CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1028/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento - Viale Cannatello 11 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1583/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220021307907 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- ESTRATTO DI RUOLO n. 002102-22 CUT 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 2257/2023 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29120220021307907000, nonché il ruolo esattoriale n. 2102/2022, emessi per il mancato pagamento del contributo unificato tributario dovuto per l'iscrizione a ruolo di un precedente giudizio promosso dalla medesima società.
Con sentenza n. 1583/5/2024 la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte e condannando la società ricorrente alle spese di lite, nonché applicando le misure di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze.
Avverso tale decisione la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello, deducendo, in sintesi, l'omessa pronuncia su eccezioni rilevabili d'ufficio, la tardività della costituzione dell'Agente della riscossione, l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'ente impositore, il difetto di legittimazione processuale del procuratore speciale di ADER e del difensore costituito e l'erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano in appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il MEF – Ufficio di Segreteria della CGT di
Agrigento, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello incentrati sulla dedotta inammissibilità dell'intervento volontario del MEF sono infondati.
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, possono intervenire volontariamente i soggetti che siano parti del rapporto tributario controverso. Nelle liti in materia di riscossione, qualora il contribuente impugni la cartella deducendo vizi riferibili anche all'atto presupposto o alla pretesa impositiva, l'Agente della riscossione è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, a chiamare in causa l'ente creditore.
Tale chiamata ha natura sostanziale e non processuale, sicché non richiede autorizzazione giudiziale né è soggetta alle forme della chiamata ex art. 106 c.p.c. Ne consegue la piena legittimità dell'intervento del
MEF – Ufficio di Segreteria della CGT di Agrigento nel giudizio di primo grado.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Secondo giurisprudenza costante, nel processo tributario la tardiva costituzione della parte resistente non determina nullità del giudizio, ma comporta esclusivamente la decadenza dalle facoltà processuali eventualmente precluse, restando comunque consentita la proposizione di difese e questioni di diritto.
Nel caso di specie, le difese svolte da ADER e dall'ente impositore riguardano questioni rilevabili d'ufficio e profili di diritto, correttamente esaminati dal giudice di primo grado.
Le censure attinenti al dedotto difetto di legittimazione processuale del procuratore speciale di ADER non possono essere accolte.
Va ribadito il principio secondo cui l'eventuale vizio di rappresentanza è sanabile in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., anche mediante produzione documentale in appello. Nel caso di specie, la procura notarile conferita al procuratore speciale risulta prodotta e idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi, con effetto sanante anche rispetto al primo grado.
In primo grado DE produceva in primo grado la procura conferita all'avvocato.
Mancava la procura notarile al sogetto che aveva conferito la procura ad litem.
Opera quindi il principio di cui a Cass. 22729/2025, secondo la quale “in tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc”.
Nel caso di specie ADER ha depositato in appello la procura notarile conferita al dott. Pavone.
Tale produzione è valutabile in appello, non traducendosi in “nuova eccezione” o in mutamento del thema decidendum, ma nella regolarizzazione di un profilo processuale incidentale che, una volta sanato, impedisce di fondare l'annullamento dell'atto su un vizio meramente formale della difesa dell'ente.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Sulla fondatezza della pretesa tributaria va osservato che la società appellante non ha contestato nel merito l'esistenza dell'obbligazione tributaria posta a fondamento dell'iscrizione a ruolo, ossia il mancato pagamento del contributo unificato tributario dovuto per un precedente giudizio dalla stessa instaurato.
La pretesa trae origine da un presupposto non contestato, né risultano dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione. Ne consegue che la cartella di pagamento poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri, che tuttavia non risultano sussistenti.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la pretesa e infondate le eccezioni sollevate.
La Corte ritiene altresì corretta l'applicazione, in primo grado, delle misure di cui all'art. 96 c.p.c., avuto riguardo alla manifesta infondatezza delle doglianze e al carattere reiterativo e meramente dilatorio delle censure proposte, prive di un reale confronto con il presupposto dell'obbligazione tributaria.
In conclusione, la decisione impugnata merita conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e conferma la sentenza n. 1583/5/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di appello, che liquida in euro 991,00 per ciascuna parte appellata per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo il 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
EL VO FR AL
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1028/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento - Viale Cannatello 11 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1583/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220021307907 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- ESTRATTO DI RUOLO n. 002102-22 CUT 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 2257/2023 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29120220021307907000, nonché il ruolo esattoriale n. 2102/2022, emessi per il mancato pagamento del contributo unificato tributario dovuto per l'iscrizione a ruolo di un precedente giudizio promosso dalla medesima società.
Con sentenza n. 1583/5/2024 la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte e condannando la società ricorrente alle spese di lite, nonché applicando le misure di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze.
Avverso tale decisione la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello, deducendo, in sintesi, l'omessa pronuncia su eccezioni rilevabili d'ufficio, la tardività della costituzione dell'Agente della riscossione, l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'ente impositore, il difetto di legittimazione processuale del procuratore speciale di ADER e del difensore costituito e l'erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano in appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il MEF – Ufficio di Segreteria della CGT di
Agrigento, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello incentrati sulla dedotta inammissibilità dell'intervento volontario del MEF sono infondati.
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, possono intervenire volontariamente i soggetti che siano parti del rapporto tributario controverso. Nelle liti in materia di riscossione, qualora il contribuente impugni la cartella deducendo vizi riferibili anche all'atto presupposto o alla pretesa impositiva, l'Agente della riscossione è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, a chiamare in causa l'ente creditore.
Tale chiamata ha natura sostanziale e non processuale, sicché non richiede autorizzazione giudiziale né è soggetta alle forme della chiamata ex art. 106 c.p.c. Ne consegue la piena legittimità dell'intervento del
MEF – Ufficio di Segreteria della CGT di Agrigento nel giudizio di primo grado.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Secondo giurisprudenza costante, nel processo tributario la tardiva costituzione della parte resistente non determina nullità del giudizio, ma comporta esclusivamente la decadenza dalle facoltà processuali eventualmente precluse, restando comunque consentita la proposizione di difese e questioni di diritto.
Nel caso di specie, le difese svolte da ADER e dall'ente impositore riguardano questioni rilevabili d'ufficio e profili di diritto, correttamente esaminati dal giudice di primo grado.
Le censure attinenti al dedotto difetto di legittimazione processuale del procuratore speciale di ADER non possono essere accolte.
Va ribadito il principio secondo cui l'eventuale vizio di rappresentanza è sanabile in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., anche mediante produzione documentale in appello. Nel caso di specie, la procura notarile conferita al procuratore speciale risulta prodotta e idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi, con effetto sanante anche rispetto al primo grado.
In primo grado DE produceva in primo grado la procura conferita all'avvocato.
Mancava la procura notarile al sogetto che aveva conferito la procura ad litem.
Opera quindi il principio di cui a Cass. 22729/2025, secondo la quale “in tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc”.
Nel caso di specie ADER ha depositato in appello la procura notarile conferita al dott. Pavone.
Tale produzione è valutabile in appello, non traducendosi in “nuova eccezione” o in mutamento del thema decidendum, ma nella regolarizzazione di un profilo processuale incidentale che, una volta sanato, impedisce di fondare l'annullamento dell'atto su un vizio meramente formale della difesa dell'ente.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Sulla fondatezza della pretesa tributaria va osservato che la società appellante non ha contestato nel merito l'esistenza dell'obbligazione tributaria posta a fondamento dell'iscrizione a ruolo, ossia il mancato pagamento del contributo unificato tributario dovuto per un precedente giudizio dalla stessa instaurato.
La pretesa trae origine da un presupposto non contestato, né risultano dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione. Ne consegue che la cartella di pagamento poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri, che tuttavia non risultano sussistenti.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la pretesa e infondate le eccezioni sollevate.
La Corte ritiene altresì corretta l'applicazione, in primo grado, delle misure di cui all'art. 96 c.p.c., avuto riguardo alla manifesta infondatezza delle doglianze e al carattere reiterativo e meramente dilatorio delle censure proposte, prive di un reale confronto con il presupposto dell'obbligazione tributaria.
In conclusione, la decisione impugnata merita conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e conferma la sentenza n. 1583/5/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di appello, che liquida in euro 991,00 per ciascuna parte appellata per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo il 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
EL VO FR AL