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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4118 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 07.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9965/2024 R.G. promossa
DA
Dott. c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elettra Lanzafame entrambe del foro di Catania, ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico pec delle suddette professioniste.
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, Via Ciro Il Grande, 21, cap 00144, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli, per procure generali alle liti del 23.01.2023, a rogito del notaio di Persona_1
Fiumicino Rep. N. 37590/7331, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_2 obbligato in solido ex art. 6, L. 689/81
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 07.11.2025 con il deposito delle note ex art
127 ter c.p.c.
Depositate le note ex art 127 ter c.p.c. da parte ricorrente con le quali aderiva alla richiesta di Per_ cessazione della materia del contendere, il Giudice nominata in supplenza del G. Dott. trasferito in altro ufficio, decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va dichiarata la cessazione della CP_ materia del contendere cosi come richiesto dall' Ed invero con il ricorso depositato in data 24.10.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza – ingiunzione N. OI-000578377 emesse in suo danno dal Direttore della CP_ Sede provinciale di Catania per violazioni dell'art. 2, co.
1-bis, d.l. n.463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n.638/1983 e ss.mm.ii.. Concludeva chiedendo preliminarmente: sospendere l'esecutività della ordinanza ingiunzione impugnata per i legittimi motivi formulati, nonché, attesa l'importanza della somma richiesta e il danno grave e irreparabile che ne deriverebbe al dott. - dichiarare la NULLITÀ dell'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1
000578377, qui impugnata, per mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto entro il termine di decadenza ex ART. 14 L. 689/1981; in via principale:
CP_ previo accertamento dell'infondatezza della pretesa dell' segnatamente, nei confronti del ricorrente in ordine al versamento degli importi richiesti, annullare e/o revocare e/o porre nel nulla, la ordinanza ingiunzione opposta, notificata al ricorrente in data 03/10/2024, con tutti gli eventuali atti e provvedimenti consequenziali successivi, e pertanto dichiarare non dovuta la somma richiesta di €. 6.947,5, in virtù dei motivi di cui in narrativa;
nel caso - che pur non si teme - dovesse ritenersi legittima e fondata la impugnata ordinanza di ingiunzione, dichiarare, comunque, la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. in ordine al Pt_1 mancato eventuale pagamento delle presunte ritenute previdenziali di cui al richiamato atto di accertamento e, pertanto, dichiarare, eventualmente, questi tenuto, in via solidale, soltanto alle somme portate dalle ritenute, che comunque sono già oggetto di rottamazione;
nel caso dovesse ritenersi legittima e fondata la impugnata ordinanza di ingiunzione, condannare solo la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_2 CP_ di qualsivoglia somma eventualmente dovuta in favore dell' dovendosi ritenere l'unica responsabile degli eventuali mancati pagamenti, per come esposto in narrativa. Con condanna di spese e compensi del giudizio.
CP_ Con memoria di costituzione l' precisava che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dal ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale CP_ Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso in data
07.02.2025 dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, posto che la contestazione dell'illecito risulta consegnata per la notifica all'agente notificatore in data 05.01.2022, oltre i CP_ termini di legge ex art.14 l. 689/1981, la sede di Catania ha provveduto ad avviare iter in autotutela per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta;
che in data 15/7/2025 il CP_ Direttore della sede di Catania ha disposto l'annullamento del provvedimento in oggetto - CP_ OI-578377 – 2019 relativa ad atto di accertamento prot. 2100.23/12/2021.0876847.
Sulla base di quanto sopra esposto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Dall'esame della documentazione in atti essendo sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio viene accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere.
CP_ In ordine alla regolamentazione delle spese tenuto conto del comportamento tenuto dall' che ha disposto, seppure successivamente al deposito del ricorso l'annullamento del provvedimento impugnato, si ritiene di compensare le spese processuali nella misura di 1/3
Pag. 2 di 3 CP_ mentre per la restante parte vengono poste a carico dell' come liquidate in dispositivo di sentenza, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate interamente tra le parti nella misura di 1/3, per la restante parte vengono CP_ poste a carico dell' nella misura di euro 931,75 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge, in favore di parte ricorrente.
Catania, li 17.11.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 07.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9965/2024 R.G. promossa
DA
Dott. c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elettra Lanzafame entrambe del foro di Catania, ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico pec delle suddette professioniste.
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, Via Ciro Il Grande, 21, cap 00144, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli, per procure generali alle liti del 23.01.2023, a rogito del notaio di Persona_1
Fiumicino Rep. N. 37590/7331, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_2 obbligato in solido ex art. 6, L. 689/81
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 07.11.2025 con il deposito delle note ex art
127 ter c.p.c.
Depositate le note ex art 127 ter c.p.c. da parte ricorrente con le quali aderiva alla richiesta di Per_ cessazione della materia del contendere, il Giudice nominata in supplenza del G. Dott. trasferito in altro ufficio, decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va dichiarata la cessazione della CP_ materia del contendere cosi come richiesto dall' Ed invero con il ricorso depositato in data 24.10.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza – ingiunzione N. OI-000578377 emesse in suo danno dal Direttore della CP_ Sede provinciale di Catania per violazioni dell'art. 2, co.
1-bis, d.l. n.463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n.638/1983 e ss.mm.ii.. Concludeva chiedendo preliminarmente: sospendere l'esecutività della ordinanza ingiunzione impugnata per i legittimi motivi formulati, nonché, attesa l'importanza della somma richiesta e il danno grave e irreparabile che ne deriverebbe al dott. - dichiarare la NULLITÀ dell'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1
000578377, qui impugnata, per mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto entro il termine di decadenza ex ART. 14 L. 689/1981; in via principale:
CP_ previo accertamento dell'infondatezza della pretesa dell' segnatamente, nei confronti del ricorrente in ordine al versamento degli importi richiesti, annullare e/o revocare e/o porre nel nulla, la ordinanza ingiunzione opposta, notificata al ricorrente in data 03/10/2024, con tutti gli eventuali atti e provvedimenti consequenziali successivi, e pertanto dichiarare non dovuta la somma richiesta di €. 6.947,5, in virtù dei motivi di cui in narrativa;
nel caso - che pur non si teme - dovesse ritenersi legittima e fondata la impugnata ordinanza di ingiunzione, dichiarare, comunque, la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. in ordine al Pt_1 mancato eventuale pagamento delle presunte ritenute previdenziali di cui al richiamato atto di accertamento e, pertanto, dichiarare, eventualmente, questi tenuto, in via solidale, soltanto alle somme portate dalle ritenute, che comunque sono già oggetto di rottamazione;
nel caso dovesse ritenersi legittima e fondata la impugnata ordinanza di ingiunzione, condannare solo la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_2 CP_ di qualsivoglia somma eventualmente dovuta in favore dell' dovendosi ritenere l'unica responsabile degli eventuali mancati pagamenti, per come esposto in narrativa. Con condanna di spese e compensi del giudizio.
CP_ Con memoria di costituzione l' precisava che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dal ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale CP_ Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso in data
07.02.2025 dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, posto che la contestazione dell'illecito risulta consegnata per la notifica all'agente notificatore in data 05.01.2022, oltre i CP_ termini di legge ex art.14 l. 689/1981, la sede di Catania ha provveduto ad avviare iter in autotutela per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta;
che in data 15/7/2025 il CP_ Direttore della sede di Catania ha disposto l'annullamento del provvedimento in oggetto - CP_ OI-578377 – 2019 relativa ad atto di accertamento prot. 2100.23/12/2021.0876847.
Sulla base di quanto sopra esposto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Dall'esame della documentazione in atti essendo sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio viene accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere.
CP_ In ordine alla regolamentazione delle spese tenuto conto del comportamento tenuto dall' che ha disposto, seppure successivamente al deposito del ricorso l'annullamento del provvedimento impugnato, si ritiene di compensare le spese processuali nella misura di 1/3
Pag. 2 di 3 CP_ mentre per la restante parte vengono poste a carico dell' come liquidate in dispositivo di sentenza, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate interamente tra le parti nella misura di 1/3, per la restante parte vengono CP_ poste a carico dell' nella misura di euro 931,75 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge, in favore di parte ricorrente.
Catania, li 17.11.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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