TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2612/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1
mandato in atti dall'Avv. Maniscalco Basile Alessandra;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per CP_1
mandato in atti dall'Avv. Arcoleo Antonella;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/09/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto Parte_1
1 la modifica delle condizioni della separazione consensuale da , CP_1
con la previsione dell'obbligo a carico del coniuge di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad euro 2.500,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento e per i figli nati dall'unione coniugale ( il 28.07.2013 e Per_1
il 28.08.2016), oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella Per_2
misura del 70%.
A sostegno della domanda proposta la ricorrente ha esposto di non poter più fruire del reddito che le era stato garantito per nove anni dalla “
[...]
, appartenente alla famiglia del marito, il quale, oltre a Parte_2
ricoprire a svolgere attività lavorativa nell'azienda familiare, ha intrapreso, unitamente ai suoi cugini, un ambizioso progetto imprenditoriale, denominato
“Ljc store”, presso un immobile di 300 metri quadrati sito in piazza
Castelnuovo, che ha suscitato notevole attenzione anche a livello internazionale, arrivando ad essere menzionata anche in prestigiose pubblicazioni di rilevanza finanziaria, tra cui “Forbes”.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza CP_1
dei presupposti per la modifica delle condizioni della separazione e la veridicità della rappresentazione, suo dire fuorviante, fornita dalla ricorrente, sul rilievo che quest'ultima non aveva mai sottoscritto un contratto di lavoro subordinato con la società della sua famiglia, con cui aveva unicamente un rapporto di collaborazione professionale relativo alla comunicazione pubblicitaria senza alcun vincolo di esclusività e subordinazione, tant'è che la stessa, titolare di partita IVA, svolgeva la propria attività professionale in favore di una pluralità di soggetti, non solo della “ e in atto collabora con Parte_2
l'agenzia immobiliare “ ” e anche con la società “OWAC s.r.l.”. Per_3
Per quanto attiene alla propria situazione economica, il resistente ha rappresentato di essere un mero dipendente della “ Parte_2
, attività per la quale percepisce una retribuzione mensile di circa €
[...]
1800,00. Ha, inoltre, precisato con riferimento alla società “LJ futures” di
2 essere “mero socio” e rispetto al marchio LJC che titolare di ogni rapporto commerciale e finanziario ad esso riconducibile è la , di cui i Parte_2
soci amministratori, sono soggetti diversi dall'odierno resistente.
Quanto alla sua condizione personale, ha soggiunto di aver instaurato con la signora una relazione di convivenza, dalla quale è Controparte_2
Perso nata, il 19.08.2022, una figlia:
3. All'udienza del 15/09/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-, all'esito dell'incarico conferito al Consultorio Familiare
(avuto riguardo alla accesa conflittualità nei rapporti delle parti, onde salvaguardare la serenità ed il benessere dei figli minori, in ragione della necessità di un intervento di sostegno alla coppia genitoriale) il Giudice
Delegato dopo aver assegnato i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. ha posto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
4. Così compendiate le richieste e le deduzioni svolte dalle parti negli atti introduttivi, non pare superfluo rammentare che, ai fini della revisione delle condizioni concordate dalle parti per il mantenimento della prole in sede di separazione consensuale, occorre non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e fattuali rispetto a quelle prese in esame al momento dell'accordo, ma altresì che tale novità sia tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con la precedente convezione, secondo una valutazione comparativa.
La Suprema Corte ha in proposito avuto cura di puntualizzare che in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo
3 produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione (Cass. n. 19388 del 15/07/2024).
Nella vicenda in disamina, le parti nell'accordo di separazione consensuale siglato il 6.5.2021 concluso a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 8.6.2021 avevano stabilito: “e) Poiché entrambi i genitori si prefiggono di assicurare ai figli lo stesso tenore di vita sino ad oggi goduto e, in considerazione del diverso ammontare del reddito da lavoro
e considerato anche che la signora è assegnataria della casa coniugale Pt_1
di proprietà del marito, i predetti convengono quanto segue: il padre continuerà
a farsi carico direttamente nella misura del 100% della retta scolastica (€
316,00 mensili) e della psicoterapia (€ 225,00 mensili) per il figlio;
Per_1
concorrerà nella misura di 1/3 all'attuale retta scolastica per la figlia (€ Per_2
110,00 mensili) e si farà carico direttamente degli oneri di natura economica per
l'attività extra-scolastiche di natura sportivo-ricreativa di entrambi i figli in misura massima di € 100,00 mensile per entrambi i figli;
l'eventuale somma eccedente sarà suddivisa tra i coniugi in ragione di 2/3 a carico del sig. CP_1
e 1/3 a carico della signora . Pt_1
Il padre si farà carico direttamente delle spese sanitarie (visite mediche, farmaci, terapie,) per entrambi i figli nella misura massima di € 75,00 al mese mentre l'eventuale somma eccedente sarà suddivisa tra i coniugi in ragione di
2/3 a carico del sig. e 1/3 a carico della signora CP_1 Pt_1
Con riferimento alle spese relative alla casa coniugale di proprietà del signor
e assegnata alla signora quale genitore collocatario, il padre CP_1 Pt_1
si farà carico (direttamente) nella misura del 100% delle seguenti spese: assicurazione immobile (€ 30,00 mensili), condominio (€ 176,00 mensili), canoni
4 relativi a "Nowtv" e "Netflix" (€ 25,00 mensili).
Rimangono a totale carico della signora che provvederà alle volture, Pt_1
le utenze Enel, Gas, rete internet e la Tari.
Il signor , una volta l'anno, corrisponderà alla signora la CP_1 Pt_1
somma di € 300,00 che la predetta utilizzerà per periodi di vacanze dei figli e provvederà direttamente a fornire ad entrambi i figli quanto necessario al loro abbigliamento e contribuirà alle spese alimentari con un bonifico mensile di €
125,00 in favore della signora . Pt_1
Per quanto concerne tutte le ulteriori spese straordinarie non ricomprese nelle voci precedentemente ed espressamente indicate, nonché per tutti i bisogni presenti e futuri dei figli in tale accordo non ricompresi, (tenendo in considerazione anche il protocollo utilizzato dal Tribunale di Palermo che in uno al presente accordo viene allegato e sottoscritto dalle parti) siano esse di natura medica, scolastica od extrascolastica, ludiche e relazionali (sia quelle sostenute in assenza di preventivo accordo che quelle il cui rimborso è condizionato ad un preventivo accordo tra i genitori), saranno sostenute dai genitori nella misura di
2/3 a carico del signor e di 1/3 a carico della signora ” (si veda CP_1 Pt_1
accordo di negoziazione assistita del 6 maggio 2021 posto a corredo del ricorso introduttivo).
E' indubbio che in relazione alle dettagliate previsioni economiche concordate dai coniugi per il sostentamento della prole, dovendo, in conformità al disposto dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito al fine di realizzare il principio di proporzionalità, assume rilievo ai fini dell'art. 473 bis.
29 la circostanza sopravvenuta, non contestata, della cessazione, da parte di
, della collaborazione svolta in via continuativa per nove anni e Parte_1
che era proseguita anche dopo la separazione personale dal coniuge con la
“ Parte_2
Al riguardo, infatti, in sede di audizione all'udienza di CP_1
5 comparizione del 6/10/2023 ha ammesso che la moglie ha collaborato con la società della sua famiglia sino al mese di dicembre 2022 (cfr. verbale di udienza citato: “Confermo che la sig.ra ha collaborato con la società di Pt_1
mio padre e dei miei zii, sicuramente con un ruolo privilegiato in quanto mia moglie: non aveva orari, non aveva piano ferie, gestiva il proprio lavoro con liberta e, come da lei stessa confermata, il compenso non era proporzionale all'attività lavorativa svolta (…) La sig.ra ha continuato a lavorare in azienda anche dopo la separazione di fatto che è avvenuta nel gennaio del 2020, senza nessuna variazione, fino a dicembre 2022. Nel febbraio del 2023 la mia azienda ha ricevuto una comunicazione di recesso della sig.ra ”). Pt_1
Tale circostanza ha trovato, del resto, riscontro nell'esame degli estratti conto depositati dalla nell'ambito del subprocedimento n. 1 relativi Pt_1
agli anni 2021 e 2022, dai quali risulta – sebbene gli stessi siano incompleti, poiché riferibili soltanto ai mesi di ottobre, novembre e dicembre di ciascun anno - un bonifico ricorrente di euro 1.500,00 da parte della “ CP_1
, quale compenso per l'attività di collaborazione prestata Parte_2
in favore della predetta società (si veda documentazione depositata il
29.02.2024).
In occasione dell'interrogatorio libero alla suddetta udienza Parte_1
ha dichiarato: “Attualmente da circa un mese ho iniziato a lavorare per una società, la Sicurtransport, con la quale ho un contratto di sei mesi part-time.
Fino ad aprile 2023 avevo lavorato per nove anni, sin dalla nascita del mio primo figlio, per la dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì Parte_2
come responsabile della comunicazione. Avevo una postazione con tutte le dotazioni che occorrevano per il lavoro, un computer e un telefono. Percepivo una retribuzione mensile di 1500 euro ed emettevo fatture ogni mese nei confronti della predetta società. Attualmente non ho ancora percepito la mia prima busta paga ma dovrei percepire una retribuzione mensile di circa 823,00 euro netti al mese. Il nuovo contratto è stato firmato il 5 settembre 2023” (si veda verb. d'ud.
6 cit.).
La ricorrente ha provveduto a versare in atti il contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 29.02.2024 intercorrente con la “Sicurtransport
s.p.a.”, successivamente prorogato sino al 31.8.2024, e una busta paga relativa al mese di settembre 2023, dalla quale si evince una retribuzione mensile netta di euro 738,00 € (cfr. documentazione depositata il 29.02.2024 nell'ambito del sub procedimento n. 1).
Dall'esame dell'estratto conto relativo all'anno 2023 – anche questo incompleto poiché afferente soltanto ad alcuni mesi – si evincono effettivamente ricorrenti accrediti in suo favore alla voce “emolumenti
Sicurtransport s.p.a.” di importi variabili, per circa 800,00 euro mensili.
Dall'analisi emerge, inoltre, un ricorrente accredito di euro 500,00, effettuato con cadenza mensile da parte della “Owac engineering company
s.r.l”, per cui è presumibile sostenere che la resistente presti la propria attività di collaborazione anche in favore della predetta società (cfr. documentazione versata in atti il 29.02.2024 nell'ambito del sub procedimento n. 1).
, dal canto suo - come già esposto in premessa - ha riferito CP_1
di essere un semplice dipendente della società di famiglia e dalla documentazione versata in atti risulta che per l'anno di imposta 2020 ha percepito un reddito imponibile di euro 30.215,00, nel 2021 di euro
30.632,00, nel 2022 di euro 30.984,00, nel 2023 di euro 32.512,00 e nel 2024 di euro 33.953,00 euro (cfr. documentazione depositata il 25.09.2023 e il
25.06.2025).
Ha, inoltre, prodotto gli estratti conto relativi ai rapporti bancari dai quali risultano dei bonifici da parte di “ per 3.962,70 euro il Controparte_3
4/08/2021, un ulteriore bonifico del 13/09/2022 di euro 5.355,00 riportante la causale “delibera distribuzione utili 2021 dell'8.09.2022” e altri bonifici di elevato importo da parte dei genitori e pari ad CP_4 Persona_5
euro 10.000,00 come “contributo spese” effettuato il 30/08/2021; di 4.810,00
7 euro con causale “da parte di papà”; di euro 8.456,00 ordinato il 9/08/2022
a titolo di “contributo spese”; di euro 10.713,00 in data 20/12/2022 con causale “regalo di natale”; di euro 3.000,00 effettuato in data 17/03/2023 come “contributo spese”; 5.000,00 euro in data 18/04/2023 come “contributo spese casa”; così come ricorrenti bonifici da parte di “Sisal entertainment spa”
e da parte di “zweeler ltd zweeler 11428” (cfr. estratti conto depositati il
25.09.2023).
A fronte di una situazione reddituale certamente agiata del
[...]
ha documentato di aver avuto un reddito imponibile pari a zero Parte_3
negli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 e di euro 3871 nel 2023 (si vedano dichiarazioni dei redditi versate in atti); la stessa ha, d'altronde, anche dimostrato di essersi attivata prontamente nel reperire altre fonti di sostentamento, a seguito della determinazione di cessare la collaborazione pluriennale con la società dei familiari del marito, a seguito certamente dei rapporti conflittuali con quest'ultimo, ma è innegabile che per la predetta, sotto il profilo della stabilità economica, è venuta meno una entrata comunque fissa che le garantiva di fatturare ogni mese un importo di euro 1500 con la
“ - Parte_2
La suddetta circostanza sopravvenuta è idonea ad incidere sull'assetto economico concordato dai genitori per il mantenimento dei figli e, nondimeno, dovendosi tener conto, per un verso, dell'aumento delle esigenze economiche dei figli minorenni notoriamente legato alla loro crescita senza bisogno di specifica dimostrazione e, per altro verso, del fatto che il resistente deve nel
Perso contempo provvedere anche al mantenimento della figlia nata da una successiva relazione il 19.08.2022, appare equo confermare quanto già stabilito in via temporanea e urgente dal Giudice Delegato con l'ordinanza del
12/10/2023 emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. e, dunque, porre a carico del l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo indiretto, per i figli l'importo mensile di euro 300 (euro 150
8 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, in aggiunta alle dettagliate pattuizioni già concordate dalle parti, che non vanno modificate in funzione dell'esigenza di garantire ai minori lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dei genitori.
E' appena il caso di osservare, in ordine all'assunto della difesa della ricorrente secondo cui l'importo di euro 300 stabilito dal Giudice Delegato con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. sarebbe eccessivamente esiguo, in quanto sarebbe previsto di regola per i genitori privi di occupazione, che nella fattispecie in esame non può tralasciarsi di considerare che il
, secondo le previsioni oggetto di accordo in sede di negoziazione CP_1
assistita, provvede, altresì, tra l'altro- giova ribadirlo a questo punto- direttamente a fornire ad entrambi i figli quanto necessario al loro abbigliamento, oltre che al versamento integrale degli oneri condominiali della casa coniugale assegnata alla moglie, di una somma mensile di euro 125 per le spese alimentari, nonché fino alla concorrenza di euro 100,00 mensili per entrambi i figli per l'attività extra-scolastiche di natura sportivo-ricreativa e di euro 75,00 al mese per le spese sanitarie.
L'indennità di frequenza che eroga l' per il figlio della coppia genitoriale CP_5
, affetto da sindrome di Asperger, non può incidere, d'altro canto, rispetto Per_1
alla determinazione del mantenimento per il minore, atteso che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'indennità di accompagnamento e dunque anche quella percepita dal figlio delle parti riconosciuto portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e
9 sociale della famiglia (in questi termini si veda Cass. n. 10423 del
19/04/2023).
Vanno poi confermate tutte le altre pattuizioni dell'accordo di separazione anche per quanto attiene al previsto affidamento congiunto della prole ad entrambi i genitori e al regime di visita con il padre, atteso che il Consultorio
Familiare, all'esito degli accertamenti svolti su incarico di questo Tribunale, ha verificato che entrambi i genitori possiedono buone risorse personali e non sono emersi elementi pregiudizievoli nei confronti dei figli;
peraltro gli operatori nell'ottica del superamento della perdurante conflittualità tra le parti hanno prospettato l'opportunità di avviare un percorso di coordinazione genitoriale, che tuttavia le stesse non hanno voluto attivare (si veda relazione del 24/9/2024).
5. Va poi senz'altro respinta la domanda con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno per il suo mantenimento personale, ove si consideri che la stessa ha dimostrato di possedere una capacità lavorativa specifica acquisita nel corso degli anni che le ha consentito di reperire risorse economiche adeguate per il suo sostentamento grazie al nuovo impiego sia pure a tempo determinato.
6. Infine, in considerazione del complessivo esito del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande avanzate dalla ricorrente, anche sotto il profilo del quantum richiesto, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura della metà, con condanna di a Parte_1
rifondere la restante parte in favore di liquidata come in CP_1
dispositivo, tenuto conto anche dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c.:
1. a parziale modifica dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi stipulato il 6.5.2021 a seguito di convenzione di negoziazione assistita e
10 autorizzato dal Procuratore della Repubblica l'8.6.2021, pone a carico di l'obbligo di versare in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 contributo ordinario indiretto per il mantenimento dei figli minori , nato Per_1 il 28.07.2013, e , nata il [...], l'importo ulteriore di euro 300,00 Per_2
(euro 150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in aggiunta a tutte le altre pattuizioni economiche concordate nell'accordo di separazione;
2. rigetta la domanda con la quale ha chiesto che le venga Parte_1 corrisposto dal coniuge un assegno per il suo mantenimento personale;
3. dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura della metà e condanna a rimborsare la restante Parte_1 parte a che liquida, in tale ridotta entità, in euro 1.300,00, CP_1 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Relatore.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2612/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1
mandato in atti dall'Avv. Maniscalco Basile Alessandra;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per CP_1
mandato in atti dall'Avv. Arcoleo Antonella;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/09/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto Parte_1
1 la modifica delle condizioni della separazione consensuale da , CP_1
con la previsione dell'obbligo a carico del coniuge di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad euro 2.500,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento e per i figli nati dall'unione coniugale ( il 28.07.2013 e Per_1
il 28.08.2016), oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella Per_2
misura del 70%.
A sostegno della domanda proposta la ricorrente ha esposto di non poter più fruire del reddito che le era stato garantito per nove anni dalla “
[...]
, appartenente alla famiglia del marito, il quale, oltre a Parte_2
ricoprire a svolgere attività lavorativa nell'azienda familiare, ha intrapreso, unitamente ai suoi cugini, un ambizioso progetto imprenditoriale, denominato
“Ljc store”, presso un immobile di 300 metri quadrati sito in piazza
Castelnuovo, che ha suscitato notevole attenzione anche a livello internazionale, arrivando ad essere menzionata anche in prestigiose pubblicazioni di rilevanza finanziaria, tra cui “Forbes”.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza CP_1
dei presupposti per la modifica delle condizioni della separazione e la veridicità della rappresentazione, suo dire fuorviante, fornita dalla ricorrente, sul rilievo che quest'ultima non aveva mai sottoscritto un contratto di lavoro subordinato con la società della sua famiglia, con cui aveva unicamente un rapporto di collaborazione professionale relativo alla comunicazione pubblicitaria senza alcun vincolo di esclusività e subordinazione, tant'è che la stessa, titolare di partita IVA, svolgeva la propria attività professionale in favore di una pluralità di soggetti, non solo della “ e in atto collabora con Parte_2
l'agenzia immobiliare “ ” e anche con la società “OWAC s.r.l.”. Per_3
Per quanto attiene alla propria situazione economica, il resistente ha rappresentato di essere un mero dipendente della “ Parte_2
, attività per la quale percepisce una retribuzione mensile di circa €
[...]
1800,00. Ha, inoltre, precisato con riferimento alla società “LJ futures” di
2 essere “mero socio” e rispetto al marchio LJC che titolare di ogni rapporto commerciale e finanziario ad esso riconducibile è la , di cui i Parte_2
soci amministratori, sono soggetti diversi dall'odierno resistente.
Quanto alla sua condizione personale, ha soggiunto di aver instaurato con la signora una relazione di convivenza, dalla quale è Controparte_2
Perso nata, il 19.08.2022, una figlia:
3. All'udienza del 15/09/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-, all'esito dell'incarico conferito al Consultorio Familiare
(avuto riguardo alla accesa conflittualità nei rapporti delle parti, onde salvaguardare la serenità ed il benessere dei figli minori, in ragione della necessità di un intervento di sostegno alla coppia genitoriale) il Giudice
Delegato dopo aver assegnato i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. ha posto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio.
4. Così compendiate le richieste e le deduzioni svolte dalle parti negli atti introduttivi, non pare superfluo rammentare che, ai fini della revisione delle condizioni concordate dalle parti per il mantenimento della prole in sede di separazione consensuale, occorre non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e fattuali rispetto a quelle prese in esame al momento dell'accordo, ma altresì che tale novità sia tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con la precedente convezione, secondo una valutazione comparativa.
La Suprema Corte ha in proposito avuto cura di puntualizzare che in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo
3 produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione (Cass. n. 19388 del 15/07/2024).
Nella vicenda in disamina, le parti nell'accordo di separazione consensuale siglato il 6.5.2021 concluso a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 8.6.2021 avevano stabilito: “e) Poiché entrambi i genitori si prefiggono di assicurare ai figli lo stesso tenore di vita sino ad oggi goduto e, in considerazione del diverso ammontare del reddito da lavoro
e considerato anche che la signora è assegnataria della casa coniugale Pt_1
di proprietà del marito, i predetti convengono quanto segue: il padre continuerà
a farsi carico direttamente nella misura del 100% della retta scolastica (€
316,00 mensili) e della psicoterapia (€ 225,00 mensili) per il figlio;
Per_1
concorrerà nella misura di 1/3 all'attuale retta scolastica per la figlia (€ Per_2
110,00 mensili) e si farà carico direttamente degli oneri di natura economica per
l'attività extra-scolastiche di natura sportivo-ricreativa di entrambi i figli in misura massima di € 100,00 mensile per entrambi i figli;
l'eventuale somma eccedente sarà suddivisa tra i coniugi in ragione di 2/3 a carico del sig. CP_1
e 1/3 a carico della signora . Pt_1
Il padre si farà carico direttamente delle spese sanitarie (visite mediche, farmaci, terapie,) per entrambi i figli nella misura massima di € 75,00 al mese mentre l'eventuale somma eccedente sarà suddivisa tra i coniugi in ragione di
2/3 a carico del sig. e 1/3 a carico della signora CP_1 Pt_1
Con riferimento alle spese relative alla casa coniugale di proprietà del signor
e assegnata alla signora quale genitore collocatario, il padre CP_1 Pt_1
si farà carico (direttamente) nella misura del 100% delle seguenti spese: assicurazione immobile (€ 30,00 mensili), condominio (€ 176,00 mensili), canoni
4 relativi a "Nowtv" e "Netflix" (€ 25,00 mensili).
Rimangono a totale carico della signora che provvederà alle volture, Pt_1
le utenze Enel, Gas, rete internet e la Tari.
Il signor , una volta l'anno, corrisponderà alla signora la CP_1 Pt_1
somma di € 300,00 che la predetta utilizzerà per periodi di vacanze dei figli e provvederà direttamente a fornire ad entrambi i figli quanto necessario al loro abbigliamento e contribuirà alle spese alimentari con un bonifico mensile di €
125,00 in favore della signora . Pt_1
Per quanto concerne tutte le ulteriori spese straordinarie non ricomprese nelle voci precedentemente ed espressamente indicate, nonché per tutti i bisogni presenti e futuri dei figli in tale accordo non ricompresi, (tenendo in considerazione anche il protocollo utilizzato dal Tribunale di Palermo che in uno al presente accordo viene allegato e sottoscritto dalle parti) siano esse di natura medica, scolastica od extrascolastica, ludiche e relazionali (sia quelle sostenute in assenza di preventivo accordo che quelle il cui rimborso è condizionato ad un preventivo accordo tra i genitori), saranno sostenute dai genitori nella misura di
2/3 a carico del signor e di 1/3 a carico della signora ” (si veda CP_1 Pt_1
accordo di negoziazione assistita del 6 maggio 2021 posto a corredo del ricorso introduttivo).
E' indubbio che in relazione alle dettagliate previsioni economiche concordate dai coniugi per il sostentamento della prole, dovendo, in conformità al disposto dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito al fine di realizzare il principio di proporzionalità, assume rilievo ai fini dell'art. 473 bis.
29 la circostanza sopravvenuta, non contestata, della cessazione, da parte di
, della collaborazione svolta in via continuativa per nove anni e Parte_1
che era proseguita anche dopo la separazione personale dal coniuge con la
“ Parte_2
Al riguardo, infatti, in sede di audizione all'udienza di CP_1
5 comparizione del 6/10/2023 ha ammesso che la moglie ha collaborato con la società della sua famiglia sino al mese di dicembre 2022 (cfr. verbale di udienza citato: “Confermo che la sig.ra ha collaborato con la società di Pt_1
mio padre e dei miei zii, sicuramente con un ruolo privilegiato in quanto mia moglie: non aveva orari, non aveva piano ferie, gestiva il proprio lavoro con liberta e, come da lei stessa confermata, il compenso non era proporzionale all'attività lavorativa svolta (…) La sig.ra ha continuato a lavorare in azienda anche dopo la separazione di fatto che è avvenuta nel gennaio del 2020, senza nessuna variazione, fino a dicembre 2022. Nel febbraio del 2023 la mia azienda ha ricevuto una comunicazione di recesso della sig.ra ”). Pt_1
Tale circostanza ha trovato, del resto, riscontro nell'esame degli estratti conto depositati dalla nell'ambito del subprocedimento n. 1 relativi Pt_1
agli anni 2021 e 2022, dai quali risulta – sebbene gli stessi siano incompleti, poiché riferibili soltanto ai mesi di ottobre, novembre e dicembre di ciascun anno - un bonifico ricorrente di euro 1.500,00 da parte della “ CP_1
, quale compenso per l'attività di collaborazione prestata Parte_2
in favore della predetta società (si veda documentazione depositata il
29.02.2024).
In occasione dell'interrogatorio libero alla suddetta udienza Parte_1
ha dichiarato: “Attualmente da circa un mese ho iniziato a lavorare per una società, la Sicurtransport, con la quale ho un contratto di sei mesi part-time.
Fino ad aprile 2023 avevo lavorato per nove anni, sin dalla nascita del mio primo figlio, per la dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì Parte_2
come responsabile della comunicazione. Avevo una postazione con tutte le dotazioni che occorrevano per il lavoro, un computer e un telefono. Percepivo una retribuzione mensile di 1500 euro ed emettevo fatture ogni mese nei confronti della predetta società. Attualmente non ho ancora percepito la mia prima busta paga ma dovrei percepire una retribuzione mensile di circa 823,00 euro netti al mese. Il nuovo contratto è stato firmato il 5 settembre 2023” (si veda verb. d'ud.
6 cit.).
La ricorrente ha provveduto a versare in atti il contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 29.02.2024 intercorrente con la “Sicurtransport
s.p.a.”, successivamente prorogato sino al 31.8.2024, e una busta paga relativa al mese di settembre 2023, dalla quale si evince una retribuzione mensile netta di euro 738,00 € (cfr. documentazione depositata il 29.02.2024 nell'ambito del sub procedimento n. 1).
Dall'esame dell'estratto conto relativo all'anno 2023 – anche questo incompleto poiché afferente soltanto ad alcuni mesi – si evincono effettivamente ricorrenti accrediti in suo favore alla voce “emolumenti
Sicurtransport s.p.a.” di importi variabili, per circa 800,00 euro mensili.
Dall'analisi emerge, inoltre, un ricorrente accredito di euro 500,00, effettuato con cadenza mensile da parte della “Owac engineering company
s.r.l”, per cui è presumibile sostenere che la resistente presti la propria attività di collaborazione anche in favore della predetta società (cfr. documentazione versata in atti il 29.02.2024 nell'ambito del sub procedimento n. 1).
, dal canto suo - come già esposto in premessa - ha riferito CP_1
di essere un semplice dipendente della società di famiglia e dalla documentazione versata in atti risulta che per l'anno di imposta 2020 ha percepito un reddito imponibile di euro 30.215,00, nel 2021 di euro
30.632,00, nel 2022 di euro 30.984,00, nel 2023 di euro 32.512,00 e nel 2024 di euro 33.953,00 euro (cfr. documentazione depositata il 25.09.2023 e il
25.06.2025).
Ha, inoltre, prodotto gli estratti conto relativi ai rapporti bancari dai quali risultano dei bonifici da parte di “ per 3.962,70 euro il Controparte_3
4/08/2021, un ulteriore bonifico del 13/09/2022 di euro 5.355,00 riportante la causale “delibera distribuzione utili 2021 dell'8.09.2022” e altri bonifici di elevato importo da parte dei genitori e pari ad CP_4 Persona_5
euro 10.000,00 come “contributo spese” effettuato il 30/08/2021; di 4.810,00
7 euro con causale “da parte di papà”; di euro 8.456,00 ordinato il 9/08/2022
a titolo di “contributo spese”; di euro 10.713,00 in data 20/12/2022 con causale “regalo di natale”; di euro 3.000,00 effettuato in data 17/03/2023 come “contributo spese”; 5.000,00 euro in data 18/04/2023 come “contributo spese casa”; così come ricorrenti bonifici da parte di “Sisal entertainment spa”
e da parte di “zweeler ltd zweeler 11428” (cfr. estratti conto depositati il
25.09.2023).
A fronte di una situazione reddituale certamente agiata del
[...]
ha documentato di aver avuto un reddito imponibile pari a zero Parte_3
negli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 e di euro 3871 nel 2023 (si vedano dichiarazioni dei redditi versate in atti); la stessa ha, d'altronde, anche dimostrato di essersi attivata prontamente nel reperire altre fonti di sostentamento, a seguito della determinazione di cessare la collaborazione pluriennale con la società dei familiari del marito, a seguito certamente dei rapporti conflittuali con quest'ultimo, ma è innegabile che per la predetta, sotto il profilo della stabilità economica, è venuta meno una entrata comunque fissa che le garantiva di fatturare ogni mese un importo di euro 1500 con la
“ - Parte_2
La suddetta circostanza sopravvenuta è idonea ad incidere sull'assetto economico concordato dai genitori per il mantenimento dei figli e, nondimeno, dovendosi tener conto, per un verso, dell'aumento delle esigenze economiche dei figli minorenni notoriamente legato alla loro crescita senza bisogno di specifica dimostrazione e, per altro verso, del fatto che il resistente deve nel
Perso contempo provvedere anche al mantenimento della figlia nata da una successiva relazione il 19.08.2022, appare equo confermare quanto già stabilito in via temporanea e urgente dal Giudice Delegato con l'ordinanza del
12/10/2023 emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. e, dunque, porre a carico del l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo indiretto, per i figli l'importo mensile di euro 300 (euro 150
8 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, in aggiunta alle dettagliate pattuizioni già concordate dalle parti, che non vanno modificate in funzione dell'esigenza di garantire ai minori lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dei genitori.
E' appena il caso di osservare, in ordine all'assunto della difesa della ricorrente secondo cui l'importo di euro 300 stabilito dal Giudice Delegato con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. sarebbe eccessivamente esiguo, in quanto sarebbe previsto di regola per i genitori privi di occupazione, che nella fattispecie in esame non può tralasciarsi di considerare che il
, secondo le previsioni oggetto di accordo in sede di negoziazione CP_1
assistita, provvede, altresì, tra l'altro- giova ribadirlo a questo punto- direttamente a fornire ad entrambi i figli quanto necessario al loro abbigliamento, oltre che al versamento integrale degli oneri condominiali della casa coniugale assegnata alla moglie, di una somma mensile di euro 125 per le spese alimentari, nonché fino alla concorrenza di euro 100,00 mensili per entrambi i figli per l'attività extra-scolastiche di natura sportivo-ricreativa e di euro 75,00 al mese per le spese sanitarie.
L'indennità di frequenza che eroga l' per il figlio della coppia genitoriale CP_5
, affetto da sindrome di Asperger, non può incidere, d'altro canto, rispetto Per_1
alla determinazione del mantenimento per il minore, atteso che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'indennità di accompagnamento e dunque anche quella percepita dal figlio delle parti riconosciuto portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e
9 sociale della famiglia (in questi termini si veda Cass. n. 10423 del
19/04/2023).
Vanno poi confermate tutte le altre pattuizioni dell'accordo di separazione anche per quanto attiene al previsto affidamento congiunto della prole ad entrambi i genitori e al regime di visita con il padre, atteso che il Consultorio
Familiare, all'esito degli accertamenti svolti su incarico di questo Tribunale, ha verificato che entrambi i genitori possiedono buone risorse personali e non sono emersi elementi pregiudizievoli nei confronti dei figli;
peraltro gli operatori nell'ottica del superamento della perdurante conflittualità tra le parti hanno prospettato l'opportunità di avviare un percorso di coordinazione genitoriale, che tuttavia le stesse non hanno voluto attivare (si veda relazione del 24/9/2024).
5. Va poi senz'altro respinta la domanda con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno per il suo mantenimento personale, ove si consideri che la stessa ha dimostrato di possedere una capacità lavorativa specifica acquisita nel corso degli anni che le ha consentito di reperire risorse economiche adeguate per il suo sostentamento grazie al nuovo impiego sia pure a tempo determinato.
6. Infine, in considerazione del complessivo esito del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande avanzate dalla ricorrente, anche sotto il profilo del quantum richiesto, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura della metà, con condanna di a Parte_1
rifondere la restante parte in favore di liquidata come in CP_1
dispositivo, tenuto conto anche dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c.:
1. a parziale modifica dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi stipulato il 6.5.2021 a seguito di convenzione di negoziazione assistita e
10 autorizzato dal Procuratore della Repubblica l'8.6.2021, pone a carico di l'obbligo di versare in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 contributo ordinario indiretto per il mantenimento dei figli minori , nato Per_1 il 28.07.2013, e , nata il [...], l'importo ulteriore di euro 300,00 Per_2
(euro 150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in aggiunta a tutte le altre pattuizioni economiche concordate nell'accordo di separazione;
2. rigetta la domanda con la quale ha chiesto che le venga Parte_1 corrisposto dal coniuge un assegno per il suo mantenimento personale;
3. dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura della metà e condanna a rimborsare la restante Parte_1 parte a che liquida, in tale ridotta entità, in euro 1.300,00, CP_1 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Relatore.
11