Articolo 253 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 252Articolo 235
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31 dicembre 2019
Art. 253. Nuova proposta di concordato 1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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