Articolo 45 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 44Articolo 46
Versione
5 maggio 1968
Art. 45. Prescrizione

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158 , 159 , 160 e 161 del codice penale .
Entrata in vigore il 5 maggio 1968