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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6597 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. IE RO AN PI Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott.AR AN Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. in persona del sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difesa dall' Avvocato Antonella Auciello
Appellante
E
(P. Iva ) in persona del rappresentante legale p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dalla e per essa Controparte_2 dall'Avv.AN Borraccino e, successivamente, dall'Avv. Leonardo Pandiscia
Appellata
P.IVA ) CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall' Avvocato Concetta Sorrentino
Intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 498/2020 emessa il
26.03.2020 1 FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la (di seguito anche “ Controparte_1 [...]
”) si rivolgeva al Tribunale Civile di Tivoli, per ottenere il pagamento delle CP_1
fatture emesse per attività riabilitative, effettuate presso la Residenza Sanitaria
Assistenziale San Raffaele Rocca di Papa, (d'ora in avanti, la RSA) ed erogate in favore di pazienti colpiti da handicap fisici, psichici o sensoriali.
In ragione delle suddette prestazioni, l'istante riferiva di aver maturato nei confronti della (di seguito anche “il ) un credito pari ad Parte_1 CP_4
€ 39.247,34.
2. Il Tribunale di Tivoli emetteva l'ingiunzione n. 1996/2016 (RG 2260/2017) e condannava il al pagamento della somma di € 39.247,34 oltre interessi CP_4 moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002.
3. La , con successivo atto di citazione proponeva Parte_1 opposizione contestando le seguenti circostanze: 1) l'errata qualificazione della pretesa e, comunque, l'insussistenza del credito, con riferimento alle prestazioni rese a favore di pazienti ( e ) non aventi diritto alla compartecipazione 2) la Per_1 CP_5 prescrizione del diritto con riferimento alla fattura n.29/11 3) l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.
4. Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento parziale dell'opposizione, con la sentenza n.
498/2020 revocava il Decreto ingiuntivo n.1996/16 e, in ragione del riconoscimento da parte della stessa opposta del pagamento di parte delle fatture azionate, condannava il a pagare alla la somma di € 17.708,67 oltre interessi. CP_4 Controparte_1
5. La ha interposto appello avverso questa decisione, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma e riproponendo le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione proposta in primo grado.
In particolare, la parte appellante ha dedotto a) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame su un fatto decisivo della controversia e per omessa, erronea, illogica 2 motivazione su un punto decisivo della controversia b) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c, per aver ritenuto provate le pretese della
RSA in base a documenti estranei alle vicende oggetto di giudizio c) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. error in procedendo, omessa, erronea, illogica motivazione per aver ritenuto riconosciuto il credito d) violazione dell'art. 112
c.p.c. per omesso esame su un fatto decisivo della controversia e per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia afferente al riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.
6. La , si è costituita nel presente giudizio di appello, resistendo al Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
7. Successivamente, è intervenuta ai sensi dell'arti. 111 c.p.c. che, nella CP_3
qualità di cessionario del credito (contratto di cessione crediti ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 sottoscritto in data 20.05.2020) ha dichiarato di fare proprie tutte le domande ed eccezioni svolte dalla . Controparte_1
8.La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
§ 2. Quanto alla materia del contendere, va preliminarmente rilevato che il credito vantato dalla e posto alla base del decreto ingiuntivo, era in origine Controparte_1 pari ad € 39.247,34 sulla base delle fatture sottoindicate:
3 La sentenza gravata, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal CP_4
ha revocato il Decreto ingiuntivo n.1996/16 e, in ragione del pagamento di parte delle fatture azionate, ha condannato l'odierna appellata a pagare alla la Controparte_1 somma di € 17.708,67 oltre interessi (pagina 2 della sentenza di primo grado).
E' dato, poi, osservare che, già nell'atto introduttivo, parte appellante aveva dato atto di un intervenuto pagamento della maggior parte delle fatture azionate dalla
[...]
in sede monitoria addivenendo alla riformulazione della somma ritenuta CP_1
ancora non pagata pari a € 8.200,74.
La Corte rileva, altresì, che le pretese di avvenuto pagamento, così come formulate dall' Ente nella tabella riepilogativa (pagina 10 dell'atto introduttivo), oltre a non essere state contestate dalle controparti, trovano ulteriore conferma negli scritti difensivi del creditore cessionario dell'intero credito originariamente vantato da
[...]
( ed azionato in sede monitoria) e dell'appellata, i quali hanno dato CP_1
espressamente atto dell'intervenuto pagamento di tutte le fatture.
4 Nella propria comparsa conclusionale, l' intervenuta in giudizio ex art 111 CP_3
c.p.c quale cessionaria dell'intero credito della , ha affermato che “Il Controparte_1
pur sostenendo che nessuna somma era dovuta per la quota di compartecipazione delle CP_4 sig.re e ha poi provveduto spontaneamente al pagamento di tutte le CP_5 Per_1 fatture.
Infatti, le fatture emesse per la quota di compartecipazione della sig.ra (doc. 3del Per_1 fascicolo monitorio) erano la n. 251/13, 273/14, 296/14, 317/14, 346/14, 19/15, 48/15,69/15; ebbene tutte queste fatture secondo quanto dichiarato dal nello schema di cui all'atto CP_4 di appello risultano pagate. Stesso discorso per quanto riguarda le fatture emesse per la compartecipazione alle spese della sig.ra (fatt. n. 306/15, 10/16, 24/16, 35/16, CP_5
68/16, 79/16, 95/16, 106/16 e 116/16) anche queste regolarmente pagate”(pagina 5 comparsa conclusionale . CP_3
Parimenti , con identiche espressioni, ha ulteriormente confermato Controparte_1
che” La parte appellante, pur sostenendo che nessuna somma era dovuta per la quota di compartecipazione delle sig.re e ha poi provveduto spontaneamente al CP_5 Per_1 pagamento di tutte le fatture. Infatti, le fatture emesse per la quota di compartecipazione della sig.ra (doc. 3del fascicolo monitorio) erano la n. 251/13, 273/14, 296/14, 317/14, Per_1
346/14, 19/15, 48/15,69/15; ebbene tutte queste fatture secondo quanto dichiarato dal CP_4 nello schema di cui all'atto di appello risultano pagate. Stesso discorso per quanto riguarda le fatture emesse per la compartecipazione alle spese della sig.ra (fatt. n. 306/15, CP_5
10/16, 24/16, 35/16, 68/16, 79/16, 95/16, 106/16 e 116/16) anche queste regolarmente pagate.
Alla luce delle considerazioni che precedono del tutto infondate sono anche le contestazioni relative al mancato pagamento delle somme intimate perché afferenti a debiti fuori bilancio.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello tutte le fatture emesse nell'anno 2016 sono state pagate dalla ” (pagina 6 Parte_1
conclusionale ). CP_1
Ed invero la stessa parte appellante nella comparsa conclusionale di replica dà atto che
“entrambe le controparti, nelle rispettive comparse conclusionali, hanno riconosciuto che l'Ente appellante PAGATO TUTTE LE FATTURE EFFETTIVAMENETE DOVUTE, Pt_2 riconoscendo che null'altro esso deve corrispondere in loro favore.( v. comparsa conclusionale di replica p. 1)
5 Il che trova coerente epilogo anche nelle conclusioni della in Controparte_1
comparsa conclusionale di replica di sola richiesta di rigetto dell'appello avversario e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e degli onorari.
Dunque, la circostanza appena evidenziata costituisce evidente ricognizione di intervenuto pagamento da parte dei soggetti titolari del credito confermata da parte del debitore che ha estinto la sua obbligazione.
Il pagamento delle contestate fatture effettuato dall'appellante costituisce, dunque, principale e dirimente argomento a supporto delle ragioni creditorie della
[...]
, prima, e della cessionaria, poi, e della fondatezza dell'eccezione di CP_1
pagamento sollevata dalla parte debitrice.
Ne consegue che le reiterate argomentazioni di parte appellante nelle comparse conclusionali, dopo aver aderito alla rappresentazione delle controparti dell'avvenuto pagamento di tutte le fatture, a sostegno degli originari motivi di appello, senza tuttavia allegare un'eventuale riserva di ripetizione all'esito della causa, devono ritenersi superate dall'intervenuta estinzione del debito e contestuale soddisfacimento del credito delle controparti, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Pur a fronte di una tale dirimente circostanza e nonostante la rappresentazione, sin dall'atto di appello, di un intervenuto pagamento del debito, in maniera del tutto inspiegabile, parte appellante ha proseguito nelle sue difese e contestazioni fino alla fase conclusionale, ove pure ha dato contestualmente atto dell'intervenuto pagamento dell'intero debito in adesione a quanto rappresentato in merito dalle controparti, principali interessate al soddisfacimento.
A questo punto si impongono alcune considerazioni sui motivi di appello anche se ai soli fini delle valutazioni in punto di spese di lite.
Quanto al primo motivo di appello, relativo alla Violazione dell'art. 112 c.p.c. omesso esame su un fatto decisivo della controversia, mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia, si osserva quanto segue.
Nell'atto di appello si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su specifici motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1996/16 proposti dal CP_4
In particolare, il giudice di primo grado nel riconoscere l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativa alla fattura n.29/11, nulla avrebbe argomentato in merito alle 6 altre censure espresse dall'odierno appellante con riferimento alle prestazioni afferenti alla medesima fattura, al pagamento integrale della fattura n. 251/2013 nonché riguardo ai pagamenti parziali effettuati dall'Ente con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2014.
L'eccezione è infondata.
La sentenza impugnata non evidenzia i profili di censura mossi da parte appellante in quanto vi risulta il coerente sviluppo del ragionamento logico seguito dal Giudice di prime cure per la formazione del proprio convincimento che, nei motivi, appare sostenuto da argomentazioni giuridiche basate su riscontri di natura documentale.
Il Tribunale sul punto ha rilevato, infatti, che: “Infondata è l'eccezione di prescrizione relativa alla fattura n.29/11, essendo il credito soggetto a termine di prescrizione decennale.
Infondata è pure la contestazione relativa a tale fattura ed a quelle degli anni 2015 e 2016 costituita dal non essere esse riferite a prestazioni erogate in favore di pazienti residenti presso il Comune o comunque aventi diritto alla compartecipazione comunale. Ed invero dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge come tali prestazioni siano state erogate in favore dei signori e in relazione ai quali è stata emessa determina di CP_5 Per_1 compartecipazione del Comune di Guidonia (doc.1). Fondata invece è l'eccezione di avvenuto pagamento parziale. Ed invero la stessa opposta ha riconosciuto come in virtù di pagamenti parziali avvenuti anche in corso di giudizio il credito si sarebbe ridotto ad euro 17.708,67. Su tale somma sono dovuti interessi ex art.4 e 5 D.Ls. n. 231/02 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo”.
Alla luce della riportata motivazione, il giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell'opposizione, ritenute assorbite le altre questioni poste, ha quindi revocato il decreto ingiuntivo n.1996/16.
Quanto agli altri motivi di appello, tutti relativi al merito della debenza del credito e, pertanto, interconnessi tra loro, è dato osservare che l'intervenuto pagamento del debito sin dal primo grado - tanto che parte appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio aveva dato atto dell'intervenuto pagamento della maggior parte delle fatture ed ulteriormente ridotto ( rispetto alla sentenza di primo grado di condanna al pagamento di € 17.708,67) l'ammontare del residuo da corrispondere a €
8.200,74,- e poi completamente eseguito nel corso del presente giudizio, senza alcuna
7 riserva e/o contestazione sul pagamento, evidenzia un sostanziale riconoscimento della pretesa creditoria della controparte.
Ne consegue, che, in ossequio ad un principio di soccombenza virtuale, le spese di lite del grado devono essere poste a carico della parte appellante, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna parte appellante al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, liquidate in misura di € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, liquidazione unica in favore degli appellati ( e Controparte_1
in solido ex latere creditorum. CP_3
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AR AN IE RO AN PI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. IE RO AN PI Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott.AR AN Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. in persona del sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difesa dall' Avvocato Antonella Auciello
Appellante
E
(P. Iva ) in persona del rappresentante legale p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dalla e per essa Controparte_2 dall'Avv.AN Borraccino e, successivamente, dall'Avv. Leonardo Pandiscia
Appellata
P.IVA ) CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall' Avvocato Concetta Sorrentino
Intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 498/2020 emessa il
26.03.2020 1 FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la (di seguito anche “ Controparte_1 [...]
”) si rivolgeva al Tribunale Civile di Tivoli, per ottenere il pagamento delle CP_1
fatture emesse per attività riabilitative, effettuate presso la Residenza Sanitaria
Assistenziale San Raffaele Rocca di Papa, (d'ora in avanti, la RSA) ed erogate in favore di pazienti colpiti da handicap fisici, psichici o sensoriali.
In ragione delle suddette prestazioni, l'istante riferiva di aver maturato nei confronti della (di seguito anche “il ) un credito pari ad Parte_1 CP_4
€ 39.247,34.
2. Il Tribunale di Tivoli emetteva l'ingiunzione n. 1996/2016 (RG 2260/2017) e condannava il al pagamento della somma di € 39.247,34 oltre interessi CP_4 moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002.
3. La , con successivo atto di citazione proponeva Parte_1 opposizione contestando le seguenti circostanze: 1) l'errata qualificazione della pretesa e, comunque, l'insussistenza del credito, con riferimento alle prestazioni rese a favore di pazienti ( e ) non aventi diritto alla compartecipazione 2) la Per_1 CP_5 prescrizione del diritto con riferimento alla fattura n.29/11 3) l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.
4. Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento parziale dell'opposizione, con la sentenza n.
498/2020 revocava il Decreto ingiuntivo n.1996/16 e, in ragione del riconoscimento da parte della stessa opposta del pagamento di parte delle fatture azionate, condannava il a pagare alla la somma di € 17.708,67 oltre interessi. CP_4 Controparte_1
5. La ha interposto appello avverso questa decisione, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma e riproponendo le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione proposta in primo grado.
In particolare, la parte appellante ha dedotto a) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame su un fatto decisivo della controversia e per omessa, erronea, illogica 2 motivazione su un punto decisivo della controversia b) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c, per aver ritenuto provate le pretese della
RSA in base a documenti estranei alle vicende oggetto di giudizio c) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. error in procedendo, omessa, erronea, illogica motivazione per aver ritenuto riconosciuto il credito d) violazione dell'art. 112
c.p.c. per omesso esame su un fatto decisivo della controversia e per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia afferente al riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.
6. La , si è costituita nel presente giudizio di appello, resistendo al Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
7. Successivamente, è intervenuta ai sensi dell'arti. 111 c.p.c. che, nella CP_3
qualità di cessionario del credito (contratto di cessione crediti ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 sottoscritto in data 20.05.2020) ha dichiarato di fare proprie tutte le domande ed eccezioni svolte dalla . Controparte_1
8.La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
§ 2. Quanto alla materia del contendere, va preliminarmente rilevato che il credito vantato dalla e posto alla base del decreto ingiuntivo, era in origine Controparte_1 pari ad € 39.247,34 sulla base delle fatture sottoindicate:
3 La sentenza gravata, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal CP_4
ha revocato il Decreto ingiuntivo n.1996/16 e, in ragione del pagamento di parte delle fatture azionate, ha condannato l'odierna appellata a pagare alla la Controparte_1 somma di € 17.708,67 oltre interessi (pagina 2 della sentenza di primo grado).
E' dato, poi, osservare che, già nell'atto introduttivo, parte appellante aveva dato atto di un intervenuto pagamento della maggior parte delle fatture azionate dalla
[...]
in sede monitoria addivenendo alla riformulazione della somma ritenuta CP_1
ancora non pagata pari a € 8.200,74.
La Corte rileva, altresì, che le pretese di avvenuto pagamento, così come formulate dall' Ente nella tabella riepilogativa (pagina 10 dell'atto introduttivo), oltre a non essere state contestate dalle controparti, trovano ulteriore conferma negli scritti difensivi del creditore cessionario dell'intero credito originariamente vantato da
[...]
( ed azionato in sede monitoria) e dell'appellata, i quali hanno dato CP_1
espressamente atto dell'intervenuto pagamento di tutte le fatture.
4 Nella propria comparsa conclusionale, l' intervenuta in giudizio ex art 111 CP_3
c.p.c quale cessionaria dell'intero credito della , ha affermato che “Il Controparte_1
pur sostenendo che nessuna somma era dovuta per la quota di compartecipazione delle CP_4 sig.re e ha poi provveduto spontaneamente al pagamento di tutte le CP_5 Per_1 fatture.
Infatti, le fatture emesse per la quota di compartecipazione della sig.ra (doc. 3del Per_1 fascicolo monitorio) erano la n. 251/13, 273/14, 296/14, 317/14, 346/14, 19/15, 48/15,69/15; ebbene tutte queste fatture secondo quanto dichiarato dal nello schema di cui all'atto CP_4 di appello risultano pagate. Stesso discorso per quanto riguarda le fatture emesse per la compartecipazione alle spese della sig.ra (fatt. n. 306/15, 10/16, 24/16, 35/16, CP_5
68/16, 79/16, 95/16, 106/16 e 116/16) anche queste regolarmente pagate”(pagina 5 comparsa conclusionale . CP_3
Parimenti , con identiche espressioni, ha ulteriormente confermato Controparte_1
che” La parte appellante, pur sostenendo che nessuna somma era dovuta per la quota di compartecipazione delle sig.re e ha poi provveduto spontaneamente al CP_5 Per_1 pagamento di tutte le fatture. Infatti, le fatture emesse per la quota di compartecipazione della sig.ra (doc. 3del fascicolo monitorio) erano la n. 251/13, 273/14, 296/14, 317/14, Per_1
346/14, 19/15, 48/15,69/15; ebbene tutte queste fatture secondo quanto dichiarato dal CP_4 nello schema di cui all'atto di appello risultano pagate. Stesso discorso per quanto riguarda le fatture emesse per la compartecipazione alle spese della sig.ra (fatt. n. 306/15, CP_5
10/16, 24/16, 35/16, 68/16, 79/16, 95/16, 106/16 e 116/16) anche queste regolarmente pagate.
Alla luce delle considerazioni che precedono del tutto infondate sono anche le contestazioni relative al mancato pagamento delle somme intimate perché afferenti a debiti fuori bilancio.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello tutte le fatture emesse nell'anno 2016 sono state pagate dalla ” (pagina 6 Parte_1
conclusionale ). CP_1
Ed invero la stessa parte appellante nella comparsa conclusionale di replica dà atto che
“entrambe le controparti, nelle rispettive comparse conclusionali, hanno riconosciuto che l'Ente appellante PAGATO TUTTE LE FATTURE EFFETTIVAMENETE DOVUTE, Pt_2 riconoscendo che null'altro esso deve corrispondere in loro favore.( v. comparsa conclusionale di replica p. 1)
5 Il che trova coerente epilogo anche nelle conclusioni della in Controparte_1
comparsa conclusionale di replica di sola richiesta di rigetto dell'appello avversario e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e degli onorari.
Dunque, la circostanza appena evidenziata costituisce evidente ricognizione di intervenuto pagamento da parte dei soggetti titolari del credito confermata da parte del debitore che ha estinto la sua obbligazione.
Il pagamento delle contestate fatture effettuato dall'appellante costituisce, dunque, principale e dirimente argomento a supporto delle ragioni creditorie della
[...]
, prima, e della cessionaria, poi, e della fondatezza dell'eccezione di CP_1
pagamento sollevata dalla parte debitrice.
Ne consegue che le reiterate argomentazioni di parte appellante nelle comparse conclusionali, dopo aver aderito alla rappresentazione delle controparti dell'avvenuto pagamento di tutte le fatture, a sostegno degli originari motivi di appello, senza tuttavia allegare un'eventuale riserva di ripetizione all'esito della causa, devono ritenersi superate dall'intervenuta estinzione del debito e contestuale soddisfacimento del credito delle controparti, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Pur a fronte di una tale dirimente circostanza e nonostante la rappresentazione, sin dall'atto di appello, di un intervenuto pagamento del debito, in maniera del tutto inspiegabile, parte appellante ha proseguito nelle sue difese e contestazioni fino alla fase conclusionale, ove pure ha dato contestualmente atto dell'intervenuto pagamento dell'intero debito in adesione a quanto rappresentato in merito dalle controparti, principali interessate al soddisfacimento.
A questo punto si impongono alcune considerazioni sui motivi di appello anche se ai soli fini delle valutazioni in punto di spese di lite.
Quanto al primo motivo di appello, relativo alla Violazione dell'art. 112 c.p.c. omesso esame su un fatto decisivo della controversia, mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia, si osserva quanto segue.
Nell'atto di appello si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su specifici motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1996/16 proposti dal CP_4
In particolare, il giudice di primo grado nel riconoscere l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativa alla fattura n.29/11, nulla avrebbe argomentato in merito alle 6 altre censure espresse dall'odierno appellante con riferimento alle prestazioni afferenti alla medesima fattura, al pagamento integrale della fattura n. 251/2013 nonché riguardo ai pagamenti parziali effettuati dall'Ente con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2014.
L'eccezione è infondata.
La sentenza impugnata non evidenzia i profili di censura mossi da parte appellante in quanto vi risulta il coerente sviluppo del ragionamento logico seguito dal Giudice di prime cure per la formazione del proprio convincimento che, nei motivi, appare sostenuto da argomentazioni giuridiche basate su riscontri di natura documentale.
Il Tribunale sul punto ha rilevato, infatti, che: “Infondata è l'eccezione di prescrizione relativa alla fattura n.29/11, essendo il credito soggetto a termine di prescrizione decennale.
Infondata è pure la contestazione relativa a tale fattura ed a quelle degli anni 2015 e 2016 costituita dal non essere esse riferite a prestazioni erogate in favore di pazienti residenti presso il Comune o comunque aventi diritto alla compartecipazione comunale. Ed invero dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge come tali prestazioni siano state erogate in favore dei signori e in relazione ai quali è stata emessa determina di CP_5 Per_1 compartecipazione del Comune di Guidonia (doc.1). Fondata invece è l'eccezione di avvenuto pagamento parziale. Ed invero la stessa opposta ha riconosciuto come in virtù di pagamenti parziali avvenuti anche in corso di giudizio il credito si sarebbe ridotto ad euro 17.708,67. Su tale somma sono dovuti interessi ex art.4 e 5 D.Ls. n. 231/02 dalla data di notifica del decreto ingiuntivo”.
Alla luce della riportata motivazione, il giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell'opposizione, ritenute assorbite le altre questioni poste, ha quindi revocato il decreto ingiuntivo n.1996/16.
Quanto agli altri motivi di appello, tutti relativi al merito della debenza del credito e, pertanto, interconnessi tra loro, è dato osservare che l'intervenuto pagamento del debito sin dal primo grado - tanto che parte appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio aveva dato atto dell'intervenuto pagamento della maggior parte delle fatture ed ulteriormente ridotto ( rispetto alla sentenza di primo grado di condanna al pagamento di € 17.708,67) l'ammontare del residuo da corrispondere a €
8.200,74,- e poi completamente eseguito nel corso del presente giudizio, senza alcuna
7 riserva e/o contestazione sul pagamento, evidenzia un sostanziale riconoscimento della pretesa creditoria della controparte.
Ne consegue, che, in ossequio ad un principio di soccombenza virtuale, le spese di lite del grado devono essere poste a carico della parte appellante, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna parte appellante al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, liquidate in misura di € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, liquidazione unica in favore degli appellati ( e Controparte_1
in solido ex latere creditorum. CP_3
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AR AN IE RO AN PI
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