Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G: 9392/2017
EPVBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
- Giudice - Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Maria Rita Guarino
- Giudice Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9392/2017 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. D'Ario Mario, presso cui elettivamente Parte 1 domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maffei Rodolfo Lorenzo, presso cui Controparte_1
elettivamente domicilia
RESISTENTE
AVV. MANNARINI RITA, nella qualità di curatore speciale del minore Per_1
INTERVENUTO
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Trentola Ducenta (CE) in data 06.06.2009, e che dalla loro unione nasceva il figlio Per 1 il 01.12.2014.
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito al resistente, chiedendo disporsi l'affido condiviso del figlio minore Per 1, con collocazione privilegiata presso la madre, regolamentarsi il diritto di visita da parte del padre e la corresponsione da parte di quest'ultimo di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore pari a euro
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso con collocazione privilegiata presso il padre e la corresponsione, a carico di parte ricorrente, di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 pari a euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 15.03.2018, le parti comparivano per prima volta dinanzi al Tribunale ed il Presidente, data la necessità di acquisire maggiori informazioni da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, rinviava all'udienza del 17.04.2018, disponendo a titolo provvisorio la separazione personale dei coniugi e l'affido condiviso del figlio minore Per 1 con collocamento paritetico alternato.
A scioglimento della riserva adottata al termine dell'udienza precedente, ed acquisita la relazione da parte dei Servizi Sociali, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso il padre, cui veniva assegnata la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita da parte della madre, e infine poneva a carico di quest'ultima il versamento del 50% delle spese straordinarie nei confronti del figlio minore.
Veniva nominato il G.I. ai fini dell'espletamento della relativa attività istruttoria.
All'udienza del 28.05.2021 veniva nominato in qualità di curatore speciale nell'interesse del minore l'Avv.
Mannarini Rita, che si costituiva in data 01.07.2021.
A seguito delle istanze formulate dalle parti, ed in particolare del curatore speciale, all'udienza del
23.07.2021, le parti si dichiaravano disponibili ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, e che i Servizi Sociali dei comuni di residenza delle parti effettuassero attività di indagine psico-sociale, e di monitoraggio dei nuclei familiari di riferimento.
All'udienza del 01.03.2022, le parti raggiungevano un accordo sul diritto di visita da parte della madre nei confronti del figlio minore.
In data 15.09.2022 veniva emessa sentenza non definitiva parziale con cui veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle statuizioni accessorie.
In data 05.12.2022, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, veniva disposto a carico della ricorrente l'obbligo di corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per 1 pari a euro 100,00 mensili e in data 18.04.2023, sulla base delle risultanze della disposta c.t.u., il G.I. affidava nelle more del giudizio ai sensi dell'art. 337 quater il figlio minore al padre in maniera esclusiva e veniva disposto avviamento del minore ad un percorso di sostegno psicologico presso le strutture pubbliche preposte.
Nel corso dell'attività istruttoria venivano disposti monitoraggi funzionali a verificare l'andamento del diritto di visita della madre nei confronti del minore nonché la verifica delle modalità di affido nell'interesse del minore ed in data 2.7.2024 il C.T.U depositava relazione del monitoraggio disposto ed in data 13.09.2024, ritenuta la causa matura per la decisione il G.I. introitava la causa in decisione.
Orbene on questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla reciproca domanda di addebito, sull' affido e sul diritto di visita del figlio minore, e sul mantenimento in favore dello stesso da parte del genitore non collocatario.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Quanto alla domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, il quale con la sua condotta posta in violazione degli obblighi di assistenza coniugale determinava la fine dell'unione coniugale.
Parte resistente, formula invece domanda di addebito della separazione alla parte ricorrente asserendo che quest'ultima intraprendeva manente matrimonio una relazione extraconiugale con un altro uomo conosciuto in rete e successivamente si determinava ad abbandonare il tetto coniugale trasferendosi a
Ferrara, comune di residenza del nuovo compagno dalla cui unione nasceva un altro figlio.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambi presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri "sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza" (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
In particolare, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nella fattispecie in esame, è da rigettarsi la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente.
consistito in atteggiamenti diIl comportamento del marito secondo quanto asserito dalla Parte 1 indifferenza e di disaffezione avrebbe determinato la fine dell'unione coniugale tuttavia tali contestazioni appaiono generiche ed in astratto neppure sussumibili in una specifica violazione di un obbligo coniugale causa di addebito della separazione,
Fondata è invece, la richiesta di addebito avanzata da parte resistente.
Nella fattispecie, alla luce delle dichiarazioni delle parti all'udienza presidenziale risulta provata la relazione extraconiugale della Controparte_2 matrimonio ed il suo allontanamento volontario dalla casa coniugale, nonché vi è prova del nesso causale tra violazione dell'obbligo di fedeltà e la fine del matrimonio, attesa d'altro canto l'assenza di prova di una crisi irreversibile tra i coniugi già in atto.
Dunque, risulta provato che la violazione dell'obbligo di fedeltà abbia ingenerato la crisi coniugale.
Difatti la relazione extraconiugale dalla cui unione nasceva un figlio pochi mesi dopo la celebrazione della udienza presidenziale sono circostanze che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono causa del venir meno dei presupposti di fedeltà e fiducia reciproca della vita matrimoniale e sono determinativi della fine dell'unione coniugale. Orbene, sulla base di quanto sinora esposto, si rigetta la richiesta di addebito di parte ricorrente e si accoglie la domanda di addebito così come formulata da parte resistente nei confronti della ricorrente.
Per Sull'affido e sul diritto di visita del figlio minore
Parte resistente chiede in sede di comparsa conclusionale confermarsi il regime di affido super esclusivo del figlio minore Per 1 sulla base delle risultanze della c.t.u chiedendo altresì la sospensione dalla responsabilità genitoriale.
Parte ricorrente, invece, chiede disporsi il mutamento del regime di affido, da super esclusivo a condiviso, opponendosi alla richiesta di sospensione della potestà genitoriale formulata da parte resistente.
La curatrice speciale nell'interesse del minore Per_1, infine, chiede confermarsi l'affido super esclusivo dello stesso al padre e chiedendo altresì un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio, vada confermato, il regime di affido esclusivo al padre alla luce delle risultanze della C.T.U e dei successivi monitoraggi disposti.
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido super esclusivo al padre appare conforme agli interessi del minore in virtù di quanto emerso nel corso della lunga attività istruttoria.
In sede di prima consulenza tecnica disposta dal G.I. era emersa una elevata conflittualità “il minore si trova a vivere in un contesto contraddistinto da una elevata conflittualità presente tra i suoi genitori e da una non sempre capacità, da parte loro, di porre un freno alle proprie istanze, le quali vengono messe in primo piano rispetto agli interessi del figlio.
A mio avviso, infatti, ognuno dei due ex coniugi, seppure per ragioni diverse, è apparso non essere in grado di gestire la relazione genitoriale con l'altro in maniera collaborativa e si sono riscontrate dinamiche relazionali disfunzionali nei termini di una profonda e insanabile frattura. La diffidenza e le reciproche incomprensioni limitano e condizionano negativamente le competenze genitoriali dell'uno e dell'altro le quali sono potenzialmente presenti a livello individuale;
". Nel corso del giudizio soprattutto all'esito dei percorsi di sostegno alla genitorialità è emersa l' idoneità genitoriale del resistente, mentre sono emerse significative e gravi criticità in relazione alla capacità genitoriale della parte ricorrente che, oltre ad essersi dimostrata ancora coinvolta nelle dinamiche relazionali passate, non ha effettivamente posto in essere comportamenti idonei ad un vero recupero del rapporto con il minore, essendo assente nella sua vita attesa la distanza geografica dei luoghi di residenza
(Castel Volturno Ferrara) e non esercitando il diritto di visita nei periodi di sua spettanza, già molto circoscritti.
In particolare, all'esito dell'ultimo monitoraggio disposto, ctu Dott.ssa Persona 2 ha confermato la sussistenza di competenze genitoriali in capo al padre che si mostrato teso a "favorire il rapporto madre figlio, ha dimostrare impegno e calore nel processo educativo del figlio, buone capacità di ascolto, responsività empatica funzionali alla fase evolutiva del minore, dimostrando altresì di possedere capacità di invogliare il minore all'autonomia, all'esplorazione supportandolo in maniera adeguata nella difficile situazione esistente nel rapporto madre figlio".. mentre con riferimento alle competenze genitoriali della madre, prosegue il C.T.U “la stessa non ha dimostrato di Per aver recuperato in maniera solida tali competenze data l'inconsistenza ancora presente nella mente di della relazione con la madre. Il minore infatti, è privo di alcuna connessione emotiva con la Parte_1 e dunque il minore avverte la madre come "poco responsiva e imprevedibile" ed avendo nei sui confronti un attaccamento di tipo evitante quale conseguenza della tendenza ad una responsabilizzazione nella relazione con la ricorrente (accudimento invertito) mostrando alcuni comportamenti atti al fine di proteggerla..... tuttavia l'inconsistenza e l'imprevedibilità dei comportamenti materni sembrano essere meno fonte di angoscia grazie al sostegno psicologico".
Alla luce di tali considerazioni il C.T.U ha dunque concluso che "Il minore Persona 3 venga affidato in via esclusiva al padre, con facoltà dello stesso di assumere anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il minore (scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche);
Il curatore speciale del minore in sede di comparsa conclusionale del 5.11.2024 ha rappresentato inoltre grave comportamento tenuto dalla Comparone all'esito della chiusura del monitoraggio, atteso che da il maggio 2024 non ha incontrato più il minore nonostante la possibilità concordata tra le parti di poter incontrare il minore ad Aversa ogni due mesi e non ha presenziato alla recita di fine anno 2024, pur essendo stata concordata la sua presenza sulla base di un calendario predisposto con la partecipazione del minore.
Orbene, alla luce di quanto emerso anche successivamente al deposito del monitoraggio, la ricorrente non ha esercitato il diritto di visita nei confronti del minore per un lunghissimo arco temporale ed è stata
(nuovamente) assente nella vita del minore nonostante il difficile percorso psicologico affrontato dal medesimo (all'epoca della separazione il minore aveva tre anni).
Su tale circostanza in sede di memoria di replica parte ricorrente ha rappresentato unicamente difficoltà organizzative legate alle limitate risorse economiche della stessa, alla professione svolta e all'avere altri due figli di tenera età. Orbene, non può in questa sede costituire circostanza esimente la considerazione dedotta circa la difficoltà della ricorrente di recarsi in Castel Volturno, atteso che nell'ampio lasso di tempo trascorso
(maggio novembre 2024) è verosimile ritenere che avrebbe potuto trovare una soluzione organizzativa per trascorrere del tempo con il minore, non potendo a tale assenza supplire con i meri contatti telefonici avuti.
Né può assumere rilievo in questa sede il profilo religioso (parte ricorrente era come parte resistente testimone di Geova) avendo reciso ogni legame con il suo nucleo familiare d'origine a seguito della sua separazione, posto che vi era disponibilità del padre di far incontrare il minore e la madre in Aversa e non in Castel Volturno (luogo di origine di entrambi).
Né può ritenersi che gli accertamenti espletati in sede di C.T.U e successivi monitoraggi siano confutati dalla ultima relazione dei Servizi Sociali di Ferrara i quali hanno rappresentato unicamente un atteggiamento collaborativo della ricorrente che vorrebbe, a suo dire, essere più coinvolta nella vita del minore e nelle decisioni di vita dello stesso, ma non hanno monitorato il rapporto madre figlio, né hanno avuto modo di verificare il comportamento in concreto assunto dalla ricorrente nei confronti del minore.
Orbene, nel corso della attività istruttoria nonostante i percorsi di sostegno alla genitorialità, non risultano allo stato recuperate le competenze genitoriali della ricorrente fermo restando che il Collegio auspica un suo recupero e soprattutto una presenza più costante della madre nella vita del minore.
Orbene, le risultanze della C.T.U priva di vizi logici, alla luce di tali considerazioni sono condivise dal
Collegio e pertanto, il minore, va affidato in via super esclusiva solo al padre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della
Suprema Corte, come disposto dal Tribunale con decreto dell'8.03.2019.
Pertanto, sulla base di quanto sinora esposto, il minore va affidato al padre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Non risultano invece allo stato sussistenti i presupposti anche per ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti della ricorrente.
Quanto all'esercizio del diritto di visita della madre residente in [...]il C.T.U ha suggerito "che la madre possa incontrare il figlio ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SUA CITTA' DI RESIDENZA, in accordo con Per il padre, con un preavviso di almeno quindici giorni. Questo suggerimento è assolutamente doveroso per liberare dalla responsabilità di sentirsi lui il custode della relazione genitoriale nei confronti della madre. Se e solo se la Signora Parte_1 Per avrà una presenza costante nella vita del figlio nel corso dell'anno, si suggerisce che possa recarsi a Ferrara per quindici giorni consecutivi in ognuno dei mesi estivi. Qualora la madre del minore si dovesse dimostrare incostante nella sua presenza, Per si propone, ancora una volta, che Ella possa incontrare anche a ridosso dei mesi estivi, ESCLUSIVAMENTE
PRESSO LA CITTA' DI RESIDENZA DI QUEST'ULTIMO, in accordo con il padre, con un preavviso di almeno quindici giorni. Si propone, infine, il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti (sia della città di
Ferrara che della città di Castel Volturno) a sei e a dodici mesi.
Orbene il Collegio condivide le risultanze della C.T.U espletata sopra richiamate e pertanto dispone che l'esercizio del diritto di visita della madre avvenga nelle modalità indicate dal C.T.U presso il luogo di residenza del minore in accordo con il padre previo preavviso al padre quindici giorni prima.
Il C.T.U nella relazione più recente in atti ha evidenziato la “tendenza a svincolarsi dagli accordi presi con il padre
.Per di in merito agli incontri madre-figlio per accordarsi all'ultimo minuto direttamente con il minore e ha rappresentato come tali condotte siano da scoraggiare atteso che responsabilizzano il minore ad assumer decisioni non confacenti alla sua età.
A tal riguardo, il Collegio osserva che la condotta della madre successivamente al deposito del monitoraggio è allo stato ostativa ad un esercizio del diritto di visita del figlio presso il luogo di residenza della madre in Ferrara nei mesi estivi, atteso che il perdurante mancato esercizio del diritto di visita della madre presso il luogo di residenza del minore ogni due mesi appare pregiudizievole per un sereno sviluppo psicofisico del minore, come d'altro canto è già stato riscontrato nel corso dell'attività istruttoria.
La totale assenza della madre nella vita del minore durante l'anno da un lato e la permanenza continuativa in Ferrara nel mese estivo per quindici giorni consecutivi appare infatti in contrasto con l'interesse del minore destabilizzandolo emotivamente.
Allo stato ritiene il Collegio condividendo le risultanze della C.T.U che solo ove la presenza della madre sarà più costante sarà anche possibile prevedere un diritto di visita della madre presso il luogo di residenza di quest'ultima in Ferrara, essendo preminente un recupero della relazione affettiva madre figlio rispetto invece, al pur auspicabile consolidamento del legame con i fratelli nati dalla attuale relazione della madre.
Si dispone altresì il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Castel Volturno) i quali dovranno riferire al G.T con deposito di una relazione scritta sull'andamento del diritto di visita della madre nei confronti del minore.
Per Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio minore
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore Per_1, in sede di comparsa conclusionale, parte ricorrente chiede versarsi in favore del figlio un assegno pari a euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente insiste per un aumento di tale contributo pari a euro 200,00 mensili.
Il curatore speciale chiede disporsi il versamento a carico della madre di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari a euro 150,00 mensili. Orbene considerato il regime di affido in via super esclusiva da parte di questo Tribunale in favore di parte resistente, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, la madre.
Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto "In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie" (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico della madre in favore del figlio minore e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo materno al mantenimento del minore, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età del minore, va tenuto conto delle condizioni economiche della madre, la quale ha percepito alla luce della più recente documentazione in atti (agosto- ottobre 2024) una retribuzione netta pari a euro 938,00 mensili, a settembre 2024 una retribuzione netta pari a euro 929,00 mensili, e infine, ad ottobre una retribuzione mensile netta pari a euro 953,00 mensili.
Va inoltre presa in considerazione la circostanza che la Parte_1 è madre di altri due figli minori e che pertanto debba provvedere altresì alle esigenze di questi ultimi, pur presumendosi che alle esigenze del nucleo familiare partecipi anche il compagno della ricorrente, sulla cui capacità reddituale parte ricorrente nulla ha dedotto.
Ciò detto, tenuti altresì in considerazione i limitati tempi di permanenza del minore presso la madre nonché considerate le spese di trasferta che dovrà sostenere quest'ultima per esercitare il diritto di visita, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento a carico della madre in favore del figlio minore.
Alla luce del principio di proporzionalità, parte resistente provvederà al mantenimento diretto del figlio minore atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre la ricorrente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 150,00. L'assegno mensile, come determinato a favore del figlio Per 1, andrà versato al resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026.
La madre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore del figlio (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Sulle spese di lite Le spesedi lite e di C.T.U sono integralmente compensate stante la particolare complessità del giudizio che ha richiesto un approfondimento istruttorio in considerazione della elevata conflittualità familiare.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti,
così provvede:
1. Pronuncia la separazione con addebito alla ricorrente ai sensi dell'art. 151 secondo comma c.c.;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3. Affida in via esclusiva il figlio minore Per 1 al resistente autorizzando il medesimo ad assumere le decisioni di maggiore importanza della vita del minore unilateralmente;
4. Conferma il collocamento dello stesso presso la residenza del padre e con regolamentazione del diritto di visita della madre nei confronti del minore come indicato in parte motiva;
5. Pone a carico della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore,
la somma mensile di € 150,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026;
6. Pone a carico della ricorrente la corresponsione delle spese straordinarie al 50% in favore del figlio minore;
7. Compensale integralmente le spese di lite e di C.T.U;
8. Provvede con separato decreto alla liquidazione del C.T.U e del curatore speciale del minore.
9. Dispone trasmettersi il presente provvedimento al G.T. territorialmente competente per l'esercizio dei poteri di vigilanza ex. art. 337 c.c.;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio