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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18166/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 27 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 marzo 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18166/2024 R.G.A.C., cui è riunita la causa iscritta al n.
18269/2024 R.G.A.C., promosse
DA
– Avv. G. Vetere Parte_1 ricorrente
CONTRO
– Avv. A. Faiola CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi identici ritualmente depositati e notificati la nominata in epigrafe ha esposto: a) di avere lavorato dal 1/1/2006 al 17/11/2023 alle dipendenze del resistente, che gestisce un banco di ortofrutta in un mercato rionale di Roma, svolgendo mansioni di commessa, secondo gli orari indicati in ricorso, senza regolarizzazione sino al 1/11/2011, con simulato contratto part-time; b) di non avere percepito la giusta retribuzione;
c) di essere stata licenziata illegittimamente in data 17/11/2023; d) di avere impugnato tale licenziamento senza esito.
Tutto ciò premesso la lavoratrice chiedeva a questo giudice che il resistente venisse condannato in solido al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso per differenze retributive, la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente condanna all'indennità dovutale per legge per la cd. tutela obbligatoria, accessori e vittoria di spese.
Il resistente si costituiva in entrambi i giudizi chiedendone il rigetto eccependo tra l'altro la parziale prescrizione dei crediti vantati.
Riuniti i giudizi per identità di causa, espletata istruttoria orale mediante l'escussione dei testimoni , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 , la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito Testimone_4 di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in quanto si verte in ipotesi di cd. tutela obbligatoria, per cui la prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro.
Nel merito, i testimoni escussi hanno dichiarato testualmente, la : Tes_1
“Sono cliente del mercato di via Gardano, zona Marconi, dal 2000, allorquando mi sono trasferita in quella zona. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti.
Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, in quanto come detto sono cliente di quel mercato, il resistente ha più banchi in quel mercato in cui vende frutta, verdura, legumi, primizie, di varia qualità e prezzi. Vedo sempre il resistente quando vado là sin al 2000. Può capitare che io vada al mercato una volta a settimana come anche due o tre, a seconda del periodo e delle necessità. Ricordo in particolare che nel 2007, quando avevo il mio terzo figlio in carrozzina, ci passavo ogni giorno perché passeggiavo con lui e mi serviva spesso un dipendente del resistente di nome . La ricorrente l'ho conosciuta al mercato in quanto Tes_3 lavorava in uno dei banchi del resistente, in particolare uno dove lei capava la verdura e vendeva della frutta di primo prezzo, cioè la più conveniente. Lei l'ho vista lì sin dal 2007 o 2008, non ricordo bene, allorquando ero incinta del mio terzo figlio, nato nel 2007 e come detto mi serviva , e la ricorrente lavorava nel banco Tes_3 di fronte al suo, e la vedevo ogni giorno che passavo lì. L'ho vista fino a circa tre anni fa. Preciso che questo mercato apre verso le 7 e chiude verso le 15, ma io non ci andavo mai prima delle 8,30 circa, e raramente ci sono capitata dopo le 14. In tutto gli orari in cui capitavo lì c'era la ricorrente al banco. Preciso che io mi affacciavo sempre al banco della ricorrente perché lì si facevano ottimi affari economici. Preciso che oltre a e la ricorrente il resistente aveva altri dipendenti, tra cui una Tes_3 certa , che lavorava con , la sorella della ricorrente in un altro banco, Per_1 Tes_3 un certo e un altro nel banco dove lavorava il resistente, un certo , e altre Per_2 Per_3 persone di cui non conosco il nome, all'incirca in tutto, se non erro, una decina. Ho conosciuto in quel mercato il marito della ricorrente, tal che lavorava e Per_4 tuttora lavora nel banco gestito da un certo , che vende anch'egli frutta e Per_5 verdura. In quel mercato ci sono circa quindici banchi, tra cui anche banchi di gastronomia, uova, carne, pesce e fiori. Sono casalinga da sempre.”; il Tes_2
“Sono il convivente della ricorrente da circa 20 anni. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, in quanto ci lavoro anch'io, io e la ricorrente lavoriamo nel mercato di via Gardano. dal 2007 io e dal 2006 la ricorrente. La ricorrente ha sempre lavorato alle dipendenze del resistente, mentre io lavoravo sin dall'inizio e tuttora lavoro alle dipendenze di tal . Sia il mio datore di lavoro sia il resistente Persona_6 vendono frutta e verdura. La ricorrente ha sempre lavorato dalle 5,00 del mattino circa sino alle 16,00, in quanto ci vuole molto tempo per sistemare il banco all'inizio e mettere a posto alla fine. Io iniziavo poco prima di lei e finivo alla stessa ora. Questo per sei giorni a settimana, esclusa la domenica e i festivi infrasettimanali. La ricorrente capava la verdura, la imbustava, la vendeva, e sistemava il banco comprese le attività di pulizia. Il resistente aveva più di un banco in quel mercato, se non sbaglio tre o quattro. Oltre alla ricorrente aveva ed ha altri ragazzi come dipendenti, circa sette o otto, tra cui un certo , una certa , la sorella Tes_3 Per_1 della ricorrente, un certo e un certo . Osservano tutti gli stessi Per_7 Per_2 Per_3 orari che osservava la ricorrente. In quel mercato ci sono stati fino a quindici banchi, tra cui anche banchi di gastronomia, uova, carne, pesce e fiori. Oggi come oggi sono un po' di meno. La ricorrente ha lavorato per il resistente fino a novembre 2023, allorquando venne licenziata dal resistente. Da quanto so la ricorrente non è stata sostituita. A volte la ricorrente mi riferiva che se arrivava un quarto d'ora dopo il resistente la minacciava di licenziamento. L'orario di lavoro che il resistente ordinava alla ricorrente era 5,00-16,00. La ricorrente ha avuto due figli durante il rapporto di lavoro, uno nato nel 2013 e l'altro nel 2019, per cui ella per circa un anno e mezzo è stata in maternità senza lavorare. Durante l'assenza per maternità la ricorrente percepiva dall'Inps l'ìndennità di maternità, e il resistente pretendeva che ella gli desse le somme relative a tale indennità, dietro minaccia di licenziamento. Lo so perché a volte ero presente quando lui gliel'ha chiesti. So che un tempo il resistente aveva dipendenti in nero, ma oggi come oggi no. Ignoro che tipo di contratto hanno i suoi dipendenti. L'abitazione dove viviamo io e la ricorrente si affaccia sul mercato di via Gandano. In tutto abbiamo tre figli. I nostri figli vanno a scuola. Quando erano piccoli se ne occupava la madre della ricorrente, che vive con noi. Ad agosto andiamo sempre in Albania. In tutti gli anni di lavoro la ricorrente è stata assente a lungo, a parte le maternità, solo un mese per un intervento chirurgico, ma non ricordo l'anno, forse il 2016 o il 2017. Io e la ricorrente non ci siamo mai aiutati nei reciproci banchi. Contr A fine mercato l' pulisce la piazza. ADdifesaresistenteR: conosco
[...] che lavora in un banco di frutta secca di fronte a quello dove lavoro io.”; Tes_5
l' “Sono dipendente del resistente dal 2006, 2007 o 2008, non ricordo bene, Tes_3
e tutti i giorni viaggiamo insieme da a Roma e ritorno col camion perché Pt_2 portiamo frutta e verdura presi al M.O.F. di Non ho cause in corso né ne ho Pt_2 mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del resistente dal 2011 o
2012 al 2023 con mansioni di commessa. Capava frutta e verdura e le vendeva. Io arrivavo a Roma col resistente intorno alle 7 del mattino e la ricorrente già stava lì per preparare il banco per il nostro arrivo, ma non so a che ora precisamente arrivava sul lavoro. A fine mattinata ce ne ripartiamo alle 14,00, massimo 14,30. La ricorrente di solito andava via poco prima delle 14,00. A volte si assentava mezz'ora di mattina per accompagnare i figli a scuola, a volte ci pensava sua madre. So che abitavano tutti di fronte al mercato. Si lavorava e si lavora tuttora da lunedì a sabato esclusi i giorni festivi infrasettimanali e le domeniche. Sulla fine del rapporto di lavoro tra le parti so solo quello che mi ha raccontato il resistente, cioè che la ricorrente voleva smettere di lavorare e gli chiese di essere licenziata, e lui lo fece. Ricordo che la ricorrente è stata assente per maternità due volte per circa nove mesi o un anno circa ogni volta, per malattia una volta circa per un mese, e d'estate un mese e mezzo circa ogni anno. Io prendevo un mese di ferie l'anno. So che il compagno della ricorrente lavora in quello stesso mercato ma non ho mai visto che aiutasse la ricorrente al Contr banco e viceversa. A fine mercato l' pulisce la piazza, intorno alle 14,00. Escludo che la ricorrente lavorasse in quel mercato prima del 2011.”; il : “Non ho Tes_4 cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Conosco il resistente perché viaggio con lui da a Roma e ritorno dal 1978 col camion a volte mio, a volte suo, in Pt_2 quanto entrambi lavoriamo nel settore ortofrutticolo, anche se in marcati diversi, io alla MA e lui in zona Marconi. Ho conosciuto la ricorrente nel mercato dover lavorava il resistente. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, in quanto tutti i giorni passo dal resistente per ragioni di lavoro o per riaccompagnarlo a casa, vedevo la ricorrente alle 7,00 ma ricordo che verso le 8,00 se ne andava per accompagnare i figli a scuola, a quanto vedevo, e la rivedevo sul lavoro verso le 13,00, ma quando andavo mezz'ora dopo già non la vedevo più. Io la vedevo sempre capare le verdure. Vedo la ricorrente lì dal 2008 o 2009, non ricordo esattamente, ma escludo di averla vista prima di allora. Lavoravamo da lunedì a sabato;
vedevo la ricorrente tutti i giorni in cui andavo a Roma. La domenica non si lavorava mai perché i mercati sono chiusi. Lo stesso vale per le festività infrasettimanali. Per un paio di mesi l'anno la ricorrente non c'era perché andava in
Albania, in genere luglio e agosto, come ho constatato di persona. Non veniva sostituita perché d'estate c'è meno lavoro. Quando andavo al mercato dove lavorava il resistente mi trattenevo circa mezz'ora, non di più, perché poi dovevo andare al mercato della MA dove avevo il banco oppure dovevamo tornare a Dopo Pt_2 le 14,00 non ho mai visto la ricorrente al mercato dove lavorava il resistente. Il banco del resistente chiude alle 14,00 per ragioni di pulizia pubblica, mentre quello dove lavoro io chiude alle 19,00. Preciso che comunque io me ne andavo via sempre nel primo pomeriggio col resistente perché nel mio banco lasciavo un dipendente che vive a Roma.”.
Alla luce di queste dichiarazioni non può dirsi raggiunta la piena prova circa quanto dedotto in ricorso relativamente al periodo in nero, alle mansioni ed all'orario di lavoro;
ne consegue l'accoglimento in via equitativa del capo di domanda relativa alle differenze retributive, che in relazione ai dati oggettivi ricavabili dagli atti si quantificano in complessivi euro trentamila, cui vanno aggiunti gli accessori di legge dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene il licenziamento, questo non può definirsi legittimo, atteso che la prova della legittimità dello stesso incombeva sul resistente, che non ha fornito elementi utili in tal senso a questo giudice;
ne discendono le conseguenze previste per la cd. tutela obbligatoria, atteso che si versa nell'ipotesi di licenziamento scritto formalmente motivato e che il resistente impiega meno di quindici dipendenti;
a tal proposito si ritiene equo, visto l'art. 2 L. 108/1990, alla luce della durata certa del rapporto di lavoro, fissare la misura dell'indennità risarcitoria in euro 8.184,00, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione effettiva
(1.364,00 x 6 = 8.184,00).
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO
condanna il resistente al pagamento della somma di euro 30.000,00 in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo;
condanna il resistente alla riassunzione di parte ricorrente entro tre giorni dalla pronuncia di questa sentenza o, in difetto, a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 8.184,00; condanna il resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario in misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 3 marzo 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 27 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 marzo 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18166/2024 R.G.A.C., cui è riunita la causa iscritta al n.
18269/2024 R.G.A.C., promosse
DA
– Avv. G. Vetere Parte_1 ricorrente
CONTRO
– Avv. A. Faiola CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi identici ritualmente depositati e notificati la nominata in epigrafe ha esposto: a) di avere lavorato dal 1/1/2006 al 17/11/2023 alle dipendenze del resistente, che gestisce un banco di ortofrutta in un mercato rionale di Roma, svolgendo mansioni di commessa, secondo gli orari indicati in ricorso, senza regolarizzazione sino al 1/11/2011, con simulato contratto part-time; b) di non avere percepito la giusta retribuzione;
c) di essere stata licenziata illegittimamente in data 17/11/2023; d) di avere impugnato tale licenziamento senza esito.
Tutto ciò premesso la lavoratrice chiedeva a questo giudice che il resistente venisse condannato in solido al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso per differenze retributive, la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente condanna all'indennità dovutale per legge per la cd. tutela obbligatoria, accessori e vittoria di spese.
Il resistente si costituiva in entrambi i giudizi chiedendone il rigetto eccependo tra l'altro la parziale prescrizione dei crediti vantati.
Riuniti i giudizi per identità di causa, espletata istruttoria orale mediante l'escussione dei testimoni , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 , la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito Testimone_4 di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in quanto si verte in ipotesi di cd. tutela obbligatoria, per cui la prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro.
Nel merito, i testimoni escussi hanno dichiarato testualmente, la : Tes_1
“Sono cliente del mercato di via Gardano, zona Marconi, dal 2000, allorquando mi sono trasferita in quella zona. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti.
Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, in quanto come detto sono cliente di quel mercato, il resistente ha più banchi in quel mercato in cui vende frutta, verdura, legumi, primizie, di varia qualità e prezzi. Vedo sempre il resistente quando vado là sin al 2000. Può capitare che io vada al mercato una volta a settimana come anche due o tre, a seconda del periodo e delle necessità. Ricordo in particolare che nel 2007, quando avevo il mio terzo figlio in carrozzina, ci passavo ogni giorno perché passeggiavo con lui e mi serviva spesso un dipendente del resistente di nome . La ricorrente l'ho conosciuta al mercato in quanto Tes_3 lavorava in uno dei banchi del resistente, in particolare uno dove lei capava la verdura e vendeva della frutta di primo prezzo, cioè la più conveniente. Lei l'ho vista lì sin dal 2007 o 2008, non ricordo bene, allorquando ero incinta del mio terzo figlio, nato nel 2007 e come detto mi serviva , e la ricorrente lavorava nel banco Tes_3 di fronte al suo, e la vedevo ogni giorno che passavo lì. L'ho vista fino a circa tre anni fa. Preciso che questo mercato apre verso le 7 e chiude verso le 15, ma io non ci andavo mai prima delle 8,30 circa, e raramente ci sono capitata dopo le 14. In tutto gli orari in cui capitavo lì c'era la ricorrente al banco. Preciso che io mi affacciavo sempre al banco della ricorrente perché lì si facevano ottimi affari economici. Preciso che oltre a e la ricorrente il resistente aveva altri dipendenti, tra cui una Tes_3 certa , che lavorava con , la sorella della ricorrente in un altro banco, Per_1 Tes_3 un certo e un altro nel banco dove lavorava il resistente, un certo , e altre Per_2 Per_3 persone di cui non conosco il nome, all'incirca in tutto, se non erro, una decina. Ho conosciuto in quel mercato il marito della ricorrente, tal che lavorava e Per_4 tuttora lavora nel banco gestito da un certo , che vende anch'egli frutta e Per_5 verdura. In quel mercato ci sono circa quindici banchi, tra cui anche banchi di gastronomia, uova, carne, pesce e fiori. Sono casalinga da sempre.”; il Tes_2
“Sono il convivente della ricorrente da circa 20 anni. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, in quanto ci lavoro anch'io, io e la ricorrente lavoriamo nel mercato di via Gardano. dal 2007 io e dal 2006 la ricorrente. La ricorrente ha sempre lavorato alle dipendenze del resistente, mentre io lavoravo sin dall'inizio e tuttora lavoro alle dipendenze di tal . Sia il mio datore di lavoro sia il resistente Persona_6 vendono frutta e verdura. La ricorrente ha sempre lavorato dalle 5,00 del mattino circa sino alle 16,00, in quanto ci vuole molto tempo per sistemare il banco all'inizio e mettere a posto alla fine. Io iniziavo poco prima di lei e finivo alla stessa ora. Questo per sei giorni a settimana, esclusa la domenica e i festivi infrasettimanali. La ricorrente capava la verdura, la imbustava, la vendeva, e sistemava il banco comprese le attività di pulizia. Il resistente aveva più di un banco in quel mercato, se non sbaglio tre o quattro. Oltre alla ricorrente aveva ed ha altri ragazzi come dipendenti, circa sette o otto, tra cui un certo , una certa , la sorella Tes_3 Per_1 della ricorrente, un certo e un certo . Osservano tutti gli stessi Per_7 Per_2 Per_3 orari che osservava la ricorrente. In quel mercato ci sono stati fino a quindici banchi, tra cui anche banchi di gastronomia, uova, carne, pesce e fiori. Oggi come oggi sono un po' di meno. La ricorrente ha lavorato per il resistente fino a novembre 2023, allorquando venne licenziata dal resistente. Da quanto so la ricorrente non è stata sostituita. A volte la ricorrente mi riferiva che se arrivava un quarto d'ora dopo il resistente la minacciava di licenziamento. L'orario di lavoro che il resistente ordinava alla ricorrente era 5,00-16,00. La ricorrente ha avuto due figli durante il rapporto di lavoro, uno nato nel 2013 e l'altro nel 2019, per cui ella per circa un anno e mezzo è stata in maternità senza lavorare. Durante l'assenza per maternità la ricorrente percepiva dall'Inps l'ìndennità di maternità, e il resistente pretendeva che ella gli desse le somme relative a tale indennità, dietro minaccia di licenziamento. Lo so perché a volte ero presente quando lui gliel'ha chiesti. So che un tempo il resistente aveva dipendenti in nero, ma oggi come oggi no. Ignoro che tipo di contratto hanno i suoi dipendenti. L'abitazione dove viviamo io e la ricorrente si affaccia sul mercato di via Gandano. In tutto abbiamo tre figli. I nostri figli vanno a scuola. Quando erano piccoli se ne occupava la madre della ricorrente, che vive con noi. Ad agosto andiamo sempre in Albania. In tutti gli anni di lavoro la ricorrente è stata assente a lungo, a parte le maternità, solo un mese per un intervento chirurgico, ma non ricordo l'anno, forse il 2016 o il 2017. Io e la ricorrente non ci siamo mai aiutati nei reciproci banchi. Contr A fine mercato l' pulisce la piazza. ADdifesaresistenteR: conosco
[...] che lavora in un banco di frutta secca di fronte a quello dove lavoro io.”; Tes_5
l' “Sono dipendente del resistente dal 2006, 2007 o 2008, non ricordo bene, Tes_3
e tutti i giorni viaggiamo insieme da a Roma e ritorno col camion perché Pt_2 portiamo frutta e verdura presi al M.O.F. di Non ho cause in corso né ne ho Pt_2 mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del resistente dal 2011 o
2012 al 2023 con mansioni di commessa. Capava frutta e verdura e le vendeva. Io arrivavo a Roma col resistente intorno alle 7 del mattino e la ricorrente già stava lì per preparare il banco per il nostro arrivo, ma non so a che ora precisamente arrivava sul lavoro. A fine mattinata ce ne ripartiamo alle 14,00, massimo 14,30. La ricorrente di solito andava via poco prima delle 14,00. A volte si assentava mezz'ora di mattina per accompagnare i figli a scuola, a volte ci pensava sua madre. So che abitavano tutti di fronte al mercato. Si lavorava e si lavora tuttora da lunedì a sabato esclusi i giorni festivi infrasettimanali e le domeniche. Sulla fine del rapporto di lavoro tra le parti so solo quello che mi ha raccontato il resistente, cioè che la ricorrente voleva smettere di lavorare e gli chiese di essere licenziata, e lui lo fece. Ricordo che la ricorrente è stata assente per maternità due volte per circa nove mesi o un anno circa ogni volta, per malattia una volta circa per un mese, e d'estate un mese e mezzo circa ogni anno. Io prendevo un mese di ferie l'anno. So che il compagno della ricorrente lavora in quello stesso mercato ma non ho mai visto che aiutasse la ricorrente al Contr banco e viceversa. A fine mercato l' pulisce la piazza, intorno alle 14,00. Escludo che la ricorrente lavorasse in quel mercato prima del 2011.”; il : “Non ho Tes_4 cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Conosco il resistente perché viaggio con lui da a Roma e ritorno dal 1978 col camion a volte mio, a volte suo, in Pt_2 quanto entrambi lavoriamo nel settore ortofrutticolo, anche se in marcati diversi, io alla MA e lui in zona Marconi. Ho conosciuto la ricorrente nel mercato dover lavorava il resistente. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, in quanto tutti i giorni passo dal resistente per ragioni di lavoro o per riaccompagnarlo a casa, vedevo la ricorrente alle 7,00 ma ricordo che verso le 8,00 se ne andava per accompagnare i figli a scuola, a quanto vedevo, e la rivedevo sul lavoro verso le 13,00, ma quando andavo mezz'ora dopo già non la vedevo più. Io la vedevo sempre capare le verdure. Vedo la ricorrente lì dal 2008 o 2009, non ricordo esattamente, ma escludo di averla vista prima di allora. Lavoravamo da lunedì a sabato;
vedevo la ricorrente tutti i giorni in cui andavo a Roma. La domenica non si lavorava mai perché i mercati sono chiusi. Lo stesso vale per le festività infrasettimanali. Per un paio di mesi l'anno la ricorrente non c'era perché andava in
Albania, in genere luglio e agosto, come ho constatato di persona. Non veniva sostituita perché d'estate c'è meno lavoro. Quando andavo al mercato dove lavorava il resistente mi trattenevo circa mezz'ora, non di più, perché poi dovevo andare al mercato della MA dove avevo il banco oppure dovevamo tornare a Dopo Pt_2 le 14,00 non ho mai visto la ricorrente al mercato dove lavorava il resistente. Il banco del resistente chiude alle 14,00 per ragioni di pulizia pubblica, mentre quello dove lavoro io chiude alle 19,00. Preciso che comunque io me ne andavo via sempre nel primo pomeriggio col resistente perché nel mio banco lasciavo un dipendente che vive a Roma.”.
Alla luce di queste dichiarazioni non può dirsi raggiunta la piena prova circa quanto dedotto in ricorso relativamente al periodo in nero, alle mansioni ed all'orario di lavoro;
ne consegue l'accoglimento in via equitativa del capo di domanda relativa alle differenze retributive, che in relazione ai dati oggettivi ricavabili dagli atti si quantificano in complessivi euro trentamila, cui vanno aggiunti gli accessori di legge dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene il licenziamento, questo non può definirsi legittimo, atteso che la prova della legittimità dello stesso incombeva sul resistente, che non ha fornito elementi utili in tal senso a questo giudice;
ne discendono le conseguenze previste per la cd. tutela obbligatoria, atteso che si versa nell'ipotesi di licenziamento scritto formalmente motivato e che il resistente impiega meno di quindici dipendenti;
a tal proposito si ritiene equo, visto l'art. 2 L. 108/1990, alla luce della durata certa del rapporto di lavoro, fissare la misura dell'indennità risarcitoria in euro 8.184,00, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione effettiva
(1.364,00 x 6 = 8.184,00).
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO
condanna il resistente al pagamento della somma di euro 30.000,00 in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo;
condanna il resistente alla riassunzione di parte ricorrente entro tre giorni dalla pronuncia di questa sentenza o, in difetto, a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 8.184,00; condanna il resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario in misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 3 marzo 2025
IL GIUDICE