CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2822/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati
Serena BACCOLINI Presidente rel. est. Elisa FAZZINI Consigliere Ernesta OCCHIUTO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2822/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. P.IVA_1
Parte_2
C.F. C.F._1 elett. te domiciliate in Milano, Via San Gregorio n. 49, presso lo studio dell'avv. Davide Piacentini che le rappresenta e difende, come da delega in atti APPELLANTI
contro
Controparte_1
in persona del in carica,
[...] CP_2
CF P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, in Milano, Via Freguglia n. 1 è ex lege domiciliato, APPELLATO
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 969/2023 del Tribunale di Como pubblicata l'11/9/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per Parte_3
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, in
[...] funzione di Giudice di appello, così provvedere in riforma della sentenza impugnata n. 969/2023 del Tribunale di Como, disattesa ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, IN VIA PRELIMINARE: disporre con ogni opportuno provvedimento la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o revocare, in accoglimento del presente appello e per i motivi ivi dedotti, il decreto MEF n. 791057/A notificato a mezzo PEC in data 09.05.2023, in quanto illegittimo, ingiusto e gravatorio;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi dei due gradi di giudizio, da liquidarsi a favore delle ricorrenti;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, riformare in ogni caso la liquidazione delle spese e compensi di primo grado riconducendola alla minor somma di euro 852,00 (oltre 15% ed oneri di legge) come meglio dettagliata nell'atto di appello;
provvedimento immediatamente esecutivo ex lege.”
per il Controparte_3 Controparte_1
: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare l'appello e confermare la
[...] sentenza n. 969/2023, pronunciata dal Tribunale di Como in data 11 settembre 2023 e pubblicata nella stessa data. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 791057/A/MI/SB il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano aveva ingiunto a e Parte_2 alla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo (di seguito, anche solo “la banca”) il pagamento, in solido, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 oltre spese. L'illecito è stato contestato ai sensi dell'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, avendo gli appellanti omesso di comunicare l'infrazione di cui all'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007, disposizione quest'ultima che impone l'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni emessi per importi superiori a € 1.000,00. Dalla documentazione in atti emerge quanto segue:
- in data 1/7/2020, (che non è parte del presente giudizio) aveva Persona_1 portato all'incasso, presso l'agenzia di Fino Mornasco della banca appellante, presso cui era correntista, l'assegno n. 0824540005-03 del 30/6/2020 – tratto sulla Banca di Roma pagina 2 di 9 (successivamente confluita in –, emesso per € 3.172,00 e privo della Controparte_4 clausola di non trasferibilità;
- l'operazione veniva eseguita da dipendente della banca, la quale Parte_2 ometteva la segnalazione al Ministero dell'assenza della clausola di non trasferibilità, così violando l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 51 d.lgs. cit.;
- successivamente all'acquisizione della nota del 7/7/2020, con cui (banca CP_4 trattaria dell'assegno) aveva comunicato i dati del traente, l'Amministrazione in data 27/8/2020 trasmetteva, a mezzo pec, alla la richiesta di informazioni in Parte_1 ordine ai dati del beneficiario dell'assegno nonché alla condotta assunta dalla banca rispetto all'obbligo previsto dall'art. 51, comma 1 d. lgs. cit.;
- l'istituto di credito appellato chiariva di non aver provveduto alla segnalazione e, contestualmente, comunicava i dati della quale operatore che aveva negoziato Pt_2 il titolo;
- a seguito di tali comunicazioni il 2/11/2020 veniva emesso il verbale di contestazione della violazione, notificato sia alla banca che alla dipendente1.
Gli incolpati trasmettevano scritti difensivi con richiesta di audizione personale. Nonostante la rituale comunicazione, gli interessati non vi presenziavano. Trasmettevano ulteriori scritti difensivi ad integrazione di quelli precedentemente prodotti.
Non essendo risultate fondate le argomentazioni spese a difesa e non essendo pervenuto alcun riscontro del pagamento della sanzione, l'Amministrazione provvedeva, quindi, a notificare il decreto sanzionatorio. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, la banca e la proponevano opposizione Pt_2 avverso il suddetto decreto dinanzi al Tribunale di Como, chiedendone l'annullamento sulla base dei seguenti motivi:
- per difetto di colpa della dipendente poiché tratta in errore dalla Pt_2 concomitanza di plurime circostanze, quali: a) l'essere la già cliente Per_1 della banca;
b) la presenza sul fronte e retro dell'assegno dell'avvertenza stampata in ordine all'obbligo di apposizione della clausola “non trasferibile”; c) l'assenza di ulteriori girate sul titolo che, quindi, non aveva circolato;
d) in tesi, posto che la totalità dei carnet di assegni stampati dalle banche riportava, almeno dal 2011, la clausola di non trasferibilità prestampata, i titoli che ne erano sforniti risultavano estremamente rari, circostanza che aveva abbassato in modo rilevante la soglia di attenzione della dipendente che, per la poca esperienza, non si era verosimilmente mai rapportata con assegni sforniti della suddetta clausola;
- per operatività della buona fede sia della correntista che aveva Per_1 provveduto al pagamento della sanzione comminatale dal (pari a € CP_3 1 La notifica veniva eseguita alla banca con pec del 2/11/2020 e alla tramite raccomandata A/R il 10/11/2020. Pt_2 pagina 3 di 9 639,00), che della nei confronti della quale la banca datrice di lavoro Pt_2 non aveva ritenuto di assumere alcun provvedimento disciplinare;
- per insussistenza dell'illecito amministrativo contestato poiché l'assegno non era stato girato, ma posto direttamente all'incasso presso un intermediario vigilato, e poiché nessuno dei soggetti coinvolti aveva mai svolto attività illecite o risultava contiguo a fenomeni di criminalità, né era mai stato colpito da questo genere di sanzioni;
- la sproporzione della sanzione applicata dal rispetto sia alla reale (e, in CP_3 tesi, inesistente) pericolosità del fatto commesso sia alla somma portato dal titolo negoziato.
Si costituiva il , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in CP_3 quanto tardivo nonché l'inammissibilità della notifica, in quanto eseguita presso il di Roma e Controparte_5 non presso la , ossia Controparte_6
l'autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento. Nel merito, l'Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma del decreto sanzionatorio. All'esito del giudizio, il Tribunale di Como, respinte le eccezioni preliminari di parte resistente, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto n. 791957/A e ha condannato gli opponenti in solido alla rifusione delle spese processuali del grado, liquidate in € 2.041,60. Nel pervenire a tale decisione, il Giudice di primo grado osservava come le circostanze addotte dall'opponente fossero del tutto inidonee ad escludere la colpa della dipendente. Inoltre, considerato che quello per cui era causa rientrava tra gli illeciti di pericolo astratto, a rilevare non era “la finalità dell'operazione, ma la necessità che la stessa
[venisse] monitorata dal sistema bancario, e l'operatore ha una ridotta discrezionalità, non potendo basare la propria decisione sull'opportunità di effettuare o meno la segnalazione sulla presunzione, frutto di valutazioni squisitamente personali, che l'illecito non si sia concretizzato (Cass. 6647/2006 e 1645/2017; Trib. Milano 20 settembre 2022)”2. La banca e la hanno proposto appello, insistendo nell'accoglimento delle Pt_2 conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio. Sono stati articolati quattro motivi di impugnazione, con cui gli appellanti hanno censurato:
1. la ritenuta inidoneità delle circostanze dedotte dall' Amministrazione in relazione alla condotta omissiva della Pt_2
2. qualificazione dell'illecito amministrativo in esame quale illecito di pericolo astratto;
2 Sentenza impugnata pag.
5. pagina 4 di 9 3. la ritenuta applicazione dell'art. 49 e dell'art. 51 d.lgs. n. 231/2007 secondo una lettura non costituzionalmente orientata;
4. la quantificazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , concludendo per il rigetto CP_3 dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. All'udienza di prima comparizione, celebrata il 15/5/2024, la Corte ha rinviato la causa all'odierna udienza, in cui le parti hanno discusso, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni, così come riportate in epigrafe. All'esito della discussione, la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio. Alla presenza delle parti, è stata pronunciata sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano non ha impugnato in via incidentale la sentenza del Tribunale di Como nella parte in cui ha respinto le eccezioni preliminari proposte, sulla tempestività del ricorso in opposizione e sulla regolarità della notifica. Su tali questioni, le statuizioni di rigetti devono ritenersi coperte dal giudicato interno.
I primi tre motivi di appello vengono trattati unitariamente in quanto connessi. L'appellante, dopo aver reiterato le eccezioni svolte in primo grado in ordine all'applicabilità della normativa antiriciclaggio e al difetto dell'elemento soggettivo in capo alla dipendente ha contestato la qualificazione dell'illecito in esame, Pt_2 quale illecito di pericolo astratto, affermata dal Giudice di primo grado. Tali sarebbero soltanto gli illeciti tipicizzati dal legislatore3, che volutamente non avrebbe compreso l'illecito amministrativo per cui è causa. In tesi, posto che la ratio della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007 è quella di contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti ed infiltrazioni di terrorismo, inevitabilmente gli illeciti ivi previsti devono essere ricompresi tra quelli “di pericolo concreto, per i quali il legislatore impone al Giudicante la valutazione della pericolosità in concreto del comportamento oggetto di accertamento”, che nel caso in esame non sussisterebbe4.
Inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe dato, della normativa di riferimento ( artt. 49 e 51 d.lgs. n. 231/2007 ), una lettura non costituzionalmente orientata, talché sarebbe incorso nel divieto di analogia in malam partem, nella misura in cui ha parificato la fattispecie “dell'assegno, seppur privo della clausola non trasferibile, non girato a terzi, che non ha quindi materialmente circolato, posto all'incasso dal beneficiario” con quella diversa “dell'assegno privo della clausola non trasferibile, che il beneficiario ha girato ad un terzo (e che quest'ultimo, per ipotesi, ha girato ad un altro terzo e così di seguito), realizzando in questo modo un'ipotesi di circolazione di denaro non tracciato”5. Come rilevato da parte appellata, i motivi sono infondati e devono essere disattesi. L'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 dispone che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Il successivo art. 51, al primo comma, impone ai soggetti che nell'esercizio delle proprie funzioni vengano a conoscenza dell'infrazione del suddetto obbligo, di darne tempestiva comunicazione (entro trenta giorni) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché proceda con gli adempimenti del caso previsti dalla legge6; l'inadempimento di tale obbligo viene punito “con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro” (cfr. art. 63, comma 5, d.lgs. n. cit.). Siffatta omissione, pertanto, rileva quale illecito amministrativo che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Como, è riconducibile alla categoria degli illeciti di pericolo astratto, rispetto ai quali la valutazione di pericolosità dell'azione o dell'omissione sanzionata viene eseguita ex ante dal legislatore. Ai fini della loro consumazione, non rileva che la condotta (attiva od omissiva) dell'agente sia stato concretamente offensivo del bene protetto dalla previsione normativa. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva […] quale causa di esclusione della responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata "ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria”7. Il sistema sanzionatorio introdotto con il d.lgs. n. 231/2007 ha anticipato la condizione di sviluppo dell'azione ragionevolmente sospetta da cui sorge l'obbligo di segnalazione a carico dell'operatore e di cui si discute. L'illecito amministrativo ex art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007 non richiede che il titolo abbia circolato: è sufficiente la sola realizzazione di quel comportamento omissivo descritto nella disposizione, secondo una valutazione compiuta a monte dal legislatore. Siffatta circostanza è stata ben evidenziata dal Giudice di primo grado che ha fatto una corretta applicazione della disposizione contestata. Infatti, l'applicazione della sanzione alla banca e a è seguita Parte_2 all'accertamento dell'omessa segnalazione nei termini di legge, una volta venuti a conoscenza dell'emissione dell'assegno per € 3.172,00 sfornito della clausola di non trasferibilità. Avuto successivo riguardo all'elemento soggettivo, rileva la Corte come gli appellanti abbiano escluso l'elemento soggettivo in capo alla dipendente Parte_2 sulla base delle considerazioni svolte in primo grado e che porterebbero ad affermare la sussistenza della buona fede. L'art. 3 della l. n. 689/1981 prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. […]”. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità la disposizione “pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa”8. Pertanto, il soggetto autore del fatto illecito si presume in colpa, salvo che lo stesso dimostri la propria buona fede ovvero la sussistenza di ulteriori circostanze in grado di escludere la rimproverabilità della sua azione od omissione a titolo di colpa. Gli appellanti non hanno assolto a tale onere. La prospettazione difensiva dei sanzionati sembra trascurare l'onere di diligenza qualificata, che il secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. pone a carico dell'operatore professionale (cosiddetta diligenza del bonus argentarius). La disposizione richiede che, nell'esercizio dell'attività professionale, il soggetto applichi uno standard qualitativo e quantitativo più elevato rispetto a quello esigibile dall'uomo medio, il cui contenuto si determina avendo riguardo al tipo di attività svolta. E' di tutta evidenza come tale onere richieda la conoscenza della normativa (antiriciclaggio) inerente alla professione nonché degli strumenti che della medesima son propri. La dipendente, nel momento in cui ha avuto la materiale disponibilità del titolo all'atto della sua presentazione per l'incasso, si sarebbe dovuta avvedere della mancanza della 8 Cass. ordinanza n. 24386/2023. pagina 7 di 9 clausola di non trasferibilità (ictu oculi non confondibile con la dicitura prestampata apposta sopra lo spazio dedicato alla girata), anomalia immediatamente percepibile agli occhi del bonus argentarius e, dunque, provvedere all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007. I motivi di appello esaminati devono, quindi, essere rigettati, trovando conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto n. 791057/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano.
Da ultimo, con il quarto motivo di appello, parte appellante si duole della quantificazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado. In tesi, considerati l'esiguo valore della lite (parametrato al valore della sanzione che si assesta sul minimo edittale), e che la causa è risultata documentale, il Tribunale di Como avrebbe dovuto applicare i parametri minimi dello scaglione di riferimento. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Parte appellante, come in precedenza riportato, ha contestato esclusivamente l'entità delle spese liquidate. Il Giudice di primo grado ha recepito l'importo indicato nella nota spese depositata dal
, che aveva richiesto la liquidazione dei compensi tabellari per tutte le fasi, CP_3 considerando i parametri medi dello scaglione dato dall'entità della sanzione comminata, ridotti del 20% come previsto dall'art. 152bis disp. att. c.p.c. e così concludendo nella misura di € 2.041,60 per compensi. La liquidazione, a giudizio della Corte, non risulta congrua rispetto all'effettiva svolgimento del giudizio di primo grado, che aveva visto la celebrazione di una sola udienza, al cui esito è stata pronunciata la sentenza impugnata. Conclusivamente, in riforma parziale della sentenza impugnata, le spese per il primo grado di giudizio devono essere rideterminate nella misura indicata in dispositivo, data dall'applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento dati dal valore della controversia (entità della sanzione amministrativa – scaglione da € 1.101 a € 5.200), come previsti dal DM n. 149/2022, per tutte le fasi tranne che per quella istruttoria non effettivamente svolta, con successiva diminuzione del 20% come indicato nella nota spese depositata dall'Amministrazione.
Infine, avuto riguardo alle spese del presente grado di giudizio, l'esito dell'impugnazione, che ha visto accolto l'appello limitatamente al quarto motivo e considerata la natura della causa, sussistono i presupposti ex art. 92, comma 2, cpc per compensare le spese del grado nella misura di 2/3. La restante quota di 1/3 viene posta a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 91 cpc e liquidata nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei pagina 8 di 9 parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 1.101 a € 5.200), avuto riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto dalla
[...]
e da nei confronti del Parte_3 Parte_2
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, avverso la sentenza n. 969/2023 del Tribunale di Como pubblicata l'11/9/2023, così dispone:
a) in parziale accoglimento dell'appello, ferma restando la conferma del decreto n. 791057/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano ridetermina le spese di lite poste a carico
[...]
Parte_3 Parte_2
in solido tra loro, e in favore del Ministero dell'Economia e delle
[...]
Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in € 1.360,80 per compensi;
b) dichiara le spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti nella misura di 2/3 e condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano a rifondere in favore di parte appellante la restante quota di 1/3, che liquida in € 641,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge.
Così deciso in Milano, in data 22/1/2025 Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3L'omissione di soccorso – art. 593 c.p., l'associazione a delinquere – art. 416 c.p., l'avvelenamento di acque – art. 439 c.p. e traffico di influenze illecite – art. 346 bis c.p. 4 Sentenza impugnata pag.
7. pagina 5 di 9 5 Atto di appello pag. 14. 6 “Obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni di cui al presente titolo”:
1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all CP_7
. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del
[...] comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione Controparte_ deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla banca o da Controparte_8 che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già
[...] effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. 7 Cass. n. 2956/2016. pagina 6 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati
Serena BACCOLINI Presidente rel. est. Elisa FAZZINI Consigliere Ernesta OCCHIUTO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2822/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. P.IVA_1
Parte_2
C.F. C.F._1 elett. te domiciliate in Milano, Via San Gregorio n. 49, presso lo studio dell'avv. Davide Piacentini che le rappresenta e difende, come da delega in atti APPELLANTI
contro
Controparte_1
in persona del in carica,
[...] CP_2
CF P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, in Milano, Via Freguglia n. 1 è ex lege domiciliato, APPELLATO
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 969/2023 del Tribunale di Como pubblicata l'11/9/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per Parte_3
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, in
[...] funzione di Giudice di appello, così provvedere in riforma della sentenza impugnata n. 969/2023 del Tribunale di Como, disattesa ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, IN VIA PRELIMINARE: disporre con ogni opportuno provvedimento la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o revocare, in accoglimento del presente appello e per i motivi ivi dedotti, il decreto MEF n. 791057/A notificato a mezzo PEC in data 09.05.2023, in quanto illegittimo, ingiusto e gravatorio;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi dei due gradi di giudizio, da liquidarsi a favore delle ricorrenti;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, riformare in ogni caso la liquidazione delle spese e compensi di primo grado riconducendola alla minor somma di euro 852,00 (oltre 15% ed oneri di legge) come meglio dettagliata nell'atto di appello;
provvedimento immediatamente esecutivo ex lege.”
per il Controparte_3 Controparte_1
: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare l'appello e confermare la
[...] sentenza n. 969/2023, pronunciata dal Tribunale di Como in data 11 settembre 2023 e pubblicata nella stessa data. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 791057/A/MI/SB il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano aveva ingiunto a e Parte_2 alla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo (di seguito, anche solo “la banca”) il pagamento, in solido, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 oltre spese. L'illecito è stato contestato ai sensi dell'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, avendo gli appellanti omesso di comunicare l'infrazione di cui all'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007, disposizione quest'ultima che impone l'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni emessi per importi superiori a € 1.000,00. Dalla documentazione in atti emerge quanto segue:
- in data 1/7/2020, (che non è parte del presente giudizio) aveva Persona_1 portato all'incasso, presso l'agenzia di Fino Mornasco della banca appellante, presso cui era correntista, l'assegno n. 0824540005-03 del 30/6/2020 – tratto sulla Banca di Roma pagina 2 di 9 (successivamente confluita in –, emesso per € 3.172,00 e privo della Controparte_4 clausola di non trasferibilità;
- l'operazione veniva eseguita da dipendente della banca, la quale Parte_2 ometteva la segnalazione al Ministero dell'assenza della clausola di non trasferibilità, così violando l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 51 d.lgs. cit.;
- successivamente all'acquisizione della nota del 7/7/2020, con cui (banca CP_4 trattaria dell'assegno) aveva comunicato i dati del traente, l'Amministrazione in data 27/8/2020 trasmetteva, a mezzo pec, alla la richiesta di informazioni in Parte_1 ordine ai dati del beneficiario dell'assegno nonché alla condotta assunta dalla banca rispetto all'obbligo previsto dall'art. 51, comma 1 d. lgs. cit.;
- l'istituto di credito appellato chiariva di non aver provveduto alla segnalazione e, contestualmente, comunicava i dati della quale operatore che aveva negoziato Pt_2 il titolo;
- a seguito di tali comunicazioni il 2/11/2020 veniva emesso il verbale di contestazione della violazione, notificato sia alla banca che alla dipendente1.
Gli incolpati trasmettevano scritti difensivi con richiesta di audizione personale. Nonostante la rituale comunicazione, gli interessati non vi presenziavano. Trasmettevano ulteriori scritti difensivi ad integrazione di quelli precedentemente prodotti.
Non essendo risultate fondate le argomentazioni spese a difesa e non essendo pervenuto alcun riscontro del pagamento della sanzione, l'Amministrazione provvedeva, quindi, a notificare il decreto sanzionatorio. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, la banca e la proponevano opposizione Pt_2 avverso il suddetto decreto dinanzi al Tribunale di Como, chiedendone l'annullamento sulla base dei seguenti motivi:
- per difetto di colpa della dipendente poiché tratta in errore dalla Pt_2 concomitanza di plurime circostanze, quali: a) l'essere la già cliente Per_1 della banca;
b) la presenza sul fronte e retro dell'assegno dell'avvertenza stampata in ordine all'obbligo di apposizione della clausola “non trasferibile”; c) l'assenza di ulteriori girate sul titolo che, quindi, non aveva circolato;
d) in tesi, posto che la totalità dei carnet di assegni stampati dalle banche riportava, almeno dal 2011, la clausola di non trasferibilità prestampata, i titoli che ne erano sforniti risultavano estremamente rari, circostanza che aveva abbassato in modo rilevante la soglia di attenzione della dipendente che, per la poca esperienza, non si era verosimilmente mai rapportata con assegni sforniti della suddetta clausola;
- per operatività della buona fede sia della correntista che aveva Per_1 provveduto al pagamento della sanzione comminatale dal (pari a € CP_3 1 La notifica veniva eseguita alla banca con pec del 2/11/2020 e alla tramite raccomandata A/R il 10/11/2020. Pt_2 pagina 3 di 9 639,00), che della nei confronti della quale la banca datrice di lavoro Pt_2 non aveva ritenuto di assumere alcun provvedimento disciplinare;
- per insussistenza dell'illecito amministrativo contestato poiché l'assegno non era stato girato, ma posto direttamente all'incasso presso un intermediario vigilato, e poiché nessuno dei soggetti coinvolti aveva mai svolto attività illecite o risultava contiguo a fenomeni di criminalità, né era mai stato colpito da questo genere di sanzioni;
- la sproporzione della sanzione applicata dal rispetto sia alla reale (e, in CP_3 tesi, inesistente) pericolosità del fatto commesso sia alla somma portato dal titolo negoziato.
Si costituiva il , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in CP_3 quanto tardivo nonché l'inammissibilità della notifica, in quanto eseguita presso il di Roma e Controparte_5 non presso la , ossia Controparte_6
l'autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento. Nel merito, l'Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma del decreto sanzionatorio. All'esito del giudizio, il Tribunale di Como, respinte le eccezioni preliminari di parte resistente, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto n. 791957/A e ha condannato gli opponenti in solido alla rifusione delle spese processuali del grado, liquidate in € 2.041,60. Nel pervenire a tale decisione, il Giudice di primo grado osservava come le circostanze addotte dall'opponente fossero del tutto inidonee ad escludere la colpa della dipendente. Inoltre, considerato che quello per cui era causa rientrava tra gli illeciti di pericolo astratto, a rilevare non era “la finalità dell'operazione, ma la necessità che la stessa
[venisse] monitorata dal sistema bancario, e l'operatore ha una ridotta discrezionalità, non potendo basare la propria decisione sull'opportunità di effettuare o meno la segnalazione sulla presunzione, frutto di valutazioni squisitamente personali, che l'illecito non si sia concretizzato (Cass. 6647/2006 e 1645/2017; Trib. Milano 20 settembre 2022)”2. La banca e la hanno proposto appello, insistendo nell'accoglimento delle Pt_2 conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio. Sono stati articolati quattro motivi di impugnazione, con cui gli appellanti hanno censurato:
1. la ritenuta inidoneità delle circostanze dedotte dall' Amministrazione in relazione alla condotta omissiva della Pt_2
2. qualificazione dell'illecito amministrativo in esame quale illecito di pericolo astratto;
2 Sentenza impugnata pag.
5. pagina 4 di 9 3. la ritenuta applicazione dell'art. 49 e dell'art. 51 d.lgs. n. 231/2007 secondo una lettura non costituzionalmente orientata;
4. la quantificazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , concludendo per il rigetto CP_3 dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. All'udienza di prima comparizione, celebrata il 15/5/2024, la Corte ha rinviato la causa all'odierna udienza, in cui le parti hanno discusso, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni, così come riportate in epigrafe. All'esito della discussione, la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio. Alla presenza delle parti, è stata pronunciata sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano non ha impugnato in via incidentale la sentenza del Tribunale di Como nella parte in cui ha respinto le eccezioni preliminari proposte, sulla tempestività del ricorso in opposizione e sulla regolarità della notifica. Su tali questioni, le statuizioni di rigetti devono ritenersi coperte dal giudicato interno.
I primi tre motivi di appello vengono trattati unitariamente in quanto connessi. L'appellante, dopo aver reiterato le eccezioni svolte in primo grado in ordine all'applicabilità della normativa antiriciclaggio e al difetto dell'elemento soggettivo in capo alla dipendente ha contestato la qualificazione dell'illecito in esame, Pt_2 quale illecito di pericolo astratto, affermata dal Giudice di primo grado. Tali sarebbero soltanto gli illeciti tipicizzati dal legislatore3, che volutamente non avrebbe compreso l'illecito amministrativo per cui è causa. In tesi, posto che la ratio della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007 è quella di contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti ed infiltrazioni di terrorismo, inevitabilmente gli illeciti ivi previsti devono essere ricompresi tra quelli “di pericolo concreto, per i quali il legislatore impone al Giudicante la valutazione della pericolosità in concreto del comportamento oggetto di accertamento”, che nel caso in esame non sussisterebbe4.
Inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe dato, della normativa di riferimento ( artt. 49 e 51 d.lgs. n. 231/2007 ), una lettura non costituzionalmente orientata, talché sarebbe incorso nel divieto di analogia in malam partem, nella misura in cui ha parificato la fattispecie “dell'assegno, seppur privo della clausola non trasferibile, non girato a terzi, che non ha quindi materialmente circolato, posto all'incasso dal beneficiario” con quella diversa “dell'assegno privo della clausola non trasferibile, che il beneficiario ha girato ad un terzo (e che quest'ultimo, per ipotesi, ha girato ad un altro terzo e così di seguito), realizzando in questo modo un'ipotesi di circolazione di denaro non tracciato”5. Come rilevato da parte appellata, i motivi sono infondati e devono essere disattesi. L'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 dispone che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Il successivo art. 51, al primo comma, impone ai soggetti che nell'esercizio delle proprie funzioni vengano a conoscenza dell'infrazione del suddetto obbligo, di darne tempestiva comunicazione (entro trenta giorni) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché proceda con gli adempimenti del caso previsti dalla legge6; l'inadempimento di tale obbligo viene punito “con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro” (cfr. art. 63, comma 5, d.lgs. n. cit.). Siffatta omissione, pertanto, rileva quale illecito amministrativo che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Como, è riconducibile alla categoria degli illeciti di pericolo astratto, rispetto ai quali la valutazione di pericolosità dell'azione o dell'omissione sanzionata viene eseguita ex ante dal legislatore. Ai fini della loro consumazione, non rileva che la condotta (attiva od omissiva) dell'agente sia stato concretamente offensivo del bene protetto dalla previsione normativa. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva […] quale causa di esclusione della responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata "ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria”7. Il sistema sanzionatorio introdotto con il d.lgs. n. 231/2007 ha anticipato la condizione di sviluppo dell'azione ragionevolmente sospetta da cui sorge l'obbligo di segnalazione a carico dell'operatore e di cui si discute. L'illecito amministrativo ex art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007 non richiede che il titolo abbia circolato: è sufficiente la sola realizzazione di quel comportamento omissivo descritto nella disposizione, secondo una valutazione compiuta a monte dal legislatore. Siffatta circostanza è stata ben evidenziata dal Giudice di primo grado che ha fatto una corretta applicazione della disposizione contestata. Infatti, l'applicazione della sanzione alla banca e a è seguita Parte_2 all'accertamento dell'omessa segnalazione nei termini di legge, una volta venuti a conoscenza dell'emissione dell'assegno per € 3.172,00 sfornito della clausola di non trasferibilità. Avuto successivo riguardo all'elemento soggettivo, rileva la Corte come gli appellanti abbiano escluso l'elemento soggettivo in capo alla dipendente Parte_2 sulla base delle considerazioni svolte in primo grado e che porterebbero ad affermare la sussistenza della buona fede. L'art. 3 della l. n. 689/1981 prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. […]”. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità la disposizione “pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa”8. Pertanto, il soggetto autore del fatto illecito si presume in colpa, salvo che lo stesso dimostri la propria buona fede ovvero la sussistenza di ulteriori circostanze in grado di escludere la rimproverabilità della sua azione od omissione a titolo di colpa. Gli appellanti non hanno assolto a tale onere. La prospettazione difensiva dei sanzionati sembra trascurare l'onere di diligenza qualificata, che il secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. pone a carico dell'operatore professionale (cosiddetta diligenza del bonus argentarius). La disposizione richiede che, nell'esercizio dell'attività professionale, il soggetto applichi uno standard qualitativo e quantitativo più elevato rispetto a quello esigibile dall'uomo medio, il cui contenuto si determina avendo riguardo al tipo di attività svolta. E' di tutta evidenza come tale onere richieda la conoscenza della normativa (antiriciclaggio) inerente alla professione nonché degli strumenti che della medesima son propri. La dipendente, nel momento in cui ha avuto la materiale disponibilità del titolo all'atto della sua presentazione per l'incasso, si sarebbe dovuta avvedere della mancanza della 8 Cass. ordinanza n. 24386/2023. pagina 7 di 9 clausola di non trasferibilità (ictu oculi non confondibile con la dicitura prestampata apposta sopra lo spazio dedicato alla girata), anomalia immediatamente percepibile agli occhi del bonus argentarius e, dunque, provvedere all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007. I motivi di appello esaminati devono, quindi, essere rigettati, trovando conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto n. 791057/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano.
Da ultimo, con il quarto motivo di appello, parte appellante si duole della quantificazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado. In tesi, considerati l'esiguo valore della lite (parametrato al valore della sanzione che si assesta sul minimo edittale), e che la causa è risultata documentale, il Tribunale di Como avrebbe dovuto applicare i parametri minimi dello scaglione di riferimento. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Parte appellante, come in precedenza riportato, ha contestato esclusivamente l'entità delle spese liquidate. Il Giudice di primo grado ha recepito l'importo indicato nella nota spese depositata dal
, che aveva richiesto la liquidazione dei compensi tabellari per tutte le fasi, CP_3 considerando i parametri medi dello scaglione dato dall'entità della sanzione comminata, ridotti del 20% come previsto dall'art. 152bis disp. att. c.p.c. e così concludendo nella misura di € 2.041,60 per compensi. La liquidazione, a giudizio della Corte, non risulta congrua rispetto all'effettiva svolgimento del giudizio di primo grado, che aveva visto la celebrazione di una sola udienza, al cui esito è stata pronunciata la sentenza impugnata. Conclusivamente, in riforma parziale della sentenza impugnata, le spese per il primo grado di giudizio devono essere rideterminate nella misura indicata in dispositivo, data dall'applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento dati dal valore della controversia (entità della sanzione amministrativa – scaglione da € 1.101 a € 5.200), come previsti dal DM n. 149/2022, per tutte le fasi tranne che per quella istruttoria non effettivamente svolta, con successiva diminuzione del 20% come indicato nella nota spese depositata dall'Amministrazione.
Infine, avuto riguardo alle spese del presente grado di giudizio, l'esito dell'impugnazione, che ha visto accolto l'appello limitatamente al quarto motivo e considerata la natura della causa, sussistono i presupposti ex art. 92, comma 2, cpc per compensare le spese del grado nella misura di 2/3. La restante quota di 1/3 viene posta a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 91 cpc e liquidata nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei pagina 8 di 9 parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 1.101 a € 5.200), avuto riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto dalla
[...]
e da nei confronti del Parte_3 Parte_2
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, avverso la sentenza n. 969/2023 del Tribunale di Como pubblicata l'11/9/2023, così dispone:
a) in parziale accoglimento dell'appello, ferma restando la conferma del decreto n. 791057/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano ridetermina le spese di lite poste a carico
[...]
Parte_3 Parte_2
in solido tra loro, e in favore del Ministero dell'Economia e delle
[...]
Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in € 1.360,80 per compensi;
b) dichiara le spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti nella misura di 2/3 e condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano a rifondere in favore di parte appellante la restante quota di 1/3, che liquida in € 641,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge.
Così deciso in Milano, in data 22/1/2025 Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3L'omissione di soccorso – art. 593 c.p., l'associazione a delinquere – art. 416 c.p., l'avvelenamento di acque – art. 439 c.p. e traffico di influenze illecite – art. 346 bis c.p. 4 Sentenza impugnata pag.
7. pagina 5 di 9 5 Atto di appello pag. 14. 6 “Obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni di cui al presente titolo”:
1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all CP_7
. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del
[...] comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione Controparte_ deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla banca o da Controparte_8 che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già
[...] effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. 7 Cass. n. 2956/2016. pagina 6 di 9