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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1674/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1674/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SAGONE ANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN Parte_1 Parte_2 IA DA PO il 27/09/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 0205/2011 e l'11/11/2013. Per_1 Per_2 con ricorso depositato il 27/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori. La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi anche disgiuntamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio. A tal fine, ciascun genitore si impegna a condividere con l'altro ogni informazione utile alla completa conoscenza dei predetti ambiti della vita dei figli, e al contempo, ad interessarsi al riguardo dall'altro genitore.
DISPONE che i figli abbiano stabile collocazione abitativa e residenza presso la madre, proprietaria al 50% della casa coniugale, sita in Torino (TO), Via Monte Pasubio n. 16.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori, con i desideri e gli impegni dei bambini scolastici ed extrascolastici. Per la necessità dei minori di adattamento al processo di disgregazione del nucleo familiare le visite del padre ed i pernottamenti - salvo diversi accordi tra i genitori - saranno organizzati come segue: il sig. , dal momento dell'effettivo allontanamento dalla casa coniugale: Parte_1
a.potrà vedere i figli due pomeriggi la settimana. I giorni individuati saranno rispettivamente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00;
b.potrà tenere con sé i figli un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio subito dopo la scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00;
c.il sig. si impegna ad accompagnare e prelevare i ragazzi alle attività sportive che già i minori Pt_1 frequentano e quelle che andranno a frequentare, rispettandone il calendario secondo giorni ed orari e concordando con la sig.ra eventuali modifiche di orario. Parte_2
Il sig. , indicativamente e salvo diverso accordo tra i coniugi, potrà, salvo loro assenza per vacanza Pt_1 e/o altre trasferte, o altra ragione di impossibilità, tenere con sé i figli:
•i giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre degli anni pari e dal 31 dicembre degli anni dispari sino al 6 gennaio successivo;
pagina 2 di 4 •le vacanze pasquali il padre preleverà i figli il giorno di Pasqua degli anni dispari e così alternativamente, tenendoli con sé dalle ore 10.00 alle ore 21.00 (fino al giorno di Pasquetta compreso o all'eventuale successivo giorno di inizio della scuola);
•le festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti”, ed il giorno dei compleanni, alternativamente con la madre;
•n. 3 settimane, durante il mese di agosto, da concordare entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
DISPONE che l'abitazione coniugale, sita in Torino, via Monte Pasubio n. 16, di proprietà al 50% pro quota degli odierni ricorrenti, sia assegnata alla sig.ra , completa degli arredi che la Parte_2 compongono, che rimangono di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. lascerà la casa Parte_1 coniugale dopo il deposito del presente ricorso di separazione e comunque entro e non oltre il mese di gennaio 2025, portando con sé i propri effetti personali ed i beni mobili, vestiti, libri ed oggetti personali e di sua proprietà.
PRENDE ATTO che i coniugi provvedono, poi, così come segue a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, oltre a quanto previsto sopra, il sig. Parte_1 trasferirà alla sig.ra la sua quota di comproprietà pari al 50% relativa alla casa Parte_2 coniugale sita in Torino, Via Monte Pasubio n. 16, censita attualmente al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1439 particella 105 subalterno 65 a fronte del quale la signora si Parte_2 accollerà, anche eventualmente con effetto liberatorio, il mutuo concluso dal signor , il Parte_1 cui debito è garantito da ipoteca volontaria a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. gravante sull'unità immobiliare in oggetto, il tutto in esenzione di imposta ex art. 19 L 74/1987, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti in esecuzioni di accordi di separazione.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si impegnano ad effettuare il suddetto passaggio di proprietà entro e non oltre sessanta giorni dal passaggio in giudicato della omologa della separazione de qua, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti in esecuzioni di accordi di separazione, presso il Notaio Persona_3
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione dei figli nei periodi in cui li avrà con sé.
DISPONE che il sig. , inoltre, corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento per i figli ed l'assegno mensile di euro 400,00 per entrambi i figli (Euro Per_1 Per_2 200 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra . Parte_2
DISPONE che le spese mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche, extra- scolastiche e ricreative concordate tra i coniugi o necessitate siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che anticiperà tali spese avrà facoltà di chiedere il rimborso del 50% dell'esborso all'altro coniuge, che provvederà, entro 15 giorni dalla richiesta, a corrispondere quanto dovuto. In ogni caso, si fa espresso riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di Torino, in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che eventuali assegni familiari o altri sostegni economici riconosciuti al nucleo familiare, ove pienamente rispettate le presenti condizioni, verranno suddivisi al 50% tra le parti.
PRENDE ATTO che il sig. si farà carico del canone di locazione della nuova abitazione Parte_1 nella quale si trasferirà, nonché di ogni altro costo annesso (riscaldamento, utenze, etc.), impegnandosi a trovare idonea soluzione abitativa atta ad accogliere i minori.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che i coniugi, inoltre, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di alimenti o mantenimento l'una dall'altro e viceversa.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno già provveduto ad aprire ciascuno un proprio rapporto di c/c esclusivo sul quale verranno accreditati i rispettivi stipendi e trasferiti gli addebiti di competenza di ciascuno di essi e a dividere la giacenza presente sul conto corrente cointestato.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio o il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e precisano che, qualora uno di essi intenda espatriare con uno o più figli minori, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1674/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SAGONE ANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN Parte_1 Parte_2 IA DA PO il 27/09/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 0205/2011 e l'11/11/2013. Per_1 Per_2 con ricorso depositato il 27/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori. La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi anche disgiuntamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio. A tal fine, ciascun genitore si impegna a condividere con l'altro ogni informazione utile alla completa conoscenza dei predetti ambiti della vita dei figli, e al contempo, ad interessarsi al riguardo dall'altro genitore.
DISPONE che i figli abbiano stabile collocazione abitativa e residenza presso la madre, proprietaria al 50% della casa coniugale, sita in Torino (TO), Via Monte Pasubio n. 16.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori, con i desideri e gli impegni dei bambini scolastici ed extrascolastici. Per la necessità dei minori di adattamento al processo di disgregazione del nucleo familiare le visite del padre ed i pernottamenti - salvo diversi accordi tra i genitori - saranno organizzati come segue: il sig. , dal momento dell'effettivo allontanamento dalla casa coniugale: Parte_1
a.potrà vedere i figli due pomeriggi la settimana. I giorni individuati saranno rispettivamente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00;
b.potrà tenere con sé i figli un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio subito dopo la scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00;
c.il sig. si impegna ad accompagnare e prelevare i ragazzi alle attività sportive che già i minori Pt_1 frequentano e quelle che andranno a frequentare, rispettandone il calendario secondo giorni ed orari e concordando con la sig.ra eventuali modifiche di orario. Parte_2
Il sig. , indicativamente e salvo diverso accordo tra i coniugi, potrà, salvo loro assenza per vacanza Pt_1 e/o altre trasferte, o altra ragione di impossibilità, tenere con sé i figli:
•i giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre degli anni pari e dal 31 dicembre degli anni dispari sino al 6 gennaio successivo;
pagina 2 di 4 •le vacanze pasquali il padre preleverà i figli il giorno di Pasqua degli anni dispari e così alternativamente, tenendoli con sé dalle ore 10.00 alle ore 21.00 (fino al giorno di Pasquetta compreso o all'eventuale successivo giorno di inizio della scuola);
•le festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti”, ed il giorno dei compleanni, alternativamente con la madre;
•n. 3 settimane, durante il mese di agosto, da concordare entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
DISPONE che l'abitazione coniugale, sita in Torino, via Monte Pasubio n. 16, di proprietà al 50% pro quota degli odierni ricorrenti, sia assegnata alla sig.ra , completa degli arredi che la Parte_2 compongono, che rimangono di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. lascerà la casa Parte_1 coniugale dopo il deposito del presente ricorso di separazione e comunque entro e non oltre il mese di gennaio 2025, portando con sé i propri effetti personali ed i beni mobili, vestiti, libri ed oggetti personali e di sua proprietà.
PRENDE ATTO che i coniugi provvedono, poi, così come segue a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, oltre a quanto previsto sopra, il sig. Parte_1 trasferirà alla sig.ra la sua quota di comproprietà pari al 50% relativa alla casa Parte_2 coniugale sita in Torino, Via Monte Pasubio n. 16, censita attualmente al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1439 particella 105 subalterno 65 a fronte del quale la signora si Parte_2 accollerà, anche eventualmente con effetto liberatorio, il mutuo concluso dal signor , il Parte_1 cui debito è garantito da ipoteca volontaria a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. gravante sull'unità immobiliare in oggetto, il tutto in esenzione di imposta ex art. 19 L 74/1987, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti in esecuzioni di accordi di separazione.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si impegnano ad effettuare il suddetto passaggio di proprietà entro e non oltre sessanta giorni dal passaggio in giudicato della omologa della separazione de qua, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti in esecuzioni di accordi di separazione, presso il Notaio Persona_3
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione dei figli nei periodi in cui li avrà con sé.
DISPONE che il sig. , inoltre, corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento per i figli ed l'assegno mensile di euro 400,00 per entrambi i figli (Euro Per_1 Per_2 200 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra . Parte_2
DISPONE che le spese mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche, extra- scolastiche e ricreative concordate tra i coniugi o necessitate siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che anticiperà tali spese avrà facoltà di chiedere il rimborso del 50% dell'esborso all'altro coniuge, che provvederà, entro 15 giorni dalla richiesta, a corrispondere quanto dovuto. In ogni caso, si fa espresso riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di Torino, in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che eventuali assegni familiari o altri sostegni economici riconosciuti al nucleo familiare, ove pienamente rispettate le presenti condizioni, verranno suddivisi al 50% tra le parti.
PRENDE ATTO che il sig. si farà carico del canone di locazione della nuova abitazione Parte_1 nella quale si trasferirà, nonché di ogni altro costo annesso (riscaldamento, utenze, etc.), impegnandosi a trovare idonea soluzione abitativa atta ad accogliere i minori.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che i coniugi, inoltre, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di alimenti o mantenimento l'una dall'altro e viceversa.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno già provveduto ad aprire ciascuno un proprio rapporto di c/c esclusivo sul quale verranno accreditati i rispettivi stipendi e trasferiti gli addebiti di competenza di ciascuno di essi e a dividere la giacenza presente sul conto corrente cointestato.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio o il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e precisano che, qualora uno di essi intenda espatriare con uno o più figli minori, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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