Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di rinvio iscritta al n. 4555 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 passata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa – per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti – dagli Avv.ti Fiorenzo e Luca Calcagnile;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E l' - C.F. , quale Controparte_1 P.IVA_2 successore ex lege dell' rappresentato e difeso, in uno e disgiunta-mente, dall'Avv. CP_2 Giuseppe Fiorentino e dall' Avv. Giuseppe Cipriani per procura in atti;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
Il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 14251/2008, intimava all' il pagamento, CP_2 in favore di della somma di € 219.798,82, oltre interessi legali e spese, quale Parte_1 corrispettivo per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici degli impianti termici e di condizionamento di alcuni edifici di sua proprietà, in forza di un contratto di appalto stipulato in data 30 gennaio 1999 tra e in qualità di Parte_1 Parte_2 mandataria della gestione del patrimonio immobiliare C.F._1
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13472/2012, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento in favore di della minor somma di CP_2 Parte_1
81.223,24, oltre interessi legali dalla domanda e spese.
1
l'altro e per quanto qui di interesse - la legittimazione passiva di rispetto alla domanda CP_2 presentata da poiché il rapporto contrattuale da cui il credito derivava era insorto Parte_1 fra l'ente e il fornitore, senza alcun obbligo per il mandatario.
Osservava, poi, che allorquando la qualità di debitore sia assunta da un soggetto pubblico quale l' affinché siano riconosciuti gli interessi moratori è necessario che il creditore ponga in CP_1 essere un atto formale di costituzione in mora, che mancava nel caso di specie
Né era possibile fare ricorso alla disciplina di cui al d. lgs. 231/2002, dato che il contratto era stato perfezionato in epoca antecedente all'8 agosto 2002.
4. Per la cassazione della sentenza con cui la Corte distrettuale ha rigettato sia l'appello principale che l'appello incidentale, pubblicata in data 26 luglio 2016, ha proposto ricorso Parte_1 prospettando un motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso l' che, a sua CP_1 volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato anch'esso a un unico motivo.
1.1 — La Corte di Legittimità , con la sentenza n. 1781/2022 , respinto il controricorso proposto da
, ha così statuito: CP_1
“…5. Il motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1224, 1282, 1283 e 1284 cod. civ., 116 d.P.R. 554/1999, 3 – 26 l. 109/1994, 30 D.M. 145/2000 e 133 d.l. 163/2006: la Corte di merito – assume parte ricorrente – ha omesso di considerare che il diritto alla percezione degli interessi moratori traeva origine da un contratto di appalto pubblico regolato dall'art. 4 l. 741/1981, secondo cui gli interessi moratori erano dovuti in ragione del semplice ritardo nel pagamento senza necessità di un atto di preventiva costituzione in mora, principio che aveva trovato successiva trasfusione e conferma nell'art. 26, comma 1, l. 109/1994 e nella disciplina introdotta dal d. lgs. 231/2002.
Peraltro, la costituzione in mora, ove non effettuata in via stragiudiziale, doveva quanto meno considerarsi avvenuta con la proposizione della domanda giudiziale
6. Il motivo è fondato.
La stessa sentenza impugnata registra che il credito vantato dall'odierna ricorrente derivava da un contratto di appalto stipulato in data 30 gennaio 1999.
Il rapporto contrattuale rimaneva perciò regolato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (poi abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s, d.P.R. 554/1999, regolamento le cui disposizioni riguardanti il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano, a mente del successivo art. 232, comma 2, ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 13 maggio 2000), secondo cui “l'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve”.
La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che gli interessi moratori spettanti all'appaltatore devono essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite domande o riserve (ancorando quindi la loro decorrenza esclusivamente al ritardo nell'adempimento, in quanto altrimenti resterebbero frustrate le finalità acceleratorie della disciplina in esame), in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo (si vedano in questo senso Cass. 8213/2007, Cass. 14974/2002, Cass. 15788/2000). Nessuna
2 costituzione in mora occorreva, quindi, perché all'appaltatore fossero attribuiti gli interessi di mora”.
§ 2 — ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. Parte_1 chiedendo “ in riforma della sentenza n° 13742/12, depositata in data 05.07.2012, resa dal Tribunale di Roma – 2^ Sezione Civile ed in riforma della sentenza n° 4744/16 del 20.07.2016, depositata in data 26.07.2016, resa dalla Corte di Appello di Roma – 1^ Sezione Civile, nella parte in cui non hanno condannato l' , oggi al pagamento degli interessi con decorrenza dalla CP_2 CP_1 scadenza delle singole fatture, I. Accertare e dichiarare il diritto della al pagamento da parte dell' già Parte_1 CP_1
, degli interessi di mora, già richiesti in sede monitoria e primo grado di giudizio oltre che CP_2 in sede di gravame, applicando sul capitale il tasso nella misura che sarà accertata e determinata, in ragione della normativa di riferimento invocata, con decorrenza dalla scadenze delle singole fatture (riconosciute come dovute dalla sentenza n° 4744/16 del 20.07.2016 resa dal Tribunale di
Roma) sino al soddisfo, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
II. per l'effetto, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado ed oggetto di appello incidentale, condannare l' – quale successore ex lege Controparte_3 dell' – al pagamento, in favore della degli interessi di mora, CP_2 Parte_1 applicando il tasso nella misura che sarà accertata e determinata, sul capitale dalla scadenza delle singole fatture (riconosciute come dovute dalla sentenza n° 4744/16 del 20.07.2016 resa dal Tribunale di Roma) sino all'effettivo soddisfo;
III. in ogni caso, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e con l'appello incidentale, in atti richiamate, al cui contenuto ci si riporta integralmente;
il tutto ragione di quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza depositata in data 24.05.2022 nell'ambito del procedimento avente R.G. 5684/2017, num. sezionale 1781/2022, num. racc. gen. 16828/2022; IV.
Con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio, della fase innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e della presente fase di rinvio”.
Ha resistito chiedendo il rigetto delle richieste avverse. CP_1
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 – Nel presente giudizio di rinvio si discute esclusivamente – sulla base del principio di diritto affermato dalla Corte di Legittimità e come sopra riportato – della spettanza degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei servizi di cui al citato contratto di appalto, originariamente calcolati nel loro ammontare dalla parte attrice società con il ricorso monitorio. Pt_1
Segnatamente, l'importo era stato indicato nella fattura n. 5775 del 18.11.04, rispetto alla quale il Tribunale di Roma è intervenuto escludendola e riconoscendo, poi, i soli interessi legali dalla domanda giudiziale. La Corte di appello, come già sopra indicato, esclusa l'applicabilità del D.Lvo n. 231/02, ha ritenuto
– da un lato – che fosse irrilevante la violazione dell'iter procedimentale da parte dell'odierna attrice in riassunzione, in quanto l' era stato comunque posto in grado di fare i controlli ai fini del CP_1 pagamento del corrispettivo;
da un altro lato, ha poi escluso la possibilità di liquidare detti interessi di mora in assenza di costituzione in mora da parte dell'appaltatrice.
3 Il primo profilo è ormai cosa giudicata interna (le parti in giudizio hanno assunto un atteggiamento pacifico al riguardo); per il secondo profilo, questo Collegio non può che applicare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sicchè – a prescindere dall'eccezione di che CP_1 denuncia come “nuova” la questione perché sollevata solo in sede di legittimità, questione ormai superata ed assorbita – detti interessi di mora sono certamente spettanti sulle fatture che sono state ritenute meritevoli di adempimento.
Trattasi segnatamente delle fatture: n. 2188 del 23.02.2001 - n. 2189 del 23.02.2001 - n. 2190 del 23.02.2001 - n. 2202 del 23.02.2001 - n. 2203 del 23.02.2001 - n. 2221 del 23.02.2001 - n. 3454 del
28.03.2001 - n. 3466 del 28.03.2001 - n. 3467 del 28.03.2001 - n. 3478 del 28.03.2001 - n. 3479 del
28.03.2001 - n. 3480 del 28.03.2001 - n. 1752 del 12.02.2002 - n. 4875 del 29.04.2002 - n. 4876 del
29.04.2002 - n. 4877 del 29.04.2002 - n. 4878 del 29.04.2002 - n. 4879 del 29.04.2002 - n. 4880 del
29.04.2002 - n. 4881 del 29.04.2002 - n. 4882 del 29.04.2002 - n. 4883 del 29.04.2002 - n. 4884 del 29.04.2002.
Anche tale profilo è ormai acquisito al giudizio.
Ora, al fine di poter ritenere – però – in mora , è necessario verificare quando i crediti portati da CP_1 tali fatture sono divenuti esigibili.
A questo proposito, è necessario verificare la portata del contratto e le clausole che disciplinano, appunto, il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente committente. La disciplina è contenuta nell'art. 13 del contratto in atti e prevede due diversi termini per l'adempimento dell'appaltatore. All'art. 13 A si prevede il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura-fine mese in caso il corrispettivo riguardi “energia e servizio energia” ed all'art. 13B il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento fattura – fine mese in caso di prestazioni per “adeguamento normativo e manutenzione straordinaria”. Ne consegue che dalla scadenza dei due termini l' si è trovato automaticamente in mora e da CP_1 tale momento decorrono gli interessi, già richiesti sin dalla domanda monitoria.
La seconda questione – sulla quale la Cassazione non si è pronunciata e che è necessariamente rimessa a questo Collegio tenendo conto della disciplina normativa che, comunque, la sentenza di legittimità ha individuato – riguarda il tasso applicabile.
Parte ricorrente in riassunzione deduce che il rapporto contrattuale è disciplinato , come detto, dall'art. 4 L. n. 741/81 e che pertanto, una volta divenuto esigibile il credito, opera l'art. 1224 C.C. con saggio di interesse individuato a pag. 13 dell'atto di riassunzione che testualmente si riporta:
“ …si evidenzia che in relazione al tasso d'interesse moratorio in materia di appalti pubblici di forniture, servizi e lavori pubblici trova applicazione la disciplina, ratio temporis applicabile, di cui all'art. 116 del D.P.R. n. 554/99 e dell'art. 26 della L. n. 109/94, confermati dall'art. 30, comma 4, del d.m. n. 145/2000 il quale prevede che “in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rispetto alle condizioni o ai termini stabiliti nel capitolato speciale spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legale e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle Attività produttive) ed in seguito all'entrata in vigore, ratio temporis, la disciplina di cui al D.lgs n. 231/2002 ed art. 1284 c.c.
Si evidenzia, inoltre, come l'art. 133 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. n. 163/06, applicabile ratioene temporis) stabilisce che gli interessi moratori, che differiscono da quelli applicati nelle transazioni commerciali, vengono stabiliti “nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” Sul punto, l' non offre alcuna
contro
-argomentazione, poiché svolge una tesi che nega in senso CP_1 assoluto la spettanza degli interessi di mora perché non convenzionalmente previsti.
Se è pur vero che dalla lettura del contratto emergono solo le penali poste a carico dell'appaltatore e che nulla è indicato quanto alla misura degli interessi da ritardo nel pagamento dei corrispettivi, la
4 norma comunque va interpretata tenendo conto della clausola di chiusura, ove si afferma che nessun patto contrario (e quindi anche una rinuncia agli interessi moratori, come sembrerebbe interpretare l'assenza di una quantificazione del tasso da applicare) è valido, sanzionandolo con la nullità. CP_1
Quindi, se la volontà delle parti ex art. 1362 e segg. C.C. deve essere finalizzato alla conservazione dell'atto e soprattutto alla conformità normativa, l'assenza di un tasso convenzionale non esclude
(come vorrebbe ) la individuabilità di un tasso dettato da norma primaria, vale a dire dall'art. CP_1
116 del D.P.R. n. 554/99 e dell'art. 26 della L. n. 109/94, confermati dall'art. 30, comma 4, del d.m. n. 145/2000 il quale prevede che “in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rispetto alle condizioni o ai termini stabiliti nel capitolato speciale spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legale e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle Attività produttive)”.
Non può farsi, invece, riferimento a disciplina successiva di alcun genere e tanto meno a quella relativa alle transazioni commerciali, visto pure il giudicato interno sul punto.
Pertanto, in questo giudizio di rinvio, va condannato al pagamento – in favore della società CP_1 attrice in riassunzione – anche degli interessi di mora con decorrenza dal ritardo come contrattualmente individuato e riportato in motivazione sulle fatture di cui all'elenco sopra emarginato e fino al saldo ai sensi della citata normativa.
§4 – Va, ora, delibato sulla regolamentazione delle spese.
E' indubbio che risulti – all'esito complessivo del giudizio – prevalentemente soccombente - CP_1
con un profilo però anche di soccombenza reciproca tra le parti che consente una compensazione parziale (30% ), mentre il residuo – per tutti i gradi di giudizio successivi al primo – resta a carico di
. CP_1
La liquidazione deve essere operata secondo le tabelle “ratione temporis” vigenti, come di seguito riportato, secondo il valore della controversia (che è da considerare indeterminato, vista l'impossibilità di fissare una data dell'effettivo saldo) ed i parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Quanto alle spese vive, risulta un contributo per questo grado di giudizio pari ad Euro 518,00; sono dovute, ovviamente, in rifusione anche le ulteriori eventuali spese vive sostenute dalla parte oggi vincitrice.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
5 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte di cassazione
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.336,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.969,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.208,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.513,00
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
degli interessi di mora a decorrere dalla esigibilità delle somme di cui alle fatture e ai termini di pagamento indicati in motivazione, calcolati nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle Attività produttive) come indicato in motivazione.
2) Condanna alla rifusione del 70% delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidate per il primo grado come da sentenza emessa dal Tribunale di Roma;
per
[...]
l'appello liquidate per l'intero in Euro 9.991,00, per la Cassazione liquidate in Euro 5.513,00
e per il giudizio di rinvio liquidate, sempre per l'intero, in Euro 9.991,00, tutto oltre IVA e
CPA nonché rimborso per spese generali, con compensazione del residuo, oltre a spese vive liquidate per il giudizio di rinvio in Euro 518,00 ed alle ulteriori spese vive eventualmente sostenute nei vari gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
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