Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 5864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5864 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05864/2025REG.PROV.COLL.
N. 08659/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8659 del 2024, proposto da
Mosaico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Farina, Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – SE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Police in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – Arera, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V, 27 agosto 2024, n. 15942, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Marco Farina e Roberto Paolo Molea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici (SE) ha respinto la domanda di accesso al regime di sostegno, previsto dal decreto ministeriale del 5 settembre 2011, per l’impianto di cogenerazione denominato “CK69”, di proprietà dell’appellante Mosaico.
2. Dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti emerge che:
a) l’unità di cogenerazione oggetto del giudizio, ubicata presso lo stabilimento di IA (VI), è costituita da un motore cogenerativo a combustione interna (endotermico), di potenza pari a 4,270 MW;
b) il motore cogenerativo è entrato in esercizio il 26 giugno 2013, operando in un primo tempo in collegamento funzionale – attraverso lo scambiatore di calore denominato “ECO2” – con altra unità di cogenerazione, costituita da una turbina a vapore identificata con il codice “T10” e presente nel medesimo stabilimento fin dal 1961;
c) per l’impianto così configurato era stata presentata, il 24 marzo 2014, una prima istanza di riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e di erogazione del regime di sostegno di cui al d.m. 5 settembre 2011 per la produzione del 2013;
d) tale istanza è stata respinta dal SE (con atti prot. P20140024307 e P20150003188) proprio in ragione dell’esistenza del collegamento funzionale tra motore e turbina a vapore, che rendeva l’unità di cogenerazione difforme dai requisiti di cui al d.m. 5 settembre 2011;
e) a partire dal 1° novembre 2014 lo scambiatore “ECO2” è stato dismesso, rimuovendo il collegamento funzionale tra le due unità cogenerative; per l’effetto, il motore endotermico è stato reso funzionalmente indipendente, iniziando ad operare come autonoma e distinta unità cogenerativa (da tale momento identificata dal codice “CK69”);
e) la società appellante ha presentato, pertanto, nuove domande di accesso al regime di sostegno di cui al d.m. 5 settembre 2011, per la nuova unità “CK69”, a partire dalla produzione dell’anno 2015, vale a dire la prima annualità nella quale il motore endotermico ha funzionato in modo indipendente dalla turbina “T10”;
f) con il provvedimento prot. P20170124689, impugnato in questa sede, il SE ha respinto la domanda riferita alla produzione dell’annualità 2016, ritenendo che l’unità “CK69” non potesse qualificarsi come “ nuova unità di cogenerazione ” ai sensi dell’art. 2, lett. c), del D.M. 5 settembre 2011, in quanto costituita da componenti già entrati in esercizio;
g) analoghi provvedimenti, oggetto di separati giudizi, sono stati adottati dal SE con riferimento alle richieste di incentivazione relative ad altre annualità di produzione (2015 e 2017-2023).
3. Con la sentenza indicata in epigrafe è stato respinto il ricorso di primo grado e sono state compensate le spese di lite tra le parti. In particolare:
I) con riguardo al primo motivo, con cui si lamentava il mancato invio del preavviso di rigetto (art. 10- bis , l. 7 agosto 1990, n. 241), il T.a.r. ha ritenuto inapplicabile, ratione temporis, il nuovo regime impeditivo della sanatoria – introdotto dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120 – e ha quindi considerato il vizio irrilevante, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (art. 21- octies , l. 241/1990);
II) quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale del 5 settembre 2011 e all’interpretazione del concetto di “ nuova unità di cogenerazione ” adottata dal SE, il T.a.r. ha condiviso l’assunto – già espresso in precedenti decisioni sulla medesima vicenda – secondo cui la “ novità ” deve intendersi « in senso assoluto, ossia in modo tale da escludere la possibilità di intervenire su impianti realizzati » e ha quindi escluso che tale requisito potesse ritenersi soddisfatto nel caso di specie, venendo in rilievo una unità cogenerativa entrata in esercizio – pur con diversa configurazione – nel 2013 e dunque non più “ nuova ” alla data della domanda di incentivazione (28 marzo 2017);
III) con riferimento al terzo motivo, diretto a far valere il contrasto tra il provvedimento e l’art. 11 della Direttiva 2004/8/CE, il T.a.r. ha escluso che l’interpretazione accolta dal SE si ponga in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e finalità incentivante propri della disciplina europea.
4. Nell’unico motivo di appello proposto, la società deduce i vizi di «error in iudicando per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 20/2007 (art. 6) e del D.M. 5 settembre 2011 (art. 2), recante “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento”, nonché per violazione dei principi di cui alla Direttiva 2004/8/CE; error in iudicando per mancato riconoscimento dei profili di eccesso di potere dedotti in primo grado per errore, difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza motivazionale, illogicità e ingiustizia manifesta» .
4.1. L’appellante, dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile, critica la sentenza di primo grado sotto tre distinti profili:
a) per aver erroneamente ritenuto che il requisito della “ novità ” dell’unità di cogenerazione dovesse sussistere al momento della domanda di accesso all’incentivo, anziché al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto, come previsto dall’art. 2, lett. c) del D.M. 5 settembre 2011;
b) per aver aderito all’interpretazione del SE secondo cui la “ novità ” dell’unità di cogenerazione dovrebbe escludersi solo in quanto « costituita da componenti utilizzati nella preesistente unità di cogenerazione entrata in esercizio in data 26/06/2013 », attribuendo rilievo decisivo ad una circostanza non prevista dalla normativa vigente;
c) per aver valorizzato, quale ulteriore motivo ostativo, la mancata o tardiva presentazione della richiesta di proroga del termine per la decorrenza del beneficio, pur in assenza di ogni riferimento a tale profilo nel provvedimento impugnato e nonostante dagli atti risulti un’istanza di proroga presentata entro i limiti previsti dall’art. 4, comma 4, del D.M. 5 settembre 2011.
5. Il SE, nella memoria depositata il 9 maggio 2025, ha chiesto la reiezione dell’appello, evidenziando in particolare che:
a) il motore cogenerativo costituente l’unità “CK69”, oggetto della domanda, aveva funzionato per 16 mesi nell’originaria configurazione “interconnessa” con l’unità “T10”, il che impedisce di ritenere soddisfatto il requisito della “ novità” dell’unità cogenerativa al momento della domanda di incentivo;
b) ai sensi dell’art. 30, co. 11, della l. 23 luglio 2009, n. 99, come integrato dal d.m. 5 settembre 2011, l’accesso al regime dei “certificati bianchi” presuppone infatti che l’unità cogenerativa sia entrata in servizio “ a seguito di nuova costruzione ”, così escludendo che possa beneficiare degli incentivi un’unità già in precedenza operativa;
c) anche la mera separazione di una unità complessa in due distinte unità autonome non integra una “ nuova costruzione ”, trattandosi di intervento eseguito su componenti già funzionanti e non più nuovi.
5.1. Il Gestore ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del gravame, osservando che l’atto depositato per l’iscrizione al ruolo diverge da quello notificato il 30 ottobre 2024. Infatti, l’atto depositato in giudizio risulta sottoscritto digitalmente – nel corretto formato “PadES” – solo in data 19 novembre 2024, quindi oltre il termine per la proposizione dell’appello; quello notificato era stato, invece, sottoscritto digitalmente in formato “CAdES”, non ammesso dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico (PAT).
6. La ricorrente ha replicato alle argomentazioni del SE con memoria del 20 maggio 2025.
7. Il giudizio è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 10 giugno 2025.
8. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dal SE.
8.1. Sia l’atto notificato che quello depositato in giudizio recano la firma digitale del difensore dell’appellante, idonea ad attestarne inequivocabilmente la legittima provenienza. Pertanto, ai fini della validità degli atti, non assume rilievo il formato tecnico utilizzato per la sottoscrizione – “PadES” o “CadES” – trattandosi in entrambi i casi di modalità pienamente idonee ad assicurare l’autenticità e la genuinità della firma stessa (Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 200).
8.2. Peraltro, il formato “PadES” – mediante il quale la firma è apposta direttamente sul file PDF contenente l’atto processuale – è imposto dalle specifiche tecniche del PAT con esclusivo riferimento agli atti e ai documenti destinati al deposito nel fascicolo telematico (cfr. art. 6, commi 4 e 5, del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, vigente ratione temporis ). Solo con riguardo a questi, dunque, potrebbe profilarsi un’esigenza di regolarizzazione, ferma l’inidoneità della modalità di sottoscrizione ad incidere sulla validità degli atti processuali (Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n. 4193). Nella fattispecie, l’atto di appello è stato regolarmente depositato in formato “PadES”, con conseguente insussistenza di qualsiasi profilo di invalidità.
8.3. Tantomeno il differente formato di sottoscrizione digitale può legittimare una censura di “difformità” tra l’atto notificato e quello depositato, essendo entrambi perfettamente coincidenti nel contenuto e certi quanto ad autenticità e provenienza. Una diversa interpretazione finirebbe per attribuire rilievo ad un aspetto meramente formale, privo di effettiva incidenza sugli interessi tutelati, in contrasto con i principi di effettività, raggiungimento dello scopo e strumentalità delle forme, cui è improntato l’intero sistema processuale.
9. Nel merito, l’appello è fondato e deve essere accolto.
10. La questione rilevante consiste nello stabilire se l’unità “CK69” (composta dal motore cogenerativo endotermico, dopo il suo distacco dalla turbina “T10”) presenti i requisiti necessari per essere riconosciuta come “ nuova unità di cogenerazione ” ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal d.m. 5 settembre 2011.
10.1. In particolare, occorre chiarire se tale riconoscimento richieda – accanto al requisito temporale dell’entrata in esercizio successiva al 7 marzo 2007, inequivocabilmente sancito dalla art. 2, lett. c) del decreto – anche un’ulteriore condizione, costituita dall’assenza di un pregresso esercizio dell’unità di cogenerazione o dei suoi componenti principali.
10.2. Quest’ultima impostazione è stata adottata dal SE nel provvedimento impugnato. Il Gestore, infatti, ha respinto la domanda di accesso al regime di sostegno proprio sul rilievo che « l’intervento non è stato effettuato utilizzando componenti nuovi. In particolare, l’unità oggetto della richiesta, entrata in esercizio in data 01/11/2014 è costituita da componenti utilizzati nella preesistente unità di cogenerazione entrata in esercizio in data 26/06/2013 ».
10.3. Analogamente, il giudice di primo grado – richiamando i principi espressi da T.a.r. Lazio, sez. III-ter, 2 marzo 2018, n. 2326 – ha affermato che la nozione di “novità”, cui fa rifermento l’art. 2, lett. c) del decreto ministeriale, deve essere intesa « in senso assoluto, ossia in modo tale da escludere la possibilità di intervenire su impianti già realizzati; ciò che è attestato dall’espressa riconduzione alla nozione di “rifacimento” delle ipotesi di intervento (“totale ricostruzione” e “sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali”) su unità già esistenti e in esercizio”».
10.4. In senso opposto, l’appellante sostiene che l’unico requisito normativamente previsto sia costituito dall’entrata in esercizio dopo il 7 marzo 2007, senza che il riferimento alla “ nuova costruzione ” dell’unità di cogenerazione, implichi altresì che i suoi componenti non siano mai stati utilizzati prima della domanda di incentivazione. Conseguentemente, non assume rilievo il pregresso esercizio del motore cogenerativo nella configurazione “interconnessa” con la turbina “T10”, diversa da quella oggetto della domanda di incentivazione.
11. Per risolvere la questione, occorre prendere le mosse dal quadro normativo applicabile.
11.1. L’art. 30, comma 11 della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede che il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento sia riconosciuto «per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti».
11.2. In attuazione di tale disposizione, il decreto ministeriale 5 settembre 2011 ha precisato ulteriormente i presupposti per l’accesso ai benefici, con particolare riferimento – art. 1, lett. a) – alle « unità di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unità ovvero come rifacimento di unità esistenti secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal 7 marzo 2007 ».
11.3. Il successivo art. 2 del medesimo decreto definisce:
- la “ unità di cogenerazione ” (o “ sezione di cogenerazione”) come la « parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell’impianto di cogenerazione stesso » (lett. a);
- la “ nuova unità di cogenerazione ” come la « unità di cogenerazione entrata in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 » (lett. c);
- il “ rifacimento ” come l’« intervento tecnologico, realizzato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni, che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali » (lett. b);
- la “ data di entrata in esercizio ” dell’unità di cogenerazione, corrispondente alla « data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale dell’unità, come risulta dalla denuncia dell’UTF di attivazione di officina elettrica » (lett. d);
12. Le disposizioni sopra riportate individuano in modo inequivoco un’unica condizione di ordine temporale per l’accesso ai benefici, costituita – sia nell’ipotesi di “ nuova unità ” che in quella di “rifacimento ” – dall’entrata in esercizio dell’unità di cogenerazione successiva al 7 marzo 2007 e cioè nella vigenza del d.lgs. n. 20/2007. Non si rinviene, invece, alcun riferimento ad un ulteriore e diverso requisito di "assoluta novità" dell’unità stessa, inteso come assenza di qualsiasi utilizzo pregresso delle relative componenti, al momento della costituzione della nuova unità o della domanda di incentivo.
12.1. A tal fine, non è determinante l’inciso « a seguito di nuova costruzione », contenuto nell’art. 2, lett. c) del decreto ministeriale. Il concetto di “ nuova costruzione ” si riferisce infatti alla realizzazione ex novo di un’unità di cogenerazione autonoma sotto il profilo funzionale e strutturale, ma non implica di per sé la novità assoluta delle componenti impiegate.
12.2. Ad avviso del Collegio, quindi, l’espressione non introduce un’ulteriore condizione temporale, ma mira piuttosto a distinguere chiaramente – come già anticipato dall’art. 1 del decreto - l’ipotesi della " nuova unità di cogenerazione " e quella del " rifacimento " di un’unità esistente, differenza che risiede nella tipologia tecnica e nella finalità dell’intervento realizzato. In particolare, la prima fattispecie concerne la realizzazione di una unità nuova, dotata – anche laddove includa componenti già utilizzati – di una sua autonomia funzionale e strutturale rispetto ad eventuali assetti impiantistici preesistenti. Il “ rifacimento” , al contrario, consiste in un intervento di rinnovamento tecnologico di un’unità in funzione da almeno dodici anni, al fine di prolungarne la vita operativa.
12.3. Pertanto, nemmeno può sostenersi – come nel precedente citato dal T.a.r. – che il requisito dell’assenza di pregresso utilizzo delle componenti impiegate nella “ nuova unità di cogenerazione ” discenda, in via indiretta, dalla stessa previsione della distinta categoria del “ rifacimento ”, sul presupposto che al suo interno debba ricadere ogni ipotesi di « intervento […] su unità già esistenti e in esercizio» . La nozione di “ rifacimento ” delineata dal d.m. 5 settembre 2011, non si fonda infatti sul mero elemento materiale del “riutilizzo” di componenti già in esercizio, bensì sulla continuità tra l’unità impiantistica preesistente e operativa da almeno 12 anni – pur sottoposta ad un rinnovamento significativo, secondo precisi requisiti tecnici – e quella risultante dalla trasformazione.
13. Occorre, dunque, ribadire l’orientamento, già espresso da questa Sezione (cfr. in particolare Cons. Stato, sez. II, 21 giugno 2022, n. 5112), secondo cui il criterio determinante ai fini dell’accesso al regime di sostegno è quello costituito dall’autonomia funzionale dell’unità cogenerativa, intesa nel suo assetto unitario e complessivo, non quale somma dei relativi componenti (« l’unità di cogenerazione, dunque, è un impianto o parte di impianto funzionalmente autonomo, in grado di lavorare in parallelo col sistema elettrico nazionale »).
13.1. Conseguentemente, « nuova costruzione di un’unità di cogenerazione, di per sé solo, non significa altro che realizzazione di un’unità produttiva, nel senso anzidetto, che prima non esisteva: il concetto di nuova unità di cogenerazione è contrapposto a quello di unità esistente (cfr. art. 1, lett. a) e nella sua dimensione funzionale, che è scolpita nella definizione normativa, attiene all’impianto e non alla relativa componentistica, considerata in maniera parcellizzata. L’unico riferimento alla componentistica riguarda le unità già esistenti, in esercizio da almeno dodici anni (per la ragione principale detta in precedenza), ed è fatto per specificare le condizioni perché l’ammodernamento di questi impianti o parti di impianti giustifichi l’assimilazione degli stessi alle nuove unità di cogenerazione: cioè che abbiano costituito oggetto, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n 20/2007, o di totale ricostruzione o di sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali».
13.2. Sulla base di tale impostazione (successivamente fatta propria anche da Cons. Stato, sez. 21 aprile 2023, n. 4092), la citata sentenza ha riconosciuto la spettanza del regime di sostegno con riferimento ad un’unità di cogenerazione costituita da « due componenti nuovi e uno (l’alternatore), costruito nel 2002 » e già precedentemente adoperato, ritenendola comunque rispettosa dei requisiti sanciti dal decreto ministeriale 5 settembre 2011.
14. In ragione di quanto sopra, si ritiene che il SE abbia impropriamente attribuito al concetto normativo di “ nuova unità di cogenerazione ” un significato non previsto dalla disciplina del tipo di intervento, né da essa desumibile, vale a dire quello di “unità mai entrata in esercizio in alcuna delle sue componenti principali”. Tale interpretazione ha introdotto surrettiziamente un requisito ulteriore e particolarmente restrittivo per l’accesso al regime di sostegno, privo di fondamento normativo.
14.1. Al contrario, una volta correttamente ricostruito il significato dei concetti normativi rilevanti, deve concludersi per la piena conformità dell’intervento di cui è causa ai requisiti previsti dal d.m. 5 settembre 2011 con riferimento alla “nuova unità di cogenerazione” . Infatti:
a) l’unità “CK69” è stata costituita ex novo, nel vigore del d.lgs. 20/2007, per effetto della rimozione del collegamento funzionale tra il nuovo motore endotermico cogenerativo e la preesistente turbina a vapore “T10” (risalente al 1961);
b) nella precedente configurazione impiantistica, il motore endotermico aveva operato non quale autonoma “unità di cogenerazione” – secondo quanto prevede l’art. 2, lett. a) del d.m. 5 settembre 2011 – ma come semplice componente della più complessa unità cogenerativa costituita dal collegamento funzionale di due elementi (motore endotermico e turbina), mediante lo scambiatore di calore “ECO2” (cfr. la “descrizione dell’impianto” di cui alla relazione tecnica allegata all’istanza di incentivazione, pag. 3: « Nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014 le due tecnologie hanno costituito una unica unità di cogenerazione »);
c) in tale modalità di funzionamento “interconnessa”, l’unità cogenerativa non aveva goduto del regime di sostegno previsto dal decreto ministeriale. La relativa domanda, infatti, era stata respinta dal SE proprio in quanto l’assetto impiantistico non soddisfaceva i requisiti di autonomia funzionale prescritti dalla normativa (cfr. preavviso di rigetto prot. P20140024307 del 25 luglio 2014 e provvedimento definitivo prot. P20150003188 del 25 gennaio 2015);
d) la separazione delle due componenti, a partire dal 1° novembre 2014, ha determinato la creazione di una nuova unità cogenerativa autonoma, costituita dal solo motore endotermico e funzionante « indipendentemente da ogni altra parte dell’impianto di cogenerazione stesso» , in conformità alla definizione di cui all’art. 2, lett. a), del decreto ministeriale;
e) il requisito della “novità” sotteso al concetto di “nuova unità di cogenerazione” – da intendersi come entrata in esercizio successiva al 7 marzo 2007 – risulta soddisfatto sia in relazione alla nuova unità “CK69” (entrata in esercizio, con tale denominazione, a partire dal 1° novembre 2014), sia con riguardo al suo componente principale, il motore cogenerativo endotermico (entrato in esercizio il 26 giugno 2013);
f) il pregresso esercizio del motore endotermico quale componente di un’unità diversa – e ritenuta non incentivabile dal SE – non assume rilievo ostativo, non valendo ad escludere, per le ragioni sopra esposte, il riconoscimento della qualifica di “ nuova unità di cogenerazione ” per la neocostituita entità impiantistica, ai sensi dell’art. 2, lett. c) del decreto ministeriale.
15. In definitiva, l’appello deve essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento prot. P20170124689 del 24 luglio 2017.
15.1. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO