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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14526/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14526/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore signor , rappresentata P.IVA_1 Parte_1
e difesa dall'avv. Giovanni Ripa e avv. Antonia Tundo, entrambi del Foro di Cremona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ripa, sito in Cremona, alla via Amilcare
PonchieLI n. 8,
ATTRICE
contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
sig. rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Arbosti, ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Piazza della Vittoria n. 8,
CONVENUTA
Oggetto: contratto di prestazione d'opera
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “In via principale, accertare l'inadempimento della corrente in Controparte_3
Pontevico, via Fornace 9, partita iva rispetto al contratto d'opera stipulato con la P.IVA_2
società di e avente ad oggetto Parte_1 Parte_1 T_
la riparazione del trattore stradale Renault Premium TR 450.71 ES1 targato DJ683FC di proprietà
della società attrice, e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno quantificato in sede di
a.t.p. in € 12.260 + i.v.a., oltre ad € 6.000 per valore antesinistro della motrice, oltre ad € 7.520,00
per fermo tecnico, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento di a.t.p. per
il pagamento delle spese legali, pari ad € 1.989,18 (doc. 10 già prodotto), degli onorari al consulente
tecnico di parte ing. , pari ad € 320,64 (doc. 11 già prodotto) e al consulente tecnico Persona_1
d'ufficio ing. , pari ad € 1.603,20 (doc. 12 già prodotto), nonché alle spese sostenute Persona_2
per la demolizione della motrice incendiata, affidata alla ditta F.LI EL di EL F. & C. s.n.c.
e pari ad € 91,45 (doc. 13 già prodotto), con rifusione di spese e onorari della fase del presente
giudizio di merito. In via subordinata, accertare la corresponsabilità nella causazione del danno da
parte della corrente in Pontevico, via Fornace 9, partita iva , e Controparte_3 P.IVA_2
conseguentemente condannarla nella percentuale di responsabilità che verrà determinata al
risarcimento a favore della parte attrice dei danni sopra descritti, sempre con rifusione di spese e
onorari della fase del presente giudizio di merito.”
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.ma Autorità adita, ogni diversa istanza eccezione e deduzione
disattesa in via principale: per i motivi tutti di cui in atti, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda azionata
dalla in persona del proprio legale rappresentante p.t. nei confronti della in Parte_1 CP_3
persona del proprio legale rappresentante p.t., in relazione all'incendio avvenuto al trattore stradale
tg DJ683FC, perché infondata in fatto oltre che in diritto e comunque poiché prescritta;
Vinte le spese di lite, rifuse ex art. 91 c.p.c..”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 696 bis cpc, la premesso di essere proprietaria di un trattore stradale Parte_1
Renault Premium TR 450.71 ES1 targato DJ683FC e che consegnava alla detto trattore CP_3
per eseguire interventi di riparazione e, premesso altresì che a seguito di tali interventi di riparazione il trattore presentava vizi e difetti tali da provocare l'incendio del mezzo, chiedeva al Tribunale di
Brescia che fosse disposto accertamento tecnico preventivo sul mezzo, al fine di accertare la sussistenza dei vizi e difetti nell'opera eseguita dalla e i conseguenti danni, quantificando i CP_3
costi di sostituzione, i costi di ripristino della perfetta funzionalità del bene danneggiato ed il danno indiretto derivante dal mancato utilizzo del bene danneggiato.
A tal fine deduceva che: la ricorrente era proprietaria di un trattore stradale Renault Premium TR
450.71 ES1 targato DJ683FC; consegnava alla detto trattore per eseguire interventi di CP_3
riparazione, la quale tratteneva il mezzo per una settimana eseguendo verifiche al sistema di avviamento e sottoponendo a manutenzioni il motore, la relativa centralina di controllo e diagnosi funzioni ed i vari componenti complementari;
a seguito dell'intervento la emetteva la CP_3
fattura n. 203374 del 31 agosto 2020, come da doc. 1; subito dopo il ritiro del trattore, lo stesso si incendiava presso via Mantova (Cremona); la causa dell'incendio era addebitabile ad un
“surriscaldamento per passaggio di corrente con valore eccedente la portata del singolo (effetto joule)”, così come accertato dall'ing. , incaricato dalla ricorrente, nella perizia di parte Persona_1
redatta (doc.2); più precisamente, l'ing. accertava che: “La relazione causale tra l'innescarsi Per_1
dell'incendio e l'intervento della officina di cui, già da sé, la tempistica è fortemente indiziale CP_3
per la brevità dell'intervallo intercorso tra il ritiro del veicolo dalla officina ed il divampare dell'incendio, è insita nel fatto che il cavo suddetto corre in stretta prossimità della centralina EMS
rimpiazzata dalla officina e dei cablaggi elettrici che la collegano: le lavorazioni eseguite hanno dunque interferito sul cavo di potenza, danneggiandone l'isolamento ed introducendo il presupposto per lo stabilirsi di una serie di contatti (“cortocircuiti”) tra i trefoli ad esso interni ed il telaio od il blocco motore, entrambi metaLIci ed entrambi a potenziale elettrico “zero”, corrispondente al polo meno della batteria e nella terminologia di settore generalmente denominati massa”, il medesimo quantificava il danno subito in complessivi € 22.959,00 così ripartiti: € 8.000,00 per distruzione del trattore stradale, € 800,00 per radiazione PRA e rottamazione, € 6.180,00 per il costo della pompa del circuito oleodinamico per il ribaltamento del cassone, che era stata installata nuova poco più di un mese prima del sinistro, € 6.075,00 per il costo di riparazione del semirimorchio AC56252, CP_4
danneggiato nella sua parte anteriore dall'incendio, € 3.904,00 per sostituzione telo avvolgibile;
a tali danni si aggiungevano a titolo di danno indiretto la somma di € 150,00 per ogni giorno di mancato utilizzo della motrice, quale lucro cessante, e la somma di € 88,50 per retribuzione inutilmente pagata,
per ogni giorno lavorativo, in favore dell'autista inoccupato a causa della distruzione della motrice;
la ricorrente contestava tempestivamente dette circostanze alla officina Piovani s.n.c. con pec 9
ottobre 2020 (doc. 3); la respingeva ogni addebito con pec del 25.11. 2020, trasmessa a CP_3
mezzo legale (doc. 4).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Brescia di disporre accertamento tecnico preventivo presso il suddetto trattore stradale.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, in via CP_3
preliminare di autorizzare la chiamata in causa di a titolo di manleva e in forza della CP_5
Polizza Impresa Confort Assimoco n. 1225800103281; nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto del ricorso, attesa l'assenza di responsabilità in capo alla in via subordinata, di CP_3
dichiarare la compagnia terza chiamata tenuta a manlevare la da ogni condanna CP_3
eventualmente pronunciata a suo carico, e per l'effetto, condannarla al pagamento del dovuto.
La resistente deduceva in particolare che: la ricorrente in data 25.8.2020 ricoverava presso CP_3
[... il mezzo oggetto di causa per anomalie al sistema motore e al sistema centralina;
la CP_3
provvedeva alla sostituzione dei cablaggi degli iniettori pompa, con stacco della centralina, prova su un'altra centralina e rimontaggio della stessa, come da fattura n. 203374 del 31 agosto 2020 (doc. 3),
data in cui il veicolo veniva ritirato dalla ricorrente;
al momento del ritiro il sig. Controparte_2
segnalava la necessità di sostituire il fascio cavi motore, nei quale risulta compreso anche il cavo “trecciola”, in quanto vi erano ancora montati queLI originali, nonostante il veicolo avesse percorso più di un milione di km;
nonostante quanto evidenziato dalla la ricorrente però decideva CP_3
di non provvedere alla sostituzione;
nessuna contestazione perveniva alla prima del 9 CP_3
Ottobre 2020, quando a mezzo di proprio difensore, la ricorrente comunicava alla l'avvenuto CP_3
incendio, scaturito circa tre mesi prima (doc. 4) e chiedeva un risarcimento danni di complessivi €.
14.100,00 oltre €. 150,00 per ogni giorno di mancato utilizzo della motrice quale lucro cessante ed €.
88,50 “… per retribuzione pagata a vuoto per ogni giorno lavorativo dell'autista inoccupato a causa della distruzione della motrice …”, come da perizia dell'Ing. che allegava;
il consulente di Per_1
Ing. , nella propria perizia (doc. 5) confutava le osservazioni del tecnico CP_3 Per_3
avversario evidenziando che “… il cavo interessato che avrebbe dovuto subire il relativo
“cortocircuito” ed innestare l'incendio si trova sotto la zona aspirazione” come evidente dalla fotografia a pag. 14 dell'elaborato; secondo la “nota tecnica riparazione Renault n. R0063/2”, allegata alla relazione, “… il cambio del fascio cavi cablaggi della centralina EMS deve seguire una propria linea esterna, bypassando la linea principale, e quindi l'intervento non poteva interferire con il cavo di potenza del motore, in quanto lo stesso non doveva essere smontato …”; il tecnico di parte resistente concludeva affermando che: che l'origine dell'incendio non può essere attribuito all'intervento operato dalla ditta Le stesse osservazioni delle porzioni danneggiate CP_3
dall'incendio, compresa nel vano motore non possono essere attribuite al danneggiamento eventuale del cavo elettrico che transita in stretta prossimità dei componenti oggetto dell'intervento manutentivo, in quanto lo stesso non era stato toccato dagli operanti della ditta " ; nessuna CP_3
responsabilità era pertanto imputabile alla società resistente;
contestava il quantum risarcitorio richiesto dalla ricorrente attesa l'incongruenza delle somme richieste.
Tutto ciò premesso, la resistente concludeva per il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia e CP_5
nominava CTU l'ing. . Persona_2
Si costituiva in giudizio la compagnia la quale chiedeva il rigetto del ricorso. CP_5 Eccepiva in particolare che: l'assenza di nesso di causalità tra il lavoro svolto dalla assicurata e il fatto lamentato, rendeva del tutto non operativa la polizza, nel senso che il rischio per cui la stessa era stata contratta non si era verificato, non essendo civilmente responsabile di alcunché; la denuncia del danno (vizio) era avvenuta, a oltre tre mesi di distanza dalla consegna del mezzo (ottobre 2020),
con la conseguenza che il diritto alla garanzia si era prescritto, riflettendosi altresì sulla manleva richiesta alla compagnia;
in ogni caso, l'assicurato aveva omesso di indicare esattamente la garanzia che riteneva operativa nel caso in esame;
precisava comunque che in regime di RCT erano espressamente esclusi i danni conseguenti alla emissione di campi elettrici;
la polizza prevedeva una franchigia di € 250,00 e uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato; le spese di lite non erano dovute non essendo prevista la c.d. tutela legale.
Il procedimento proseguiva con il giuramento del CTU, ing. , il quale in data 26 Persona_2
luglio 2021, in risposta al quesito formulatogli, depositava il proprio elaborato peritale definitivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e conveniva, dinanzi al Tribunale di Brescia, onde ottenere, previo
[...] T_ CP_3
accertamento dell'inadempimento di al contratto d'opera inter partes, la condanna di CP_3
quest'ultima al risarcimento del danno quantificato in sede di a.t.p. in € 12.260 oltre i.v.a., oltre ad €
6.000 per valore ante sinistro della motrice, oltre ad € 7.520,00 per fermo tecnico, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento di a.t.p. per il pagamento delle spese legali, pari ad € 1.794,00 (doc. 10), degli onorari al consulente tecnico di parte ing. , pari ad € Persona_1
1.947,50 (doc. 11) e al consulente tecnico d'ufficio ing. pari ad € 1.560,00 (doc. Persona_2
12), nonché alle spese sostenute per la demolizione della motrice incendiata, affidata alla ditta F.LI
EL di EL F. & C. s.n.c. e pari ad € 91,45 (doc. 13), con rifusione di spese e onorari.
A sostegno di tali pretese l'attrice, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta in ricorso, deduceva ulteriormente che:
- il CTU, ing. , confermava quanto già illustrato dal consulente di parte attrice, Persona_2
ing. , ossia che l'area di intervento era prossima a quella ove si sono con tutta Per_1 probabilità sviluppate le fiamme e che era verosimile che un contatto, anche involontario,
abbia compromesso l'isolamento del cavo di potenza;
- che mai consigliava la sostituzione del fascio di cavi, come ex adverso sostenuto, CP_3
nè mai avvisava l'attrice di un rischio incendio del mezzo;
- di tale avvertimento e/o consiglio non vi era nessuna traccia neppure nella corrispondenza
WhatsApp avvenuta tra le parti (doc.8);
- quanto all'impossibilità di stabilire un fermo tecnico per la riparazione del trattore, sostenuta dal CTU, l'attrice precisava di aver potuto acquistare un nuovo mezzo solo in data 4.12.2020
e quantificava tale voce di danno in € 80 al giorno (per tre mesi) per fermo tecnico, in complessivi € 7.520,00;
- inoltre, l'attrice sosteneva le seguenti spese nell'ambito del procedimento di a.t.p.: spese legali, pari ad € 1.794,00 (doc. 10), onorari al consulente tecnico di parte ing. , Persona_1
pari ad € 1.947,50 (doc. 11), spese per il consulente tecnico d'ufficio ing. , Persona_2
pari ad € 1.560,00 (doc. 12), spese sostenute per la demolizione della motrice incendiata,
affidata alla ditta F.LI EL di EL F. & C. s.n.c. e pari ad € 91,45 (doc. 13).
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta contestando tutte le pretese attoree e CP_3
chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Ribadito quanto già allegato e dedotto con la comparsa di costituzione in sede di ATP, la convenuta osservava in particolare che:
- l'opera svolta dalla officina non veniva formalmente contestata entro i termini della CP_3
scoperta del danno;
- la denuncia del danno (che si assume in vizio legittimante eccezione di inadempimento)
avveniva, a oltre tre mesi di distanza dalla consegna de mezzo (ottobre 2020); - l'incendio del mezzo si propagava in una zona del motore non interessata dai lavori svolti dalla né tanto meno commissionati;
CP_3
- l'attrice chiedeva alla convenuta di sistemare parti del veicolo diverse del mezzo che nulla hanno avevano a che vedere con l'innesco dell'incendio, né col suo sviluppo;
circostanza che neppure l'attrice contestava;
- era pertanto pacifico in causa che l'incendio aveva avuto origine da un conduttore appartenente ad un diverso tracciato (pure diversamente dimensionato), non interessato dalla attività di riparazione della convenuta;
- l'incendio interessava i soli cavi vecchi (che si sono anche fusi) propagandosi poi verso i limitrofi, nuovi (oggetto di lavori), ed interessati dalla fusione del solo isolante solido esterno del circuito;
- in assenza di alcuna colpa in capo alla convenuta la quantificazione del valore ante sinistro del mezzo appariva del tutto superflua ed irrilevante, oltre che contestata;
- contestava le ulteriori voci di danno dedotte dall'attrice, oltre all'assenza di prova delle voci dedotte a titolo di danno indiretto.
Tutto ciò premesso, la convenuta rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie di rito ex art. 183
VI comma cpc, come richiesti.
Alla successiva udienza in Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. R.G.
13183/2020.
Con ordinanza del 31.10.2022 il Giudice ammetteva le istanze di prova orale e delegava il Gop per l'assunzione.
All'esito delle prove, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
Prima di esaminare la fondatezza delle pretese attoree appare opportuno procedere alla qualificazione della domanda.
Parte attrice deduce l'erroneità dell'opera commissionata alla società convenuta, invocando, dunque,
l'applicazione della disciplina dettata in tema di contratto di prestazione d'opera, come disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c.
Invero, alla luce delle prestazioni oggetto di commessa così come evincibili dalla fattura prodotta al doc. 1 (lavorazioni su motore, smontaggio coperchio valvole per verifica cablaggio iniettori, controllo cablaggi centralina, smontaggio cablaggio iniettori per sostituzione, montaggio cablaggio, prova avviamento, stacco centralina ecc), può ritenersi che la prestazione di facere sia prevalente su quella di dare.
Sul punto, giova osservare che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “[…]al fine di stabilire
la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio
della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la
prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale […]” (Cass. 17855/2023).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, ritiene il Tribunale che la disciplina applicabile al negozio concluso dalle parti debba essere quella dettata per il contratto di prestazione d'opera, atteso che l'obbligazione caratterizzante il suddetto rapporto giuridico è una obbligazione di “fare”, resa da soggetto ( che esercita l'attività avvalendosi prevalentemente del lavoro proprio e Controparte_2
di qualche altro collaboratore, senza servirsi di alcuna organizzazione complessa e seguendo, un modulo organizzativo proprio della piccola impresa.
Pertanto, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.
Tanto premesso, va rilevato che parte convenuta deduce, la tardività della denuncia dei vizi per non avere l'attrice rispettato il termine di 8 giorni stabilito dall'art. 1667 c.c.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. L'art. 1667 c.c. dispone che: “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera
[1668]. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano
da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti
dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha
riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due
anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre
far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla
scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
È pacifico che l'incendio del mezzo oggetto di causa è avvenuto il giorno 31.8.2020, data in cui la convenuta ha restituito il trattore alla parte attrice.
La convenuta sostiene che l'attrice ha denunciato la presenza dei vizi e/o difetti dell'opera solo con pec datata 9 ottobre 2020 (doc. 5 attrice), alla quale era stata allegata la perizia di parte, redatta dall'ing. in data 3.10.2020. Persona_1
Dalla lettura del frontespizio di detta perizia risulta la data di redazione del 3.11.2020.
Ritiene il Tribunale che trattasi certamente di errore materiale, posto che, diversamente, non si comprenderebbe come tale perizia possa essere stata allegata e comunicata alla convenuta in data precedente (9.10.2020) alla redazione stessa.
Pertanto, la redazione della suddetta perizia deve essere collocata alla data del 3.10.2020, come dedotto dalla stessa parte attrice.
Ciò posto, costituisce ormai jus receptum la regola per cui in tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza decorre da quando il committente ha acquisito una conoscenza apprezzabile dei vizi, delle loro cause e della loro imputabilità, senza che si possa dedurre,
automaticamente, che una simile conoscenza possa essere ritenuta acquisita sulla base della mera constatazione obiettiva del vizio. In tal senso si è più volte pronunciata la Suprema Corte laddove ha ritenuto che la scoperta dei vizi,
dalla quale inizia a decorrere il termine in questione, venga identificata non già con la loro mera percezione, ma con la conoscenza della loro natura, delle cause e dell'imputabilità.
Con la conseguenza che, il predetto termine viene fatto decorrere “dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (per tutte si veda Cass.
Ord. n. 24486 del 17/10/2017)”.
In particolare, per vizi quali queLI in esame, deve ritenersi che una simile conoscenza potesse essere acquisita unicamente a seguito della perizia di parte dell'ing. datata 3.10.2020. Per_1
Ciò posto, atteso che la prima denuncia effettuata dalla parte attrice è datata 9.10.2020, ovvero solo dopo sei giorni dall'effettiva scoperta dei vizi, ritiene il tribunale che la stessa è da ritenersi certamente tempestiva.
Pertanto, nessuna decadenza dall'azione può essere pronunciata in capo alla parte attrice.
Merito
Prima di esaminare la fondatezza delle pretese attoree, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina dettata dall'art.1668 c.c., specificamente richiamato anche dalle norme disciplinanti il contratto di prestazione d'opera (art. 2226 c.c.).
L'art. 1668 c.c. che prevede che “il committente può chiedere che le difformità o i vizi (1667) siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno (1223) nel caso di colpa dell'appaltatore”.
Tanto premesso, e venendo all'esame del petitum, parte attrice formula, sin dall'atto di citazione,
domanda di condanna al risarcimento del danno quantificato in sede di a.t.p. in € 12.260,00 oltre i.v.a., oltre ad € 6.000 per valore ante sinistro della motrice, oltre ad € 7.520,00 per fermo tecnico,
oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento di a.t.p. per il pagamento delle spese legali, degli onorari al CTP e al CTU (docc. 10, 11 e 12), nonché alle spese sostenute per la demolizione della motrice incendiata, affidata alla ditta F.LI EL di EL F. & C. s.n.c. e pari ad € 91,45 (doc. 13).
Il Tribunale osserva che la domanda attorea deve essere qualificata come domanda di risarcimento per equivalente, disciplinato dalla regola generale stabilita dall'art. 2058 secondo comma c.c., non essendo possibile il risarcimento in forma specifica di cui al primo comma della medesima norma, in quanto, come si va ad esporre, ogni riparazione è stata ritenuta antieconomica dal CTU.
Anzitutto, si osserva che la stessa attrice, già nella formulazione delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha chiesto il risarcimento del danno quantificato in sede di ATP.
Lo stesso CTU, nella relazione depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto antieconomica la riparazione del mezzo, affermando in particolare che: “Visto il danno emerso in
seguito all'incendio, la riparazione risulta essere chiaramente antieconomica e non attuabile” (pag.
24 CTU), valutazione peraltro accolta dai CTP di parte convenuta e terza chiamata (in sede di ATP).
Lo specifico richiamo effettuato dall'attrice (alla quantificazione del danno effettuata in sede di ATP)
consente di escludere qualsivoglia formulazione di domanda di risarcimento del danno in forma specifica.
Così qualificata la domanda, la stessa è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Invero, parte attrice deduce l'erroneità nell'esecuzione dell'opera di riparazione del trattore da parte della convenuta, la quale, non avendo, in tesii, eseguito l'opera a regola d'arte avrebbe causato l'incendio del mezzo e pertanto i danni di cui si discute.
In particolare, l'attrice sostiene che il trattore oggetto di causa, a seguito dei controLI e delle riparazioni svolte dalla convenuta, che avrebbero interferito sul cavo di potenza del mezzo e danneggiato l'isolamento dello stesso, sarebbe stato colpito da una serie di cortocircuiti che avrebbero causato l'innesco dell'incendio del trattore stradale.
Sul punto deve porsi mente alla CTU depositata in sede di ATP.
L'accertamento riguarda un trattore stradale Renault Premium targato DJ683FC con il relativo semirimorchio Teknocar Top6 targato AC56252, con percorrenza di 1.049.403 km, nel cui gruppo di motore e, precisamente dal cavo di potenza, in data 31/8/2020, è divampato un incendio che metteva il mezzo fuori uso.
Devono richiamarsi le considerazioni del CTU ing. , il quale, all'esito dell'esame peritale, ha Per_2
accertato che anzitutto il cavo di potenza del mezzo è verosimilmente da considerarsi quale fonte d'innesco per l'incendio.
Nello specifico il CTU ha affermato che: “La nota tecnica della riparazione, emessa dalla Renault
Trucks, allegata al documento (doc. 5) della convenuta, evidenzia che l'intervento non richiede di
operare direttamente o indirettamente sul cavo di potenza. Non potendo effettuare rilievi sul
passaggio dei cavi del trattore oggetto dell'accertamento tecnico, in quanto totalmente bruciati, si
può limitare a sottolineare che la zona dell'intervento da parte della convenuta è nelle immediate
vicinanze del cavo di potenza”.
Il tecnico incaricato, dall'esame della documentazione versata in atti, (doc. 3 convenuta fattura) ha rilevato che la convenuta ha svolto in particolare le seguenti attività: “Segnalazione cliente: Controllo
anomalia motore. Controllo anomalia centralina. 1) Controllo anomalia motore: 1 ora, importo
30,00 € +iva; 2) lavorazioni eseguite sul motore: -Smontaggio coperchio valvole per verifica
cablaggio iniettori, controllo cablaggi centralina. -Smontaggio cablaggio iniettori per sostituzione.
– Montaggio cablaggio. -Prova avviamento, stacco centralina, diagnosi e prova con altra centralina.
– Montaggio centralina provvisoria per utilizzo veicolo. Tot Lavorazioni: 252,45 € + iva;
3)
Smaltimento rifiuti 4,50 € + iva;
4) Cablaggio elettrico 297,00 € +iva Totale intervento effettuato
dalla convenuta: 448,95€ + iva = 547,72 €.”
Ha precisato che le predette attività svolte dalla convenuta “hanno comportato sostanzialmente
operazioni riguardo al cablaggio elettrico della centralina e le verifiche dei cablaggi degli iniettori,
oltre che la prova di avviamento. Il veicolo è stato consegnato dopo l'intervento, si presume che
l'attività svolta abbia risolto i problemi, legati alla centralina elettrica;
tuttavia, il limitato utilizzo
per pochi chilometri, unito alla devastazione degli apparati elettrici conseguente all'incendio, non
consente di valutare la qualità del lavoro sulle parti oggetto dell'intervento. Quanto alla causa dell'incendio oggetto di causa, il CTU ha attribuito lo stesso al “corto circuito
verificatosi nel cavo di potenza”, precisando che le riparazioni della convenuta non hanno interessato detto cavo e che tuttavia, in ogni caso, “Non può essere escluso un contatto, anche involontario, che
possa aver ridotte le caratteristiche dell'isolamento del cavo stesso, verosimilmente già
compromesso dal lungo periodo di funzionamento del veicolo.”.
È opportuno rilevare che il CTU, come pure allegato dalla convenuta, ha precisato che: “deve essere
considerata la segnalazione alla ricorrente da parte della convenuta riguardo alla condizione dei
cavi motore” Si tratta di una segnalazione, come riportato dalla convenuta, effettuata verbalmente
al momento del ritiro quindi al completamento dell'intervento […]. Alla condizione dei cavi non più
idonea a garantire il necessario isolamento, è associato un potenziale rischio, a parere del
sottoscritto, non adeguatamente considerato da entrambe le parti”.
L'elaborato viene interamente condiviso dal giudicante, in quanto privo di contraddizioni logico giuridiche e tenuto conto della competenza tecnica specifica del CTU, del contraddittorio esperito in tutte le fasi di indagine con i CTP delle parti e redatto all'esito di accertamenti tecnici specifici e dell'esame diretto del mezzo, supportato altresì dalla produzione di documentazione fotografica.
Già solo sulla scorta degli accertamenti peritali deve ritenersi che la causa dell'incendio de quo debba essere ricondotta al corto circuito del cavo di potenza del trattore.
Tale causa non pare immediatamente riconducibile all'operato della convenuta concretizzatosi nell'esecuzione delle riparazioni sul mezzo in oggetto. Ciò in quanto è emerso anzitutto che le opere commissionate alla convenuta hanno interessato specificamente il cablaggio elettrico della centralina e le verifiche dei cablaggi degli iniettori, senza alcun intervento diretto e/o indiretto al cavo di potenza,
potendo, al più, dirsi che la zona dell'intervento da parte della convenuta è nelle immediate vicinanze del cavo di potenza.
Può quinidi escludersi che l'incendio lamentato dalla parte attrice possa essere ricondotto alla condotta e/o esclusiva responsabilità della convenuta, con la conseguenza che non può essere affermato il nesso causale tra l'opera della convenuta e il danno (incendio) subito dalla parte attrice. E tuttavia, all'esito del giudizio di merito, sono emerse circostanze nuove, rispetto alla situazione di fatto esistente alla data di espletamento dell'ATP, che consentono di ritenere che entrambe le parti in causa non abbiano adeguatamente valutato il potenziale e grave rischio (incendio) che la messa in circolazione del mezzo nelle condizioni in cui era all'esito dell'esecuzione dell'opera avrebbe potuto comportare, come già sollevato dallo stesso CTU in sede di ATP.
In particolare, osserva il Tribunale che all'esito dell'istruttoria orale sono emerse le seguenti circostanze.
In relazione al cap. 5 ammesso (“vero che, in detto contesto, la officina segnalava ai CP_3
sigg.ri , della , la necessità di installare una nuova centralina con cambio del fascio cavi T_ T_
motore, posto che il mezzo Renault Trucks, tg. DJ 638 FC, che aveva già percorso più di 1.000.000
di chilometri, montava ancora gli originali posizionati dalla fabbrica”):
- il teste dipendente della convenuta ha affermato che: è vero ero presente. Per il Tes_1
mezzo in oggetto preciso che i cavi erano deteriorati, cioè avevano il rivestimento di gomma
sbriciolato e quindi non essendo più isolati andavano sostituiti per evitare corti circuiti;
- il legale rappresentante della società convenuta, sig. , in sede di Controparte_2
interpello, ha affermato che: “li avevo avvertiti sia alla diagnosi del veicolo il 28-29/08/20
era venerdì, sia al momento del ritiro, di sostituire la centralina motore ed il fascio cavi –
comando motore. Li avevo avvertiti che vi era il rischio di corto circuito. Quando vi è un
corto circuito la centralina non dà più segnale di ritorno”;
- il teste responsabile dell'officina presso la società convenuta, ha affermato Testimone_2
che: è vero, ero presente, avevo fatto io tale dichiarazione, presumo anche dal sig. CP_3
In relazione al cap. 6 (“vero che, in detto contesto, l'officina preventivava alla CP_3 T_
un costo di € 3.500-4.000 per effettuare il cambio dei cavi motore, ma la società proprietaria del
Renault Trucks, rifiutava la prestazione”):
- il teste ha affermato che: “non mi occupo di costi e preventivi, il mio titolare mi Tes_1
aveva riferito che la proprietaria del mezzo aveva rifiutato la prestazione;
- il teste ha affermato che: “è vero, non ricordo però l'importo del costo”. Testimone_2
In relazione ai capitoli 8, 9 e 10 (“vero che l'officina si rifiutava di montare il fascio CP_3
dei cavi motore reperiti dai sigg.ri anche perché gli stessi erano in condizioni peggiori di queLI T_
già installati sul trattore stradale tg DJ 683 FC,”; e “vero che, in detto contesto, l'officina CP_3
ribadiva l'opportunità di installare cavi motore nuovi ma ne otteneva un ennesimo diniego che
[...]
veniva giustificato dalla imminente svendita del veicolo da parte della ” e “vero che la T_ T_
, dopo aver rifiutato l'installazione dei cavi motore nuovi, chiedeva alla di
[...] CP_3
sistemare solo il problema ai cavi degli iniettori segnalato dalla diagnosi elettronica e di sostituire
la centralina con altra di modo che la cliente potesse comunque utilizzare il mezzo Renault Trucks,
tg. DJ 638 FC”):
- il teste ha affermato che: “(cap. 8) non ho visto da vicino i cavi dei sig.ri , Tes_1 T_
ho visto solo che erano usati. Il mio titolare si rifiutò di montarli dopo averli Controparte_2
guardati; (cap. 9) è vero, avevano detto che avrebbero tenuto il veicolo ancora per poco;
(cap.
10) il mio titolare mi disse di sistemare i cavi iniettori e così feci, ricoprendoli alla bene e meglio”;
- il teste ha affermato che: “(cap. 8) è vero, in un primo momento sono stato io Testimone_2
a dire che erano in condizioni peggiori di queLI montati;
(cap.9) è vero, voleva venderlo;
(cap.
10) è vero”.
Per contro, il teste autista dipendente della società attrice ha segnatamente affermato Testimone_3
che la convenuta, al momento del ritiro ha specificamente affermato “stai tranquillo puoi andare”.
Osserva il Tribunale che tale ultima testimonianza (teste ) appare in netto contrasto rispetto a T_
quanto dichiarato dagli altri testimoni escussi ( e anche da quanto emerso in sede di Tes_1 Tes_2
interpello del legale rappresentante della convenuta.
Attesa la concordanza tra quanto dichiarato dai testimoni ritiene il Tribunale che dette Tes_1 Tes_2
testimonianze debbano essere ritenute prevalenti attesa la coincidenza di quanto dichiarato, ovvero dell'avvenuta segnalazione da parte della convenuta della necessità di sostituire i cavi motore (che hanno poi causato l'incendio oggetto di causa) e anche del rifiuto da parte dell'attrice di provvedere a tale sostituzione (ovvero alla spesa che tale sostituzione avrebbe comportato).
Sulla scorta dei suesposti elementi probatori risulta provata in giudizio l'avvenuta segnalazione all'attrice da parte della società convenuta della necessità di sostituire i cavi motore (o cavi potenza)
in quanto obsoleti.
Tuttavia, si osserva che non è emerso nel corso del giudizio che la convenuta abbia mai rappresentato all'attrice la concreta possibilità che l'usura dei cavi oggetto di segnalazione potesse causare, in tempi ristretti, l'incendio del trattore oggetto di causa (circostanza che neppure allega), avendo, per contro,
comunque provveduto all'esecuzione della commessa e alla consegna del trattore.
Tale condotta è da ritenersi certamente contraria alle buone pratiche e alla diligenza media, posto che eseguire l'opera commissionata senza provvedere direttamente alla sostituzione dei cavi oggetto di segnalazione (come richiesto dall'attrice) ovvero senza avvisare la proprietaria che il mezzo, in assenza di tale sostituzione, non avrebbe circolato, costituisce comportamento imprudente e negligente, tanto più se non preceduto (come avvenuto nel caso in esame) dalla specifica segnalazione alla cliente del rischio incendio del mezzo, poi verificatosi in concreto, lo stesso giorno del completamento delle riparazioni, dopo pochi chilometri di percorrenza.
Sulla base di tali elementi va quindi affermata la responsabilità contrattuale della convenuta per non aver osservato gli obblighi di diligenza e prudenza, accessori rispetto alla prestazione principale di esecuzione delle prestazioni di riparazione, strumentali non solo al soddisfacimento dell'interesse della committente ma, principalmente, all'osservanza delle regole generali poste a tutela della sicurezza nella circolazione.
Sussiste, peraltro, anche il concorso di colpa della committente, odierna attrice, nella causazione del danno dalla stessa lamentato con il presente giudizio.
Ritiene il Tribunale di dovere riconoscere nel caso in esame l'applicazione della disciplina ex art. 1227 primo comma c.c. in considerazione della condotta colposa posta in essere anche dalla società
attrice. Invero la predetta norma afferma che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne
sono derivate”.
Nell'ambito della responsabilità civile, la valutazione del concorso di colpa del danneggiato assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento dovuto.
La colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, del codice civile, deve essere intesa come violazione della norma di diligenza, indipendentemente dalla sua natura giuridica o psicologica.
La gravità della colpa va rapportata alla misura della diligenza violata e, in caso di impossibile dimostrazione delle diverse entità degli apporti causali, si applica la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2055, ultimo comma, del codice civile (Cass. n. 258/2025).
Nel caso in esame, è evidente che parte attrice, nel non aver raccolto l'invito della convenuta a procedere alle ulteriori riparazioni del gruppo cavi motore, e nell'aver comunque, posto il mezzo su strada nonostante tale segnalazione, ha posto in essere una condotta imprudente che si pone certamente in nesso causale con il danno.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni va affermata la responsabilità concorsuale di entrambe le parti nella causazione del danno/incendio, oggetto del presente giudizio.
In merito alla ripartizione delle quote di responsabilità deve porsi mente dell'entità della colpa,
all'efficienza causale di ciascuna condotta nella produzione del danno e all'entità delle conseguenze dannose prodotte, ed affermarsi la pari responsabilità di ciascuna patre nella misura del 50 %.
In merito al quantum risarcitorio accertato alla luce della CTU si osserva quanto di seguito.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno nella misura così specificata:
- € 6.000,00 per stima della motrice ante sinistro;
- € 1.800,00 + i.v.a. per stima telo semirimorchio;
- € 2.780,00 + i.v.a. per stima riparazione semirimorchio per le parti rilevabili nelle zone dell'incendio, compresa la verniciatura;
- € 1.500,00 + i.v.a. per stima cilindro bicchieri surriscaldati e tubi oleodinamici;
- € 6.180,00 + i.v.a. per pompa sostituita sulla motrice prima dell'incendio;
- € 7.520,00 per fermo tecnico del mezzo;
- € 91,45 per spese di demolizione della motrice incendiata
Trattasi, per la maggior parte delle voci di danno sopra specificate, delle somme quantificate dal CTU
in sede di ATP.
Quanto alla prima voce di € 6.000,00, corrispondente al valore del trattore ante sinistro, la stessa deve essere riconosciuta.
Trattasi del risarcimento del danno per equivalente, non potendosi operare, si ribadisce, il risarcimento in forma specifica, essendo stata ritenuta la riparazione del mezzo evidentemente antieconomica.
Pertanto, la somma di € 6.000,00 è da reputarsi certamente congrua, atteso che trattasi di importo quantificato dal CTU sulla base del valore del trattore secondo il presumibile stato d'uso ante-sinistro.
Allo stesso modo devono essere riconosciute le voci di danno attinenti al semirimorchio e, in particolare, € 1.800,00 + i.v.a. per stima telo semirimorchio, € 2.780,00 + i.v.a. per stima riparazione semirimorchio per le parti rilevabili nelle zone dell'incendio, compresa la verniciatura, € 1.500,00 +
i.v.a. per stima cilindro bicchieri surriscaldati e tubi oleodinamici.
Trattasi di costi tutti connessi all'incendio oggetto di causa, che interessando il trattore ha compromesso altresì il semirimorchio annesso allo stesso.
Quanto alle specifiche voci inerenti al semirimorchio si osserva quanto di seguito.
In merito al telo danneggiato, la valutazione “prudenziale” di € 1.800,00, oltre iva operata dal CTU,
è da ritenersi legittima, sia sotto il profilo della riconducibilità all'incendio oggetto di causa, sia sotto il profilo della stima dei danni.
Si osserva che, se è vero che non è stato possibile effettuare una verifica generale dello stato del telo a seguito dell'incendio, può agevolmente presumersi che lo stesso sia andato irrimediabilmente distrutto a seguito del divampare delle fiamme, dovendo anche considerare che il materiale di cui lo stesso telo è composto, “PVC”, è certamente infiammabile. Tale voce, va pertanto riconosciuta, nella misura di € 1.800,00, oltre iva, come quantificata dal CTU.
Le medesime considerazioni, (sia in ordine alla connessione causale tra incendio del trattore e incendio del semirimorchio, sia in ordine all'infiammabilità del materiale (plastico) delle componenti del semirimorchio danneggiate) consentono di riconoscere altresì la somma di € 2.780,00.
Invero, trattasi dei costi attinenti all'impianto dell'aria, resosi necessari dopo che l'incendio ha danneggiato i tubi in materiale plastico;
attinenti alle parti elettriche, resosi necessari dopo che l'incendio ha danneggiamento dei cavi in materiale plastico;
attinenti alla riverniciatura della parte anteriore del semirimorchio, interessata dall'incendio proprio perché ubicata in posizione adiacente al trattatore.
Quanto alla ulteriore voce attinente alla riparazione del “pistone per ribaltamento (cilindro oleodinamico), la stessa deve essere riconosciuta nella misura ridotta di € 1.500,00 oltre iva, come esposto dal CTU, posto che seppur l'attrice ha prodotto fattura di riparazione di € 2.200,00 (datata
23.10.2020 e, quindi, certamente successiva all'incendio occorso), non è stata, in ogni caso, possibile la specifica verifica e/o esame delle parti riparate da parte dello stesso tecnico.
Trattasi di costi sostenuti dall'attrice a seguito dell'incendio occorso, come può agevolmente presumersi dal dato temporale.
Per contro, non può essere riconosciuta la somma di € 6.180,00 + i.v.a. sostenuta per la sostituzione della pompa sulla motrice prima dell'incendio. Trattasi, anzitutto, di costi che nulla hanno a che vedere con l'incendio oggetto di causa, posto che sono stati sostenuti pacificamente prima della verificazione dell'incendio e, pertanto, non costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'incendio di cui si discute.
In ogni caso, deve condividersi il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui,
all'applicazione della disciplina ex art. 2058 c.c. non può seguire la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato che comporterebbe una locupletazione per il danneggiato che supera la finalità risarcitoria (Cass. 10686/2023).
Conseguentemente non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo risarcitorio (€ 6.180,00 oltre iva) che sia equivalente o addirittura superi, come nelle specie, il valore del bene danneggiato (€
6.000,00), già riconosciuto.
Part Quanto alla domanda di risarcimento per fermo tecnico si osserva che, in sede di Atp la società
ha chiesto il risarcimento da fermo tecnico quantificato in € 150,00 per ogni giorno di mancato utilizzo della motrice ed € 88,50 di retribuzione pagata all'autista inoccupato.
All'esito della relazione peritale, posto che ogni riparazione è stata ritenuta antieconomica nessun risarcimento del danno da fermo tecnico e da retribuzione all'autista inoccupato è stato riconosciuto alla . T_
Nel giudizio di merito parte attrice ha chiesto il risarcimento della somma di € 80,00 al giorno per fermo tecnico, per complessivi € 7.520,00, posto che avrebbe acquistato un nuovo mezzo solo in data
4 dicembre 2020 (doc. 9) e pertanto è rimasta senza motrice per tre mesi.
Ritiene il Tribunale che nessuna somma a tale titolo può essere riconosciuta in favore dell'attrice.
Anzitutto la quantificazione dell'importo giornaliero è del tutto unilaterale.
Invero, l'attrice non ha allegato né ha offerta prova di aver sostenuto tali costi per aver,
eventualmente, affittato altro mezzo di medesima qualità e neppure ha prodotto alcun preventivo di affitto e/o acquisto del mezzo nel periodo in cui si duole di non aver potuto utilizzare il mezzo oggetto di causa.
Conseguentemente l'aver acquistato un nuovo mezzo a distanza di ben tre mesi dall'incendio è da considerarsi una libera scelta della stessa attrice.
Quanto alla somma di € 91,45 sostenuta a titolo di spese di demolizione della motrice incendiata, la stessa è dovuta.
Trattasi di costi accessori e connessi in via diretta all'evento dannoso oggetto di causa.
Conseguentemente deve essere riconosciuta la somma di € 91,45 a titolo di risarcimento del danno.
In definitiva, il danno deve essere così liquidato:
- € 6.000,00 per stima della motrice ante sinistro;
- € 1.800,00 + i.v.a. per stima telo semirimorchio;
- € 2.780,00 + i.v.a. per stima riparazione semirimorchio per le parti rilevabili nelle zone dell'incendio, compresa la verniciatura;
- € 1.500,00 + i.v.a. per stima cilindro bicchieri surriscaldati e tubi oleodinamici;
- € 91,45 per spese di demolizione della motrice incendiata;
per complessivi € 13.509,05 (€ 6.091,45 a titolo di restituzione del valore del mezzo oltre spese di demolizione ed € 7417,60 iva inclusa a titolo delle ulteriori voci di danno).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice, applicato il concorso di colpa come sopra affermato, va pronunciata la condanna di al pagamento della in favore della parte attrice somma di € 6.754,52 (pari al 50% della CP_3
complessiva somma di € 13.509.05), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite si osserva quanto di seguito.
Ai fini della liquidazione delle spese del procedimento di ATP, atteso l'esito della consulenza,
sussistono giustificati motivi per dichiarare tali spese compensate tra le parti nella misura della metà.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite del procedimento di ATP, ivi comprese quelle di CTP, tutte nella misura della metà, nella misura che si liquida in dispositivo, parametri medi per tutte le fasi. Le spese di CTP devono essere quantificate nella somma (per l'intero) pari a € 1.947,50 come documentate dalle parcelle prodotte dall'attrice al doc. 11.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di merito non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza, salva la liquidazione sulla base del decisum.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite del presente giudizio di merito, sulla base del decisum, con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva (attesa la parziale coincidenza dell'attività difensiva con quella consacrata nel ricorso per ATP) medi per le altre fasi di giudizio. Quanto alle spese di CTU, atteso l'esito della relazione peritale, va disposto, in via definitiva, l'onere a carico solidale di entrambe le parti in pari misura, così come liquidate in sede di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice,
accertato l'inadempimento della convenuta al contratto oggetto di causa concluso con l'attrice, nei termini esposti in motivazione, accertato il concorso di colpa di entrambe le parti in pari misura, nella causazione dei danni lamentati dalla parte attrice in esito all'evento oggetto di causa, liquidati i danni subiti dalla parte attrice nella somma complessiva di € 13.509,05, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 6.754,52 a titolo di risarcimento del danno,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquida le spese del procedimento di ATP (per l'intero) in € 259,00 per anticipazioni, € 1.947,50 per spese di CTP ed € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge, dichiarandole compensate nella misura della metà;
condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice la metà delle spese del procedimento di ATP
come sopra (per l'intero) liquidate;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio di merito che liquida in €
518,00 per anticipazioni ed € 4.230,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, in pari quota nei rapporti interni, le spese di CTU come liquidate in sede di ATP, condannando parte convenuta a rifondere alla parte attrice la propria quota.
Brescia, 8 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio “Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14526/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore signor , rappresentata P.IVA_1 Parte_1
e difesa dall'avv. Giovanni Ripa e avv. Antonia Tundo, entrambi del Foro di Cremona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ripa, sito in Cremona, alla via Amilcare
PonchieLI n. 8,
ATTRICE
contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
sig. rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Arbosti, ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Piazza della Vittoria n. 8,
CONVENUTA
Oggetto: contratto di prestazione d'opera
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “In via principale, accertare l'inadempimento della corrente in Controparte_3
Pontevico, via Fornace 9, partita iva rispetto al contratto d'opera stipulato con la P.IVA_2
società di e avente ad oggetto Parte_1 Parte_1 T_
la riparazione del trattore stradale Renault Premium TR 450.71 ES1 targato DJ683FC di proprietà
della società attrice, e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno quantificato in sede di
a.t.p. in € 12.260 + i.v.a., oltre ad € 6.000 per valore antesinistro della motrice, oltre ad € 7.520,00
per fermo tecnico, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento di a.t.p. per
il pagamento delle spese legali, pari ad € 1.989,18 (doc. 10 già prodotto), degli onorari al consulente
tecnico di parte ing. , pari ad € 320,64 (doc. 11 già prodotto) e al consulente tecnico Persona_1
d'ufficio ing. , pari ad € 1.603,20 (doc. 12 già prodotto), nonché alle spese sostenute Persona_2
per la demolizione della motrice incendiata, affidata alla ditta F.LI EL di EL F. & C. s.n.c.
e pari ad € 91,45 (doc. 13 già prodotto), con rifusione di spese e onorari della fase del presente
giudizio di merito. In via subordinata, accertare la corresponsabilità nella causazione del danno da
parte della corrente in Pontevico, via Fornace 9, partita iva , e Controparte_3 P.IVA_2
conseguentemente condannarla nella percentuale di responsabilità che verrà determinata al
risarcimento a favore della parte attrice dei danni sopra descritti, sempre con rifusione di spese e
onorari della fase del presente giudizio di merito.”
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.ma Autorità adita, ogni diversa istanza eccezione e deduzione
disattesa in via principale: per i motivi tutti di cui in atti, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda azionata
dalla in persona del proprio legale rappresentante p.t. nei confronti della in Parte_1 CP_3
persona del proprio legale rappresentante p.t., in relazione all'incendio avvenuto al trattore stradale
tg DJ683FC, perché infondata in fatto oltre che in diritto e comunque poiché prescritta;
Vinte le spese di lite, rifuse ex art. 91 c.p.c..”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 696 bis cpc, la premesso di essere proprietaria di un trattore stradale Parte_1
Renault Premium TR 450.71 ES1 targato DJ683FC e che consegnava alla detto trattore CP_3
per eseguire interventi di riparazione e, premesso altresì che a seguito di tali interventi di riparazione il trattore presentava vizi e difetti tali da provocare l'incendio del mezzo, chiedeva al Tribunale di
Brescia che fosse disposto accertamento tecnico preventivo sul mezzo, al fine di accertare la sussistenza dei vizi e difetti nell'opera eseguita dalla e i conseguenti danni, quantificando i CP_3
costi di sostituzione, i costi di ripristino della perfetta funzionalità del bene danneggiato ed il danno indiretto derivante dal mancato utilizzo del bene danneggiato.
A tal fine deduceva che: la ricorrente era proprietaria di un trattore stradale Renault Premium TR
450.71 ES1 targato DJ683FC; consegnava alla detto trattore per eseguire interventi di CP_3
riparazione, la quale tratteneva il mezzo per una settimana eseguendo verifiche al sistema di avviamento e sottoponendo a manutenzioni il motore, la relativa centralina di controllo e diagnosi funzioni ed i vari componenti complementari;
a seguito dell'intervento la emetteva la CP_3
fattura n. 203374 del 31 agosto 2020, come da doc. 1; subito dopo il ritiro del trattore, lo stesso si incendiava presso via Mantova (Cremona); la causa dell'incendio era addebitabile ad un
“surriscaldamento per passaggio di corrente con valore eccedente la portata del singolo (effetto joule)”, così come accertato dall'ing. , incaricato dalla ricorrente, nella perizia di parte Persona_1
redatta (doc.2); più precisamente, l'ing. accertava che: “La relazione causale tra l'innescarsi Per_1
dell'incendio e l'intervento della officina di cui, già da sé, la tempistica è fortemente indiziale CP_3
per la brevità dell'intervallo intercorso tra il ritiro del veicolo dalla officina ed il divampare dell'incendio, è insita nel fatto che il cavo suddetto corre in stretta prossimità della centralina EMS
rimpiazzata dalla officina e dei cablaggi elettrici che la collegano: le lavorazioni eseguite hanno dunque interferito sul cavo di potenza, danneggiandone l'isolamento ed introducendo il presupposto per lo stabilirsi di una serie di contatti (“cortocircuiti”) tra i trefoli ad esso interni ed il telaio od il blocco motore, entrambi metaLIci ed entrambi a potenziale elettrico “zero”, corrispondente al polo meno della batteria e nella terminologia di settore generalmente denominati massa”, il medesimo quantificava il danno subito in complessivi € 22.959,00 così ripartiti: € 8.000,00 per distruzione del trattore stradale, € 800,00 per radiazione PRA e rottamazione, € 6.180,00 per il costo della pompa del circuito oleodinamico per il ribaltamento del cassone, che era stata installata nuova poco più di un mese prima del sinistro, € 6.075,00 per il costo di riparazione del semirimorchio AC56252, CP_4
danneggiato nella sua parte anteriore dall'incendio, € 3.904,00 per sostituzione telo avvolgibile;
a tali danni si aggiungevano a titolo di danno indiretto la somma di € 150,00 per ogni giorno di mancato utilizzo della motrice, quale lucro cessante, e la somma di € 88,50 per retribuzione inutilmente pagata,
per ogni giorno lavorativo, in favore dell'autista inoccupato a causa della distruzione della motrice;
la ricorrente contestava tempestivamente dette circostanze alla officina Piovani s.n.c. con pec 9
ottobre 2020 (doc. 3); la respingeva ogni addebito con pec del 25.11. 2020, trasmessa a CP_3
mezzo legale (doc. 4).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Brescia di disporre accertamento tecnico preventivo presso il suddetto trattore stradale.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, in via CP_3
preliminare di autorizzare la chiamata in causa di a titolo di manleva e in forza della CP_5
Polizza Impresa Confort Assimoco n. 1225800103281; nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto del ricorso, attesa l'assenza di responsabilità in capo alla in via subordinata, di CP_3
dichiarare la compagnia terza chiamata tenuta a manlevare la da ogni condanna CP_3
eventualmente pronunciata a suo carico, e per l'effetto, condannarla al pagamento del dovuto.
La resistente deduceva in particolare che: la ricorrente in data 25.8.2020 ricoverava presso CP_3
[... il mezzo oggetto di causa per anomalie al sistema motore e al sistema centralina;
la CP_3
provvedeva alla sostituzione dei cablaggi degli iniettori pompa, con stacco della centralina, prova su un'altra centralina e rimontaggio della stessa, come da fattura n. 203374 del 31 agosto 2020 (doc. 3),
data in cui il veicolo veniva ritirato dalla ricorrente;
al momento del ritiro il sig. Controparte_2
segnalava la necessità di sostituire il fascio cavi motore, nei quale risulta compreso anche il cavo “trecciola”, in quanto vi erano ancora montati queLI originali, nonostante il veicolo avesse percorso più di un milione di km;
nonostante quanto evidenziato dalla la ricorrente però decideva CP_3
di non provvedere alla sostituzione;
nessuna contestazione perveniva alla prima del 9 CP_3
Ottobre 2020, quando a mezzo di proprio difensore, la ricorrente comunicava alla l'avvenuto CP_3
incendio, scaturito circa tre mesi prima (doc. 4) e chiedeva un risarcimento danni di complessivi €.
14.100,00 oltre €. 150,00 per ogni giorno di mancato utilizzo della motrice quale lucro cessante ed €.
88,50 “… per retribuzione pagata a vuoto per ogni giorno lavorativo dell'autista inoccupato a causa della distruzione della motrice …”, come da perizia dell'Ing. che allegava;
il consulente di Per_1
Ing. , nella propria perizia (doc. 5) confutava le osservazioni del tecnico CP_3 Per_3
avversario evidenziando che “… il cavo interessato che avrebbe dovuto subire il relativo
“cortocircuito” ed innestare l'incendio si trova sotto la zona aspirazione” come evidente dalla fotografia a pag. 14 dell'elaborato; secondo la “nota tecnica riparazione Renault n. R0063/2”, allegata alla relazione, “… il cambio del fascio cavi cablaggi della centralina EMS deve seguire una propria linea esterna, bypassando la linea principale, e quindi l'intervento non poteva interferire con il cavo di potenza del motore, in quanto lo stesso non doveva essere smontato …”; il tecnico di parte resistente concludeva affermando che: che l'origine dell'incendio non può essere attribuito all'intervento operato dalla ditta Le stesse osservazioni delle porzioni danneggiate CP_3
dall'incendio, compresa nel vano motore non possono essere attribuite al danneggiamento eventuale del cavo elettrico che transita in stretta prossimità dei componenti oggetto dell'intervento manutentivo, in quanto lo stesso non era stato toccato dagli operanti della ditta " ; nessuna CP_3
responsabilità era pertanto imputabile alla società resistente;
contestava il quantum risarcitorio richiesto dalla ricorrente attesa l'incongruenza delle somme richieste.
Tutto ciò premesso, la resistente concludeva per il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia e CP_5
nominava CTU l'ing. . Persona_2
Si costituiva in giudizio la compagnia la quale chiedeva il rigetto del ricorso. CP_5 Eccepiva in particolare che: l'assenza di nesso di causalità tra il lavoro svolto dalla assicurata e il fatto lamentato, rendeva del tutto non operativa la polizza, nel senso che il rischio per cui la stessa era stata contratta non si era verificato, non essendo civilmente responsabile di alcunché; la denuncia del danno (vizio) era avvenuta, a oltre tre mesi di distanza dalla consegna del mezzo (ottobre 2020),
con la conseguenza che il diritto alla garanzia si era prescritto, riflettendosi altresì sulla manleva richiesta alla compagnia;
in ogni caso, l'assicurato aveva omesso di indicare esattamente la garanzia che riteneva operativa nel caso in esame;
precisava comunque che in regime di RCT erano espressamente esclusi i danni conseguenti alla emissione di campi elettrici;
la polizza prevedeva una franchigia di € 250,00 e uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato; le spese di lite non erano dovute non essendo prevista la c.d. tutela legale.
Il procedimento proseguiva con il giuramento del CTU, ing. , il quale in data 26 Persona_2
luglio 2021, in risposta al quesito formulatogli, depositava il proprio elaborato peritale definitivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e conveniva, dinanzi al Tribunale di Brescia, onde ottenere, previo
[...] T_ CP_3
accertamento dell'inadempimento di al contratto d'opera inter partes, la condanna di CP_3
quest'ultima al risarcimento del danno quantificato in sede di a.t.p. in € 12.260 oltre i.v.a., oltre ad €
6.000 per valore ante sinistro della motrice, oltre ad € 7.520,00 per fermo tecnico, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento di a.t.p. per il pagamento delle spese legali, pari ad € 1.794,00 (doc. 10), degli onorari al consulente tecnico di parte ing. , pari ad € Persona_1
1.947,50 (doc. 11) e al consulente tecnico d'ufficio ing. pari ad € 1.560,00 (doc. Persona_2
12), nonché alle spese sostenute per la demolizione della motrice incendiata, affidata alla ditta F.LI
EL di EL F. & C. s.n.c. e pari ad € 91,45 (doc. 13), con rifusione di spese e onorari.
A sostegno di tali pretese l'attrice, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta in ricorso, deduceva ulteriormente che:
- il CTU, ing. , confermava quanto già illustrato dal consulente di parte attrice, Persona_2
ing. , ossia che l'area di intervento era prossima a quella ove si sono con tutta Per_1 probabilità sviluppate le fiamme e che era verosimile che un contatto, anche involontario,
abbia compromesso l'isolamento del cavo di potenza;
- che mai consigliava la sostituzione del fascio di cavi, come ex adverso sostenuto, CP_3
nè mai avvisava l'attrice di un rischio incendio del mezzo;
- di tale avvertimento e/o consiglio non vi era nessuna traccia neppure nella corrispondenza
WhatsApp avvenuta tra le parti (doc.8);
- quanto all'impossibilità di stabilire un fermo tecnico per la riparazione del trattore, sostenuta dal CTU, l'attrice precisava di aver potuto acquistare un nuovo mezzo solo in data 4.12.2020
e quantificava tale voce di danno in € 80 al giorno (per tre mesi) per fermo tecnico, in complessivi € 7.520,00;
- inoltre, l'attrice sosteneva le seguenti spese nell'ambito del procedimento di a.t.p.: spese legali, pari ad € 1.794,00 (doc. 10), onorari al consulente tecnico di parte ing. , Persona_1
pari ad € 1.947,50 (doc. 11), spese per il consulente tecnico d'ufficio ing. , Persona_2
pari ad € 1.560,00 (doc. 12), spese sostenute per la demolizione della motrice incendiata,
affidata alla ditta F.LI EL di EL F. & C. s.n.c. e pari ad € 91,45 (doc. 13).
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta contestando tutte le pretese attoree e CP_3
chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Ribadito quanto già allegato e dedotto con la comparsa di costituzione in sede di ATP, la convenuta osservava in particolare che:
- l'opera svolta dalla officina non veniva formalmente contestata entro i termini della CP_3
scoperta del danno;
- la denuncia del danno (che si assume in vizio legittimante eccezione di inadempimento)
avveniva, a oltre tre mesi di distanza dalla consegna de mezzo (ottobre 2020); - l'incendio del mezzo si propagava in una zona del motore non interessata dai lavori svolti dalla né tanto meno commissionati;
CP_3
- l'attrice chiedeva alla convenuta di sistemare parti del veicolo diverse del mezzo che nulla hanno avevano a che vedere con l'innesco dell'incendio, né col suo sviluppo;
circostanza che neppure l'attrice contestava;
- era pertanto pacifico in causa che l'incendio aveva avuto origine da un conduttore appartenente ad un diverso tracciato (pure diversamente dimensionato), non interessato dalla attività di riparazione della convenuta;
- l'incendio interessava i soli cavi vecchi (che si sono anche fusi) propagandosi poi verso i limitrofi, nuovi (oggetto di lavori), ed interessati dalla fusione del solo isolante solido esterno del circuito;
- in assenza di alcuna colpa in capo alla convenuta la quantificazione del valore ante sinistro del mezzo appariva del tutto superflua ed irrilevante, oltre che contestata;
- contestava le ulteriori voci di danno dedotte dall'attrice, oltre all'assenza di prova delle voci dedotte a titolo di danno indiretto.
Tutto ciò premesso, la convenuta rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie di rito ex art. 183
VI comma cpc, come richiesti.
Alla successiva udienza in Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. R.G.
13183/2020.
Con ordinanza del 31.10.2022 il Giudice ammetteva le istanze di prova orale e delegava il Gop per l'assunzione.
All'esito delle prove, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
Prima di esaminare la fondatezza delle pretese attoree appare opportuno procedere alla qualificazione della domanda.
Parte attrice deduce l'erroneità dell'opera commissionata alla società convenuta, invocando, dunque,
l'applicazione della disciplina dettata in tema di contratto di prestazione d'opera, come disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c.
Invero, alla luce delle prestazioni oggetto di commessa così come evincibili dalla fattura prodotta al doc. 1 (lavorazioni su motore, smontaggio coperchio valvole per verifica cablaggio iniettori, controllo cablaggi centralina, smontaggio cablaggio iniettori per sostituzione, montaggio cablaggio, prova avviamento, stacco centralina ecc), può ritenersi che la prestazione di facere sia prevalente su quella di dare.
Sul punto, giova osservare che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “[…]al fine di stabilire
la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio
della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la
prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale […]” (Cass. 17855/2023).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, ritiene il Tribunale che la disciplina applicabile al negozio concluso dalle parti debba essere quella dettata per il contratto di prestazione d'opera, atteso che l'obbligazione caratterizzante il suddetto rapporto giuridico è una obbligazione di “fare”, resa da soggetto ( che esercita l'attività avvalendosi prevalentemente del lavoro proprio e Controparte_2
di qualche altro collaboratore, senza servirsi di alcuna organizzazione complessa e seguendo, un modulo organizzativo proprio della piccola impresa.
Pertanto, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.
Tanto premesso, va rilevato che parte convenuta deduce, la tardività della denuncia dei vizi per non avere l'attrice rispettato il termine di 8 giorni stabilito dall'art. 1667 c.c.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. L'art. 1667 c.c. dispone che: “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera
[1668]. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano
da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti
dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha
riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due
anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre
far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla
scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
È pacifico che l'incendio del mezzo oggetto di causa è avvenuto il giorno 31.8.2020, data in cui la convenuta ha restituito il trattore alla parte attrice.
La convenuta sostiene che l'attrice ha denunciato la presenza dei vizi e/o difetti dell'opera solo con pec datata 9 ottobre 2020 (doc. 5 attrice), alla quale era stata allegata la perizia di parte, redatta dall'ing. in data 3.10.2020. Persona_1
Dalla lettura del frontespizio di detta perizia risulta la data di redazione del 3.11.2020.
Ritiene il Tribunale che trattasi certamente di errore materiale, posto che, diversamente, non si comprenderebbe come tale perizia possa essere stata allegata e comunicata alla convenuta in data precedente (9.10.2020) alla redazione stessa.
Pertanto, la redazione della suddetta perizia deve essere collocata alla data del 3.10.2020, come dedotto dalla stessa parte attrice.
Ciò posto, costituisce ormai jus receptum la regola per cui in tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza decorre da quando il committente ha acquisito una conoscenza apprezzabile dei vizi, delle loro cause e della loro imputabilità, senza che si possa dedurre,
automaticamente, che una simile conoscenza possa essere ritenuta acquisita sulla base della mera constatazione obiettiva del vizio. In tal senso si è più volte pronunciata la Suprema Corte laddove ha ritenuto che la scoperta dei vizi,
dalla quale inizia a decorrere il termine in questione, venga identificata non già con la loro mera percezione, ma con la conoscenza della loro natura, delle cause e dell'imputabilità.
Con la conseguenza che, il predetto termine viene fatto decorrere “dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (per tutte si veda Cass.
Ord. n. 24486 del 17/10/2017)”.
In particolare, per vizi quali queLI in esame, deve ritenersi che una simile conoscenza potesse essere acquisita unicamente a seguito della perizia di parte dell'ing. datata 3.10.2020. Per_1
Ciò posto, atteso che la prima denuncia effettuata dalla parte attrice è datata 9.10.2020, ovvero solo dopo sei giorni dall'effettiva scoperta dei vizi, ritiene il tribunale che la stessa è da ritenersi certamente tempestiva.
Pertanto, nessuna decadenza dall'azione può essere pronunciata in capo alla parte attrice.
Merito
Prima di esaminare la fondatezza delle pretese attoree, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina dettata dall'art.1668 c.c., specificamente richiamato anche dalle norme disciplinanti il contratto di prestazione d'opera (art. 2226 c.c.).
L'art. 1668 c.c. che prevede che “il committente può chiedere che le difformità o i vizi (1667) siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno (1223) nel caso di colpa dell'appaltatore”.
Tanto premesso, e venendo all'esame del petitum, parte attrice formula, sin dall'atto di citazione,
domanda di condanna al risarcimento del danno quantificato in sede di a.t.p. in € 12.260,00 oltre i.v.a., oltre ad € 6.000 per valore ante sinistro della motrice, oltre ad € 7.520,00 per fermo tecnico,
oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento di a.t.p. per il pagamento delle spese legali, degli onorari al CTP e al CTU (docc. 10, 11 e 12), nonché alle spese sostenute per la demolizione della motrice incendiata, affidata alla ditta F.LI EL di EL F. & C. s.n.c. e pari ad € 91,45 (doc. 13).
Il Tribunale osserva che la domanda attorea deve essere qualificata come domanda di risarcimento per equivalente, disciplinato dalla regola generale stabilita dall'art. 2058 secondo comma c.c., non essendo possibile il risarcimento in forma specifica di cui al primo comma della medesima norma, in quanto, come si va ad esporre, ogni riparazione è stata ritenuta antieconomica dal CTU.
Anzitutto, si osserva che la stessa attrice, già nella formulazione delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha chiesto il risarcimento del danno quantificato in sede di ATP.
Lo stesso CTU, nella relazione depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto antieconomica la riparazione del mezzo, affermando in particolare che: “Visto il danno emerso in
seguito all'incendio, la riparazione risulta essere chiaramente antieconomica e non attuabile” (pag.
24 CTU), valutazione peraltro accolta dai CTP di parte convenuta e terza chiamata (in sede di ATP).
Lo specifico richiamo effettuato dall'attrice (alla quantificazione del danno effettuata in sede di ATP)
consente di escludere qualsivoglia formulazione di domanda di risarcimento del danno in forma specifica.
Così qualificata la domanda, la stessa è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Invero, parte attrice deduce l'erroneità nell'esecuzione dell'opera di riparazione del trattore da parte della convenuta, la quale, non avendo, in tesii, eseguito l'opera a regola d'arte avrebbe causato l'incendio del mezzo e pertanto i danni di cui si discute.
In particolare, l'attrice sostiene che il trattore oggetto di causa, a seguito dei controLI e delle riparazioni svolte dalla convenuta, che avrebbero interferito sul cavo di potenza del mezzo e danneggiato l'isolamento dello stesso, sarebbe stato colpito da una serie di cortocircuiti che avrebbero causato l'innesco dell'incendio del trattore stradale.
Sul punto deve porsi mente alla CTU depositata in sede di ATP.
L'accertamento riguarda un trattore stradale Renault Premium targato DJ683FC con il relativo semirimorchio Teknocar Top6 targato AC56252, con percorrenza di 1.049.403 km, nel cui gruppo di motore e, precisamente dal cavo di potenza, in data 31/8/2020, è divampato un incendio che metteva il mezzo fuori uso.
Devono richiamarsi le considerazioni del CTU ing. , il quale, all'esito dell'esame peritale, ha Per_2
accertato che anzitutto il cavo di potenza del mezzo è verosimilmente da considerarsi quale fonte d'innesco per l'incendio.
Nello specifico il CTU ha affermato che: “La nota tecnica della riparazione, emessa dalla Renault
Trucks, allegata al documento (doc. 5) della convenuta, evidenzia che l'intervento non richiede di
operare direttamente o indirettamente sul cavo di potenza. Non potendo effettuare rilievi sul
passaggio dei cavi del trattore oggetto dell'accertamento tecnico, in quanto totalmente bruciati, si
può limitare a sottolineare che la zona dell'intervento da parte della convenuta è nelle immediate
vicinanze del cavo di potenza”.
Il tecnico incaricato, dall'esame della documentazione versata in atti, (doc. 3 convenuta fattura) ha rilevato che la convenuta ha svolto in particolare le seguenti attività: “Segnalazione cliente: Controllo
anomalia motore. Controllo anomalia centralina. 1) Controllo anomalia motore: 1 ora, importo
30,00 € +iva; 2) lavorazioni eseguite sul motore: -Smontaggio coperchio valvole per verifica
cablaggio iniettori, controllo cablaggi centralina. -Smontaggio cablaggio iniettori per sostituzione.
– Montaggio cablaggio. -Prova avviamento, stacco centralina, diagnosi e prova con altra centralina.
– Montaggio centralina provvisoria per utilizzo veicolo. Tot Lavorazioni: 252,45 € + iva;
3)
Smaltimento rifiuti 4,50 € + iva;
4) Cablaggio elettrico 297,00 € +iva Totale intervento effettuato
dalla convenuta: 448,95€ + iva = 547,72 €.”
Ha precisato che le predette attività svolte dalla convenuta “hanno comportato sostanzialmente
operazioni riguardo al cablaggio elettrico della centralina e le verifiche dei cablaggi degli iniettori,
oltre che la prova di avviamento. Il veicolo è stato consegnato dopo l'intervento, si presume che
l'attività svolta abbia risolto i problemi, legati alla centralina elettrica;
tuttavia, il limitato utilizzo
per pochi chilometri, unito alla devastazione degli apparati elettrici conseguente all'incendio, non
consente di valutare la qualità del lavoro sulle parti oggetto dell'intervento. Quanto alla causa dell'incendio oggetto di causa, il CTU ha attribuito lo stesso al “corto circuito
verificatosi nel cavo di potenza”, precisando che le riparazioni della convenuta non hanno interessato detto cavo e che tuttavia, in ogni caso, “Non può essere escluso un contatto, anche involontario, che
possa aver ridotte le caratteristiche dell'isolamento del cavo stesso, verosimilmente già
compromesso dal lungo periodo di funzionamento del veicolo.”.
È opportuno rilevare che il CTU, come pure allegato dalla convenuta, ha precisato che: “deve essere
considerata la segnalazione alla ricorrente da parte della convenuta riguardo alla condizione dei
cavi motore” Si tratta di una segnalazione, come riportato dalla convenuta, effettuata verbalmente
al momento del ritiro quindi al completamento dell'intervento […]. Alla condizione dei cavi non più
idonea a garantire il necessario isolamento, è associato un potenziale rischio, a parere del
sottoscritto, non adeguatamente considerato da entrambe le parti”.
L'elaborato viene interamente condiviso dal giudicante, in quanto privo di contraddizioni logico giuridiche e tenuto conto della competenza tecnica specifica del CTU, del contraddittorio esperito in tutte le fasi di indagine con i CTP delle parti e redatto all'esito di accertamenti tecnici specifici e dell'esame diretto del mezzo, supportato altresì dalla produzione di documentazione fotografica.
Già solo sulla scorta degli accertamenti peritali deve ritenersi che la causa dell'incendio de quo debba essere ricondotta al corto circuito del cavo di potenza del trattore.
Tale causa non pare immediatamente riconducibile all'operato della convenuta concretizzatosi nell'esecuzione delle riparazioni sul mezzo in oggetto. Ciò in quanto è emerso anzitutto che le opere commissionate alla convenuta hanno interessato specificamente il cablaggio elettrico della centralina e le verifiche dei cablaggi degli iniettori, senza alcun intervento diretto e/o indiretto al cavo di potenza,
potendo, al più, dirsi che la zona dell'intervento da parte della convenuta è nelle immediate vicinanze del cavo di potenza.
Può quinidi escludersi che l'incendio lamentato dalla parte attrice possa essere ricondotto alla condotta e/o esclusiva responsabilità della convenuta, con la conseguenza che non può essere affermato il nesso causale tra l'opera della convenuta e il danno (incendio) subito dalla parte attrice. E tuttavia, all'esito del giudizio di merito, sono emerse circostanze nuove, rispetto alla situazione di fatto esistente alla data di espletamento dell'ATP, che consentono di ritenere che entrambe le parti in causa non abbiano adeguatamente valutato il potenziale e grave rischio (incendio) che la messa in circolazione del mezzo nelle condizioni in cui era all'esito dell'esecuzione dell'opera avrebbe potuto comportare, come già sollevato dallo stesso CTU in sede di ATP.
In particolare, osserva il Tribunale che all'esito dell'istruttoria orale sono emerse le seguenti circostanze.
In relazione al cap. 5 ammesso (“vero che, in detto contesto, la officina segnalava ai CP_3
sigg.ri , della , la necessità di installare una nuova centralina con cambio del fascio cavi T_ T_
motore, posto che il mezzo Renault Trucks, tg. DJ 638 FC, che aveva già percorso più di 1.000.000
di chilometri, montava ancora gli originali posizionati dalla fabbrica”):
- il teste dipendente della convenuta ha affermato che: è vero ero presente. Per il Tes_1
mezzo in oggetto preciso che i cavi erano deteriorati, cioè avevano il rivestimento di gomma
sbriciolato e quindi non essendo più isolati andavano sostituiti per evitare corti circuiti;
- il legale rappresentante della società convenuta, sig. , in sede di Controparte_2
interpello, ha affermato che: “li avevo avvertiti sia alla diagnosi del veicolo il 28-29/08/20
era venerdì, sia al momento del ritiro, di sostituire la centralina motore ed il fascio cavi –
comando motore. Li avevo avvertiti che vi era il rischio di corto circuito. Quando vi è un
corto circuito la centralina non dà più segnale di ritorno”;
- il teste responsabile dell'officina presso la società convenuta, ha affermato Testimone_2
che: è vero, ero presente, avevo fatto io tale dichiarazione, presumo anche dal sig. CP_3
In relazione al cap. 6 (“vero che, in detto contesto, l'officina preventivava alla CP_3 T_
un costo di € 3.500-4.000 per effettuare il cambio dei cavi motore, ma la società proprietaria del
Renault Trucks, rifiutava la prestazione”):
- il teste ha affermato che: “non mi occupo di costi e preventivi, il mio titolare mi Tes_1
aveva riferito che la proprietaria del mezzo aveva rifiutato la prestazione;
- il teste ha affermato che: “è vero, non ricordo però l'importo del costo”. Testimone_2
In relazione ai capitoli 8, 9 e 10 (“vero che l'officina si rifiutava di montare il fascio CP_3
dei cavi motore reperiti dai sigg.ri anche perché gli stessi erano in condizioni peggiori di queLI T_
già installati sul trattore stradale tg DJ 683 FC,”; e “vero che, in detto contesto, l'officina CP_3
ribadiva l'opportunità di installare cavi motore nuovi ma ne otteneva un ennesimo diniego che
[...]
veniva giustificato dalla imminente svendita del veicolo da parte della ” e “vero che la T_ T_
, dopo aver rifiutato l'installazione dei cavi motore nuovi, chiedeva alla di
[...] CP_3
sistemare solo il problema ai cavi degli iniettori segnalato dalla diagnosi elettronica e di sostituire
la centralina con altra di modo che la cliente potesse comunque utilizzare il mezzo Renault Trucks,
tg. DJ 638 FC”):
- il teste ha affermato che: “(cap. 8) non ho visto da vicino i cavi dei sig.ri , Tes_1 T_
ho visto solo che erano usati. Il mio titolare si rifiutò di montarli dopo averli Controparte_2
guardati; (cap. 9) è vero, avevano detto che avrebbero tenuto il veicolo ancora per poco;
(cap.
10) il mio titolare mi disse di sistemare i cavi iniettori e così feci, ricoprendoli alla bene e meglio”;
- il teste ha affermato che: “(cap. 8) è vero, in un primo momento sono stato io Testimone_2
a dire che erano in condizioni peggiori di queLI montati;
(cap.9) è vero, voleva venderlo;
(cap.
10) è vero”.
Per contro, il teste autista dipendente della società attrice ha segnatamente affermato Testimone_3
che la convenuta, al momento del ritiro ha specificamente affermato “stai tranquillo puoi andare”.
Osserva il Tribunale che tale ultima testimonianza (teste ) appare in netto contrasto rispetto a T_
quanto dichiarato dagli altri testimoni escussi ( e anche da quanto emerso in sede di Tes_1 Tes_2
interpello del legale rappresentante della convenuta.
Attesa la concordanza tra quanto dichiarato dai testimoni ritiene il Tribunale che dette Tes_1 Tes_2
testimonianze debbano essere ritenute prevalenti attesa la coincidenza di quanto dichiarato, ovvero dell'avvenuta segnalazione da parte della convenuta della necessità di sostituire i cavi motore (che hanno poi causato l'incendio oggetto di causa) e anche del rifiuto da parte dell'attrice di provvedere a tale sostituzione (ovvero alla spesa che tale sostituzione avrebbe comportato).
Sulla scorta dei suesposti elementi probatori risulta provata in giudizio l'avvenuta segnalazione all'attrice da parte della società convenuta della necessità di sostituire i cavi motore (o cavi potenza)
in quanto obsoleti.
Tuttavia, si osserva che non è emerso nel corso del giudizio che la convenuta abbia mai rappresentato all'attrice la concreta possibilità che l'usura dei cavi oggetto di segnalazione potesse causare, in tempi ristretti, l'incendio del trattore oggetto di causa (circostanza che neppure allega), avendo, per contro,
comunque provveduto all'esecuzione della commessa e alla consegna del trattore.
Tale condotta è da ritenersi certamente contraria alle buone pratiche e alla diligenza media, posto che eseguire l'opera commissionata senza provvedere direttamente alla sostituzione dei cavi oggetto di segnalazione (come richiesto dall'attrice) ovvero senza avvisare la proprietaria che il mezzo, in assenza di tale sostituzione, non avrebbe circolato, costituisce comportamento imprudente e negligente, tanto più se non preceduto (come avvenuto nel caso in esame) dalla specifica segnalazione alla cliente del rischio incendio del mezzo, poi verificatosi in concreto, lo stesso giorno del completamento delle riparazioni, dopo pochi chilometri di percorrenza.
Sulla base di tali elementi va quindi affermata la responsabilità contrattuale della convenuta per non aver osservato gli obblighi di diligenza e prudenza, accessori rispetto alla prestazione principale di esecuzione delle prestazioni di riparazione, strumentali non solo al soddisfacimento dell'interesse della committente ma, principalmente, all'osservanza delle regole generali poste a tutela della sicurezza nella circolazione.
Sussiste, peraltro, anche il concorso di colpa della committente, odierna attrice, nella causazione del danno dalla stessa lamentato con il presente giudizio.
Ritiene il Tribunale di dovere riconoscere nel caso in esame l'applicazione della disciplina ex art. 1227 primo comma c.c. in considerazione della condotta colposa posta in essere anche dalla società
attrice. Invero la predetta norma afferma che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne
sono derivate”.
Nell'ambito della responsabilità civile, la valutazione del concorso di colpa del danneggiato assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento dovuto.
La colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, del codice civile, deve essere intesa come violazione della norma di diligenza, indipendentemente dalla sua natura giuridica o psicologica.
La gravità della colpa va rapportata alla misura della diligenza violata e, in caso di impossibile dimostrazione delle diverse entità degli apporti causali, si applica la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2055, ultimo comma, del codice civile (Cass. n. 258/2025).
Nel caso in esame, è evidente che parte attrice, nel non aver raccolto l'invito della convenuta a procedere alle ulteriori riparazioni del gruppo cavi motore, e nell'aver comunque, posto il mezzo su strada nonostante tale segnalazione, ha posto in essere una condotta imprudente che si pone certamente in nesso causale con il danno.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni va affermata la responsabilità concorsuale di entrambe le parti nella causazione del danno/incendio, oggetto del presente giudizio.
In merito alla ripartizione delle quote di responsabilità deve porsi mente dell'entità della colpa,
all'efficienza causale di ciascuna condotta nella produzione del danno e all'entità delle conseguenze dannose prodotte, ed affermarsi la pari responsabilità di ciascuna patre nella misura del 50 %.
In merito al quantum risarcitorio accertato alla luce della CTU si osserva quanto di seguito.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno nella misura così specificata:
- € 6.000,00 per stima della motrice ante sinistro;
- € 1.800,00 + i.v.a. per stima telo semirimorchio;
- € 2.780,00 + i.v.a. per stima riparazione semirimorchio per le parti rilevabili nelle zone dell'incendio, compresa la verniciatura;
- € 1.500,00 + i.v.a. per stima cilindro bicchieri surriscaldati e tubi oleodinamici;
- € 6.180,00 + i.v.a. per pompa sostituita sulla motrice prima dell'incendio;
- € 7.520,00 per fermo tecnico del mezzo;
- € 91,45 per spese di demolizione della motrice incendiata
Trattasi, per la maggior parte delle voci di danno sopra specificate, delle somme quantificate dal CTU
in sede di ATP.
Quanto alla prima voce di € 6.000,00, corrispondente al valore del trattore ante sinistro, la stessa deve essere riconosciuta.
Trattasi del risarcimento del danno per equivalente, non potendosi operare, si ribadisce, il risarcimento in forma specifica, essendo stata ritenuta la riparazione del mezzo evidentemente antieconomica.
Pertanto, la somma di € 6.000,00 è da reputarsi certamente congrua, atteso che trattasi di importo quantificato dal CTU sulla base del valore del trattore secondo il presumibile stato d'uso ante-sinistro.
Allo stesso modo devono essere riconosciute le voci di danno attinenti al semirimorchio e, in particolare, € 1.800,00 + i.v.a. per stima telo semirimorchio, € 2.780,00 + i.v.a. per stima riparazione semirimorchio per le parti rilevabili nelle zone dell'incendio, compresa la verniciatura, € 1.500,00 +
i.v.a. per stima cilindro bicchieri surriscaldati e tubi oleodinamici.
Trattasi di costi tutti connessi all'incendio oggetto di causa, che interessando il trattore ha compromesso altresì il semirimorchio annesso allo stesso.
Quanto alle specifiche voci inerenti al semirimorchio si osserva quanto di seguito.
In merito al telo danneggiato, la valutazione “prudenziale” di € 1.800,00, oltre iva operata dal CTU,
è da ritenersi legittima, sia sotto il profilo della riconducibilità all'incendio oggetto di causa, sia sotto il profilo della stima dei danni.
Si osserva che, se è vero che non è stato possibile effettuare una verifica generale dello stato del telo a seguito dell'incendio, può agevolmente presumersi che lo stesso sia andato irrimediabilmente distrutto a seguito del divampare delle fiamme, dovendo anche considerare che il materiale di cui lo stesso telo è composto, “PVC”, è certamente infiammabile. Tale voce, va pertanto riconosciuta, nella misura di € 1.800,00, oltre iva, come quantificata dal CTU.
Le medesime considerazioni, (sia in ordine alla connessione causale tra incendio del trattore e incendio del semirimorchio, sia in ordine all'infiammabilità del materiale (plastico) delle componenti del semirimorchio danneggiate) consentono di riconoscere altresì la somma di € 2.780,00.
Invero, trattasi dei costi attinenti all'impianto dell'aria, resosi necessari dopo che l'incendio ha danneggiato i tubi in materiale plastico;
attinenti alle parti elettriche, resosi necessari dopo che l'incendio ha danneggiamento dei cavi in materiale plastico;
attinenti alla riverniciatura della parte anteriore del semirimorchio, interessata dall'incendio proprio perché ubicata in posizione adiacente al trattatore.
Quanto alla ulteriore voce attinente alla riparazione del “pistone per ribaltamento (cilindro oleodinamico), la stessa deve essere riconosciuta nella misura ridotta di € 1.500,00 oltre iva, come esposto dal CTU, posto che seppur l'attrice ha prodotto fattura di riparazione di € 2.200,00 (datata
23.10.2020 e, quindi, certamente successiva all'incendio occorso), non è stata, in ogni caso, possibile la specifica verifica e/o esame delle parti riparate da parte dello stesso tecnico.
Trattasi di costi sostenuti dall'attrice a seguito dell'incendio occorso, come può agevolmente presumersi dal dato temporale.
Per contro, non può essere riconosciuta la somma di € 6.180,00 + i.v.a. sostenuta per la sostituzione della pompa sulla motrice prima dell'incendio. Trattasi, anzitutto, di costi che nulla hanno a che vedere con l'incendio oggetto di causa, posto che sono stati sostenuti pacificamente prima della verificazione dell'incendio e, pertanto, non costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'incendio di cui si discute.
In ogni caso, deve condividersi il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui,
all'applicazione della disciplina ex art. 2058 c.c. non può seguire la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato che comporterebbe una locupletazione per il danneggiato che supera la finalità risarcitoria (Cass. 10686/2023).
Conseguentemente non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo risarcitorio (€ 6.180,00 oltre iva) che sia equivalente o addirittura superi, come nelle specie, il valore del bene danneggiato (€
6.000,00), già riconosciuto.
Part Quanto alla domanda di risarcimento per fermo tecnico si osserva che, in sede di Atp la società
ha chiesto il risarcimento da fermo tecnico quantificato in € 150,00 per ogni giorno di mancato utilizzo della motrice ed € 88,50 di retribuzione pagata all'autista inoccupato.
All'esito della relazione peritale, posto che ogni riparazione è stata ritenuta antieconomica nessun risarcimento del danno da fermo tecnico e da retribuzione all'autista inoccupato è stato riconosciuto alla . T_
Nel giudizio di merito parte attrice ha chiesto il risarcimento della somma di € 80,00 al giorno per fermo tecnico, per complessivi € 7.520,00, posto che avrebbe acquistato un nuovo mezzo solo in data
4 dicembre 2020 (doc. 9) e pertanto è rimasta senza motrice per tre mesi.
Ritiene il Tribunale che nessuna somma a tale titolo può essere riconosciuta in favore dell'attrice.
Anzitutto la quantificazione dell'importo giornaliero è del tutto unilaterale.
Invero, l'attrice non ha allegato né ha offerta prova di aver sostenuto tali costi per aver,
eventualmente, affittato altro mezzo di medesima qualità e neppure ha prodotto alcun preventivo di affitto e/o acquisto del mezzo nel periodo in cui si duole di non aver potuto utilizzare il mezzo oggetto di causa.
Conseguentemente l'aver acquistato un nuovo mezzo a distanza di ben tre mesi dall'incendio è da considerarsi una libera scelta della stessa attrice.
Quanto alla somma di € 91,45 sostenuta a titolo di spese di demolizione della motrice incendiata, la stessa è dovuta.
Trattasi di costi accessori e connessi in via diretta all'evento dannoso oggetto di causa.
Conseguentemente deve essere riconosciuta la somma di € 91,45 a titolo di risarcimento del danno.
In definitiva, il danno deve essere così liquidato:
- € 6.000,00 per stima della motrice ante sinistro;
- € 1.800,00 + i.v.a. per stima telo semirimorchio;
- € 2.780,00 + i.v.a. per stima riparazione semirimorchio per le parti rilevabili nelle zone dell'incendio, compresa la verniciatura;
- € 1.500,00 + i.v.a. per stima cilindro bicchieri surriscaldati e tubi oleodinamici;
- € 91,45 per spese di demolizione della motrice incendiata;
per complessivi € 13.509,05 (€ 6.091,45 a titolo di restituzione del valore del mezzo oltre spese di demolizione ed € 7417,60 iva inclusa a titolo delle ulteriori voci di danno).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice, applicato il concorso di colpa come sopra affermato, va pronunciata la condanna di al pagamento della in favore della parte attrice somma di € 6.754,52 (pari al 50% della CP_3
complessiva somma di € 13.509.05), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite si osserva quanto di seguito.
Ai fini della liquidazione delle spese del procedimento di ATP, atteso l'esito della consulenza,
sussistono giustificati motivi per dichiarare tali spese compensate tra le parti nella misura della metà.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite del procedimento di ATP, ivi comprese quelle di CTP, tutte nella misura della metà, nella misura che si liquida in dispositivo, parametri medi per tutte le fasi. Le spese di CTP devono essere quantificate nella somma (per l'intero) pari a € 1.947,50 come documentate dalle parcelle prodotte dall'attrice al doc. 11.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di merito non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza, salva la liquidazione sulla base del decisum.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite del presente giudizio di merito, sulla base del decisum, con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva (attesa la parziale coincidenza dell'attività difensiva con quella consacrata nel ricorso per ATP) medi per le altre fasi di giudizio. Quanto alle spese di CTU, atteso l'esito della relazione peritale, va disposto, in via definitiva, l'onere a carico solidale di entrambe le parti in pari misura, così come liquidate in sede di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice,
accertato l'inadempimento della convenuta al contratto oggetto di causa concluso con l'attrice, nei termini esposti in motivazione, accertato il concorso di colpa di entrambe le parti in pari misura, nella causazione dei danni lamentati dalla parte attrice in esito all'evento oggetto di causa, liquidati i danni subiti dalla parte attrice nella somma complessiva di € 13.509,05, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 6.754,52 a titolo di risarcimento del danno,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquida le spese del procedimento di ATP (per l'intero) in € 259,00 per anticipazioni, € 1.947,50 per spese di CTP ed € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge, dichiarandole compensate nella misura della metà;
condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice la metà delle spese del procedimento di ATP
come sopra (per l'intero) liquidate;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio di merito che liquida in €
518,00 per anticipazioni ed € 4.230,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, in pari quota nei rapporti interni, le spese di CTU come liquidate in sede di ATP, condannando parte convenuta a rifondere alla parte attrice la propria quota.
Brescia, 8 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio “Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”