proporsi nel termine di 30 giorni da detta notificazione ex artt. 325 c.p.c, e 326 c.p.c.- è stata rilasciata all'istante certificazione del suo passaggio in giudicato (del 20.12.2024), va data applicazione al combinato disposto degli artt. 297 e 307 c.p.c..
La prima norma stabilisce infatti che il giudizio sospeso ex art. 295 c.p.c. deve essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale.
Nel caso di specie, omessa l'impugnazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato è avvenuto una volta spirato termine di appello, in data 17.9.2024 e la riassunzione doveva dunque essere operata entro i successivi tre mesi.
L'art. 307, III comma, c.p.c. prevede poi che in difetto di tempestiva sua riassunzione il processo si estingue.
pagina 2 di 3 Segue dunque conforme declaratoria, in forma di sentenza, considerato che la distinzione tra ordinanza del giudice istruttore e sentenza del collegio prevista dalla norma è da ritenere superata dalla istituzione del giudice unico con Dlvo n.51/1998, che ai sensi dell'introdotto art. 281-quater c.p.c., cumula le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio.
Le spese stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo;
spese a carico delle parti anticipatarie.
Cosenza, 3 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4309/2017, già introdotta da Parte_1
(C.F. ), (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), con l'avv. C.F._4 Parte_5 C.F._5
STAMILE ALFREDO in confronto di (C.F. Parte_6
) quale mandataria di con gli avv. CATRICALA' P.IVA_1 Parte_7
GIAMPAOLO e COLUZZI ROSANNA
riassunta ai fini della declaratoria di estinzione ex art. 307 c.p.c. da
(C.F. ) quale mandataria di , con Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. FERRANDI ANDREA e dell'avv. FRANGIPANE ANDREA in confronto delle suddette parti, contumaci in riassunzione
OGGETTO: Estinzione del processo- Opposizione a precetto-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso il precetto loro notificato da
[...]
quale mandataria di in data 18.9.2017 per il Parte_6 Controparte_3
pagina 1 di 3 pagamento della somma di euro 1.502.190,69 in forza di contratto di mutuo garantito da fideiussioni a firma degli intimati. La creditrice precettante resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 18.4.2020 veniva disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza presso il Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata in materia di Impresa del giudizio n. R.g. 6236/2018, avente ad oggetto l'accertamento della nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti per conformità a modello predisposto dall'ABI giudicato anticoncorrenziale dal provvedimento n. 55 del 2.05.2005 di Banca d'Italia.
, per essa la mandataria dichiaratasi cessionaria Controparte_2 Controparte_1
del credito precettato, già intervenuta nel giudizio n. Rg 6236/2018 del Tribunale di Catanzaro, ha riassunto il presente procedimento onde chiederne declaratoria di estinzione, a seguito di definizione della causa ritenuta pregiudiziale con sentenza di rigetto passata in giudicato n. 1326/2024, formulando istanza ad hoc in data 14.1.2025.
Instaurato ritualmente il contraddittorio sull'istanza in confronto degli opponenti e dell'originaria opposta, dette parti non hanno inteso resistere.
La domanda della cessionaria, che ha documentato la propria qualità e gli esposti assunti, va accolta.
Considerato in particolare che la sentenza n.1326/2024 del Tribunale di Catanzaro Sezione Imprese risulta notificata a tutte le altre parti in data 15.7.2024 e che in difetto di appello- da proporsi nel termine di 30 giorni da detta notificazione ex artt. 325 c.p.c, e 326 c.p.c.- è stata rilasciata all'istante certificazione del suo passaggio in giudicato (del 20.12.2024), va data applicazione al combinato disposto degli artt. 297 e 307 c.p.c..
La prima norma stabilisce infatti che il giudizio sospeso ex art. 295 c.p.c. deve essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale.
Nel caso di specie, omessa l'impugnazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato è avvenuto una volta spirato termine di appello, in data 17.9.2024 e la riassunzione doveva dunque essere operata entro i successivi tre mesi.
L'art. 307, III comma, c.p.c. prevede poi che in difetto di tempestiva sua riassunzione il processo si estingue.
pagina 2 di 3 Segue dunque conforme declaratoria, in forma di sentenza, considerato che la distinzione tra ordinanza del giudice istruttore e sentenza del collegio prevista dalla norma è da ritenere superata dalla istituzione del giudice unico con Dlvo n.51/1998, che ai sensi dell'introdotto art. 281-quater c.p.c., cumula le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio.
Le spese stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo;
spese a carico delle parti anticipatarie.
Cosenza, 3 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3