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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore
Oggetto: ha pronunciato la seguente
ANF SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 55/2023 RGP
promossa
da
, c.f. Parte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Orsingher del foro di
Bolzano in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023
rep.37590/ 7131 rogito del Notaio Persona_1
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100 Bolzano (BZ),
C.so Libertà 1
- appellante -
contro
c.f. nato il [...] CP_1 CodiceFiscale_1
1 in Croazia ed ivi residente in Ravna Gora, Branimira Markovica
13, elettivamente domiciliato in 38122 Trento (TN), Via
Giuseppe Grazioli 65, presso lo studio dell'avv. Francesco
Zicaro del Foro di Cosenza, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva e di costituzione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 118/2023 di data 29.09.2023
- ANF -
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 118/23
notificata il 20.11.2023 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 118/23 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
contrarie alla normativa
2 D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 4, Pt_1
10 e 12 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati, indicandosi a teste ag. di Brunico Testimone_1
del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari,
rimborso spese forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Francesco Zicaro.”
Si reitera la richiesta già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, si richiede che venga ordinato all' di produrre tutta la documentazione in Pt_1
possesso riguardante la domanda amministrativa del lavoratore necessaria ai fini del presente procedimento.
In particolare, sarebbe opportuno avere contezza dell'originale delle missive inviate dall'Istituzione croata all' in quanto Pt_1
nel giudizio di primo grado erano state semplicemente prodotte le relative traduzioni in italiano senza l'indicazione di elementi
3 che potessero far ritenere genuini ed originali tali documenti.
Ed invero, poiché pendono dinanzi a Codesta Corte di appello altri quattro procedimenti relativi a posizioni sostanzialmente identiche di altrettanti lavoratori croati (n. 53/2023 RG, n.
54/2023 RG, n. 56/2023 RG e n. 57/2023 RG), solamente nel procedimento riguardante il sig. l' aveva prodotto CP_2 Pt_1
la lettera originale dell'ente croato in cui si sosteneva che la priorità fosse dell'istituzione italiana.
Con riferimento alla prova testimoniale richiesta da controparte,
se ne chiede il rigetto perchè non necessaria ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario sugli stessi capitoli e con i medesimi testi indicati dall' . Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente conveniva
in giudizio l' ed esponeva al Tribunale di essere residente in [...]
Croazia, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag negli anni 2019 - 2021 e di aver quindi
proposto in data 16.10.2020 all' domanda di autorizzazione Pt_1
per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a
fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data 12.11.2021 aveva
richiesto la liquidazione degli ANF e questa volta con
comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di ritenere la Pt_1
4 domanda incompleta della necessaria documentazione;
di
ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato
Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un
genitore era occupato;
che l' avrebbe provveduto a Pt_1
richiedere alla Croazia la spettanza della prestazione e che se
dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della
famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda
sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda
non era stata presentata in Croazia, la domanda sarebbe stata
respinta; che con ulteriore pec il 9.12.2021 l' ribadiva di Pt_1
ritenere la domanda incompleta;
di aver inoltrato
telematicamente all' ricorso amministrativo il 17.02.2022; Pt_1
che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non poter Pt_1
procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione
all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di
elementi per poterlo riesaminare. Tanto premesso in fatto il
ricorrente ribadiva che competente ad erogare gli ANF era l'ente
italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della
richiesta di pagamento ANF;
che ad ogni modo ove l'Ente italiano
non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmettere la
domanda all'Ente Croato avviando il procedimento di cui al reg.
Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era
assolutamente completa. Rassegnava quindi le conclusioni sopra
riportate per esteso.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.6.2023 si
5 costituiva in giudizio l' , eccependo la decadenza ex art. 47 Pt_1
del D.P.R. 639/70 e il difetto di legittimazione passiva;
nel merito
l' riconosceva che il ricorrente aveva prestato attività di Pt_1
lavoro subordinato in Italia dal 02.09.2019 all'16.05.2021,
rappresentava che a seguito di contatti presi con l'Ente Croato
questo aveva risposto che la moglie del ricorrente lavorava, che la
priorità era della Croazia, ma che non era stata presentata
domanda perché famiglie con redditi così alti non presentano
domanda.”
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in accoglimento della domanda svolta, ha condannato l' ad Pt_1
erogare la prestazione previdenziale richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L.
412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state poste a carico dell' soccombente, con distrazione a favore Pt_1
dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare e previa Pt_1
apposita censura delle statuizioni del primo Giudice, di accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 e l'illegittimità della condanna (diretta)
dell'ente al pagamento della prestazione. Nel merito ha insistito nel rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto
6 infondate (essendo competente, sulla base della normativa comunitaria, nel caso di specie asseritamente l'ente sociale croato).
Si è costituito per resistere l'appellato.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato la ricorrenza della legittimazione passiva dell' Pt_1
rispetto alla pretesa del ricorrente sul rilievo che il datore di lavoro è un soggetto meramente indicato al materiale pagamento, ma non è il titolare passivo dell'obbligazione assistenziale, che è, appunto, l'istituto convenuto.
1.1. L'eccezione di decadenza formulata dall' con Pt_1
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice.
1.2. Sul punto è stato rilevato, previo riferimento all'interpretazione della normativa in questione fornita dalla
Corte di legittimità, che il ricorrente ha presentato domanda di
ANF il 16.10.2020; che avverso la risposta fornita l' il Pt_1
25.11.2021 è stato presentato tempestivamente il 17.02.2022
(dunque entro il termine di 90 giorni) ricorso amministrativo, il quale è stato rigettato il 31.3.2022; che pertanto il ricorso giudiziale depositato il 31.03.2023 deve ritenersi proposto entro il termine decadenziale di un anno, risultando così rispettato il
7 termine stabilito dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
1.3. Nel merito il Giudice del lavoro, dopo avere ricordato i fatti pacifici ovvero documentalmente provati (“Il ricorrente ha
prestato attività lavorativa subordinata solo in Italia nel periodo
2.9.2019 al 16.5.2021 (doc.1 ). La moglie del ricorrente Pt_1
lavora in Croazia dal 18 agosto 2014 e né lei né il ricorrente
percepiscono assegni familiari in Croazia, stando alle
informazioni comunicate per l'appunto dall'Ente croato all' ), Pt_1
ha ritenuto essere la legislazione italiana quella applicabile in via prioritaria, posto che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato solo in Italia nel periodo per cui è causa e
“ancorché la moglie abbia prestato attività di lavoro subordinato
nel periodo oggetto in Croazia”, ciò in quanto l' non avrebbe Pt_1
“infatti offerto la prova che la moglie avrebbe diritto in Croazia
alla percezione degli assegni familiari, non essendo a tal fine
sufficiente la prova dello svolgimento di attività lavorativa.” Non
essendo, cioè, “provato che la moglie ha diritto agli ANF secondo
la legislazione croata, non si verifica alcun cumulo e quindi sarà
l' a dover erogare la prestazione al ricorrente.” Pt_1
2. La decisione di prime cure è censurata dall' Pt_1
sotto tre profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del rigetto
8 dell'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo grado Pt_1
avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente, sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo, dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i termini prescritti per Pt_1
l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione,
di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7 e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' Pt_1
(16.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
2.2. Con la seconda censura l'appellante evidenzia di non avere sollevato alcuna questione circa la propria legittimazione passiva, come affermato nella pronuncia di prime cure, bensì di avere inteso richiedere l'osservanza del “meccanismo”
procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza
9 alcun “contatto diretto” tra dipendente ed ente previdenziale. Per
tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al pagamento degli ANF Pt_1
senza statuire nulla circa la legittimazione passiva dell'istituto.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883
(c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la Croazia). Del pari, per evitare cumuli di
prestazioni analoghe, è necessario sapere se vi sia il diritto a tali
prestazioni (anche all'altro coniuge) nello stato di residenza (non
rilevando l'effettiva erogazione)”. Lo Stato competente e la legislazione applicabile in via prioritaria sarebbe nel caso di specie la Croazia, come anche affermato dallo stesso ente croato, con conseguente infondatezza delle conclusioni a cui perverrebbe la sentenza appellata “in ordine al fatto che non vi
sarebbe alcun cumulo. … Ergo, era l'ente croato a dovere erogare
le prestazioni familiari e solo dopo la quantificazione da parte
dell'ente croato, l' avrebbe dovuto al più determinare se vi Pt_1
fosse un'integrazione differenziale.” L' osserva, infine, che Pt_1
dopo avere regolarmente inviato i formulari per stabilire quale fosse lo Stato membro competente all'erogazione degli assegni,
10 aveva ottenuto solo risposte parziali e tardive, mentre nessuna collaborazione utile a ricostruire la situazione familiare e reddituale sarebbe stata offerta dal ricorrente.
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30 aprile 1970,
n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992,
n. 384, art. 4, comma 1 - convertito in L. 14 novembre 1992, n.
438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
11 termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad Controparte_3
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
3.1.1. L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
3.1.2. In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale. Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione, vi è stata la risposta dell' del 25 novembre 2021, avverso la quale è Pt_1
stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa,
il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022 (ampiamente entro
12 termine).
3.1.3. Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718,
insegnamento costantemente applicato dalla Corte di legittimità
nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente
Cassazione civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è
stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus,
a seconda che: I. sia stato emanato un provvedimento dell' , Pt_1
a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica
del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a
seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui
al suddetto art. 47; II. sia stato presentato il ricorso
amministrativo ma l' non abbia provveduto a riguardo: in Pt_1
questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data del
ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex
art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la
decisione; III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo
(o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta Pt_1
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta Pt_1
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
13 giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
3.1.4. E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza
dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
3.1.5. Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
3.1.6. Nella specie, infatti, alla pronuncia dell' Pt_1
sull'istanza dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell' …”), cioè quando è stato proposto Pt_1
entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole
14 dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
3.1.7. Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero
dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e Pt_1
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
(così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
3.1.8. Questa ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020,
n.17792 richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione
(pagg. 4 e 5), che – riguardo ad un caso in cui “la domanda era
stata presentata in data 7/6/2010 a cui l' aveva dato Pt_1
risposta con un primo provvedimento in data 21/6/2010 ed un
secondo in data 24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti
avanzata dal ricorrente in data 23/7/2010; che in data
15/4/2011 l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo
avverso il secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era
iniziato il 13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto
15 dell' del 21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al Pt_1
comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività del ricorso giudiziario depositato solo in data
13/7/2012 sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il 15/4/2011. Nell'osservare che “il provvedimento del
24/1/2011, con cui l' ha rigettato nuovamente la domanda Pt_1
ed a prescindere dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere
un nuovo termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data
di presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
Suprema Corte risulta avere, infatti, inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il
15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del Pt_1
24/1/2011, così trascurando, come sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della decadenza sostanziale è quella
di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni
di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU,
n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la
stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo
decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si
ritenesse che la semplice riproposizione della domanda, o come
nel caso di specie una richiesta dell'assicurato di chiarimenti,
consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi
16 o un arbitrario prolungamento degli stessi o una diversa
individuazione del dies a quo”.
3.1.9. Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
3.2.1. In relazione alla domanda de qua, infatti,
indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei Pt_1
cui confronti soltanto la condanna poteva essere pronunciata,
essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
3.2.2. Peraltro, nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
3.2.3. È pertanto proprio l' il destinatario della Pt_1
17 pretesa di credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
3.2.4. Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è Pt_1
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi Pt_1
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l'Istituto predetto - e non il datore di lavoro -
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
3.3. Nel merito l'appello è infondato.
3.3.1. L' invoca, come già sopra scritto, il Pt_1
Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei diversi paesi della Comunità europea ed, in particolare, l'art. 68, paragrafo 1,
contenente le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
3.3.2. Ma nel caso specifico non soccorre in concreto
18 alcun pericolo di una duplicazione del pagamento degli assegni familiari percepiti dall'appellato.
3.3.3. Risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso impugnante (suo doc. 5), in particolare dalla formale comunicazione dell'ente competente croato tramite il sistema
EESSI – Electronic Exchange Social Security Information che l'appellato dal 20.05.2019 non ha più svolto attività
lavorativa/professionale in Croazia e che la moglie lavora in
Croazia dal 18.08.2014. Né l'appellato né la moglie hanno ad ogni modo percepito, però, assegni familiari croati nel periodo oggetto di causa (2.9.2019 – 16.05.2021). Dalla risposta emerge poi (il testo in stampatello sul doc. n. 5 dell' in inglese è Pt_1
difficilmente intelligibile) che pure essendovi astrattamente una competenza dell'ente croato, in questi casi quasi mai vi sono domande, per via del reddito troppo alto.
3.3.4. La normativa unionale di riferimento è la seguente:
Regolamento n. 883/2004 (cosiddetto “di base”):
Il considerando 35 del regolamento n. 883/2004 enuncia le finalità perseguite dalla normativa europea come segue: «Allo
scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno
prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a
prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro
competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di
residenza dei familiari».
19 L'articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento prevede, quindi,
il principio della “lex loci laboris”: “Fatti salvi gli articoli da 12 a
16: a) una persona che esercita un'attività subordinata o
autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato membro …”. E non è dubbio che il ricorrente, in quanto lavoratore alle dipendenze di una sede italiana di un'impresa europea (Strabag) nel periodo oggetto di causa, è
soggetto alla legislazione italiana quale “legislazione dello Stato
competente”.
Il capitolo 8 del titolo III dello stesso regolamento, intitolato
«Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di
prestazione», contiene gli articoli da 67 a 69 relativi alle prestazioni familiari. L'articolo 67 del regolamento n. 883/2004,
rubricato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così
dispone: «Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi
della legislazione dello Stato membro competente, anche per i
familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi
ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di
una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari
ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la
sua pensione o la sua rendita». Con il che si esprime il principio
(prima frase) secondo cui il lavoratore migrante ha diritto di percepire le prestazioni familiari dallo Stato competente (in forza dell'attività lavorativa subordinata/autonoma ivi esercitata) “anche per i familiari che risiedono in un altro Stato
20 membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato
membro”.
L'articolo 68 del regolamento, intitolato «Regole di priorità in
caso di cumulo», si preoccupa, poi, di disciplinare i casi in cui,
per effetto della diversa residenza dei familiari rispetto al luogo in cui il lavoratore migrante esercita l'attività lavorativa, vi sia una situazione di effettiva attribuzione di prestazioni di contenuto analogo da parte delle legislazioni sociali degli Stati
membri coinvolti: “1.Qualora nello stesso periodo e per gli stessi
familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più
Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità: a) nel
caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo,
l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a
titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, in
secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una
pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della
residenza; b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a
un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai
seguenti criteri secondari: i) nel caso di diritti conferiti a titolo di
un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di
residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta
attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato
di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In
quest'ultimo caso l'onere delle prestazioni è ripartito secondo i
criteri definiti nel regolamento di applicazione;
(...); iii) nel caso di
21 diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei
figli.
2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono
erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del
paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma
della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a
concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed
erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per
la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale
integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro
Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto
sulla residenza.
3. Qualora ai sensi dell'articolo 67, venga
presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente
istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione,
ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo: a) detta istituzione inoltra la domanda
immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di
cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la
persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento
di applicazione in materia di concessione provvisoria di
prestazioni, eroga, ove necessario, l'integrazione differenziale di
cui al paragrafo 2; b) l'istituzione competente dello Stato membro
la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la
domanda come se quest'ultima fosse stata presentata
direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di
presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la
22 data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima
istituzione».
L'articolo 84 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Recupero
di contributi e ripetizione di prestazioni», al comma 1 prevede:
«1. Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato
membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da
parte dell'istituzione di uno Stato membro possono essere
effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le
garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché
alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate,
dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato membro. (...)».
Regolamento (CE) n. 987/2009 (di applicazione):
L'articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU
2009, L 284, pag. 1), di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. La domanda di prestazioni familiari è presentata
all'istituzione competente. Ai fini dell'applicazione degli articoli
67 e 68 del regolamento [n. 883/2004], si tiene conto della
situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli
interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro
in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda
il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora
l'avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto,
23 l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è
applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari
presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente
che ha la tutela dei figli.
2. L'istituzione a cui è stata presentata
la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base
delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo
conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la
situazione familiare del richiedente. Se tale istituzione conclude
che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/ 2004]
eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che
applica. Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale
diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di
un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del
regolamento [n. 883/2004], trasmette senza indugio la domanda
all'istituzione competente dell'altro Stato membro e ne informa la
persona interessata;
essa informa inoltre l'istituzione dell'altro
Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla
domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate.
3. Se
l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la
sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004],
decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da
applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68,
paragrafo 3, del regolamento [n. 883/2004], all'istituzione
24 dell'altro Stato membro, informandone altresì il richiedente.
Quest'ultima istituzione prende posizione sulla decisione
provvisoria entro due mesi. Qualora l'istituzione a cui è stata
trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine
summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e
l'istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua
legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la
domanda l'importo delle prestazioni erogate. (...) 5. L'istituzione
che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio
per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo
carico può rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle
somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui
all'articolo 73 del regolamento di applicazione».
3.3.5. Come chiarito da Corte giustizia UE nella sentenza della sez. VII del 13/10/2022, n.199, qualora il percepimento di prestazioni familiari in uno di tali Stati membri sia esclusa in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi. Nel motivare la propria decisione la Corte di
Giustizia ha argomentato che: “…secondo una giurisprudenza
costante della Corte, affinché si possa ritenere che una siffatta
situazione di cumulo si presenti in un determinato caso, non è
sufficiente che prestazioni familiari siano dovute in uno Stato
membro e siano, parallelamente, solo idonee ad essere versate in
altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015,
25 Trapkowski, C-378/14, EU:C:2015:720, punto 32 e
giurisprudenza ivi citata). 35 Infatti, risulta dalla giurisprudenza
della Corte che, per poter considerare le prestazioni familiari
come dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro, la
legge di tale Stato deve riconoscere il diritto al versamento di
prestazioni a favore del familiare interessato. È quindi necessario
che l'interessato soddisfi tutte le condizioni formali e sostanziali
imposte dal diritto interno di tale Stato per poter esercitare
siffatto diritto (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010,
Schwemmer, C-16/09, EU:C:2010:605, punto 53). 36 Nel caso di
specie, dalla decisione di rinvio risulta che né DN né la sua ex
moglie hanno potuto percepire prestazioni familiari in Polonia per
far fronte all'onere del mantenimento della figlia residente in tale
Stato membro, dal momento che l'importo della pensione
percepita da DN in Austria superava l'importo massimo del
reddito che dà diritto a siffatte prestazioni in forza della
normativa polacca. 37 Ne consegue che, siccome né DN né la sua
ex moglie hanno diritto alle prestazioni familiari in Polonia, le
regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento n.
883/2004 non si applicano in una situazione come quella di cui
trattasi nel procedimento principale”.
3.3.6. Nel caso di specie e diversamente dalla tesi propugnata dall' la legislazione applicabile in via prioritaria Pt_1
è quella italiana, nonostante il fatto che anche la moglie dell'appellato lavorasse nello stesso periodo in Croazia, dove
26 erano anche residenti i figli.
3.3.7. Ciò si ricava ponendo a mente che gli artt. 11 e 67
del regolamento n. 883/2004 dispongono che al lavoratore migrante si applica la legislazione dello Stato competente (nel caso di specie l'Italia) in cui esplica la sua attività lavorativa subordinata e che ha diritto di ottenere le prestazioni familiari come se i suoi familiari risiedessero nello Stato membro competente (e, quindi, gli ANF “italiani”). E, inoltre, perché
risulta dimostrato non soltanto che nel periodo in questione né
l'appellato né la di lui moglie hanno percepito assegni croati
(per i quali non hanno presentato peraltro domanda – cfr. le risposte fornite all' dall'ente croato competente), ma dalla Pt_1
considerazione che può escludersi sulla base della legislazione croata che spettassero assegni familiari (“child benefits”), perché
già il reddito mensile percepito dal ricorrente/appellato come documentato in atti (a cui si aggiungeva quello della moglie) era preclusivo all'ottenimento della prestazione croata.
3.3.8. Secondo la legge croata sugli assegni per i figli,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale croata “Narodne novine n.
94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18
e 156/23, nell'anno 2024 l'ammontare dell'assegno a seconda del reddito familiare, che pro-capite non può superare comunque l'importo di € 618,02, varia da un massimo di €
61,80 a un minimo di € 30,90 per figlio minorenne. A base della legislazione croata vi è il meccanismo secondo cui viene
27 determinato annualmente un reddito medio pro-capite familiare, che dà diritto a diversi importi di assegni per i figli a seconda del reddito effettivo familiare inferiore o uguale o superiore (comunque non oltre il 140%) del reddito medio pro-
capite. L'importo massimo reddituale pro-capite, oltre il quale non spetta alcun assegno per figli, nel 2024 ammonta, come detto, a € 618,02. Negli anni 2019/2020/2021 evidentemente questo importo era più basso.
3.3.9. Emerge dalla CU 2020 del lavoratore (doc. n. 8 del ricorrente/appellato) che il reddito netto mensile di questo percepito in Italia era di ca. € 2.500,00. La famiglia era composta dall'appellato, dalla moglie e da due figli. A questo reddito mensile del ricorrente si aggiunge anche quello percepito dalla moglie nell'anno 2019 (cfr. allegate le certificazioni croate con traduzione asseverate, secondo cui la moglie percepiva nel 2019 tra reddito di lavoro e indennità di malattia 90.247,97 Kuna = € 11.977,98 lordi).
3.3.10. È dimostrato, quindi, che nessuna prestazione spettava in Croazia per via del superamento dei limiti di reddito previsti da quella legislazione.
3.3.11. Con il che, giusta l'interpretazione della Corte
UE sopra citata, nel caso di specie non può ritenersi “le
prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo” (da attività lavorativa) ai sensi dell'art. 68 paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE n. 883/2004 e non vi è rischio alcuno di
28 cumulo di prestazioni.
3.3.12. Consegue che non vi è neppure questione di legislazione prioritaria applicabile, essendo quella italiana l'unica applicabile nel caso di specie, con conseguente obbligo di erogazione a carico dell' Pt_1
3.3.13. Quanto al dedotto mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato – in particolare in ordine alla circostanza che “secondo la legislazione croata lui
ovvero il coniuge non avevano diritto ad alcun trattamento di
famiglia” - va evidenziato che l'applicazione delle regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento di base può,
quindi, escludersi sulla base della risposta fornita dall'istituzione croata e dall'evidenza dimostrativa della documentazione del reddito all'epoca percepito anche del solo ricorrente/appellato.
3.3.14. Nel caso di specie l'ente competente a trattare la domanda e a erogare la prestazione (nella misura prevista dalla legislazione italiana) era l'ente italiano e, quindi, l' Pt_1
3.4. In conclusione, l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con Pt_1
conseguente conferma della sentenza.
4. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
29 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
4.1. Le spese del grado: Il principio di soccombenza conduce alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado all'appellata (art. 91 cpc). Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa. La vertenza ha carattere seriale. Tenuto
conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n.
55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M.
n. 147/2022, i compensi minimi (cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa) per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e, pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei Parte_2
confronti di con ricorso in appello depositato il CP_1
19.12.2023 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 118/2023 di data 29.09.2023,
disattende
l'appello;
30 condanna
l'appellante a Parte_1
rifondere all'appellato le spese del grado, che CP_1
liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro, dichiaratosi antistatario;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_2
, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 29.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore
Oggetto: ha pronunciato la seguente
ANF SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 55/2023 RGP
promossa
da
, c.f. Parte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Orsingher del foro di
Bolzano in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023
rep.37590/ 7131 rogito del Notaio Persona_1
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100 Bolzano (BZ),
C.so Libertà 1
- appellante -
contro
c.f. nato il [...] CP_1 CodiceFiscale_1
1 in Croazia ed ivi residente in Ravna Gora, Branimira Markovica
13, elettivamente domiciliato in 38122 Trento (TN), Via
Giuseppe Grazioli 65, presso lo studio dell'avv. Francesco
Zicaro del Foro di Cosenza, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva e di costituzione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 118/2023 di data 29.09.2023
- ANF -
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 118/23
notificata il 20.11.2023 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 118/23 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
contrarie alla normativa
2 D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 4, Pt_1
10 e 12 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati, indicandosi a teste ag. di Brunico Testimone_1
del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari,
rimborso spese forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Francesco Zicaro.”
Si reitera la richiesta già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, si richiede che venga ordinato all' di produrre tutta la documentazione in Pt_1
possesso riguardante la domanda amministrativa del lavoratore necessaria ai fini del presente procedimento.
In particolare, sarebbe opportuno avere contezza dell'originale delle missive inviate dall'Istituzione croata all' in quanto Pt_1
nel giudizio di primo grado erano state semplicemente prodotte le relative traduzioni in italiano senza l'indicazione di elementi
3 che potessero far ritenere genuini ed originali tali documenti.
Ed invero, poiché pendono dinanzi a Codesta Corte di appello altri quattro procedimenti relativi a posizioni sostanzialmente identiche di altrettanti lavoratori croati (n. 53/2023 RG, n.
54/2023 RG, n. 56/2023 RG e n. 57/2023 RG), solamente nel procedimento riguardante il sig. l' aveva prodotto CP_2 Pt_1
la lettera originale dell'ente croato in cui si sosteneva che la priorità fosse dell'istituzione italiana.
Con riferimento alla prova testimoniale richiesta da controparte,
se ne chiede il rigetto perchè non necessaria ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario sugli stessi capitoli e con i medesimi testi indicati dall' . Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente conveniva
in giudizio l' ed esponeva al Tribunale di essere residente in [...]
Croazia, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag negli anni 2019 - 2021 e di aver quindi
proposto in data 16.10.2020 all' domanda di autorizzazione Pt_1
per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a
fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data 12.11.2021 aveva
richiesto la liquidazione degli ANF e questa volta con
comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di ritenere la Pt_1
4 domanda incompleta della necessaria documentazione;
di
ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato
Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un
genitore era occupato;
che l' avrebbe provveduto a Pt_1
richiedere alla Croazia la spettanza della prestazione e che se
dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della
famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda
sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda
non era stata presentata in Croazia, la domanda sarebbe stata
respinta; che con ulteriore pec il 9.12.2021 l' ribadiva di Pt_1
ritenere la domanda incompleta;
di aver inoltrato
telematicamente all' ricorso amministrativo il 17.02.2022; Pt_1
che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non poter Pt_1
procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione
all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di
elementi per poterlo riesaminare. Tanto premesso in fatto il
ricorrente ribadiva che competente ad erogare gli ANF era l'ente
italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della
richiesta di pagamento ANF;
che ad ogni modo ove l'Ente italiano
non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmettere la
domanda all'Ente Croato avviando il procedimento di cui al reg.
Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era
assolutamente completa. Rassegnava quindi le conclusioni sopra
riportate per esteso.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.6.2023 si
5 costituiva in giudizio l' , eccependo la decadenza ex art. 47 Pt_1
del D.P.R. 639/70 e il difetto di legittimazione passiva;
nel merito
l' riconosceva che il ricorrente aveva prestato attività di Pt_1
lavoro subordinato in Italia dal 02.09.2019 all'16.05.2021,
rappresentava che a seguito di contatti presi con l'Ente Croato
questo aveva risposto che la moglie del ricorrente lavorava, che la
priorità era della Croazia, ma che non era stata presentata
domanda perché famiglie con redditi così alti non presentano
domanda.”
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in accoglimento della domanda svolta, ha condannato l' ad Pt_1
erogare la prestazione previdenziale richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L.
412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state poste a carico dell' soccombente, con distrazione a favore Pt_1
dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare e previa Pt_1
apposita censura delle statuizioni del primo Giudice, di accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 e l'illegittimità della condanna (diretta)
dell'ente al pagamento della prestazione. Nel merito ha insistito nel rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto
6 infondate (essendo competente, sulla base della normativa comunitaria, nel caso di specie asseritamente l'ente sociale croato).
Si è costituito per resistere l'appellato.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato la ricorrenza della legittimazione passiva dell' Pt_1
rispetto alla pretesa del ricorrente sul rilievo che il datore di lavoro è un soggetto meramente indicato al materiale pagamento, ma non è il titolare passivo dell'obbligazione assistenziale, che è, appunto, l'istituto convenuto.
1.1. L'eccezione di decadenza formulata dall' con Pt_1
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice.
1.2. Sul punto è stato rilevato, previo riferimento all'interpretazione della normativa in questione fornita dalla
Corte di legittimità, che il ricorrente ha presentato domanda di
ANF il 16.10.2020; che avverso la risposta fornita l' il Pt_1
25.11.2021 è stato presentato tempestivamente il 17.02.2022
(dunque entro il termine di 90 giorni) ricorso amministrativo, il quale è stato rigettato il 31.3.2022; che pertanto il ricorso giudiziale depositato il 31.03.2023 deve ritenersi proposto entro il termine decadenziale di un anno, risultando così rispettato il
7 termine stabilito dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
1.3. Nel merito il Giudice del lavoro, dopo avere ricordato i fatti pacifici ovvero documentalmente provati (“Il ricorrente ha
prestato attività lavorativa subordinata solo in Italia nel periodo
2.9.2019 al 16.5.2021 (doc.1 ). La moglie del ricorrente Pt_1
lavora in Croazia dal 18 agosto 2014 e né lei né il ricorrente
percepiscono assegni familiari in Croazia, stando alle
informazioni comunicate per l'appunto dall'Ente croato all' ), Pt_1
ha ritenuto essere la legislazione italiana quella applicabile in via prioritaria, posto che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato solo in Italia nel periodo per cui è causa e
“ancorché la moglie abbia prestato attività di lavoro subordinato
nel periodo oggetto in Croazia”, ciò in quanto l' non avrebbe Pt_1
“infatti offerto la prova che la moglie avrebbe diritto in Croazia
alla percezione degli assegni familiari, non essendo a tal fine
sufficiente la prova dello svolgimento di attività lavorativa.” Non
essendo, cioè, “provato che la moglie ha diritto agli ANF secondo
la legislazione croata, non si verifica alcun cumulo e quindi sarà
l' a dover erogare la prestazione al ricorrente.” Pt_1
2. La decisione di prime cure è censurata dall' Pt_1
sotto tre profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del rigetto
8 dell'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo grado Pt_1
avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente, sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo, dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i termini prescritti per Pt_1
l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione,
di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7 e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' Pt_1
(16.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
2.2. Con la seconda censura l'appellante evidenzia di non avere sollevato alcuna questione circa la propria legittimazione passiva, come affermato nella pronuncia di prime cure, bensì di avere inteso richiedere l'osservanza del “meccanismo”
procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza
9 alcun “contatto diretto” tra dipendente ed ente previdenziale. Per
tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al pagamento degli ANF Pt_1
senza statuire nulla circa la legittimazione passiva dell'istituto.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883
(c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la Croazia). Del pari, per evitare cumuli di
prestazioni analoghe, è necessario sapere se vi sia il diritto a tali
prestazioni (anche all'altro coniuge) nello stato di residenza (non
rilevando l'effettiva erogazione)”. Lo Stato competente e la legislazione applicabile in via prioritaria sarebbe nel caso di specie la Croazia, come anche affermato dallo stesso ente croato, con conseguente infondatezza delle conclusioni a cui perverrebbe la sentenza appellata “in ordine al fatto che non vi
sarebbe alcun cumulo. … Ergo, era l'ente croato a dovere erogare
le prestazioni familiari e solo dopo la quantificazione da parte
dell'ente croato, l' avrebbe dovuto al più determinare se vi Pt_1
fosse un'integrazione differenziale.” L' osserva, infine, che Pt_1
dopo avere regolarmente inviato i formulari per stabilire quale fosse lo Stato membro competente all'erogazione degli assegni,
10 aveva ottenuto solo risposte parziali e tardive, mentre nessuna collaborazione utile a ricostruire la situazione familiare e reddituale sarebbe stata offerta dal ricorrente.
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30 aprile 1970,
n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992,
n. 384, art. 4, comma 1 - convertito in L. 14 novembre 1992, n.
438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
11 termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad Controparte_3
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
3.1.1. L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
3.1.2. In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale. Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione, vi è stata la risposta dell' del 25 novembre 2021, avverso la quale è Pt_1
stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa,
il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022 (ampiamente entro
12 termine).
3.1.3. Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718,
insegnamento costantemente applicato dalla Corte di legittimità
nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente
Cassazione civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è
stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus,
a seconda che: I. sia stato emanato un provvedimento dell' , Pt_1
a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica
del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a
seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui
al suddetto art. 47; II. sia stato presentato il ricorso
amministrativo ma l' non abbia provveduto a riguardo: in Pt_1
questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data del
ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex
art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la
decisione; III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo
(o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta Pt_1
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta Pt_1
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
13 giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
3.1.4. E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza
dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
3.1.5. Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
3.1.6. Nella specie, infatti, alla pronuncia dell' Pt_1
sull'istanza dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell' …”), cioè quando è stato proposto Pt_1
entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole
14 dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
3.1.7. Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero
dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e Pt_1
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
(così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
3.1.8. Questa ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020,
n.17792 richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione
(pagg. 4 e 5), che – riguardo ad un caso in cui “la domanda era
stata presentata in data 7/6/2010 a cui l' aveva dato Pt_1
risposta con un primo provvedimento in data 21/6/2010 ed un
secondo in data 24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti
avanzata dal ricorrente in data 23/7/2010; che in data
15/4/2011 l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo
avverso il secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era
iniziato il 13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto
15 dell' del 21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al Pt_1
comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività del ricorso giudiziario depositato solo in data
13/7/2012 sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il 15/4/2011. Nell'osservare che “il provvedimento del
24/1/2011, con cui l' ha rigettato nuovamente la domanda Pt_1
ed a prescindere dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere
un nuovo termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data
di presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
Suprema Corte risulta avere, infatti, inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il
15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del Pt_1
24/1/2011, così trascurando, come sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della decadenza sostanziale è quella
di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni
di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU,
n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la
stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo
decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si
ritenesse che la semplice riproposizione della domanda, o come
nel caso di specie una richiesta dell'assicurato di chiarimenti,
consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi
16 o un arbitrario prolungamento degli stessi o una diversa
individuazione del dies a quo”.
3.1.9. Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
3.2.1. In relazione alla domanda de qua, infatti,
indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei Pt_1
cui confronti soltanto la condanna poteva essere pronunciata,
essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
3.2.2. Peraltro, nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
3.2.3. È pertanto proprio l' il destinatario della Pt_1
17 pretesa di credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
3.2.4. Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è Pt_1
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi Pt_1
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l'Istituto predetto - e non il datore di lavoro -
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
3.3. Nel merito l'appello è infondato.
3.3.1. L' invoca, come già sopra scritto, il Pt_1
Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei diversi paesi della Comunità europea ed, in particolare, l'art. 68, paragrafo 1,
contenente le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
3.3.2. Ma nel caso specifico non soccorre in concreto
18 alcun pericolo di una duplicazione del pagamento degli assegni familiari percepiti dall'appellato.
3.3.3. Risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso impugnante (suo doc. 5), in particolare dalla formale comunicazione dell'ente competente croato tramite il sistema
EESSI – Electronic Exchange Social Security Information che l'appellato dal 20.05.2019 non ha più svolto attività
lavorativa/professionale in Croazia e che la moglie lavora in
Croazia dal 18.08.2014. Né l'appellato né la moglie hanno ad ogni modo percepito, però, assegni familiari croati nel periodo oggetto di causa (2.9.2019 – 16.05.2021). Dalla risposta emerge poi (il testo in stampatello sul doc. n. 5 dell' in inglese è Pt_1
difficilmente intelligibile) che pure essendovi astrattamente una competenza dell'ente croato, in questi casi quasi mai vi sono domande, per via del reddito troppo alto.
3.3.4. La normativa unionale di riferimento è la seguente:
Regolamento n. 883/2004 (cosiddetto “di base”):
Il considerando 35 del regolamento n. 883/2004 enuncia le finalità perseguite dalla normativa europea come segue: «Allo
scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno
prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a
prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro
competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di
residenza dei familiari».
19 L'articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento prevede, quindi,
il principio della “lex loci laboris”: “Fatti salvi gli articoli da 12 a
16: a) una persona che esercita un'attività subordinata o
autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato membro …”. E non è dubbio che il ricorrente, in quanto lavoratore alle dipendenze di una sede italiana di un'impresa europea (Strabag) nel periodo oggetto di causa, è
soggetto alla legislazione italiana quale “legislazione dello Stato
competente”.
Il capitolo 8 del titolo III dello stesso regolamento, intitolato
«Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di
prestazione», contiene gli articoli da 67 a 69 relativi alle prestazioni familiari. L'articolo 67 del regolamento n. 883/2004,
rubricato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così
dispone: «Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi
della legislazione dello Stato membro competente, anche per i
familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi
ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di
una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari
ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la
sua pensione o la sua rendita». Con il che si esprime il principio
(prima frase) secondo cui il lavoratore migrante ha diritto di percepire le prestazioni familiari dallo Stato competente (in forza dell'attività lavorativa subordinata/autonoma ivi esercitata) “anche per i familiari che risiedono in un altro Stato
20 membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato
membro”.
L'articolo 68 del regolamento, intitolato «Regole di priorità in
caso di cumulo», si preoccupa, poi, di disciplinare i casi in cui,
per effetto della diversa residenza dei familiari rispetto al luogo in cui il lavoratore migrante esercita l'attività lavorativa, vi sia una situazione di effettiva attribuzione di prestazioni di contenuto analogo da parte delle legislazioni sociali degli Stati
membri coinvolti: “1.Qualora nello stesso periodo e per gli stessi
familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più
Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità: a) nel
caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo,
l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a
titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, in
secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una
pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della
residenza; b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a
un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai
seguenti criteri secondari: i) nel caso di diritti conferiti a titolo di
un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di
residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta
attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato
di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In
quest'ultimo caso l'onere delle prestazioni è ripartito secondo i
criteri definiti nel regolamento di applicazione;
(...); iii) nel caso di
21 diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei
figli.
2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono
erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del
paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma
della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a
concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed
erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per
la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale
integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro
Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto
sulla residenza.
3. Qualora ai sensi dell'articolo 67, venga
presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente
istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione,
ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo: a) detta istituzione inoltra la domanda
immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di
cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la
persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento
di applicazione in materia di concessione provvisoria di
prestazioni, eroga, ove necessario, l'integrazione differenziale di
cui al paragrafo 2; b) l'istituzione competente dello Stato membro
la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la
domanda come se quest'ultima fosse stata presentata
direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di
presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la
22 data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima
istituzione».
L'articolo 84 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Recupero
di contributi e ripetizione di prestazioni», al comma 1 prevede:
«1. Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato
membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da
parte dell'istituzione di uno Stato membro possono essere
effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le
garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché
alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate,
dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato membro. (...)».
Regolamento (CE) n. 987/2009 (di applicazione):
L'articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU
2009, L 284, pag. 1), di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. La domanda di prestazioni familiari è presentata
all'istituzione competente. Ai fini dell'applicazione degli articoli
67 e 68 del regolamento [n. 883/2004], si tiene conto della
situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli
interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro
in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda
il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora
l'avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto,
23 l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è
applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari
presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente
che ha la tutela dei figli.
2. L'istituzione a cui è stata presentata
la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base
delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo
conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la
situazione familiare del richiedente. Se tale istituzione conclude
che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/ 2004]
eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che
applica. Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale
diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di
un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del
regolamento [n. 883/2004], trasmette senza indugio la domanda
all'istituzione competente dell'altro Stato membro e ne informa la
persona interessata;
essa informa inoltre l'istituzione dell'altro
Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla
domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate.
3. Se
l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la
sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004],
decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da
applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68,
paragrafo 3, del regolamento [n. 883/2004], all'istituzione
24 dell'altro Stato membro, informandone altresì il richiedente.
Quest'ultima istituzione prende posizione sulla decisione
provvisoria entro due mesi. Qualora l'istituzione a cui è stata
trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine
summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e
l'istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua
legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la
domanda l'importo delle prestazioni erogate. (...) 5. L'istituzione
che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio
per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo
carico può rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle
somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui
all'articolo 73 del regolamento di applicazione».
3.3.5. Come chiarito da Corte giustizia UE nella sentenza della sez. VII del 13/10/2022, n.199, qualora il percepimento di prestazioni familiari in uno di tali Stati membri sia esclusa in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi. Nel motivare la propria decisione la Corte di
Giustizia ha argomentato che: “…secondo una giurisprudenza
costante della Corte, affinché si possa ritenere che una siffatta
situazione di cumulo si presenti in un determinato caso, non è
sufficiente che prestazioni familiari siano dovute in uno Stato
membro e siano, parallelamente, solo idonee ad essere versate in
altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015,
25 Trapkowski, C-378/14, EU:C:2015:720, punto 32 e
giurisprudenza ivi citata). 35 Infatti, risulta dalla giurisprudenza
della Corte che, per poter considerare le prestazioni familiari
come dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro, la
legge di tale Stato deve riconoscere il diritto al versamento di
prestazioni a favore del familiare interessato. È quindi necessario
che l'interessato soddisfi tutte le condizioni formali e sostanziali
imposte dal diritto interno di tale Stato per poter esercitare
siffatto diritto (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010,
Schwemmer, C-16/09, EU:C:2010:605, punto 53). 36 Nel caso di
specie, dalla decisione di rinvio risulta che né DN né la sua ex
moglie hanno potuto percepire prestazioni familiari in Polonia per
far fronte all'onere del mantenimento della figlia residente in tale
Stato membro, dal momento che l'importo della pensione
percepita da DN in Austria superava l'importo massimo del
reddito che dà diritto a siffatte prestazioni in forza della
normativa polacca. 37 Ne consegue che, siccome né DN né la sua
ex moglie hanno diritto alle prestazioni familiari in Polonia, le
regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento n.
883/2004 non si applicano in una situazione come quella di cui
trattasi nel procedimento principale”.
3.3.6. Nel caso di specie e diversamente dalla tesi propugnata dall' la legislazione applicabile in via prioritaria Pt_1
è quella italiana, nonostante il fatto che anche la moglie dell'appellato lavorasse nello stesso periodo in Croazia, dove
26 erano anche residenti i figli.
3.3.7. Ciò si ricava ponendo a mente che gli artt. 11 e 67
del regolamento n. 883/2004 dispongono che al lavoratore migrante si applica la legislazione dello Stato competente (nel caso di specie l'Italia) in cui esplica la sua attività lavorativa subordinata e che ha diritto di ottenere le prestazioni familiari come se i suoi familiari risiedessero nello Stato membro competente (e, quindi, gli ANF “italiani”). E, inoltre, perché
risulta dimostrato non soltanto che nel periodo in questione né
l'appellato né la di lui moglie hanno percepito assegni croati
(per i quali non hanno presentato peraltro domanda – cfr. le risposte fornite all' dall'ente croato competente), ma dalla Pt_1
considerazione che può escludersi sulla base della legislazione croata che spettassero assegni familiari (“child benefits”), perché
già il reddito mensile percepito dal ricorrente/appellato come documentato in atti (a cui si aggiungeva quello della moglie) era preclusivo all'ottenimento della prestazione croata.
3.3.8. Secondo la legge croata sugli assegni per i figli,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale croata “Narodne novine n.
94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18
e 156/23, nell'anno 2024 l'ammontare dell'assegno a seconda del reddito familiare, che pro-capite non può superare comunque l'importo di € 618,02, varia da un massimo di €
61,80 a un minimo di € 30,90 per figlio minorenne. A base della legislazione croata vi è il meccanismo secondo cui viene
27 determinato annualmente un reddito medio pro-capite familiare, che dà diritto a diversi importi di assegni per i figli a seconda del reddito effettivo familiare inferiore o uguale o superiore (comunque non oltre il 140%) del reddito medio pro-
capite. L'importo massimo reddituale pro-capite, oltre il quale non spetta alcun assegno per figli, nel 2024 ammonta, come detto, a € 618,02. Negli anni 2019/2020/2021 evidentemente questo importo era più basso.
3.3.9. Emerge dalla CU 2020 del lavoratore (doc. n. 8 del ricorrente/appellato) che il reddito netto mensile di questo percepito in Italia era di ca. € 2.500,00. La famiglia era composta dall'appellato, dalla moglie e da due figli. A questo reddito mensile del ricorrente si aggiunge anche quello percepito dalla moglie nell'anno 2019 (cfr. allegate le certificazioni croate con traduzione asseverate, secondo cui la moglie percepiva nel 2019 tra reddito di lavoro e indennità di malattia 90.247,97 Kuna = € 11.977,98 lordi).
3.3.10. È dimostrato, quindi, che nessuna prestazione spettava in Croazia per via del superamento dei limiti di reddito previsti da quella legislazione.
3.3.11. Con il che, giusta l'interpretazione della Corte
UE sopra citata, nel caso di specie non può ritenersi “le
prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo” (da attività lavorativa) ai sensi dell'art. 68 paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE n. 883/2004 e non vi è rischio alcuno di
28 cumulo di prestazioni.
3.3.12. Consegue che non vi è neppure questione di legislazione prioritaria applicabile, essendo quella italiana l'unica applicabile nel caso di specie, con conseguente obbligo di erogazione a carico dell' Pt_1
3.3.13. Quanto al dedotto mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato – in particolare in ordine alla circostanza che “secondo la legislazione croata lui
ovvero il coniuge non avevano diritto ad alcun trattamento di
famiglia” - va evidenziato che l'applicazione delle regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento di base può,
quindi, escludersi sulla base della risposta fornita dall'istituzione croata e dall'evidenza dimostrativa della documentazione del reddito all'epoca percepito anche del solo ricorrente/appellato.
3.3.14. Nel caso di specie l'ente competente a trattare la domanda e a erogare la prestazione (nella misura prevista dalla legislazione italiana) era l'ente italiano e, quindi, l' Pt_1
3.4. In conclusione, l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con Pt_1
conseguente conferma della sentenza.
4. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
29 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
4.1. Le spese del grado: Il principio di soccombenza conduce alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado all'appellata (art. 91 cpc). Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa. La vertenza ha carattere seriale. Tenuto
conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n.
55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M.
n. 147/2022, i compensi minimi (cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa) per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e, pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei Parte_2
confronti di con ricorso in appello depositato il CP_1
19.12.2023 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 118/2023 di data 29.09.2023,
disattende
l'appello;
30 condanna
l'appellante a Parte_1
rifondere all'appellato le spese del grado, che CP_1
liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro, dichiaratosi antistatario;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_2
, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 29.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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