Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE ET LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1600 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Andrea Fioretti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( già ) (C.F. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Ciano, rappresentati de difesi dagli Avv.ti Emanuele Ceccano e Antonio Tanza per mandato in atti
APPELLATI – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_3
APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 6552/2017 ) (debitrice Parte_2 principale), e ( garanti ) convenivano dinanzi al Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Latina deducendo l'illegittimità di poste passive relative al conto Parte_1 corrente n. 500002770 (già n. 340/05) -con i conti collegati 20851, 1079/05, 107956,
1198/05, 119857,- al conto corrente n. 580155 (già n. 3870) girocontato sul c/c n. 34053
e ai finanziamenti 4027686 e 4027763; chiedevano che il saldo fosse rettificato e, per i rapporti cessati, la ripetizione di indebito.
Con provvedimento ex 210 c.p.c., dopo la dichiarazione di contumacia della convenuta, era ordinato a di produrre tutta la documentazione inerente le suddette Parte_1 posizioni.
Si costituiva successivamente eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva per aver ceduto il credito a l'undici agosto 2016 ex art. 58 Controparte_5
TUB, circostanza comunicata dalla cessionaria a parte attrice il ventisei novembre 2016; affermava comunque che, avendo e sottoscritto un Controparte_3 Controparte_4 contratto autonomo di garanzia, i suddetti non potevano sottrarsi al pagamento sollevando eccezioni.
Sosteneva che comunque gli attori non avevano ottemperato all'onere probatorio di produzione dei contratti e degli estratti conto completi, deduceva di non avere più la disponibilità dei contratti avendoli trasmessi alla cessionaria e comunque di essere tenuta a conservare solo i documenti dell'ultimo decennio;
affermava di aver correttamente applicato le clausole per come pattuite e in conformità a legge.
Il quindici gennaio 2020 era disposta ctu contabile.
2 Il diciassette gennaio 2020 si costituiva che affermava la sussistenza Controparte_5 della legittimazione di ( in quanto il trasferimento del rapporto riguardava Parte_1 solo il lato attivo ) e sosteneva nel merito l'infondatezza della domanda.
Espletata la ctu il Tribunale con sentenza 1905/2021 così disponeva :
“accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità di quanto esposto in parte in motiva e accertato il credito dell nei suoi confronti, accerta CP_6
e dichiara la nullità del contratto e delle clausole del co di apertura di credito e di conto n.3870, n.580155 (già n.5801), n.500002770 (già n.340 05 e n.9750), n.20851, n.1079 05 (già n.107956) e n.1198/05 (già n.119857) ed ulteriori prospetti relativi alle anticipazioni export n.4027686 e n.4027763 intrattenuti dall presso la Parte_3
(già Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 nonché dei conti secondari confluenti oggetto dei rapporti tra le parti del presente giudizio, relativamente alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali, degli interessi anatocistici, commissioni sul massimo scoperto, delle competenze, spese ed oneri, errata antergazione e postergazione delle valute, come indicato dal CTU e in motivazione, applicati nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista,
- in accoglimento della domanda di ripetizione proposta da parte attrice
[...]
, condanna la convenuta banca alla Parte_4 Parte_1 restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse pari a € 1.026.406,63, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo in favore dell'odierna istante CP_1
[...]
- rigetta la domanda di ripetizione proposta dai signor CP_3
- rigetta le domande nei confronti d Controparte_5
- rigetta la domanda di cancellazione dell'iscrizione presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia,
- condann , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del presente giudizio che liquida in € 600,00 per spese, € Controparte_1
3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 7.500,00 per la fase istruttoria e € 6.000,00 per la fase decisoria, oltre a Iva, spese generali e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori della parte attrice dichiaratisi antistatari, - compensa le spese di lite tra le parti Controparte_5
- pone definitivamente a carico d le spese di CTU liquidate in corso di causa”. Parte_1
proponeva appello e chiedeva la sospensione degli effetti della sentenza Parte_1 impugnata.
La cessionaria non si costituiva.
3 Gli altri appellati si costituivano chiedevano il rigetto dell'appello principale e svolgevano appello incidentale per la parte in cui erano rimasti soccombenti.
La Corte con ordinanza depositata il trentuno ottobre 2022 respingeva l'istanza di sospensiva per assenza di periculum in mora.
concludeva chiedendo: Parte_1
“in riforma parziale della suddetta sentenza del Tribunale di Latina n. 1905/2021, previo accertamento delle violazioni normative e degli errori di giudizio di cui ai motivi di appello svolti e disposta, se del caso, rinnovazione della CTU per una differente rideterminazione del saldo, accogliere le domande della convenuta in primo grado e così, rigettare tutte le domande proposte dal e dai Signor con CP_1 Controparte_3 Controparte_4
l'atto di citazione notificato il 29.11.2017 in quanto infondate in fatto e in diritto. Conseguentemente condannare alla Parte_4 restituzione in favore d della somma, pari ad euro 1.052.039,91, incassata Parte_1 per effetto della provvisoria esecuzione (oltre interessi) oltre che alla refusione delle somme corrisposte dalla Banca al CTU nonché condannare i procuratori antistatari alla restituzione della somma di euro 11.961,00 quanto all'avv. Ceccano Emanuele e di euro 14.526,42 quanto all'avv. Antonio Tanza a titolo di spese legali liquidate in primo grado. In ogni caso respingere l'appello incidentale in quanto inammissibile e infondato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Gli appellati costituiti anche sull'appello incidentale concludevano chiedendo:
”in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 e 348 c.p.c. novellato, in ragione della carenza dei requisiti richiesti e per tutti i motivi meglio specificati in atti;
nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, rigettare l'appello principale, perché inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni inerenti il merito, argomentate nel presente atto, confermando le statuizioni della sentenza n° 1905/2021; in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 1905/2021 emessa dal tribunale civile di latina – giudice dott.ssa concetta serino, in data 27 ottobre 2021, condanni la convenuta banca, oltreché alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse pari a € 1.026.406,63, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo in favore dell'odierna istante, anche al pagamento dell'importo risultante dalla capitalizzazione annuale degli interessi creditori, quantificati in primo grado dal ctp attoreo in € 247.224,73 al netto di ritenute fiscali (ovvero in € 261.113,94 al lordo di ritenute fiscali), da sommare appunto all'importo di € 1.026.406,63; in subordine, si chiede che venga disposta ctu tecnico- contabile, ai fini dell'esatta quantificazione dei suddetti importi ancora dovuti alla società correntista a titolo di capitalizzazione annuale degli interessi attivi, con richiesta di condanna della banca alla restituzione degli stessi, da sommarsi alle somme già quantificate in sentenza. sempre in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 1905/2021 emessa dal tribunale civile di latina – giudice dott.ssa concetta
4 serino, in data 27 ottobre 2021, condanni la banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la banca d'italia a motivo dell'esposizione falsamente qualificata e quantificata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
All'esito dell'udienza del diciannove maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025 la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la Contumacia di cui l'appello è stato Controparte_5 ritualmente notificato e che non si è costituita.
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Primo motivo di appello :
“violazione degli articoli 112 e 101 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per aver il Tribunale di Latina pronunciato per la nullità del contratto per assenza “di regolare contratto scritto” in difetto di specifica contestazione/allegazione della parte attrice in primo grado e per la condanna al pagamento del saldo ricalcolato a credito, sempre in assenza di apposita domanda di parte”
L'appellante sostiene testualmente :
“La parte attrice ha delimitato la rispettiva richiesta di accertamento giudiziale alla sola nullità parziale, ossia delle clausole contrattuali (sul presupposto dell'esistenza di una regolamentazione contrattuale scritta) mentre, nessuna domanda di accertamento della prospettata nullità per carenza di forma scritta è stata proposta in tal senso;
neppure in subordine ha rivolto specifica contestazione in argomento (vedasi p. 4 citazione in primo grado6). È del resto proprio il Primo Giudice a circoscrivere i termini della controversia nei limiti della nullità parziale (p. 8 sentenza): “La presente controversia verte, dunque, essenzialmente sulla legittimità o meno dell'applicazione degli interessi anatocistici trimestralmente per quelli debitori, nonché sulla legittimità dell'applicazione degli interessi ultralegali non pattuiti e, infine, dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli altri addebiti a carico di parte attrice, nonché sulla verifica della usurarietà dei tassi”, salvo poi assumere una decisione ultrapetita, peraltro emettendo in modo contraddittorio anche una pronuncia di “nullità …. delle clausole del contratto di apertura di credito e di conto”. Allo stesso modo, parte attrice in primo grado, oltre alla domanda di accertamento di un differente saldo, non ha formulato una domanda di condanna al pagamento del saldo ricalcolato a credito, ma unicamente una domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. . La domanda dunque non avrebbe dovuto essere accolta sia perché prospettata, ancora in conclusioni, come meramente eventuale sia perché, a fronte di
5 rapporti chiusi con passaggio a sofferenza del debito, non è stato dedotto né il pagamento del saldo finale né rimesse solutorie (anzi escluse dal Tribunale) per cui è difettata la stessa astratta prospettazione di pagamenti da ripetere”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo nell'atto di citazione è stato espressamente affermato:
“ il rapporto in oggetto risulta già aperto nel 1980 con n. di conto corrente 340 05 tenuto da Cassa di Risparmio di Roma – agenzia di Fondi - intestato a Controparte_2
e risulta stipulato solo verbalmente ( ad ogni buon conto si provvede a depositare fac simile del modulo contenente le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi utilizzato in quegli anni da tutti gli istituti di credito )”;
La correntista ha poi sostenuto, laddove ritenuto applicabile il modulo, la nullità delle clausole ivi contenute sotto diversi profili e ha chiesto che fosse ricalcolato il rapporto dare- avere tra le parti alla luce di detta nullità e l'applicazione dell'interesse legale.
In secondo luogo la stipula in forma orale comporta la nullità dei soli accordi che necessitano di forma scritta e il fatto di averli indicati come “clausole” al contrario di quanto affermato dall'appellante non presuppone necessariamente che tutto il contratto nel suo insieme sia stato stipulato in forma scritta e che quindi la correntista abbia ammesso detta circostanza.
In terzo luogo comunque la domanda giudiziale deve essere interpretata nel suo complesso e la richiesta di condanna al pagamento delle somme illegittimamente addebitate sulla base di pattuizioni nulle risulta esplicitato con sufficiente chiarezza.
Come indicato poi condivisibilmente da Cass. 19298/2022
“Nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale;
pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi….”.
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Secondo motivo di appello
“illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 2967 c.c., 112, 115, co. 1, 210 e 116 c.p.c. nella parte in cui, in difetto di documentazione contrattuale e contabile completa, ha accolto la domanda di nullità e di ripetizione, invertendo l'onere dalla prova a carico dell'istituto convenuto o comunque erroneamente ritenendolo adempiuto, dovendo, di contro, il correntista/attore subire le conseguenze della mancata dimostrazione della rispettiva pretesa”
6 Si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato determinante l'istanza di produzione documentale inviata con raccomandata del venti ottobre 2016 in quanto si trattava di richiesta avanzata da legale privo di procura ad hoc non ex art. 119 TUB ma ai sensi del d.lgs. 196/2003 e della delibera 14/2004 del Garante della Privacy tanto che era stata inviata anche a detta ultima autorità. La cessione del credito era stata poi comunicata alla correntista con lettera raccomandata del ventotto novembre 2016 e alla cessionaria non era stata rivolta l'istanza ex art. 119 TUB.
L'ordine di esibizione emesso dal Tribunale nonché l'incarico dato al CTU di reperire la documentazione accogliendo l'istanza della correntista sarebbe stato quindi erroneo.
Il motivo è parzialmente fondato.
La banca è tenuta a tenere disponibile la documentazione relativa ai rapporti bancari per dieci anni e ciò riguarda non solo gli estratti conto ma anche i contratti.
Di conseguenza, a prescindere dalla valenza data alla lettera di richiesta stragiudiziale, comunque gli estratti conto antecedenti rispetto al venti ottobre 2006 ( dieci anni prima della raccomandata in questione ) non avrebbero dovuto essere rilasciati dalla banca e quindi l'ordine di esibizione e il quesito al CTU è in tali limiti errato.
Nel caso di specie peraltro la stessa correntista in allegato all'atto di citazione ha prodotto gli estratti conto dal 1995 in poi per cui da tale momento la ricostruzione del rapporto è stata possibile per cui solo entro detti limiti potrà essere valutata la domanda.
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Terzo motivo di appello :
“errore di giudizio del Tribunale relativamente alle risultanze della perizia di ufficio. Violazione degli articoli 2697 c.c., 115, 132 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente, nella parte in cui il Giudice di prime cure fa proprie le risultanze della CTU il cui esito è un accertamento solo ipotetico, in presenza di documentazione lacunosa e insufficiente.”
Si sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile un criterio di calcolo del CTU basato su estratti conto incompleti con una valutazione solo ipotetica senza possibilità di ricostruire la continuità del rapporto.
7 Il motivo è parzialmente fondato.
Il criterio di calcolo, applicando il generale principio di ripartizione dell'onere della prova prevede come dato di partenza il saldo ( negativo ) del primo degli estratti conto disponibili in via continuativa in quanto manca nel caso di specie qualsiasi produzione di documenti da cui poter dedurre indirettamente le poste di raccordo ( Cass. 37800/2022 est. Nazzicone e
Cass. 1763/2024 est. Campese ).
Il CTU nella prima relazione depositata il tredici ottobre 2020 ha indicato analiticamente ( pagg. 5 e ss. ) gli estratti conto disponibili per ciascun rapporto, quelli mancanti e quelli illeggibili.
Ha poi rilevato ( pag. 23 della medesima relazione ) la mancanza di “ tutti i contratti: i contratti di accensione dei conti, i contratti di aperture di credito e la richiesta alla centrale rischi per il periodo antecedente al 01.12.1995”
Nella relazione integrativa depositata il ventiquattro marzo 2021 tra le ipotesi di calcolo sviluppate ne ha effettuata una basandosi unicamente sulle serie continuative di estratti conto per ciascuno dei rapporti che consente di ritenere appurato un saldo finale di €
373.420,93 a credito della correntista e questo è l'importo che deve essere riconosciuto in linea capitale;
sono poi dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo come indicato nella sentenza impugnata senza che vi sia stata impugnazione su detta decorrenza.
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Quarto motivo, formulato in via subordinata.
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D. Lgs. n. 342/99 e dell'art. 7 Delibera CICR 9.02.2000 in ordine alla ritenuta illegittimità delle capitalizzazioni successive al 1.07.2000 ed erronea esclusione della ritenuta fiscale sugli interessi.”
Si ritiene erronea la motivazione del Tribunale con cui è stato affermato :
“Ciò posto, sono sul tema intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24418/2010, dalla quale questo Tribunale non intende discostarsi, secondo cui, qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (Cass. civ. Sez. Unite, 02/12/2010, n. 24418), come avvenuto nel caso di specie sulla base dei calcoli effettuati dal ctu. Non essendovi alcun contratto scritto tra la Banca e il cliente, il CTU ha
8 provveduto ad epurare il conto anche da eventuali addebiti per interessi ultralegali, spese di tenuta conto e altre spese periodiche.… )”.
Si afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare il fatto che l'adeguamento alla delibera CICR è avvenuto con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che di fatto dopo detta pubblicazione la capitalizzazione trimestrale è avvenuta con carattere di reciprocità e avrebbe erroneamente ritenuto che il conteggio effettuato non dovesse considerare le ritenute fiscali sugli interessi oltre ad aver eliminato che ha eliminato dal saldo del c/c ordinario n. 500002770 competenze provenienti dai conti di appoggio n. 20851, n.
107956 e n.119857.
Il motivo è infondato per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi poiché la reciprocità dell'anatocismo dal 2000 in poi, a seguito di pubblicazione dell'adeguamento in
GU e della concreta applicazione negli estratti conto, presuppone che detto anatocismo sia stato correttamente pattuito prima del 2000 ( nella necessaria forma scritta ) o che comunque vi sia un'espressa specifica pattuizione successiva ( sempre in forma scritta ) cosa che nel caso di specie manca del tutto.
Per quanto riguarda poi le ritenute fiscali nel conteggio ritenuto dalla Corte utilizzabile sono state considerate in quanto comunque pacificamente effettuate dalla banca e dovute dalla correntista.
Per quanto riguarda le interferenze tra conti parimenti il saldo finale a credito nella ctu è stato effettuato adeguato conteggio riguardo ai saldi di tutti i conti come del resto avvenuto anche nella tabella di calcolo ritenuta attendibile dal Tribunale per cui il motivo è assorbito.
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Primo motivo di appello incidentale
Ai sensi dell'art. 342, n. 1) c.p.c. si impugna in via incidentale la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in tema di interessi creditori.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato in quanto, pur avendo correttamente escluso qualsiasi capitalizzazione per gli interessi debitori in assenza di pattuizione scritta, avrebbe omesso di capitalizzare annualmente quelli creditori ( con conseguente diritto della correntista a percepire ulteriori € 261.113,94 al lordo di ritenute fiscali ) in applicazione dell'art. 1 comma 7 norme ABI del 1952.
9 Il motivo è infondato.
Il presupposto da cui occorre partire nel caso di specie è la totale assenza di un contratto scritto ( al contrario del caso esaminato dalla sentenza citata a supporto ossia Cass. SS. UU.
24418/2010 ) per cui nessun rinvio pattizio alle norme uniformi è stato operato e detta assenza di documentazione contrattuale non viene integrata da dette norme ma unicamente dal criterio legale che non prevede alcuna capitalizzazione.
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Secondo motivo di appello incidentale
Ai sensi dell'art. 342, n. 1) c.p.c. si impugna in via incidentale la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove ha rigettato la domanda di cancellazione dell'iscrizione presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia
Si censura la sentenza di primo grado laddove ha affermato:
“Infine, non può dichiararsi l'illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia, in quanto risulta iscrizione per diversi altri debiti, per cui non può ordinarsi la cancellazione, in assenza di prova del fatto che è avvenuta iscrizione per il credito per cui è causa sia e in presenza, comunque, di iscrizioni per molteplici altri crediti.”
Si sostiene che essendo stato accertato un cospicuo credito il Tribunale avrebbe dovuto ordinare detta cancellazione.
Il motivo è infondato poiché non si confronta con l'affermazione del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto l'esistenza di iscrizioni per diversi altre posizioni in sofferenza bancaria e la mancata prova del fatto che per la posizione esaminata nella presente causa sia stata effettuata la segnalazione.
********
Le spese di lite sono liquidate a carico di in quanto comunque debitrice di Parte_1 una somma seppur minore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, sulla base dello scaglione tariffario relativo all'importo liquidato;
le spese di ctu sono per lo stesso motivo a carico di come statuito dal Giudice di primo grado. Parte_1
Per l'appello non è riconosciuta la fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
10 Deve essere inoltre disposta la restituzione a delle somme versate in eccesso nel Parte_1 corso del presente grado di giudizio in esecuzione della sentenza del Tribunale, come documentato in atti, oltre interessi legali su detta differenza dal pagamento alla data della restituzione.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto dell'appello incidentale;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria. Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Controparte_5
accoglie parzialmente l'appello principale, respinge quello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 1905/2021, confermata nel resto, condanna a pagare ad la minor somma di € 373.420,93 Parte_1 Controparte_1 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
condanna a restituire a le somme da quest'ultima versate Controparte_1 Parte_1 in corso di causa in eccesso in base alla sentenza di primo grado per come riformata oltre interessi legali da detta erogazione in eccesso all'effettiva restituzione.
Condanna a pagare alla difesa antistataria di le spese di Parte_1 Controparte_1 primo grado liquidate nella minor somma di complessivi € 12.046,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA con condanna alla restituzione di quanto versato in eccesso
11 da in corso di causa in esecuzione della sentenza di primo grado oltre Parte_1 interessi legali da detta erogazione alla restituzione.
Condanna a pagare alla difesa antistataria di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado liquidate in complessivi € 14.239,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventisei maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci BE ET LU de Courtelary
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