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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1170/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BARZELLONI STEFANO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in MONDOVI' il 29/04/2022, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, parte I, dell'anno
2022; che prima del matrimonio sono nati i figli il 16.10.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e il 7.10.2008; Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 07/10/1974 a MONDOVÌ (CN), Parte_1
E
, n. il 17/09/1970 a MONDOVÌ (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1170/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BARZELLONI STEFANO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in MONDOVI' il 29/04/2022, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, parte I, dell'anno
2022; che prima del matrimonio sono nati i figli il 16.10.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e il 7.10.2008; Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 07/10/1974 a MONDOVÌ (CN), Parte_1
E
, n. il 17/09/1970 a MONDOVÌ (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi