Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di ConSIlio, composto dai seguenti magistrati dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG VG 614/2024 riservata in decisione dal 2.4.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
, con l'Avv. Pina Federico – giusta Parte_1 C.F._1 pr E
) con l'Avv. Gabriella Riga – giusta Controparte_1 C.F._2 pr
Nonché PM - sede – intervenuto –
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.11.2024 le parti - premesso di aver contratto matrimonio il 13.4.2000, in regime di comunione dei beni e che dall'unione nascevano due figlie, (n. il 07/09/2004 - Per_1 maggiorenne) e (n. il 28/05/2021) - chiedevano concordemente, per i motivi Persona_2 meglio indicati in ricorso, pronunciarsi la separazione coniugale oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici reciproci e con la prole non ancora autosufficiente, contestualmente dichiarando di voler rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
Nominato il giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51– ritualmente comunicata al PM - la causa veniva riservata per la decisione collegiale a seguito di trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c..
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Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale, l'intolleranza della convivenza ed espresso la volontà di non riconciliarsi.
Le parti hanno altresì concordato le statuizioni accessorie nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita a Pizzo (VV), in C.da Marinella, rimarrà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
3) La figlia minore, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori e rimarrà collocata presso la madre in C.da Marinella, Pizzo (VV), con facoltà per il padre di vederla e portarla con sé nei modi e nei tempi che verranno appresso meglio specificati: tenuto conto che il SI. svolge la propria attività lavorativa (operaio) per diversi mesi CP_1 lontano dalla Calabria, lo stesso, previa comunicazione alla SI.ra nel periodo in cui Pt_1 rientrerà presso il luogo di Residenza, potrà tenere con sé la piccola anche per un periodo Persona_2 continuato di 15 giorni con pernotto. Il SI. durante tale periodo continuerà a far svolgere CP_1 alla IN tutte le attività che la stessa ha in essere (scolastiche, sportive, ludiche ecc.)
4) Il padre e la madre potranno effettuare una telefonata/videochiamata alla IN (quando non l'avranno con loro) due volte al giorno, orario pasti.
5) Quando il padre sarà lontano per morivi di lavoro effettuerà le videochiamate, comunicando l'orario di volta in volta, con congruo anticipo;
6) Le festività saranno trascorse con i genitori ad anni alterni, ed in particolare, le festività:
- Natalizie dal 23 al 30 / dal 31 al 7;
- Pasquali: giorno di Pasqua / Pasquetta;
-Estive: 15 giorni ciascuno a luglio e ad agosto con data da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno.
7) Il SI. provvederà, entro giorno 12 di ogni mese, al mantenimento della Controparte_1 figlia minore , versando un assegno mensile dell'importo di € 400,00 mediante bonifico Persona_2 bancario, sul conto corrente intestato al SI. e, nella esclusiva disponibilità della Controparte_1 SI.ra codice IBAN [...] somma rivalutabile ogni anno in Pt_1 base gli indici ISTAT sulla svalutazione monetaria;
mentre, le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, come da allegata scrittura che con il presente atto costituisce un unicum giuridico;
8)Alla figlia maggiorenne , non avendo la stessa ancora trovato occupazione, Persona_4 il SI. corrisponderà - direttamente alla stessa entro giorno 12 di ogni mese- la Controparte_1 somma di € 200,00 sul conto corrente alla stessa intestato IBAN [...];
9) la SI.ra continuerà a percepire l'assegno unico sul summenzionato conto corrente Pt_1 intestato al SI. (codice IBAN [...]); Controparte_1
10) si specifica, nuovamente, che il predetto conto corrente, seppur intestato al SI.
[...]
rimarrà nella esclusiva disponibilità della SI.ra ; CP_1 Parte_1
11) La SI.ra rinuncia a qualunque forma di mantenimento;
Parte_1
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Pag. 2 a 3 Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e – smg – con le condizioni concordate e riportate in parte Parte_1 Controparte_1 motiva;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2000, parte I, n. 1); C. compensa le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 18.4.2025.
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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