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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1026 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mirko Buratti Presidente Rel. dr.ssa Claudia Maria Bonomi Giudice dr.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 5 febbraio 2023, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. PUGLISI MARCELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. NICOLUSSI FANNIE che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
“Emettere sentenza parziale in punto status dichiarando lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Carate Brianza (MB) in data 28 marzo 2009 (trascritto all'Atto n 4, P. I, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 16 luglio 2025. Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II.La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori questioni. III.Le spese del giudizio verranno liquidate con la Sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1)Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Carate Parte_1 Parte_2
Brianza, in data 28 marzo 2009 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'Atto n 4, parte I, anno 2009;
2) Dispone che la causa venga rimessa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) Dispone che la presente Sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carate Brianza, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 17 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mirko Buratti Presidente Rel. dr.ssa Claudia Maria Bonomi Giudice dr.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 5 febbraio 2023, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. PUGLISI MARCELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. NICOLUSSI FANNIE che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
“Emettere sentenza parziale in punto status dichiarando lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Carate Brianza (MB) in data 28 marzo 2009 (trascritto all'Atto n 4, P. I, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 16 luglio 2025. Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II.La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori questioni. III.Le spese del giudizio verranno liquidate con la Sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1)Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Carate Parte_1 Parte_2
Brianza, in data 28 marzo 2009 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'Atto n 4, parte I, anno 2009;
2) Dispone che la causa venga rimessa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) Dispone che la presente Sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carate Brianza, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 17 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti