Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2025, proposto da AR OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre n. 28;
contro
Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo n. 393/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Carrara, nel giudizio annotato al n. 2201/2023 R.G., in data 22/08/2023, notificato all'Ente il successivo 22/09/2023 e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 3321 del 30/05/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. DR AI e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 112 e segg. del cod. proc. amm. il Sig. AR OC chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento, in favore del deducente, della somma di 10.170,01 Euro, oltre accessori come ivi indicati; il ricorrente domanda, altresì, la rivalutazione del credito azionato nonché, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta , con vittoria di spese.
2. La parte intimata non si è costituita in giudizio benché ritualmente evocata mediante notifica del ricorso presso indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
3. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
4. Rileva preliminarmente il Collegio che la procedura per l’esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata giusta notificazione del titolo esecutivo del 22 settembre 2023, dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo del 30 maggio 2025 -come da attestazione in atti- e decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato
5. Nel merito il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti appresso specificati.
5.1 Invero, dev’essere disattesa la richiesta di rivalutazione del credito azionato tenuto conto che tale pretesa non trova riscontro nel titolo esecutivo e che le somme liquidate in via giudiziale costituiscono un debito di valuta.
5.2 Merita invece accoglimento la domanda di esecuzione del dictum giurisdizionale.
Ed invero, il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta tuttora non ottemperato dall’ente intimato. Né questo ha dedotto circostanze ostative all’esazione del credito.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell’inadempienza dell’Amministrazione intimata, sicché deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe per le somme dovute, detratte quelle eventualmente versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del presente ricorso.
5.3 L’ente intimato dovrà, pertanto, corrispondere il credito dovuto entro un termine che appare congruo al Collegio fissare in giorni sessanta (60), decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
6. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza di parte ricorrente, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di sessanta (60) giorni, un commissario ad acta , individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o altro dirigente/funzionario delegato dello stesso ente in possesso della necessaria professionalità. Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo della parte intimata di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe nei termini e modi ivi indicati;
b) per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ragusa o suo delegato perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni sessanta (60), a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza; dando tempestiva comunicazione del suo insediamento;
c) condanna la parte intimata alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato -se effettivamente dovuto e versato-.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO NA, Presidente FF
Manuela Bucca, Primo Referendario
DR AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR AI | GO NA |
IL SEGRETARIO