Sentenza 6 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2003, n. 18710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18710 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2003 |
Testo completo
1 8 7 1 0 /03 Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.22413/01 37481 Erminio Ravagnani Presidente -Cron. Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "Antonio Lamorgese -Ud.
7.7.2003 Florindo Minichiello " Oggetto: 23 AR Evangelista ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE AN NA, difesa, giusta procura speciale a margi- ne del ricorso, dagli avv.ti Gaspare Salerno e Giorgio Al- locca con domicilio eletto in Roma, via G. Nicotera n. 29 ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n 37710/00 in data 8/27 novembre 2000 (R.G. 58328/94). 4334 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricor- SO. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata e meglio in epigrafe specificata, in accoglimento solo parziale della domanda proposta da De GE NA, ha ritenuto l'appellante INPS obbligato al pagamento, in favore della predetta, della complessiva somma di £ 18.624.501 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati, con ulteriori accessori, sulle somme già ad essa corrisposte ex art. 19 della legge n. 843 del 1978 e d.l. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito in legge n. 45 del 1986 (c.d. quote fisse). Il Tribunale ha ritenuto che il ritardato pagamento, da parte dell'INPS, delle c.d. quote fisse obblighi l'Istituto a corrispondere anche interessi e rivalutazione computati in cumulo con riferimento alla scadenza dei singoli ratei fino alla data del pagamento (tardivo) della sorte. Sul solo importo della rivalutazione è dovuta ulteriore rivalutazione fino alla sentenza e i soli interessi legali (moratori) dalla domanda giudiziale. Avverso questa sentenza De GE NA ricorre per cassazione con due motivi. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione “delle norme di diritto", nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare ulteriori interessi e rivalutazione non sulla sola rivalutazione (maturata fino 3 al pagamento tardivo della sorte) ma sull'importo risultante dal cumulo della stessa rivalutazione e degli interessi. Il motivo è infondato alla stregua della costante giurisprudenza della Corte, secondo cui "Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. nei quali rientrano, a seguito della sentenza della - Corte costituzionale n. 156 del 1991, anche i crediti previdenziali -, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il tardivo pagamento del capitale, nonchè degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati;
in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale;
né su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo." (Cass., sez. un., 2 marzo 1987 n. 2209; sez. un., 22 dicembre 1994 n. 11048; 7 luglio 1997 n. 6127; sez. un., 17 luglio 2001 n. 9653). 4 Da quanto sopra consegue il rigetto del motivo in esame. Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione “delle norme processuali”, violazione e falsa applicazione "di norme di diritto”, nonchè vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia proceduto alla comparazione della consulenza (contabile) di secondo grado con quella (ad essa più favorevole) di primo grado, della quale il Collegio aveva mostrato di ignorare l'esistenza. Il motivo è infondato. Infatti, la ricorrente non precisa in quali errori sia (eventualmente) incorsa la consulenza espletata in grado di appello, la quale doveva necessariamente differenziarsi da quella compiuta in primo grado in considerazione del diverso principio accolto dal Tribunale circa le conseguenze sugli accessori del tardivo pagamento di prestazione previdenziale. Il ricorso va conclusivamente rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, non essendosi l'INPS costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 7 luglio 2003 Il Presidente Лишніше Калид ентіRavagnani Il Consigliere estensore Второектів QGONE ll ELLIERE Depositato in Cancelleria -6 DIC 2003 loggi, CANCELLERE lle