CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 878/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso i difensori in VIALE BIANCA MARIA 37 MILANO rappresentata e difesa dagli Avv.ti SCOPSI NICOLA e ZONCA BENEDETTA;
appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in CHIAVARI Controparte_1 C.F._1
(GE) il 23/09/1965 - elettivamente domiciliato presso l'Avv. Marchi in VIA NINO BIXIO
34/3 16043 CHIAVARI - rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCHI STEFANO e;
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1
adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, ec-cezione, deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza n.608/2023 resa dal Tribunale di Genova, Dr.
Daniele Bianchi, nel giudizio r.g. n. 889/2022, pubblicata in data 7.03.2023, non notificata, così statuire:
1 Nel merito: in via principale, in integrale riforma della sentenza impugnata n.608/2023 resa dal Tribunale di Genova, Dr. Daniele Bianchi, nel giudizio r.g. n. 889/2022, in accoglimento dei motivi di appello svolti ai punti II A, II B, II C, II D, II E, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in primo grado nei confronti di poiché Controparte_2
generiche, indeterminabili, inammissibili, prescritte, e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover confermare la statuizione del Tribunale di Genova circa l'an debeatur, in favore dell'attore in prime cure, in accoglimento del motivo di appello svolto al punto II.E, riformare in parte qua la sentenza impugnata n.608/2023 resa dal Tribunale di Genova,
Dr. Daniele Bianchi, nel giudizio r.g. n. 889/2022, relativamente al quantum dovuto a parte attrice, relativamente alla “percentuale di ricarico del negoziante”, nonché, sempre in accoglimento del motivo d'appello svolto al punto II.E, e dunque accertando il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., per l'effetto ridurre il suddetto importo risarcitorio in una diversa ed inferiore misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità.
In ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di le spese di lite di Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio ed a restituire le somme medio tempore già versate dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, anche in caso di riforma parziale;
CP_3
In via istruttoria:
Ai sensi e per gli effeti dell'art. 356 c.p.c., nell'ipotesi in cui si volesse accertare il valore dei diamanti con apposita CTU, la banca chiede che al CTU venga posto il seguente quesito peritale: (omissis)”
Per l'appellato ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, CP_1
1.Respingere il gravame proposto dalla in quanto inammissibile e, comunque, CP_4
infondato in fatto ed in diritto, per le motivazione di cui in premessa, con conseguente con- ferma integrale della sentenza n. n. 608/2023 del Tribunale di Genova.
2. In subordine : previa declaratoria ex art. 346 c.p.c. e rinnovo e/o riproposizione i questa se-de di tutte le domande, istanze e/o argomentazioni formulate in atti di primo grado in via subordinata (non vagliate dal Giudice di Prime Cure): (omissis)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «. l'attore ha convenuto in Controparte_1 giudizio allegando l'acquisto, in data 19/03/2008 e 23/03/2011 – CP_2
2 Con presso (di seguito , oggi fallita) e tramite la stessa Controparte_5
di due diamanti da investimento per il prezzo complessivo di Euro 17.896,14 (cfr. CP_3 docc.
1-2 fasc. att. e doc. 2 fasc. conv.); . .. l'acquisto era stato indotto da funzionari della filiale bancaria, che avevano prospettato tale investimento espressamente come valido, sicuro e senza rischi;
… successivamente parte acquirente si avvedeva dell'incongruità del prezzo dei diamanti compravenduti e della difficile alienabilità degli stessi;
… quindi l'attore chiede in questo giudizio che sia accertata la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale della AN, con condanna della stessa al risarcimento dei danni;
… si costituiva parte convenuta resistendo alla domanda ed allegando di aver Con svolto esclusivamente un'attività di segnalazione a dei clienti interessati all'investimento in diamanti;
Con sentenza definitiva n. 608/2023 del 07/03/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: «1) condanna parte convenuta CP_2
al pagamento in favore di parte attrice della somma di
[...] Controparte_1
Euro 11.234,72 oltre interessi legali e rivalutazione calcolati sulla sorte capitale rappresentata dall'importo parziale indicato – per ogni diamante - nella colonna sub F della tavola sinottica riportata in motivazione (escluso il totale) - dalla data dei relativi acquisti fino alla data odierna e sull'importo così calcolato con interessi legali da oggi fino al saldo;
2) condanna la stessa parte convenuta alla rifusione delle spese processuali liquidate in
Euro 4.500 in favore di parte attrice per oneri di difesa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
con atto notificato in data 5/10/2023. Parte_1
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello; proponeva appello incidentale.
Infine, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, all'esito dell'udienza collegiale di discussione ex art 281 sexies c.p.c., in data 22/1/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di provvedere nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO, con l'avvertenza che l'appello può essere deciso mediante richiamo, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., al precedente di questa Corte di cui alla sentenza 341/2023, emessa in data 29/3/2023 nel procedimento N. 808/2022 RG, che presentava profili di fatto e diritto sovrapponibili a quelli del presente giudizio.
3 1) PRIMO MOTIVO «II. A. … ERROR IN IUDICANDO - IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
LA NATURA DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE MANCATO
ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE DOMANDE
FORMULATE DA PARTE ATTRICE A TITOLO CONTRATTUALE ED
EXTRACONTRATTUALE.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2935,
2946, 2947 C.C. - pag. 10» – L'appellante sostiene: «Non è condivisibile … la configurazione di una responsabilità di natura contrattuale imputata alla per la CP_3
vicenda della vendita dei diamanti, avendo invece la agito quale mero segnalatore, CP_3 senza aver “sollecitato” la vendita ai propri clienti. In particolare, si osserva che la è CP_3
stata condannata senza alcun chiarimento in merito alle circostanze che, nel caso concreto, avevano portato alla definizione delle operazioni di acquisto dei diamanti da parte del Signor Peraltro, non è stata dimostrata dal cliente, e neppure allegata, CP_1
la presunta attività di sollecitazione all'acquisto svolta dalla né i fatti costitutivi del CP_3
diritto fatto valere dallo stesso in giudizio e fatti propri dal Tribunale nella statuizione del
Giudice di prime cure» (pag. 11 appello).
SUL PUNTO, LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Alle pagg. 25 e 26 dell'atto di appello la banca ammette di ricevuto una provvigione: «i vantaggi economici che la AN conseguiva con le commissioni possono semmai
Con spiegare la ragione per cui essa avesse deciso di stipulare una convenzione con , assumendo l'incarico di segnalatore, ma certamente non dimostrano che vi fosse Con un'attività promozionale della L'entità della commissione dovuta da si CP_3
Con giustificava sul piano economico perché accedeva con la propria offerta commerciale alla clientela della AN (ciò che indubbiamente rappresentava un importante vantaggio per la società diamantifera) …».
Tanto basta per l'insorgere della responsabilità quale mediatore nei termini in cui è stata configurata dal Tribunale: “In tema di mediazione, il mediatore, sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica, costituente in realtà mandato), è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico …” (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 15577 del 16/05/2022, Rv. 665164 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27482 del 28/10/2019, Rv. 655676 - 01) … il rapporto di mediazione scaturisce dalla messa in
4 contatto di due soggetti per la conclusione dell'affare, indipendentemente dalla circostanza che il mediatore abbia ricevuto un formale incarico da uno o entrambi i soggetti (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21737 del 22/10/2010, Rv. 614508 - 01). Una volta che il rapporto di mediazione si è costituito, ne deriva l'insorgere della responsabilità a carico del Con mediatore…, a nulla rilevando che negli accordi tra e (ai quali il Parte_1 compratore dei diamanti è estraneo) fosse prevista l'esclusione di responsabilità della banca, né che la banca non avesse voce in capitolo per la determinazione del prezzo di vendita» (sentenza di questa Corte n. 341/23 pagg. 19 – 20; v. anche infra quanto argomentato in relazione al terzo motivo di appello).
L'appellante sostiene inoltre: «tenuto conto delle date degli acquisti, 17.03.2008 per il diamante certificato HRD08001344001 e 22.03.2011 per il diamante certificato
IGIF5H65625 (ns. docc. 1,2 fascicolo di primo grado), e che la lettera di reclamo del signor quale primo atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, è stata CP_1
ricevuta dalla banca il 15 luglio 2019 (avv. doc. 3 fascicolo di primo grado), le domande risarcitorie fondate su base extracontrattuale risultano prescritte con riferimento a tutti gli acquisti dedotti essendo irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947; le domande risarcitorie su base contrattuale risultano prescritte con riferimento all'acquisto del diamante HRD08001344001, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2946 c.c» (p. 14 appello).
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Appare corretto il ragionamento svolto nella sentenza impugnata laddove viene ritenuto:
«che ravvisandosi nel caso di specie una responsabilità contrattuale, risulta conseguentemente applicabile la disciplina sulla prescrizione decennale (ex art. 2946
c.c.); - che è noto che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere «non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità” (Cassazione civile sez. III , 17/10/2022, n. 30380); - che pertanto il termine di prescrizione non è decorso nel caso di specie, in quanto l'illiceità del comportamento della banca è divenuto conoscibile agli investitori non prima della pubblicazione della citata decisione dell'AGCM n. 10677 Adunanza del 20\09\2017» (pag.
6 sentenza impugnata).
2) SECONDO MOTIVO «II. B. … ERROR IN IUDICANDO – MANCATA ALLEGAZIONE
DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA' DELLA BANCA - MANCATO
ASSOLVIMENTO DELL' ONERE DELLA PROVA DA PARTE DELL'ATTORE - OMESSO
5 ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO DI FATTI RILEVANTI AI FINI DEL DECIDERE-
INUTILLIZZABILITA' E IRRILEVANZA PROBATORIA DEL PROVVEDIMEN-TO
SANZIONATORIO AGCM pag. 15 – L'appellante sostiene: «Parte attrice doveva curarsi di dare prova che nel caso concreto l'acquisto si concluse in termini esattamente identici a quelli accertati da AGCM, successivamente confermati dal CdS. In assenza di prova specifica sul punto, anche la pronuncia del CdS rappresenta un mero accertamento effettuato in un giudizio differente, in una sede differente e che, in quanto tale, nulla dimostra in relazione al caso concreto. Insomma, la statuizione resa dall'Autorit à Garante non poteva costituire l'unico elemento probatorio a fondamento della decisione sulla responsabilità della odierna appellante, nonché unico presupposto per l'accoglimento delle pretese fatte valere dagli attori, considerata la natura individuale delle stesse» (p. 25 appello).
Premesso che, nonostante la rubrica del motivo in esame, l'appellante non svolge alcuna specifica censura in ordine alla mancata allegazione dei fatti costitutivi, ma solo in ordine alla asserita violazione nell'applicazione dei principi in materia di onere della prova –
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Contrariamente a ciò che assume genericamente l'appellante, i fatti costitutivi della pretesa attorea erano stati puntualmente allegati nell'atto di citazione introduttivi del primo grado sia in riferimento alle circostanze degli acquisti, sia in riferimento al ruolo della
Così a pag. 1: CP_3
Così a pag. 2:
6 In merito alla asserita violazione dei principi in materia di onere probatorio, LA CORTE
RILEVA QUANTO SEGUE.
«È pacifico che i provvedimenti assunti dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il
Mercato (AGCM) e le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvedimenti “costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” (Cass. Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019) solo nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali. Tuttavia, la decisione dell'AGCM costituisce un elemento che unitamente ad altri gravi precisi e concordanti può costituire una prova»
(sentenza di questa Corte 341/23 cit. p. 17 - 18).
Nel caso specifico, le esplicite ammissioni della in ordine alla provvigione ricevuta CP_3
Con in relazione alla “messa in contatto” tra e la propria clientela, unitamente alle risultanze del provvedimento AGCM e alle ulteriori risultanze documentali, comprese le stesse produzioni della costituiscono idonea prova della responsabilità attribuita CP_3
alla AN quale mediatore, così come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, laddove viene affermato: «che … la posizione della così come auto-descritta da CP_3
essa stessa pare al Tribunale del tutto assimilabile alla posizione tipica del mediatore incaricato della ricerca di un affare;
- che infatti la posizione della AN come mediatore si ravvisa nei seguenti elementi: • l'incarico da parte del cliente privato è conferito nel momento in cui lo stesso, deciso un disinvestimento, chieda alla AN di indicare un investimento alternativo in beni durevoli, o comunque si dimostri interessato al suggerimento 'spontaneamente offertogli' e richieda indicazioni maggiormente concrete per procedere in tal senso;
• l'incarico della banca da parte del venditore dei beni (nel caso di specie IDB) si individua invece in concreto poiché risulta per iscritto e prevede anche una consistente provvigione;
- che la posizione della così configurata risulta ben CP_3
diversa da quella del mero segnalatore, il quale fornisce soltanto informazioni in merito ad una determinata opportunità, ma certo non 'orienta' né 'consiglia' e, peraltro, raramente riscuote una provvigione;
- che dalla posizione di mediatrice ricoperta dalla banca
7 discende che la stessa doveva rispettare gli obblighi informativi di cui all'art. 1759 c.c., in base al quale: 'Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso';
- che appare pacifico che tale dovere di verità del mediatore si estenda alle circostanze da lui facilmente conoscibili (a domanda o mediante la consultazione di fonti di informazioni notorie) e tale conoscibilità va valutata alla luce della specialità della diligenza bancaria ed in ragione del fatto che la richiesta dei clienti alla AN sul punto era ovviamente determinata proprio dalla fiducia nella capacità di stima e valutazione della banca;
- che quindi la doveva tenere una condotta diligente, dovendo informare il cliente di CP_3 eventuali condizioni concrete di convenienza dell'investimento proposto;
- che nel caso di specie rientrava nei doveri della banca/mediatrice l'obbligo di informarsi e informare il cliente che i prezzi di acquisto dei diamanti erano grandemente superiori a quelli di mercato, obbligo clamorosamente violato da parte della banca convenuta» (sentenza impugnata pag. 4).
D'altra parte, è del tutto evidente che, una volta qualificata quella della AN come responsabilità contrattuale, e quindi come derivante dall'inadempimento agli obblighi informativi sulla stessa gravanti quale mediatore, l'onere probatorio in ordine all'adempimento di detti obblighi gravasse sulla banca, alla luce dei criteri di distribuzione dell'onere probatorio costantemente affermati dalla Giurisprudenza in tema di responsabilità contrattuale.
3) TERZO MOTIVO «II C. … ERROR IN IUDICANDO - OMESSA VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE DEPOSITATA AGLI ATTI DI CAUSA -
INSUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSA TRA L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA BANCA E IL
PRESUNTO DANNO SUBITO DAL SIGNOR CAGNONE pag. 26» – L'appellante sostiene: «Per comprendere quale fosse il reale ruolo della nelle vicende di causa, CP_3 il Tribunale avrebbe dovuto meglio concentrarsi anche sulle previsioni dell'accordo Con intercorrente tra la stessa e … Dall'accordo richiamato risultava con chiarezza, e il
Tribunale di Genova lo dice, che alla AN competesse esclusivamente il compito di Con segnalare a i clienti interessati ad acquistare diamanti, nonché lo svolgimento di
Con quelle attività (quali fornire il materiale divulgativo predisposto da e mettere in contatto con tale società i clienti intenzionati ad acquistare diamanti) strettamente funzionali a tale ruolo, con esclusione di ogni altro compito e funzione (e correlative responsabilità) inerenti
Con sia l'operazione, sia le informazioni fornite e predisposte da » (pag. 28 appello) «Di qui, il grave errore di giudizio che inficia la statuizione appellata nella parte in cui ha
8 ritenuto l'apporto causale dell'odierna appellante nelle fattispecie di compra- vendita Con intercorse unicamente tra e l'attore in primo grado, e rispetto alle quali ha Parte_1
svolto un ruolo di mera segnalazione, insuscettivo di incidere sul processo formativo della volontà del medesimo attore» (p. 33 appello).
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Nella sentenza impugnata si legge: «che nel caso di specie non è discutibile che sussistesse una notevole discrepanza tra il prezzo pagato e il valore corrente dei diamanti, assumendo come riferimento orientativo l'indice RAPAPORT alla data dell'acquisto (come riportato nella tabella predisposta da parte convenuta su invito di questo Giudice di cui al doc. 20 e accettata da parte attrice come da verbale di udienza del 07/02/2023); - che a fronte del rilevante inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla banca, il danno risarcibile va identificato nella differenza di valore tra l'esborso effettuato (in cui è già ricompresa l'IVA applicabile pro tempore) e il valore dei diamanti all'epoca dell'acquisto, secondo l'indice RAPAPORT, maggiorato del margine del dettagliante e dell'IVA, con interessi e rivalutazione stante il debito di valore» (pag. 5).
E' sufficiente a questo proposito richiamare quanto affermato nel precedente di questa
Corte più volte citato (341/23): «… l'interruzione del nesso causale si dovrebbe desumere dalla circostanza che la banca è rimasta estranea all'affare che è stato concluso, vale a dire il contratto di acquisto dei diamanti, laddove per l'insorgere di diritti e responsabilità del mediatore è sufficiente che egli “abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 869 del 16/01/2018, Rv.
646668 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27482 del 28/10/2019, Rv. 655676 - 01 Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 15577 del 16/05/2022 Rv. 665164 - 01). D'altro canto, se bastasse l'estraneità del mediatore all'affare concluso per ravvisare l'interruzione del nesso causale,
l'esistenza di un'attività di mediazione causalmente correlata alla conclusione dell'affare non sarebbe mai in concreto configurabile» (pagg. 20 – 21).
4) QUARTO MOTIVO «II D. … ERROR IN IUDICANDO SULLA QUALIFICA DEL
MEDIATORE - INFONDATEZZA DELLA CONDANNA RISARCITORIA DA
INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART 1759 C C - TRAVISAMENTO DEI
FATTI - pag. 33» – L'appellante sostiene: «…una dettagliata disamina sul ruolo della Con AN nella compravendita dei diamanti tra e il cliente farà comprendere a Codesta
Corte la non applicabilità della qualifica di mediatore all'odierna appellante. La funzione della nella compravendita dei diamanti è cristallina: questa ha svolto una semplice CP_3
9 attività di segnalazione a seguito di un'espressa richiesta dello stesso cliente che aveva visionato in filiale le brochure (Ns. Doc.4 – fascicolo di I grado) e che voleva essere edotto sull'acquisto dei diamanti a titolo di investimento» (p. 34 appello) « … qualora il Tribunale avesse compiuto un'attenta analisi delle previsioni contrattuali versate in atti avrebbe senz'altro compreso con chiarezza come alla banca competesse esclusivamente il compito di mettere a disposizione della clientela nei propri locali il materiale divulgativo
Con Con predisposto da , segnalare a i clienti interessati ad acquistare diamanti, ovvero lo svolgimento di quelle attività strettamente funzionali a tale ruolo, con esclusione di ogni altro compito e funzione (e correlativa responsabilità) inerenti sia l'operazione, sia le Con informazioni fornite predisposte da » (p. 35 appello). «La configurata responsabilità del mediatore risulta ad ogni modo svuotata di contenuto anche nel merito posto che appare evidente che la disposizione dell'art. 1759 c.c. è volta a garantire la “ del bene e dell'affare, motivo per cui occorre ribadire una volta di più che la pietra preziosa oggetto della compravendita è immune da vizi (la stessa sentenza impugnata lo riconosce a pag. 3 ultimo cpv.), integro e perfettamente corrispondente alla documentazione contrattuale inerente le operazioni di acquisto» (p. 37 – 38 appello).
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE
In merito alla applicabilità alla fattispecie delle norme sulla mediazione, è sufficiente rinviare a quanto sopra detto in relazione ai precedenti motivi di appello, laddove si è chiarito che la AN ha svolto quella attività di “messa in contatto” nel quale consiste l'attività del mediatore e comporta l'insorgere, a carico del medesimo, delle correlative responsabilità.
Tra tali responsabilità sono sicuramente comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 1759 c.c., in forza del quale: “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.
Siffatti doveri e responsabilità non si possono, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, ridurre alla garanzia che quello acquistato fosse effettivamente un diamante e che presentasse certe caratteristiche, ma si estendono, quanto meno, al dovere di informare il cliente che «i prezzi di acquisto dei diamanti erano grandemente superiori a quelli di mercato, obbligo clamorosamente violato da parte della banca convenuta» (pag. 4 sentenza impugnata).
Tanto più che tale divergenza, a svantaggio del cliente, non era dovuta al caso, ma al fatto
Con che , a fronte delle somme investite, forniva sì diamanti di qualità primarie
10 correttamente dichiarate, ma di prezzi non congrui, essenzialmente perché non tratti dagli indici più noti ed obiettivi di mercato (primo tra tutti il valore Rapaport), ma piuttosto tratti dal valore delle sue stesse vendite» (pag. 3 sentenza impugnata».
5) QUINTO MOTIVO - «II E. … ERROR IN IUDICANDO INFONDATEZZA ED
ERRONEITA DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI
ISTRUTTORIA - IN VIA SUBORDINATA L'ISTANZA DI CONSULENZA TECNICA D
UFFICIO - CONCORSO DI COLPA EX ART 1227 CC – p. 38».
I) In merito al listino Rapaport, l'appellante sostiene: «La ha sin da subito indicato i CP_3
motivi per i quali il listino di valutazione Rapaport non poteva essere preso quale unico riferimento per determinare la congruità del prezzo pagato, in quanto tale listino esprime solo i valori derivanti dagli scambi settimanali, tra operatori commerciali. Si tratta, dunque, di valori di prezzo all'ingrosso, che si differenziano notevolmente da quanto viene praticato nell'ambito della successiva vendita al dettaglio, quale è quella intervenuta tra l'attrice e Con
. Parte attrice, quale privato, ha acquistato i diamanti oggetto di causa non con finalità commerciale. È dunque privo di logica l'utilizzo dei valori all'ingrosso offerti dal listino
Rapaport, quando l'acquisto dei diamanti è, al contrario, avvenuto al dettaglio. Si apprezza che il Tribunale abbia ricompreso l'IVA nel prezzo di acquisto dei diamanti (posto che il listino Rapaport riporta invece valori al netto dell'IVA): tale imposta diretta è difatti obbligatoria (Art. 2 DPR 633/72, con aliquota ordinaria del 22%) per ogni transazione economica posta in essere da un operatore commerciale su beni mobili ed è dunque pacifico che ogni valorizzazione del prezzo doveva essere integrata con IVA quale aliquota di legge applicata su ogni compravendita di beni. Il Giudice di primo grado, però, nonostante la precisa allegazione in fatto della e l'omessa contestazione della CP_3
Con controparte, non ha tenuto conto di tutti i servizi accessori offerti da quali ad esempio i costi di trasporto, custodia, polizza di assicurazione e certificazione gemmologica internazionale dei diamanti. Tutti costi che erano ricompresi nel prezzo finale corrisposto dal sig. e che non sono previsti dal listino Rapaport utilizzato ai fini della CP_1 quantificazione del danno. Infine, quanto alla “tabella predisposta dalle parti su invito del
Giudice” (sentenza pag.5) da cui il predetto giudice desume i valori da cui fa scaturire gli importi indicati in sentenza, si contesta che tali “tabelle” abbiano qualsivoglia valore processuale: la con la nota autorizzata datata 22.09.2022 ha precisato di aver CP_3 ottemperato all'ordine giudiziale unicamente pro bono pacis, senza prestare quiescenza alcuna ai valori da lei indicati, contestando quelli avversari e negando che gli uni e gli altri potessero avere valenza probatoria di sorta» (pag. 39-40 appello).
11 SUL PUNTO LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
E' sufficiente richiamare la sentenza di questa Corte n. 341/2023: «È, pertanto, del tutto ragionevole che il danno sia stato determinato in misura corrispondente alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato. Del fatto che valore di mercato rappresentato nell'Indice RAPAPORT coincida il prezzo praticato all'ingrosso, la sentenza impugnata ha tenuto conto applicando quello che viene ivi definito “margine del dettagliante” nella misura del 10%. Tale misura è determinata in via equitativa, proprio perché l'appellante incidentale non ha fornito più precisi elementi per determinare i costi aggiuntivi di
Con un'ipotetica vendita e ricompresi anche nel prezzo che richiedeva al compratore.
D'altro canto, la mancata specificazione dell'esatta incidenza di tale asseriti costi aggiuntivi Parte sul prezzo finale dipende da un'evidente negligenza di che avrebbe potuto e dovuto Parte pretendere da una maggiore trasparenza, al fine di consentire al potenziale acquirente di valutare la convenienza dell'affare proposto. D'altro canto, ancora, pur avendo allegato l'incidenza di tali costi sull'ammontare del danno - da ritenersi notoriamente sussistenti - non ha fornito alcun concreto elemento di prova che ne consenta una più precisa quantificazione. È del tutto corretto, pertanto, che il Giudice abbia fatto ricorso ai propri poteri di liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., mentre un'eventuale CTU avrebbe avuto natura esplorativa» (p. 22).
Quanto al valore probatorio dell'indice Rapaport, è sufficiente rilevare che, come argomentato nella sentenza impugnata, se avesse informato il cliente sul valore di CP_3
mercato risultante dal detto indice, è ragionevole presumere che o il contratto non sarebbe stato concluso, o lo sarebbe stato a prezzo notevolmente inferiore: «…nel caso di specie non è discutibile che sussistesse una notevole discrepanza tra il prezzo pagato e il valore corrente dei diamanti, assumendo come riferimento orientativo l'indice RAPAPORT alla data dell'acquisto (come riportato nella tabella predisposta da parte convenuta su invito di questo Giudice di cui al doc. 20 e accettata da parte attrice come da verbale di udienza del
07/02/2023)».
II) In ordine al concorso di colpa del cliente, l'appellante sostiene: «Quest'ultimo utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe ben potuto avvedersi di quelle circostanze rispetto alle quali il Giudice di primo grado - errando - ha riconosciuto un risarcimento del danno nei suoi confronti» (p. 42 appello).
SUL PUNTO LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
E' sufficiente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 341/23 cit.: «l'allegazione del concorso di colpa dell'acquirente si sostanzia nel far carico all'acquirente degli obblighi
12 che in virtù di quanto fin qui detto gravavano sulla banca/mediatrice, per quanto attiene alla verifica sia del valore di mercato, sia dell'incidenza sul prezzo dei servizi accessori, tanto più che su detta presunta professionalità l'acquirente riponeva un affidamento del tutto incolpevole» (pagg. 22 – 23)
III) Inoltre, l'appellante sostiene: «Si pone, infine, all'attenzione di codesta Ecc.ma Corte Con che la Curatela di con atto del 3 marzo 2021 (v. ns.doc. 8) ha proposto a tutti gli acquirenti di diamanti una percentuale di ristoro del danno asseritamente patito pari al
15% del valore di acquisto, ferma restando la restituzione dei beni lasciati in custodia presso la Società fallita. Ove controparte depositasse (o abbia depositato) istanza in tal senso alla Curatela potrebbe pertanto vedersi ridotto il pregiudizio economico patito in relazione al presunto minor valore del bene. Detta circostanza non potrà pertanto non rilevare sul piano della quantificazione del danno concretamente patito da controparte.
Alternativamente, ove controparte abbia omesso di insinuarsi al passivo della società per ottenere l'anzidetto ristoro, considerata la sua colpevole inerzia, codesto Ill.mo Giudice dovrà fare applicazione dei principi che regolano il concorso di colpa nella produzione del danno da parte del danneggiato ex art.1227 c.c..».
SUL PUNTO LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Si richiama, ancora, quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza 341/23 cit.: «Per quanto attiene alla asserita inerzia dell'acquirente nell'insinuarsi al passivo del Parte_2
, si deve rilevare: … che “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo
[...]
del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 19218 del 19/07/2018, Rv. 649740 - 01); iv) che “In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli
13 estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 27/07/2015, Rv. 636176 - 01); v) che pertanto sarebbe stato onere della difesa di provare il fatto posto a fondamento Parte_1 dell'eccezione, vale a dire che l'acquirente non si era insinuata nel passivo del fallimento, ad esempio producendo attestazione della competente cancelleria;
vi) che in ogni caso dalla solidarietà passiva tra i responsabili del danno non deriva alcun obbligo, ma la mera facoltà del danneggiato – posta a tutela esclusiva del suo interesse - di rivolgersi nei confronti di tutti gli autori del fatto dannoso per richiedere il risarcimento» (pagg. 23 – 24).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza impugnata pronunciata inter partes in data 07/03/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
14 2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 22/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
15