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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7171/2022 R.G. tra
Avv. NUZZOLI IO, in giudizio personalmente opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Stefania Maria Lepore come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229004897241000, notificata a mezzo pec in data 15.06.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico dalle seguenti cartelle di pagamento emesse per il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali 1) CP_2
n.05920110049567269000, anni 2009-2010; 2) n.05920130001173772000, anni 2010-2011; 3)
n.05920140001201756000, anni 2006-2007-2008; 4) n.05920140026821337000, anni 2010-2011-2012-
2013; 5) n.05920170022886368000, anni 2012-2013-2014; 6) n.05920190001516146000, anni 2014 e
2017; 7) n.05920190034653460000, anni 2015 e 2018.
In particolare, eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
di aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento opposte e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza del ricorso Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920229004897241000 in quanto proveniente da un indirizzo pec dell Controparte_4 non iscritto nei pubblici registri.
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. L'art. 26 del D.P.R.
n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-
PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n. 05920229004897241000 in data 15.06.2022 effettuata dall'indirizzo pec “ t.”. Email_1
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024). Lo stesso principio deve ritenersi applicabile alla notificazione degli avvisi di addebito e della intimazione di pagamento.
Passando al merito della controversia, nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che n. 6 cartelle di pagamento richiamate nella intimazione di pagamento opposta (precisamente quelle dal n.2 al n.7 dell'elenco di cui innanzi), sono state regolarmente notificate.
Ed invero, risultano notificate mediante deposito presso la casa comunale le seguenti cartelle: 2)
n.05920130001173772000 in data 02.04.2014; 3) n.05920140001201756000, in data 03.07.2014; 4)
n.05920140026821337000, in data 30.04.2015.
Risultano, invece, notificate a mezzo pec le seguenti cartelle: 5) n.05920170022886368000, in data
30.01.2018; 6)n.05920190001516146000, in data 15.01.2019; 7) n.05920190034653460000, in data
25.01.2020.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) intimazione di pagamento n. 05920159012361935000 notificata mediante deposito nella casa comunale il 23.02.2016 (all. n.8 della memoria difensiva); b) intimazione di pagamento n. 05920179005703404000 notificata a mezzo pec in data 12.09.2019 (all. n. 9 della memoria difensiva);
c) intimazione di pagamento n. 05920209002902530000 notificata a mezzo pec in data 12.02.2020 (all.
n.9 della memoria difensiva).
In particolare, per ogni cartella di pagamento, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
2) cartella n.05920130001173772000 (notifica 02.04.2014): intimazione di pagamento n.
05920159012361935000 notificata in data 23.02.2016; intimazione di pagamento n. 05920179005703404000 notificata in data 12.09.2019; intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
3) cartella n.05920140001201756000 (notifica 03.07.2014): intimazione di pagamento n.
05920159012361935000 notificata in data 23.02.2016; intimazione di pagamento n.
05920179005703404000 notificata in data 12.09.2019; intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
4) cartella n.05920140026821337000 (notifica 30.04.2015): intimazione di pagamento n.
05920179005703404000 notificata in data 12.09.2019; intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
5) cartella n.05920170022886368000 (notifica 30.01.2018): intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
6) cartella n.05920190001516146000 (notifica 15.01.2019): intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
7) cartella n.05920190034653460000 (notifica 25.01.2020): intimazione di pagamento
05920229004897241000 notificata in data 15.06.2022, opposta con l'odierno giudizio.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha inoltrato n. 2 istanze di definizione agevolata del credito, da intendersi quali riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Sul punto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza ha precisato che: “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414).
E segnatamente istanza n. 05990202301209712180 del 06.04.2023, riguardante la cartella di pagamento n.05920190001516146000 ed istanza n. 05990202301209711180 del 06.04.2023 riguardanta la cartella di pagamento n.05920190034653460000, rispettivamnte n. 6 e 7 dell'elenco surrichiamato (v. allegati note di trattazione scritta di parte opponente del 23.10.2023).
*
Quanto alla cartella di pagamento n. 05920110049567269000, che risulterebbe notificata in data
18.09.2012, manca in atti prova della regolare notifica, per cui la notificazione della intimazione di pagamento n. 05920159012361935000 avvenuta in data 23.02.2016 costituisce effettivamente il primo atto con il quale la pretesa contributiva è stata portata a conoscenza della parte opponente.
Poiché la cartella ha per oggetto contributi dovuti alla per le annualità 2009- Controparte_5
2010, gli stessi devono ritenersi estinti nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2015, ovvero anteriormente alla notifica della stessa intimazione.
Per tutto quanto sopra dedotto, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere accertato che il ricorrente è tenuto a pagare tutti i contributi riportati nella intimazione di pagamento opposta, ad eccezione di quelli riportati nella cartella di pagamento n. 05920110049567269000.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che LI IO è tenuto a pagare i contributi previdenziali riportati nella intimazione di pagamento n.05920229004897241000, ad eccezione di quelli riportati nella cartella di pagamento n.
05920110049567269000;
- dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nella cartella di pagamento n.
05920110049567269000;
- condanna LI IO al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...]
, liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_1
CPA, con distrazione.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7171/2022 R.G. tra
Avv. NUZZOLI IO, in giudizio personalmente opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Stefania Maria Lepore come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229004897241000, notificata a mezzo pec in data 15.06.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico dalle seguenti cartelle di pagamento emesse per il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali 1) CP_2
n.05920110049567269000, anni 2009-2010; 2) n.05920130001173772000, anni 2010-2011; 3)
n.05920140001201756000, anni 2006-2007-2008; 4) n.05920140026821337000, anni 2010-2011-2012-
2013; 5) n.05920170022886368000, anni 2012-2013-2014; 6) n.05920190001516146000, anni 2014 e
2017; 7) n.05920190034653460000, anni 2015 e 2018.
In particolare, eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
di aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento opposte e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza del ricorso Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920229004897241000 in quanto proveniente da un indirizzo pec dell Controparte_4 non iscritto nei pubblici registri.
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. L'art. 26 del D.P.R.
n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-
PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n. 05920229004897241000 in data 15.06.2022 effettuata dall'indirizzo pec “ t.”. Email_1
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024). Lo stesso principio deve ritenersi applicabile alla notificazione degli avvisi di addebito e della intimazione di pagamento.
Passando al merito della controversia, nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che n. 6 cartelle di pagamento richiamate nella intimazione di pagamento opposta (precisamente quelle dal n.2 al n.7 dell'elenco di cui innanzi), sono state regolarmente notificate.
Ed invero, risultano notificate mediante deposito presso la casa comunale le seguenti cartelle: 2)
n.05920130001173772000 in data 02.04.2014; 3) n.05920140001201756000, in data 03.07.2014; 4)
n.05920140026821337000, in data 30.04.2015.
Risultano, invece, notificate a mezzo pec le seguenti cartelle: 5) n.05920170022886368000, in data
30.01.2018; 6)n.05920190001516146000, in data 15.01.2019; 7) n.05920190034653460000, in data
25.01.2020.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) intimazione di pagamento n. 05920159012361935000 notificata mediante deposito nella casa comunale il 23.02.2016 (all. n.8 della memoria difensiva); b) intimazione di pagamento n. 05920179005703404000 notificata a mezzo pec in data 12.09.2019 (all. n. 9 della memoria difensiva);
c) intimazione di pagamento n. 05920209002902530000 notificata a mezzo pec in data 12.02.2020 (all.
n.9 della memoria difensiva).
In particolare, per ogni cartella di pagamento, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
2) cartella n.05920130001173772000 (notifica 02.04.2014): intimazione di pagamento n.
05920159012361935000 notificata in data 23.02.2016; intimazione di pagamento n. 05920179005703404000 notificata in data 12.09.2019; intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
3) cartella n.05920140001201756000 (notifica 03.07.2014): intimazione di pagamento n.
05920159012361935000 notificata in data 23.02.2016; intimazione di pagamento n.
05920179005703404000 notificata in data 12.09.2019; intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
4) cartella n.05920140026821337000 (notifica 30.04.2015): intimazione di pagamento n.
05920179005703404000 notificata in data 12.09.2019; intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
5) cartella n.05920170022886368000 (notifica 30.01.2018): intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
6) cartella n.05920190001516146000 (notifica 15.01.2019): intimazione di pagamento n.
05920209002902530000 notificata in data 12.02.2020;
7) cartella n.05920190034653460000 (notifica 25.01.2020): intimazione di pagamento
05920229004897241000 notificata in data 15.06.2022, opposta con l'odierno giudizio.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha inoltrato n. 2 istanze di definizione agevolata del credito, da intendersi quali riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Sul punto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza ha precisato che: “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414).
E segnatamente istanza n. 05990202301209712180 del 06.04.2023, riguardante la cartella di pagamento n.05920190001516146000 ed istanza n. 05990202301209711180 del 06.04.2023 riguardanta la cartella di pagamento n.05920190034653460000, rispettivamnte n. 6 e 7 dell'elenco surrichiamato (v. allegati note di trattazione scritta di parte opponente del 23.10.2023).
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Quanto alla cartella di pagamento n. 05920110049567269000, che risulterebbe notificata in data
18.09.2012, manca in atti prova della regolare notifica, per cui la notificazione della intimazione di pagamento n. 05920159012361935000 avvenuta in data 23.02.2016 costituisce effettivamente il primo atto con il quale la pretesa contributiva è stata portata a conoscenza della parte opponente.
Poiché la cartella ha per oggetto contributi dovuti alla per le annualità 2009- Controparte_5
2010, gli stessi devono ritenersi estinti nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2015, ovvero anteriormente alla notifica della stessa intimazione.
Per tutto quanto sopra dedotto, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere accertato che il ricorrente è tenuto a pagare tutti i contributi riportati nella intimazione di pagamento opposta, ad eccezione di quelli riportati nella cartella di pagamento n. 05920110049567269000.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che LI IO è tenuto a pagare i contributi previdenziali riportati nella intimazione di pagamento n.05920229004897241000, ad eccezione di quelli riportati nella cartella di pagamento n.
05920110049567269000;
- dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nella cartella di pagamento n.
05920110049567269000;
- condanna LI IO al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...]
, liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_1
CPA, con distrazione.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)