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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5680/2022
All'udienza collegiale del giorno 26/03/2025 ore 12:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. GASBARRONE LORELLA avv. Fontana sost.
Appellato/i
Controparte_2
Avv. MORMINO ANNA PAOLA avv. Roma sost.
NQ EREDE CP_3 Parte_1
Avv. TARANTO COSTANZA pres.
AVV. TARANTO MARIA LUCE
AVV. AVVISATI PIER GIORGIO pres.
NQ EREDE Controparte_4 Parte_1
Avv. TARANTO COSTANZA pres.
AVV. TARANTO MARIA LUCE
AVV. AVVISATI PIER GIORGIO pres.
***
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5680 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(P. IVA con sede in Cisterna di Latina, Via Appia n. 32/B, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Dr n.q. rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorella Parte_2
Gasbarrone (C.F.: - PEC: ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore in Terracina, Viale della Vittoria n. 53, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) e (C.F.: CP_3 C.F._2 Controparte_4
) entrambi nella qualità di eredi dell'Avv. rappresentati e C.F._3 Parte_1 difesi dagli Avvocati Pier Giorgio Avvisati (C.F.: - PEC: C.F._4
, Costanza Taranto (C.F.: - PEC: Email_2 C.F._5
e Marialuce Taranto (C.F.: - PEC: Email_3 C.F._6
ed elettivamente domiciliati unitamente ai predetti in Roma Via Email_4
Premuda n. 1/A presso lo studio dell'Avv. Alessia Panella, giusta procura in atti;
- APPELLATI - e
(C.F. - P.I. ) in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentanti pro tempore ed amministratori delegati Dott. e Dott. Controparte_5 CP_6
, con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa n.14, elettivamente domiciliata in Roma, viale
[...]
Pinturicchio 204 ,presso e nello studio dell'avv. Anna Paola Mormino (C.F. CodiceFiscale_7
– PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura in Email_5 atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 18/10/2022 ha proposto appello CP_1
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 1683/2022, pubblicata in data 12/09/2022, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1830/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti degli eredi di i quali chiamavano in garanzia le Parte_1 Controparte_2
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione in data 14 marzo 2016 la conveniva in giudizio gli eredi CP_1 dell'avvocato deducendo: a) di produrre e vendere impianti GPL nonché i singoli Parte_1
componenti; b) di aver acquistato negli anni 2010-2012 dalla LA di Modena n. 8495 sensori da installare in serbatoi GPL e di questi n. 1570 sensori erano destinati alla CO N.A con sede nel
Michigan Usa la quale avrebbe acquistato tale quantitativo unitamente ai serbatoi composti per un CP_ corrispettivo di euro 850mila; c) tutti i sensori si sono rivelati inidonei all'uso sicché la ha CP_ comunicato l'occorso al venditore LA che ha declinato ogni responsabilità; d) ha comunque CP_ dovuto risarcire il danno a CO NA nella misura di euro 293.481,00; e) ha subito ulteriori danni per euro 1,2milioni quale mancato utile per la perdita del rapporto commerciale con CO NA;
f) inoltre ha dovuto sostenere costi per euro 40mila per la sostituzione dele componenti non funzionanti, euro 11.851,00 quale costo dei prodotti non restituiti ed euro 70mila per costi di CP_ progettazione dirette a trovare soluzioni alternative;
g) affidava la consulenza legale giudiziale e stragiudiziale all'avvocato il quale mediante raccomandata del 21 gennaio 2013 Parte_1
rappresentava a LA i vizi della merce ottenendo il diniego di ogni responsabilità, reiterando detta richiesta con due ulteriori raccomandate del 27 marzo 2013 e del 14 marzo 2013 queste ultime non CP_ sottoscritte dalla;
h) l'avvocato rinunciava all'incarico in data 3 ottobre 2014 senza Pt_1
consegnare la documentazione e quando era già decorso il termine di prescrizione ex art. 1495 CP_ codice civile tanto da impedire a di agire per il risarcimento dei danni;
Concludeva pertanto chiedendo accertarsi l'inadempimento contrattuale dell'avvocato e condannare gli eredi al Pt_1
pagamento della somma di euro 1.615.332,00. Si costituivano con comparsa in data 27 giugno 2016
i convenuti e quali eredi (moglie e figlio) dell'avvocato CP_3 Controparte_4 Pt_1
proponendo domanda riconvenzionale e istanza di chiamata in causa di terzo deducendo: a)
[...]
nullità della citazione per indeterminatezza in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c. poiché non risultano, con precisione, indicati gli elementi costitutivi della domanda e non risultano indicati i criteri applicati per la quantificazione del danno;
b) infondatezza nel merito della domanda poiché
l'avvocato con lettera raccomandata a.r. del 21 gennaio 2013 comunicava alla LA per Pt_1
CP_ conto dell' i vizi relativi ai sensori invitando la controparte ad una verifica pena iniziative giudiziarie;
c) con nota del 14 febbraio 2013 LA tramite l'avvocato Cirto Milanese respingeva ogni addebito;
d) con raccomandata a.r. del 27 marzo 2013 anticipata via mail l'avvocato Pt_1
reiterava le contestazioni preannunciando azione giudiziale;
e) con raccomandate del 14/18 marzo
2014 anticipata via Pec inviata sia all'avvocato Milanese sia alla LA l'avvocato Pt_1
richiamate le precedenti note comunicava a LA che CO NA aveva minacciato azioni legali nei CP_ confronti di asserendo di aver subito un danno di euro 500mila e chiedeva se LA fosse intenzionata a concorrere per la definizione del risarcimento;
f) con mail dell'11 giugno 2014 inviata all'amministratore di l'avv. sollecitava una risposta sull'avvio del Parte_3 Pt_1
contenzioso nei confronti di LA quantificando il fondo spese occorrente;
g) con mail del 3 ottobre
CP_ 2014 l'avvocato per ragioni di salute rimetteva l'incarico comunicando ad di recedere Pt_1
CP_ con effetto immediato da tutti i rapporti professionali in corso;
h) in data 22 ottobre 2014 comunicava con raccomandata all'avvocato di prendere atto della rinuncia precisando di aver Pt_1
nominato altro legale con invito alla consegna della documentazione;
i) alla data della rinuncia al mandato non era decorsa la prescrizione ex art. 1495 c.c. e pertanto errava controparte a considerare soltanto la raccomandata del 21 gennaio 2013 non considerando quelle successive che CP_ veniva inviate al nuovo difensore di in data 29 giugno 2015; j) avanzavano quindi domanda riconvenzionale per l'azione giudiziaria intrapresa da controparte che si è tradotta in una lesione dell'onorabilità professionale danno da quantificarsi in euro 50mila; k) chiedevano infine di essere autorizzati a chiamare in causa garante per i danni conseguenti all'attività Controparte_2 professionale. Concludevano chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, il rigetto nel merito della domanda di parte attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Si costituiva la terza chiamata con comparsa in data 15 febbraio 2017 deducendo: a) limiti Controparte_2 di operatività della garanzia poiché la polizza prevede un massimale di euro € 750.000,00 con scoperto del 5% con il minimo di € 500,00). b) nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea in quanto manifestamente infondata in fatto poiché contrariamente a quanto sostenuto dalla parte istante, la forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non è prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'articolo 1324 c.c., in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, alla disciplina propria dei contratti. Ne consegue che la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario idoneo - secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 23/02/2009,
n. 4347). Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro, 10 09/05/2012, n. 7097). Il fatto, dunque, che non siano state sottoscritte dal legale rappresentante è assolutamente irrilevante. c) In ordine al secondo aspetto (omessa consegna dei documenti) è appena il caso di evidenziare che molto probabilmente l'avv. non era in Pt_1
possesso di alcun documento utile diversamente non avrebbe richiesto al sig. legale CP_7
CP_ rappresentante (cfr. doc. 5 convenuti), di farmi sapere se debbo procedere per la questione
TEKLAB, attesi gli accordi presi con la e che in caso affermativo sarebbe opportuno fare Parte_4
CP_ una breve perizia in cui si spiega l'accaduto e le cause del malfunzionamento . Del resto la , dopo aver ricevuto in data 03/10/2014 la rinuncia a tutti i rapporti professionali (cfr. doc. 6 convenuti) ha richiesto espressamente all'avv. di consegnare la documentazione ad altro Pt_1
legale ma, come si legge nell'oggetto della predetta missiva (cfr. doc. 7), la richiesta di restituzione
CP_ dei documenti aveva ad oggetto altre questioni ( c/ – – Controparte_8 CP_9
– Bellisari – – ) ma non quella che ci Controparte_10 CP_11 CP_12 occupa! Concludendo sul punto l'avv. non ha fatto maturare alcuna prescrizione. Dall'altra, CP_13
la società attrice non ha dimostrato il danno concreto derivato dalla dedotta, e comunque, CP_ insussistente, negligenza del legale. Sul punto è appena il caso di evidenziare che la non fornisce alcuna prova di quanto semplicemente dedotto. Ed, invero, è appena il caso di evidenziare che:
CP_ nulla sappiamo in ordine al rapporto di fornitura tra la e la LA;
se, come viene sostenuto
CP_ (cfr. citazione pag. 1 sub d.) la stipulò il richiamato contratto di fornitura con la CO N.A. sarebbe non solo utile ma soprattutto necessario, esaminare il contenuto di detto contratto;
l'istante afferma (cfr. citazione pag. 1 sub b.) di aver acquistato, negli anni 2010-2012, n. 8495 ma CP_ detto acquisto non è documentato;
l' sostiene (cfr. sempre citazione pag. 1 sub b.) che il corrispettivo convenuto e versato è stato pari ad € 91.250,13 ma del pagamento, così come della bolla di acquisto, non vi è traccia;
degli 8945 sensori asseritamente acquistati solo 1570 pezzi (cfr. citazione pag. 1 sub c) erano destinati alla chiedersi come sia possibile, visto che i Parte_5
suddetti sensori avevano (stando alle cifre riportate ex adverso che comunque si contestano) un costo unitario di € 10,741 – e, quindi, per € 16.864,35 – che la prospettiva economica arrivasse ad €
850.000,00!! Inutile rimarcare che quanto asserito è, ancora una volta, assolutamente indimostrato e rimane una mera affermazione senza riscontro;
parte attrice deduce che tutti i sensori si presentavano completamente inidonei all'uso (cfr. citazione pag. 1 sub e) ma ci domandiamo chi è che ha determinato l'inidoneità degli stessi circostanza che, si badi bene, è stata sempre fermamente contestata e negata dalla LA (cfr. doc. 2 convenuto in cui il legale della LA, nel contestare il contenuto della missiva del 21/01/2013 dichiarava che i sensori prodotti da TEKLAB sono esenti da ogni vizio o difetto e l'ipotesi da Lei formulata di un difetto di fabbrica è totalmente infondata); - della data in cui questi vizi si sarebbero presentati per la prima volta. Parte attrice afferma (cfr. libello introduttivo pag. 2 sub f.) che la LA sarebbe stata tempestivamente informata dei vizi e dei malfunzionamenti ma, a ben vedere, anche questa è una circostanza indimostrata. Ed, invero, la
CP_ prima lettera inviata dall'avv. per conto della in data 21/01/2013 fa seguito alla Pt_1
numerosa corrispondenza scambiata con la mia Assistita. Ma è necessario stabilire, in primis, se CP_ l' abbia tempestivamente (entro gli otto giorni dalla scoperta) denunciato i vizi;
non vi è prova della interruzione della commissione;
non vi è prova dei lamentati danni, nessuno dei quali viene documentato. Riteniamo che i superiori elementi siano più che sufficienti per respingere la pretesa attorea. Siamo costretti a ripeterci: la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. d) in ordine al quantum non vi è prova dei danni lamentati. Ed, invero, alla luce di quanto reclamato, rileviamo che NON VI È PROVA: del risarcimento in favore della CO Na per € 293.481,00; dei danni rappresentati dalla perdita del rapporto commerciale con la predetta azienda americana quantificati in € 1.200.000,00 ma in precedenza 8cfr. citazione pag. 1) indicati nella minor misura di
€ 850.000,00; dei costi sostenuti per la sostituzione dei componenti non funzionanti per €
40.000,00; ma se sono stati sostituiti i pezzi vuol dire che poi hanno funzionato! del costo dei
CP_ prodotti non restituiti compreso il materiale inoltrato dalla in conto lavorazione per l'assemblaggio dei componenti per € 11.851,00; del costo per le spese di progettazione e validazione atte a trovare soluzioni alternative per la sostituzione del componente sugli impianti esistenti per ulteriori € 70.000,00. In altre parole, ci troviamo dinanzi a delle pretese a dir poco astratte prima ancora che infondate e non provate. La deducente sin da ora si oppone alla eligenda ctu in quanto inammissibile. La richiesta ctu, come noto, non può essere finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova ovvero richiesta a fini esplorativi alla ricerca di elementi non provati.
In materia di vizi e difetti, per non essere esplorativa (ma percipiente) la ctu deve prendere le mosse da una dettagliata e chiara indicazione dei vizi stessi da parte dell'istante, non potendosi consentire che sia il CTU a individuarne entità, natura e contenuto, in difetto di una anche minima allegazione di parte (cfr. Trib. Varese, 14/01/2012). La domanda andrà respinta anche in punto quantum per tutte le ragioni spiegate e perché priva di qualsivoglia supporto probatorio. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda perché manifestamente infondata in fatto, errata in diritto, non riconducibile all'attività svolta dall'avv. per tutte le ragioni sopra esposte anche in ordine alla Pt_1
assoluta mancanza di prova;
2) in ulteriore subordine e sul quantum, rigettare la domanda in quanto manifestamente infondata, eccessiva, indeterminata, non in causalità con la condotta del professionista, non dovuta e non provata;
3) ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, alla luce delle considerazioni tutte esposte, ridurre l'eventuale risarcimento a quanto effettivamente dovuto e provato;
4) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità dell'avv. ed in cui la Pt_1
comparente sia chiamata a tenere indenne gli eredi del prefato professionista, previo accertamento delle condizioni generali e particolari di polizza, limitare tale obbligo indennitario alla sola quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato nei limiti del massimale previsto dalla polizza come sopra indicato e previa applicazione dello scoperto/franchigia ivi previsto;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con memoria ex art. 183 comma 6 primo termine in data 4 aprile 2017 parte attrice insisteva nell'accoglimento della domanda precisandola nei seguenti termini “le comunicazioni inoltrate dal professionista, prodotte nell'attuale giudizio, non sono idonee ad interrompere la prescrizione non solo perché non sottoscritte dalla parte ma anche perché prive di contenuto, in tal senso, rilevante giuridicamente”. Con ordinanza in data 21 settembre 2017 il giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice limitando a due i testi da escutere. All'udienza del 30 maggio 2018 veniva sentito il teste dipendente Testimone_1
CP_
che dichiarava: a. Vero che ogni impianto GPL prodotto dalla deve essere munito di CP_1 un sensore di livello che consente il blocco del riempimento all'80% come previsto dalla normativa vigente? Risposta: è vero è previsto dalla legge per ragioni di sicurezza ed è sempre applicato anche
CP_ sui serbatori della perché, se non venisse posto il sensore e venisse superato il livello dell'80% il serbatoio potrebbe esplodere b. Vero che i sensori di livello K01 80% acquistati dalla CP_1
presso la LA srl, nel 2010/2011, avrebbero composto n. 8495 impianti completi e/o serbatoi GPL prodotti e commercializzati dalla Risposta: è vero non ricordo con esattezza il numero ma CP_1
certamente si superano gli 8.000. c. Vero che i sensori di livello K01 80% acquistati dalla CP_1 presso la LA srl, nel 2010/2011, avrebbero composto n. 1570 Kit componenti per serbatoi GPL, venduti dalla alla ICOM N.A. con un ricavo pari ad € 850.000,00? Risposta: è vero si tratta CP_1
di numeri corrispondenti a quelli da me conosciuti. Per quanto riguarda la quantificazione del ricavo preciso che l'importo di euro 850.000,00 è determinato moltiplicando il costo di ciascun sistema per il numero di kit. Preciso che ogni sistema costa in media 6.500,00 dollari. Non si può vendere il singolo kit, ma l'intero sistema perché il kit è un componente essenziale di ciascun sistema. Il sistema
è un impianto completo, formato da diversi componenti tra cui il K01, che come ho detto è il componente essenziale. d. Vero che la CO NA commissionò, a partire dal 2010, alla n. CP_1
1570 Kit componenti per serbatoi GPL per rivenderli alla US Industries? Risposta: è vero ne ho conoscenza diretta perché in quanto inventore dell'intero impianto ho seguito tutte le trattative con i clienti e. Vero che la CO NA commissionò, a partire dal 2010, alla n. 1570 Kit di CP_1
componenti per serbatoi GPL per rivenderli alla US Industries per un corrispettivo della ICOM
NA pari ad $ 1.532.020? risposta: è vero preciso che questo importo corrisponde al prezzo di sola vendita e non di installazione perché il prezzo di installazione viene calcolato separatamente.
L'importo che mi viene letto è determinato moltiplicando il prezzo di vendita del singolo sistema per il numero di impianti venduti. Il K01 non viene venduto separatamente se non per eventuali sostituzioni. f. Vero che la CO NA commissionò, a partire dal 2010, alla n. 1570 Kit di CP_1
componenti per serbatoi GPL per rivenderli alla US Industries per un corrispettivo della ICOM
NA pari ad $ 1.532.020 ed un ricavo in favore della per € 850.000,00? Risposta: ho già CP_1
risposto g. Vero che i sensori di livello K01 80% prodotti dalla LA srl e comprati dalla CP_1
funzionavano per poco tempo e, poi, non consentivano più il rifornimento perché andavano in blocco non dando più il consenso all'apertura dell'elettrovalvola di riempimento? Risposta: circa il 60% dei sensori montati aveva malfunzionamenti. Senza un motivo preciso il sensore andava in tilt da solo e non consentiva di eseguire il rifornimento di gas. A seguito di ciò il veicolo non poteva più camminare non avendo carburante e non essendo possibile fare rifornimento. Il sensore K01 non poteva essere manomesso perché era sigillato, completamente chiuso. Era quindi necessario togliere il serbatoio, svuotarlo del gas ancora presente mediante particolari pompe e sostituire il sensore. A tali operazioni provvedeva direttamente la US negli USA. In Italia provvedevamo direttamente noi. h. Vero che la ha, a partire dal 2011, ha dovuto sostituire n.
1.365 componenti (sensori CP_1
di livello LA K01) non funzionanti presenti negli impianti GPL già venduti ai clienti e nei serbatoi
GPL giacenti nel suo magazzino e che ha restituito n. 286 dei detti pezzi in garanzia alla LA srl che non li sostituì? Risposta: è vero confermo quello che mi viene letto. Di questi fatti sono a conoscenza anche i miei collaboratori come quale responsabile di produzione, Persona_1
quale assemblatore. i. Vero che la nel 2011, ha provveduto alla Persona_2 CP_1 sostituzione di n.
1.365 componenti, sensori di livello K01 80%, sostenendo un costo pari ad €
40.000,00 e la LA non ha provveduto alla sostituzione in garanzia? Risposta: è vero il costo è determinato dalla sostituzione del sensore non funzionante con un altro sensore non elettronico ma meccanico oltre spese di manodopera e spedizione. Il costo indicati si riferisce ai sensori in garanzia perché quelli oltre garanzia sono pagati integralmente dal cliente j. Vero che la ha CP_1
provveduto, dal 2011, alla progettazione e validazione di nuove centraline, sensori di livello ed indicatori di livello, per rimuovere il problema riscontrato sui sensori di livello K01 80% affidando l'opera anche ai propri tecnici e consulenti esterni, COet srl – Torand srl – Sekat srl – EPM sistemi spa, sostenendo una spesa per € 70.000,00? Risposta: è vero k. Vero che la nel 2011, ha CP_1
consegnato per verifica dei vizi i sensori di livello K01 80% alla LA srl? Risposta: è vero abbiamo seguito la procedura ordinaria con bolla di consegna e la segnalazione dei vizi è da noi stata effettuata con mail, riunioni. l. Vero che la a partire dal 2011, ha restituito in garanzia alla CP_1
i componenti acquistati e pagati per un valore di € 11.851,00 che, però, non furono da Parte_6 quest'ultima società sostituiti in garanzia? Risposta: è vero confermo la circostanza. ADR: conosco anche i costi di vendita perché al momento della invenzione e produzione si determina anche il valore ed il prezzo di vendita;
il prezzo di vendita e i costi sono riportati nelle distinte base predisposte per ciascun prodotto. ADR: voglio chiarire che per i capitoli b e c il numero dei serbatoi che mi viene letto corrisponde al numero di serbatoi effettivamente prodotti e commercializzati nel periodo 2010-
2011.. ADR: per ciascun impianto è redatta una distinta base che contiene l'elenco dettagliato dei componenti del costo di ciascun e del prezzo di vendita di ciascuno. Si tratta di documenti che attengono alla fase della produzione. È documentabile la produzione di ciascun serbatoio. ADR nel
CP_ 2010 e nel 2011 io ero consulente della percepivo un corrispettivo a contratto ed ero anche amministratore della CO spa italiana dal 1989 circa sino al 2013. La CO spa si è poi trasformata nella poi sono stato nominati liquidatore della e nel 2013 io stesso ho depositato CP_14 CP_14
CP_ istanza di fallimento. Per la non ho mai rivestito cariche sociali. Io ho iniziato a lavorare come CP_ consulente nel 2011. ADR nel 2010 e 2011 io percepivo compensi come amministratore solo
CP_ dalla CO Spa, poi sono andato a fare il consulente anche per la . ADR chiarisco che la CO
Spa era solo un fornitore dalla . All'udienza del 21 marzo 2019 veniva sentito il Controparte_15
teste dipendente di COet;
amministratore delegato della CO Nord America Testimone_2
CP_ dal 2009 al 2017 che riferisce: era nostro fornitore di tecnologia. Ai capitoli formulati da parte attrice rispondeva: “cap. a) è vero, questa regola è imposta dalla normativa internazionale, per ragioni di sicurezza l'impianto non può contenere carburante e gas per una quantità superiore all'80% della capienza del serbatoio;
cap. b) Igap forniva a noi il kit per i componenti dei serbatoi. CP_ Tra questi componenti era incluso il sensore K01. So quindi che acquistava da LA i sensori, non so indicare con esattezza il numero. Mi riferisco al periodo 2010-2011. Noi abbiamo istaurato
CP_ rapporti contrattuali con la a partire dall'anno 2010. Cap. c) è vero, ricordo che, come CP_ amministratore delegato di CO Nord America, ho stipulato un contratto con la per la fornitura a favore del nostro cliente primario US Industries. Confermo che l'oggetto della fornitura era pari a 1570 kit, se ben ricordo. Il ricavo era equivalente ad € 850.000,00. Questo è l'importo che noi CP_ pagavamo ad per la fornitura dei kit. Cap. d) è vero, come sopra ho detto;
cap. e) è vero, confermo l'importo che mi viene letto. Preciso che acquistavamo a circa 540 euro il singolo kit. Cap.
f) è vero;
cap. g) i kit che acquistavamo venivano da noi assemblati e testati, poi venivano consegnati al cliente. Ricordo che i sensori funzionavano per un periodo corrispondente a circa 4/5 pieni.
Conosco questi dati, perché ci venivano comunicati dalla US o per iscritto o telefonicamente. Il cliente chiamava la US, segnalando il problema ed era questa società a dover provvedere a smontare il sensore dal serbatoi per la sua sostituzione. ADR preciso che, quando veniva da noi testato il funzionamento del sensore, i tecnici verificavano che, giunto il riempimento del serbatoio all'80%, il sensore entrasse in funzione, facendo scattare una elettrovalvola. Durante i nostri controlli i sensori funzionavano sempre. Preciso che i tecnici che eseguivano tali controlli redigevano un rapportino interno. Effettuato il controllo il serbatoio con il sensore già assemblato veniva inviato direttamente al cliente. ADR Per quello che io ricordo la durata ridotta del sensore e limitata a 4/5 pieni si è verificata nel 70% dei casi nel periodo 2010- 2011. Ricordo che il nostro cliente principale contestava nei nostri riguardi questo malfunzionamento. Io non sono più legale rappresentante della società CO Nord America dal 2017. Per quello che io so la società CO Nord America non ha
CP_ CP_ processi pendenti con . Cap. h) è vero, a partire dal 2011 ha sostituito un numero rilevante di componenti, non so dire se esattamente si trattasse di 1365. Io parlo dei componenti applicati su impianti gpl già venduti. Per i serbatoi in magazzino non abbiamo più provveduto all'assemblaggio. CP_ Non conosco direttamente se e in che termini abbia restituito pezzi, sensori in garanzia a LA.
Cap. i) non so;
cap. j) so che sono state progettate nuove centraline per sopperire al mancato funzionamento dei sensori di livello k01, non so dire che costi ciò abbia avuto. Cap. k) noi di CO
CP_ CP_ avevamo rapporti esclusivamente con la e non con LA. Era che ci comunicava di aver segnalato il problema, i vizi a LA e di aver consegnato i sensori, ma non ne ho conoscenza diretta. CP_ Ricordo solo che ricevute le lamentale di US, chiedevamo ad di sostituire o di riparare i sensori, affinché funzionassero. In ogni caso, quando venivano sostituiti i nuovi sensori presentavano lo stesso problema. cap. l) non so. ADR a causa dei problemi connessi al non corretto funzionamento dei sensori abbiamo perso il cliente US. ADR preciso che al fine di recuperare le somme perse CP_ con la US, CO ha stipulato un accordo transattivo stragiudiziale con . Confermo che l'accordo di cui sto parlando corrisponde a quello che mi viene mostrato (all. n. 8 memoria istruttoria art. 183, 6 c., n.2 c.p.c. del fascicolo di parte attrice). Con ordinanza in data 18 aprile 2019 emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 21 marzo 2019 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17 maggio 2022 la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. . Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 16 luglio 2022 con la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale. Depositava comparsa conclusionale di replica in data 5 settembre 2022 con la quale peraltro precisava “che le raccomandate indicate sono state ritualmente ricevute anche dalla società LA, come dimostrato fin dalla prima produzione documentale (v. doc. n. 1 e 4 allegati alla comparsa di costituzione)”.
Terza chiamata depositava comparsa conclusionale in data 12 luglio 2022 con la quale concludeva per il rigetto della domanda. Parte attrice depositava comparsa conclusionale di replica in data 2 agosto 2022 con la quale insisteva “nell'accoglimento della domanda con vittoria di spese e compenso professionale maturato per l'espletamento del presente incarico professionale, secondo i parametri di legge”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 1830/ 2016 , ogni diversa domanda rigettata così provvede: - rigetta la domanda avanzata da nei confronti degli eredi CP_1 dell'avvocato - compensa le spese tra parte attrice e i convenuti eredi Parte_1 CP_1 dell'avv. - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 [...] che liquida in € 10.343,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per CP_2 legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa. In sede cautelare: Sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza atteso il fumus di fondatezza dell'appello ed il rappresentato periculum in mora. Nel merito: Accogliere il proposto appello e riformare la sentenza n. 1683/22 resa dal Tribunale Ordinario di Latina nella causa civile iscritta al n. R.G. 1830.2016 e, per l'effetto, dichiarare l'inadempimento contrattuale del difensore nell'espletamento del descritto Parte_1
incarico professionale affidato dalla deducente e teso ad ottenere il ristoro dei danni cagionati della
LA srl nella fornitura dei sensori di livello K01 Level Switch e, per effetto, condannare gli eredi a risarcire in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, il danno CP_1
cagionato alla medesima, per le motivazioni e quantificazioni di danno dedotte nel presente atto e, comunque, negli scritti difensivi, nella misura di complessivi € 1.615.332,00 o nella maggiore o minore somma che si accerterà in corso di causa con ogni conseguenziale provvedimento di legge e/o ragione nei confronti della società, terza chiamata nel contenzioso. In ogni caso, con condanna della Controparte alla refusione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di I grado Condanna, in ogni caso, delle spese e compenso professionale maturato per l'espletamento del presente incarico professionale del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — Gli appellati eredi di costituitisi con comparsa di risposta depositata in Parte_1 data 23/02/2023, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: 1) dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; 2) dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis.cpc; In via gradata e nel merito dichiarata la insussistenza di alcuna condotta omissiva o inadempimento dell'Avv. rigettare l'appello proposto perché destituito di fondamento Parte_1
sia in fatto che diritto, respingendo in ogni caso la domanda attrice perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto e comunque non provata con tutte le conseguenze di legge. In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, accogliere la domanda di garanzia formulata dagli esponenti nei confronti delle compagnia Controparte_2
assicuratrice garante per la rc professionale del predetto, dichiarandola tenuta a manlevare e tenere indenne i predetti Sigg.ri e n.q. di eredi dell'Avv. da CP_3 Controparte_4 Parte_1
ogni e qualsivoglia pretesa avanzata dalla società appellante e da tutto quanto gli stessi fossero condannati a versare in favore della stessa a qualsiasi titolo con condanna diretta della Compagnia di assicurazione”.
§ 6. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
24/02/2023, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, azione e deduzione: 1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza per i motivi sopra indicati;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti;
3) in via principale rigettare l'appello in quanto manifestamente infondato in fatto ed errato in diritto confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
4) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame e di riproposizione della domanda di garanzia, esaminare le eccezioni e deduzioni che sono state assorbite dalla pronuncia di primo grado
CP_ e, per l'effetto, rigettare la domanda della e, comunque, limitare l'obbligo indennitario alla sola quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato nei limiti del massimale previsto dalla polizza come sopra indicato e previa applicazione dello scoperto/franchigia ivi previsto;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§ 7. — Con ordinanza del 15.05.2023 veniva respinta la richiesta di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalle difese delle appellanti in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 10. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc.
§ 11. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 11.1. — Con il primo motivo dell'appello viene dedotta la “1 Violazione degli artt. 111 comma 6 Cost. - art. 2943 cc - art – 1219 cc per l'erronea qualificazione giuridica degli atti depositati nel giudizio quali interruttivi della prescrizione. Sul punto si chiede la riforma della sentenza con l'accertamento dell'inidoneità delle comunicazioni inoltrate da Controparte quale atto interruttivo della prescrizione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Deve invece ritenersi che le missive inviate dall'avvocato alla LA siano del tutto idonee ad interrompere il termine di prescrizione di Pt_1 cui si discute poiché in esse è sempre formalizzata quella “richiesta di adempimento” nella quale si concreta l'atto interruttivo della prescrizione ed inoltre la sottoscrizione del procuratore è del tutto sufficiente a realizzare l'effetto voluto dalla legge. Nella missiva del 21 gennaio 2013, sottoscritta sia dall'avvocato sia da legale rappresentante di dopo il richiamo alla Pt_1 Parte_7
“numerosa corrispondenza” intercorsa direttamente tra le parti, si invita controparte alla verifica congiunta dei vizi con espresso richiamo alla responsabilità per cattivo funzionamento dei sensori e avviso che si agirà “nelle opportune sedi al fine di ottenere la restituzione di parte del prezzo corrisposto nonché il risarcimento del danno”. Nella missiva del 27 marzo 2013 l'avvocato Pt_1 scriveva “preso atto della volontà di LA di non trovare una soluzione bonaria alle problematiche evidenziate, ribadito il contenuto della missiva del 21 gennaio 2013, procederò giudizialmente nelle opportune sedi per una più efficace tutela dei diritti della mia assistita”. Nella missiva del 14 marzo
2014 l'avvocato dopo aver comunicato a LA le richieste risarcitorie di CO NA chiedeva Pt_1
a LA di concorrere alla definizione del risarcimento ribadendo l'intenzione di attivarsi
“giudizialmente per una migliore tutela dei diritti della . Tali atti debbono pertanto CP_1 ritenersi idonei ad interrompere la prescrizione poiché (cfr Cass sez. 2 Ord. 15140 del 31 maggio
2021) “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed
è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità.” Detti atti interruttivi, sulla base dei principi generali in materia di rappresentanza, sono inoltre idonei ad essere imputati, e a produrre quindi CP_ effetti, nella sfera giuridica della mandante in quanto chiaramente esplicativi del mandato sottostante risultando peraltro la prima missiva del 21 gennaio 2013 sottoscritta sia dal CP_ professionista incaricato avvocato sia dalla cliente/mandante in persona del legale Pt_1 rappresentante In Proposito Cassazione Sent 2965 del 3 febbraio 2017 ha Parte_7 stabilito che “ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)””.
Deduce l'appellante che: “Orbene, oggetto della presente impugnazione è la rilevanza giuridica delle comunicazioni inoltrate dall'allora difensore della alla LA, società che aveva fornito CP_1 beni viziati alla deducente, cagionandone un grave danno. Il Tribunale ritiene tali atti, per la loro formulazione, idonei ad interrompere la prescrizione poiché, in termini di contenuto, sufficienti a costituire in mora la LA. Tale assunto, unitamente ad altri profili che di seguito verranno esaminati, ha determinato il rigetto della domanda. Ciò posto, appare evidente che primo motivo di impugnazione è l'interpretazione dell'art 2943 cc nella parte in cui qualifica gli atti interruttivi della prescrizione e se tali possano intendersi quelli inoltrati da Controparte nel richiamo all'art 1219 cc.
Il disposto dell'art 2943 cc indica, all'ultimo comma, ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore.
Si ritiene che le missive richiamate non rappresentino specifica intimazione. A ben vedere, le stesse si presentano quale mera doglianza e/o invito a valutare ben lontani, quindi, dall'intimazione richiesta dal codice civile”.
Il motivo è infondato.
Infatti “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed
è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità.” (Cass. Sez. 2, 31/05/2021, n. 15140, Rv.
661357 - 01).
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che nella missiva del 27.03.2013 inviata alla
LA l'avvocato ribadiva “la circostanza che il materiale fornito presentava i vizi ed i difetti Pt_1 ripetutamente denunciati” aggiungendo l'intenzione di procedere “giudizialmente nelle opportune sedi per una più efficace tutela dei diritti della mia assistita”.
Nella lettera del 14.03.2014 chiedeva alla se fossero “intenzionati a concorrere con la mia Pt_8 assistita per definire il risarcimento del danno lamentato”.
Tali atti sono pertanto idonei a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Sotto altro profilo deve rilevarsi che “La prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione può essere ricavata anche in via presuntiva dallo scritto col quale il debitore, rispondendo a diffide o contestazioni del creditore, dimostri per ciò solo di avere ricevuto un atto avente tutte le caratteristiche della costituzione in mora” (Cass. Sez. 1, 23/06/2008, n. 17018, Rv. 604039 - 01).
Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui la provvedeva a replicare alle contestazioni ricevute Pt_8
CP_ dall'avvocato per conto della , con missiva del 21.01.2013 in cui si legge che “i sensori Pt_1 prodotti dalla teklab sono esenti da ogni vizio o difetto” e “che in considerazione delle richieste pretestuose ed infondate di la soc. ha perduto ogni fiducia e interesse nel cliente e CP_1 CP_16 non intende eseguire altre forniture ... Avverto che la LA, invece, richiederà il pagamento del suo credito”.
Anche per tale ragione deve ritenersi che le missive inviate dall'avvocato per conto Parte_1
CP_ della abbiano avuto efficacia interruttiva della prescrizione.
§ 11.2. — Con il secondo motivo dell'appello viene dedotta la “2 Violazione art 111
Costituzione - Erronea interpretazione degli articoli 1219 – 2945 cc nella parte in cui ritiene che gli atti a firma dell'Avvocato e privi della sottoscrizione della parte siano idonei all'interruzione Pt_1
della prescrizione. Violazione art 111 Costituzione – Erronea interpretazione dell'articolo 1218 cc limitatamente all'omessa consegna della documentazione inerente il mandato ricevuto”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “(…) in data 11 giugno 2014 l'avvocato Pt_1 ha inviato all'amministratore della una mail (allegato n. 5 del fascicolo di Parte_7 parte convenuta) del seguente tenore “rimetto in allegato mia fattura per la consulenza relativa al mese di maggio 2014. Con l'occasione ti prego di farmi sapere se debbo procedere per la questione
LA attesi gli accordi presi con la Incom N.A. In caso affermativo sarebbe opportuno far fare una breve perizia in cui si spiega l'accaduto e le cause del malfunzionamento ed inoltre occorre un fondo spese di euro 4.500,00 atteso che solo di contributo unificato per l'iscrizione occorreranno tra accertamento tecnico preventivo e causa di merito 1.500,00 euro”. A detta mail, non contestata da parte attrice se non genericamente nella comparsa conclusionale del 2 agosto 2022, non risulta dato alcun riscontro tanto da far oggi ipotizzare un disinteresse del cliente rispetto alla prospettiva giudiziaria indicata dal professionista. Conferma di ciò si trae dallo scambio epistolare del 3 e del
22 ottobre 2014 quando l'avvocato rinunzia, per motivi di salute, a tutti gli incarichi. Nella Pt_1
CP_ missiva del 22 ottobre 2014 infatti in oggetto indica numerosi contenziosi pendenti innanzi al giudice del lavoro invitando l'avvocato alla consegna della documentazione al professionista Pt_1 subentrante senza fare alcun riferimento alla questione LA e piuttosto intrattenendosi a contestare le fatturazioni relative alle consulenze dei mesi pregressi. Pare pertanto evidente come nessuna responsabilità possa ascriversi all'avvocato che ha semplicemente registrato, a quella data, Pt_1 la decisione della cliente di non intraprendere la via del contenzioso nei confronti della LA dopo aver diligentemente inviato, fino al 14 marzo 2014, atti idonei ad interrompere la prescrizione annuale di cui all'art. 1495 comma 3 codice civile”.
Deduce l'appellante che: “L'atto di costituzione in mora è, come noto, atto giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio e se privo della sottoscrizione della parte è inidoneo a produrre effetti giuridici nella sfera altrui. Le missive richiamate nella motivazione della sentenza sono sottoscritte solo dall'Avvocato e, nell'ottica del destinatario delle medesime, carenti della prova del potere Pt_1 rappresentativo. Si ritiene opportuno richiamare la sequenza degli atti. Il primo atto di costituzione in mora è datato 21.01.2013 e reca la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore della CP_1
[... e del difensore della stessa. L'analisi, si ritiene, debba condursi per le successive comunicazioni del 27.03.2013 - e del 14.03.2014 per verificare se vi sia stata tutela della posizione giuridica della concludente (cfr allegato 19 depositato in sede di iscrizione a ruolo del contenzioso). Tali comunicazioni, infatti, seguono la prima richiesta di risarcimento (datata 21.01.2013) del danno della nei confronti della LA srl, certamente, interruttiva della prescrizione poiché CP_1 inoltrata direttamente al soggetto tenuto al risarcimento del danno (criterio soggettivo) intimante il pagamento previa descrizione dei fatti (criterio oggettivo e contenutisticamente valido per le ragioni che precedono) e di certa provenienza della parte danneggiata per la rinvenibile sottoscrizione della parte personalmente ( Prima della scadenza del termine annuale della prescrizione non CP_1 interveniva analogo contenuto dell'atto interruttivo che, ai sensi dell'art 1495 cc, si rendeva necessario per tutelare le ragioni della concludente. La comunicazione successiva (14.03.14), infatti, doveva presentare le medesime caratteristiche per considerarsi interruttiva della prescrizione. Non si comprende la ragione per cui potesse essere priva non solo del contenuto necessario di cui al motivo di appello che precede ma anche della sottoscrizione della parte. Non sussiste idonea motivazione nella sentenza con violazione dell'art 111 Cost. Il Tribunale richiama la prima (ed unica) CP_ costituzione in mora nonché lo scambio epistolare intercorso tra la e l'Avvocato Pt_1 confondendo l'oggetto della controversia. Erra poiché, a parere della deducente Difesa, non si deve CP_ condurre l'esame sul rapporto tra la e l'Avvocato per essere indiscusso il conferimento Pt_1 dell'incarico. Occorre, di contro, analizzare il rapporto e la LA srl alla luce degli atti CP_1 giuridici intercorsi e, comprendere, se siano stati idonei ad incidere nella sfera giuridica soggettiva della LA srl, costituendola in mora ed interrompendo la prescrizione. Nei confronti di quest'ultima, l'atto del 14.03.2014 doveva valere quale costituzione in mora secondo i termini che precedono. Ogni considerazione circa il rapporto tra la deducente e l'Avvocato nonché il Pt_1 richiamo alle missive intercorse sono fuorvianti poiché, innanzitutto, successive all'annualità di prescrizione dell'azione a tutela della posizione della ed, in ogni caso, perché fondanti il CP_1 rapporto con il difensore non in contestazione in questa sede. Tanto rileva sia per la presunta comunicazione del 11.06.2014, contestata nella ricezione dall'appellante sin dalla memoria ex art
183, nonché dalle note del 3 e 22 ottobre 2014”.
Il motivo è infondato.
Deve infatti innanzitutto rilevarsi che l'avvocato inviava, in data 21.1.2013, un primo Parte_1 atto di costituzione in mora recante, oltre alla propria sottoscrizione, anche quella del legale rappresentante della CP_1
Le successive missive del 27/3/2013 e del 14/3/2014 potevano quindi essere sottoscritte dal solo legale in virtù del mandato ricevuto di cui la destinataria aveva avuto conoscenza con la prima comunicazione.
Invero deve ritenersi che l'avvocato sia un rappresentante del creditore, quando in nome e per conto di esso, chieda il risarcimento dei danni, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente.
Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale (Cass. Sez. 3, 05/12/2011, n. 25984, Rv. 620299 - 01).
Inoltre “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione,
è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado)”
(Cass. Sez. L., 03/02/2017, n. 2965, Rv. 643072 - 01).
Ancora, ”La forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non è prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'articolo 1324 cod. civ., in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, alla disciplina propria dei contratti. Ne consegue che la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario idoneo - secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti” (Cass. Sez. 3,
23/02/2009, n. 4347, Rv. 607062 - 01).
Nel caso di specie non vi è contrasto tra le parti in ordine all' “indiscusso conferimento dell'incarico”
(cfr. atto di citazione in appello) all'avvocato di cui infatti si deduce la negligenza nello Pt_1
svolgimento del suo mandato.
Tale mandato deve ritenersi sussistente sino alla data del 03.10.2014 allorché l'avvocato Pt_1
rinunciava agli incarichi professionali per motivi di salute riscontrata dalla società con missiva
[...]
del 22.10.2014 con cui veniva nominato un nuovo difensore.
E' evidente che ove il mandato fosse venuto meno in precedenza l'avvocato non avrebbe Pt_1
sentito il bisogno di rinunciarvi né la società di nominare un nuovo difensore in sua sostituzione.
Quindi le diffide inviate da quest'ultimo alla LA erano idonee ad interrompere la prescrizione.
§ 12. — Comunque l'obbligazione assunta dall'avvocato è di mezzi e non di risultato talché non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di risarcimento danni), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie asserito mancato invio di atti interruttivi della prescrizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. Sez. 2, 27/03/2006, n. 6967, Rv. 587540 - 01).
Nessuna prova in tal senso è stata offerta dall'appellante, oltre alle generiche dichiarazioni dei testi. CP_ Per contro l'avvocato con mail inviata in data 11.06.2014 all'amministratore della , così Pt_1 scriveva “rimetto in allegato mia fattura per la consulenza relativa al mese di maggio 2014. Con
l'occasione ti prego di farmi sapere se debbo procedere per la questione LA attesi gli accordi presi con la Incom N.A. In caso affermativo sarebbe opportuno far fare una breve perizia in cui si spiega l'accaduto e le cause del malfunzionamento ed inoltre occorre un fondo spese di euro 4.500,00 atteso che solo di contributo unificato per l'iscrizione occorreranno tra accertamento tecnico preventivo e causa di merito 1.500,00 euro”. CP_ Tale comunicazione rimaneva priva di riscontro e da ciò si evince la volontà della di non procedere nei confronti della LA.
In ogni caso, alla data di rinuncia al mandato (03.10.2014), non erano ancora decorsi i termini di prescrizione e ciò esclude qualsivoglia responsabilità a carico dell'avvocato Pt_1 § 13. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 14. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 1.100.001 ad € 2.000.000, tabella 12, 8° scaglione, compensi medi, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 4.313,00
Fase decisionale, valore medio: € 12.333,00
Compenso tabellare (valori medi) € 24.064,00
§ 15. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1 CP_3
e entrambi nella qualità di eredi dell'Avv. e Controparte_4 Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 1683/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la a rifondere agli appellati e le spese del CP_1 CP_3 Controparte_4
presente grado liquidate in complessivi € 26.470,40, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
3. condanna la a rifondere all' appellata le spese del presente grado CP_1 Controparte_2
liquidate in complessivi € 26.470,40, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Così deciso in Roma il 26 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli