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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 423/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. residente a [...] C.F._1
Trieste n. 2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Borgia del Foro di Novara, (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Novara (NO), C.F._2
Corso Cavallotti n°7.
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...] residente in [...]
20, C.F. , elettivamente domiciliato in Vercelli, via Feliciano di Gattinara n. 21, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scheda ( pec. CodiceFiscale_4
) Email_1
- convenuto -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede, che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio di p.c. depositato il 17.12.2024: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data
17.09.2000 in Trino, tra i signori e trascritto nel registro dello stato Parte_1 Controparte_1
civile del predetto Comune al n. 13, p. II, s. A, anno 2000;
pagina 1 di 3 - revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Vercelli, Via della Fornace
Sandri n. 20, che i coniugi si impegnano a porre in vendita al prezzo di mercato, giusti accordi già sottoscritti presso l'Agenzia, precisando che il Sig. fino al momento della vendita, vivrà a CP_1
titolo gratuito nell'immobile;
- il mutuo relativo al predetto immobile continuerà ad essere corrisposto in ragione del 50% ciascuno;
- dichiarare tenuto il sig. al versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma Controparte_1
Per_ di € 350,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia rivalutabili secondo l'indice
Istat, tramite bonifico bancario in favore della sig.ra la quale ultima percepirà, in via Parte_1
esclusiva, l'assegno unico inerente la prole;
Per_
- dichiarate tenuto il sig. a concorrere nelle spese straordinarie inerenti la figlia Controparte_1
nella misura del 50%, secondo i termini previsti nel Protocollo vigente presso codesto Tribunale e, sotto tale profilo, da considerarsi parte integrante del presente atto;
- nulla disporsi in punto assegno di mantenimento reciproco essendo i signori e Pt_1 CP_1
economicamente autosufficienti;
- nulla in punto spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I procuratori delle parti, hanno dato atto che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo chiedendo che il
Tribunale voglia disporre come sopra.
Preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del parere conforme del P.M.; ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenuto che
non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, questione o deduzione disattesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17.09.2000 in Trino, tra i signori e trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. Parte_1 Controparte_1
13, p. II, s. A, anno 2000.
MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile, per le attività di competenza.
REVOCA il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Vercelli, Via della Fornace
Sandri n. 20, che i coniugi si impegnano a porre in vendita al prezzo di mercato, giusti accordi già
pagina 2 di 3 sottoscritti presso l'Agenzia, disponendo che il Sig. fino al momento della vendita, vivrà a CP_1
titolo gratuito nell'immobile.
PRENDE ATTO CHE il mutuo relativo al predetto immobile continuerà ad essere corrisposto in ragione del 50% ciascuno.
DISPONE CHE il sig. provveda a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Controparte_1
Per_ di € 350,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia rivalutabili secondo l'indice
Istat, tramite bonifico bancario in favore della sig.ra la quale ultima percepirà, in via Parte_1
esclusiva, l'assegno unico inerente la prole. Per_ DISPONE CHE il sig. concorra alle spese straordinarie inerenti la figlia nella Controparte_1
misura del 50%, secondo i termini previsti nel Protocollo vigente presso codesto Tribunale, da considerarsi parte integrante del presente atto.
NULLA DISPONE in punto assegno di mantenimento reciproco, essendo i signori Pt_1 CP_1
economicamente autosufficienti.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile, per le attività di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Vercelli, il 20 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 423/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. residente a [...] C.F._1
Trieste n. 2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Borgia del Foro di Novara, (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Novara (NO), C.F._2
Corso Cavallotti n°7.
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...] residente in [...]
20, C.F. , elettivamente domiciliato in Vercelli, via Feliciano di Gattinara n. 21, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scheda ( pec. CodiceFiscale_4
) Email_1
- convenuto -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede, che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio di p.c. depositato il 17.12.2024: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data
17.09.2000 in Trino, tra i signori e trascritto nel registro dello stato Parte_1 Controparte_1
civile del predetto Comune al n. 13, p. II, s. A, anno 2000;
pagina 1 di 3 - revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Vercelli, Via della Fornace
Sandri n. 20, che i coniugi si impegnano a porre in vendita al prezzo di mercato, giusti accordi già sottoscritti presso l'Agenzia, precisando che il Sig. fino al momento della vendita, vivrà a CP_1
titolo gratuito nell'immobile;
- il mutuo relativo al predetto immobile continuerà ad essere corrisposto in ragione del 50% ciascuno;
- dichiarare tenuto il sig. al versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma Controparte_1
Per_ di € 350,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia rivalutabili secondo l'indice
Istat, tramite bonifico bancario in favore della sig.ra la quale ultima percepirà, in via Parte_1
esclusiva, l'assegno unico inerente la prole;
Per_
- dichiarate tenuto il sig. a concorrere nelle spese straordinarie inerenti la figlia Controparte_1
nella misura del 50%, secondo i termini previsti nel Protocollo vigente presso codesto Tribunale e, sotto tale profilo, da considerarsi parte integrante del presente atto;
- nulla disporsi in punto assegno di mantenimento reciproco essendo i signori e Pt_1 CP_1
economicamente autosufficienti;
- nulla in punto spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I procuratori delle parti, hanno dato atto che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo chiedendo che il
Tribunale voglia disporre come sopra.
Preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del parere conforme del P.M.; ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenuto che
non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, questione o deduzione disattesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17.09.2000 in Trino, tra i signori e trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. Parte_1 Controparte_1
13, p. II, s. A, anno 2000.
MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile, per le attività di competenza.
REVOCA il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Vercelli, Via della Fornace
Sandri n. 20, che i coniugi si impegnano a porre in vendita al prezzo di mercato, giusti accordi già
pagina 2 di 3 sottoscritti presso l'Agenzia, disponendo che il Sig. fino al momento della vendita, vivrà a CP_1
titolo gratuito nell'immobile.
PRENDE ATTO CHE il mutuo relativo al predetto immobile continuerà ad essere corrisposto in ragione del 50% ciascuno.
DISPONE CHE il sig. provveda a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Controparte_1
Per_ di € 350,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia rivalutabili secondo l'indice
Istat, tramite bonifico bancario in favore della sig.ra la quale ultima percepirà, in via Parte_1
esclusiva, l'assegno unico inerente la prole. Per_ DISPONE CHE il sig. concorra alle spese straordinarie inerenti la figlia nella Controparte_1
misura del 50%, secondo i termini previsti nel Protocollo vigente presso codesto Tribunale, da considerarsi parte integrante del presente atto.
NULLA DISPONE in punto assegno di mantenimento reciproco, essendo i signori Pt_1 CP_1
economicamente autosufficienti.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile, per le attività di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Vercelli, il 20 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
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