Articolo 9 della Legge 29 maggio 1954, n. 340
Articolo 8
Versione
13 luglio 1954
Art. 9.
Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.

Entrata in vigore il 13 luglio 1954