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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 106/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIZZI ANTONELLA, elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE N. 9 MILANO presso il difensore avv. RIZZI ANTONELLA
APPELLANTE contro
(C.F. AR
), con il patrocinio dell'avv. NICOLINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1 DELL'INDIPENDENZA 27 40121 presso il difensore avv. NICOLINI GIOVANNI CP_1
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2946/2021 pubblicata il 3/12/2021 del Tribunale di Bologna
Assegnata a decisione con ordinanza del 28/03/2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note depositate il 2/3/2025;
Per AR
come da note depositate il 27/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione del 21 ottobre 2020 la AR
(di seguito, “ ” o ) ha convenuto in giudizio avanti il
[...] AR CP_1
Tribunale di Bologna chiedendo: i) in via principale, di accertare e Parte_1 dichiarare illegittima la veduta presente sul muro perimetrale est dell'immobile di proprietà del signor sito in via Rialto n. 44, sul confine con gli orti di proprietà della Parte_1 CP_1 AR
e di conseguenza ordinare la rimessione in pristino a cura e spese del convenuto, a mezzo
[...] chiusura con tamponamento murario o quantomeno della riduzione a luce, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; ii) in via subordinata, di accertare e dichiarare illegittima in quanto irregolare la luce presente sul muro perimetrale est dell'immobile di proprietà del signor sito in via Rialto n. 44, sul confine con gli orti di proprietà Parte_1 CP_1 della e di conseguenza ordinare la remissione in pristino a cura e spese del AR convenuto a mezzo chiusura con tamponamento murario o quantomeno della regolarizzazione della predetta luce, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Si è costituito chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice e, in Parte_1 via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di veduta dell'immobile di via Rialto nr.i 42-44 di proprietà del convenuto sul giardino di proprietà della , ovvero la servitù per destinazione del padre di famiglia e, per AR
l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della finestra da questi aperta nel locale posto sulla terrazza. Inoltre, ha domandato accertarsi la responsabilità della per non avere AR effettuato la manutenzione delle piante rampicanti radicate nella sua proprietà e risalenti sul muro dello stabile del convenuto, con ordine all'attrice di mantenere in futuro libero da rampicanti e sterpi il muro ed il confine con la proprietà e condanna della predetta a risarcire i danni cagionati. In via Parte_1
pagina 2 di 9 subordinata, ha chiesto dichiararsi la legittimità della veduta, anche tramite sua eventuale riduzione a luce ai sensi dell'art. 902 c.c., con adozione di tutti gli specifici ed opportuni accorgimenti da indicarsi e con esclusione del riconoscimento di qualsiasi risarcimento del danno in favore della parte attrice perché non sussistente e comunque non liquidabile in via equitativa.
*
Con sentenza n. 2946/2021 pubblicata il 3/12/2021, il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sollevata da parte convenuta, accogliendo quelle della parte attrice e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato che l'apertura della finestra per cui è causa integra violazione dell'art. 905 c.c., ordinando al convenuto di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, a mezzo chiusura con tamponamento murario, quantomeno con riduzione a luce. Ha inoltre condannato il convenuto al pagamento in favore della controparte delle spese di lite.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Bologna ha rilevato come difettasse il dato temporale necessario ai fini dell'usucapione, essendo stata realizzata la veduta oggetto di causa in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal convenuto negli anni 2014 e 2015; inoltre, incontestata la natura di veduta della apertura realizzata dal convenuto sull'immobile di sua proprietà, ha osservato Parte_1 che la sua collocazione sul confine esclude in radice il rispetto della distanza prescritta dall'art. 905
c.c., con conseguente sua illegittimità, in assenza di costituzione di una servitù di veduta in favore del fondo nel quale la finestra è stata costruita, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello cui pertiene la terrazza dotata delle due ringhiere con affaccio sul giardino di proprietà della . AR
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) ERRORE DI FATTO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, laddove ha ritenuto che il monolocale (o area coperta) ove è stata realizzata la finestra costituisca fondo del tutto autonomo e distinto rispetto all'appartamento con terrazzo che si affaccia sul giardino della erroneamente indicato come sottostante rispetto al primo;
CP_1
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1027 E SEGG. C.C., 1146 C.C., 1158 C.C., per avere il
Tribunale ritenuto erroneamente che l'area coperta oggetto di causa costituisca un fondo distinto dall'appartamento con terrazza, escludendo l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta in favore dell'immobile nel suo complesso;
3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 904 E 905 C.C. E 1067 C.C., non avendo il Tribunale considerato che la realizzazione dell'apertura sull'area coperta costituisce mero ampliamento (e non aggravamento) della servitù già esistente con riferimento alla veduta che da decenni si può esercitare dall'immobile di proprietà attraverso le ringhiere situate sul terrazzo Parte_1
pagina 3 di 9 dell'appartamento, di talchè la distanza tra le due proprietà stabilita dall'art. 905 c.c. non doveva essere rispettata;
4) VIOLAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. E OMESSA MOTIVAZIONE, avendo il Tribunale respinto la domanda risarcitoria formulata dall'attore senza alcuna motivazione e senza ammissione delle istanze istruttorie dedotte;
5) VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C., per avere il Tribunale integralmente rigettato la domanda di usucapione del diritto di veduta malgrado ne avesse rilevato la parziale fondatezza quantomeno con riferimento a quello esercitato dalle ringhiere, e non essendosi pronunciato sulla richiesta del convenuto di ordinare alla di tenere il muro sempre libero da CP_1 piante e sterpi;
6) ERRATA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI, come conseguenza della mancata pronuncia sulla esistenza del diritto di servitù di veduta quantomeno dalle ringhiere;
7) OMESSA AMMISSIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE, malgrado il Tribunale non avesse compreso adeguatamente lo stato dei luoghi.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“Respingere tutte le domande proposte dall'attore, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
- Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale (o per destinazione del padre di famiglia) del diritto di servitù di veduta dell'immobile costituito da un appartamento ad uso abitazione sito al piano primo, nonché da un'area coperta ad uso abitazione al piano primo, con annesso, quale pertinenza, un vano ad uso cantina al piano terra in , Via Rialto 42-44, il tutto CP_1 distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 203, con i mappali: 512 sub 40, p.1, z.c. 1,
A/2, cl. 2, vani 10, rendita Euro 2.065,83; mapp. 513, sub 2, p. 1, z.c. 1, cat. A/4, cl. 4, vani 1,5, rendita catastale € 166,56 e mapp. 659 sub 2, p. T, z.c. 1, C/2, cl. 1, mq 8, rendita Euro 26,44, di proprietà del signor giusta rogito Notaio Dott. di Rep. N. 10809/8229 del Parte_1 Persona_1 CP_1
14 ottobre 2013, sul giardino di proprietà della in AR
, via della Braina n. 11 – . CP_1 CP_1
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della finestra aperta dal signor nel locale Parte_1 posto sulla terrazza così come descritta in narrativa, in quanto non comportante aggravamento della servitù di veduta usucapita.
- Ordinare la trascrizione della sentenza nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di . CP_1
- Accertare e dichiarare la responsabilità della in AR
per non avere effettuato la manutenzione delle piante rampicanti radicate nella sua proprietà CP_1
e risalenti sul muro dello stabile di proprietà del signor e per avere causato i danni Parte_1
pagina 4 di 9 riscontrabili sul medesimo.
- Ordinare alla in di mantenere in futuro AR CP_1 libero da rampicanti e sterpi il muro ed il confine con la proprietà Parte_1
- Condannare la in a risarcire al signor AR CP_1 tutti i danni subiti per i danni al muro, in misura da liquidarsi in separato giudizio. Parte_1
- Nel caso in cui dovesse essere data esecuzione alla sentenza di primo grado, si chiede il risarcimento dei danni che il signor dovesse subire ove la sentenza di primo grado fosse in tutto o in Parte_1 parte riformata.
IN VIA SUBORDINATA
- e per il davvero non creduto caso in cui la Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere parzialmente fondata la domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di veduta dell'immobile costituito da un appartamento ad uso abitazione sito al piano primo, con annesso, quale pertinenza, un vano ad uso cantina al piano terra in , Via Rialto 42-44, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto CP_1
Comune al foglio 203, con i mappali: 512 sub 40, p.1, z.c. 1, A/2, cl. 2, vani 10, rendita Euro 2.065,83 di proprietà del signor giusta rogito Notaio Dott. di Rep. N. Parte_1 Persona_1 CP_1
10809/8229 del 14 ottobre 2013, sul giardino di proprietà della AR in , via della Braina n. 11 – .
[...] CP_1 CP_1
- dichiarare la legittimità della veduta, anche tramite sua eventuale riduzione a luce ai sensi dell'art.
902 c.c., con ammissione della possibilità di realizzare la luce in vetrocemento e/o altri materiali consoni e con l'adozione di tutti gli specifici ed opportuni accorgimenti che verranno indicati e con esclusione del riconoscimento di qualsiasi risarcimento del danno in favore della parte attrice perché non sussistente e comunque non liquidabile in via equitativa”.
Ha reiterato inoltre le istanze istruttorie.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza in data 19.04.2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 4.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 28.03.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c...
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riconducibili alla pagina 5 di 9 medesima doglianza dell'appellante sul mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della servitù di veduta sul fondo del vicino in favore del monolocale posto sulla terrazza dell'appartamento dallo stesso acquistato nell'ottobre 2013 in via Rialto n.ri 42/44, malgrado la sussistenza, da CP_1 ritenersi pacifica, di tale servitù in favore dell'appartamento, esercitabile tramite l'affaccio dalle ringhiere situate sulla terrazza stessa, ai due lati del monolocale, in aderenza con il giardino della
CP_1
Lamenta infatti l'appellante che il Tribunale, ricostruendo in maniera erronea lo stato dei luoghi, abbia ritenuto che il locale su cui l' ha realizzato l'apertura costituisca immobile distinto rispetto Parte_1 all'appartamento con terrazza, giungendo a negare che la servitù di veduta dai due affacci laterali della terrazza si possa estendere alla predetta apertura.
La doglianza è infondata;
non può infatti sostenersi, come pretende l'appellante, che il monolocale sul quale è stata realizzata la finestra e l'appartamento con terrazzo costituiscano un unico immobile in quanto appartenenti oggi al medesimo proprietario (l appunto), emergendo chiaramente dal Parte_1 rogito di acquisto del 14 ottobre 2013 (doc. 28 fasc. primo grado convenuto) che:
· “appartamento ad uso abitazione” e “monolocale ad uso abitazione” sono due distinte “porzioni di fabbricato urbano”;
· le due unità immobiliari sono catastalmente distinte, essendo censite in due diversi mappali e precisamente al mappale 512 l'appartamento con terrazza ed al mappale 503 il monolocale;
inoltre, appartengono a due diverse categorie catastali, rispettivamente l'appartamento è censito alla categoria
A/3 (abitazione di tipo economico), mentre il monolocale è censito alla categoria A/4 (abitazione di tipo popolare);
· le due unità immobiliari sono state in passato alienate separatamente: il venditore Persona_2 dichiara, infatti, a pag.
2-3 del rogito, di aver ereditato l'appartamento nel 1996 dalle
[...] signore ed e di aver, invece, acquistato nel 1973 la nuda proprietà del monolocale, CP_2 CP_3 gravato di usufrutto vitalizio in favore delle medesime signore;
· al rogito sono allegate due distinte piantine catastali relative alle due unità immobiliari (v. ivi, pag. 6-
7): la prima, relativa all'appartamento e nella quale l'area del monolocale appare come un semplice quadrangolo sbarrato;
la seconda, relativa al monolocale e che ne raffigura la conformazione, mostrandone aperture e distribuzione interna degli spazi.
In entrambe le piantine è raffigurata la scala di accesso alla terrazza che permette di accedere al monolocale senza passare attraverso l'appartamento, a conferma del fatto che il monolocale non forma affatto “un tutt'uno” con l'appartamento, ma costituisce un fondo a sé stante. Dalla seconda, inoltre, risulta che, prima della ristrutturazione eseguita dall' il monolocale era dotato di porta e Parte_1
pagina 6 di 9 finestre solo nelle pareti perpendicolari al fronte dell'appartamento rivolto verso la terrazza, in tal modo assicurando la riservatezza nei reciproci rapporti fra monolocale ed appartamento, giacché nessuno dall'interno dell'uno poteva vedere all'interno dell'altro.
Il rogito prova, quindi, che monolocale ed appartamento sono due distinte unità immobiliari, suscettibili di appartenere a proprietari diversi e di essere separatamente alienate.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che si trattasse di un unico immobile, senza che possa rilevare la circostanza che, nella sentenza impugnata, l'appartamento sia stato indicato come
“sottostante” rispetto al monolocale e alla terrazza, ciò che non ha influito sulla bontà dell'accertamento.
E' appena il caso di rilevare, inoltre l'infondatezza della tesi sostenuta dall'appellante per la prima volta in comparsa conclusionale (e ribadita nella memoria di replica) secondo cui la terrazza non farebbe parte del – solo – appartamento, ma costituirebbe bene comune all'appartamento e al monolocale;
al contrario, l'appartenenza della terrazza all'appartamento è attestata inequivocabilmente dalla planimetria allegata al rogito quale Allegato “A”, che raffigura la particella (o mappale) 512, subalterno 40, includendovi l'appartamento e la “TERRAZZA” ed escludendone il monolocale, ivi rappresentato come un semplice quadrato barrato da una X.
E' dunque condivisibile la sentenza di primo grado laddove statuisce che il monolocale non può beneficiare di una servitù di veduta esercitabile da un diverso fondo (ossia dall'appartamento, tramite le due ringhiere della terrazza di sua pertinenza), per quanto appartenente al medesimo proprietario.
Neppure rileva che per accedere al monolocale si debba transitare dalla terrazza e, dunque, si possa materialmente esercitare da essa il diritto di veduta sul fondo del vicino, affacciandosi alle ringhiere: la servitù costituisce peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro, costituito nel caso di specie dall'appartamento con terrazza che, va ribadito, è bene autonomo e distinto dal monolocale.
Pertanto, costituendo circostanza pacifica che la parete perimetrale del monolocale posta sul confine con il fondo dell'appellata non aveva apertura alcuna prima che l'odierno appellante vi realizzasse la finestra oggetto di causa, ne consegue la illegittimità della medesima, in quanto realizzata in violazione dell'art. 905 c.c..
I primi tre motivi di appello sono dunque da rigettare, in quanto fondati sull'errato presupposto che appartamento con terrazza e monolocale costituiscano un unico fondo.
Infondato è, altresì, il quarto motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante lamenta il rigetto della domanda risarcitoria per i danni sofferti a causa della risalita sul muro del suo immobile di rampicanti provenienti dalla proprietà della . AR
Non c'è prova, infatti, che i rampicanti di cui l'appellante lamenta la nocività per l'intonaco del muro pagina 7 di 9 perimetrale provengano dal giardino della considerato che lo stesso muro perimetrale che CP_1 delimita l'edificio di via Rialto n. 42-44 dal lato opposto alla pubblica via confina in parte con il fondo dell'appellata, in parte con uno di proprietà di terzi (rappresentato anche nella planimetria riportata a pagina 4 dell'atto di appello), cosicché anche da quest'ultimo potrebbero risalire i rampicanti.
Dall'altro canto, le istanze istruttorie di cui l'appellante lamenta la mancata ammissione consistono, sul punto, unicamente in una CTU di natura esplorativa, che demanda al consulente l'indagine sulla provenienza dei rampicanti, come tale inammissibile.
Egualmente infondato è il quinto motivo, con il quale l'appellante imputa al Tribunale una duplice omissione di pronuncia:
a) da un lato, per non aver dichiarato l'esistenza della servitù di veduta neppure “con riferimento alla servitù di veduta che si estrinseca dalle ringhiere” della terrazza adiacente al monolocale;
b) dall'altro, per non aver ordinato “alla di tenere il muro [n.d.r.: dell'edificio di cui fanno CP_1 le unità immobiliari dell'appellante posto sul confine con il fondo del Pio Istituto] sempre libero da piante e sterpi”.
La prima censura è palesemente infondata, essendosi il Tribunale correttamente attenuto al contenuto della domanda riconvenzionale dell' statuendone il rigetto. Parte_1
Egli, infatti, nel giudizio di primo grado aveva chiesto dichiararsi “l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di veduta [in favore] dell'immobile di via Rialto nr.i 42- 44 di proprietà del signor sul giardino di proprietà della , e dunque in favore Parte_1 CP_1 del preteso unico fondo di sua proprietà, non in favore dell'una e/o dell'altra distinta unità immobiliare di cui è effettivamente proprietario.
Non può, quindi, dolersi che il Tribunale non abbia dichiarato d'ufficio l'esistenza di una servitù in favore dell'appartamento con terrazza (questione non controversa e che mai ha costituito oggetto del giudizio), né può proporre ora, ex novo, una domanda subordinata in tal senso, stante la preclusione sancita dall'art. 345 c.p.c.
Quanto alla seconda censura, il rigetto della domanda del convenuto di ordinare alla “di CP_1 mantenere in futuro libero da rampicanti e sterpi il muro [n.d.r.: dell'edificio di cui fanno le unità immobiliari di controparte posto sul confine con il fondo del ] ed il confine con la proprietà CP_1
discende dalla rilevata carenza del relativo presupposto, ossia la prova di una presenza Parte_1 costante o frequentemente reiterata, nel fondo dell'appellata, di cose dannose o pericolose per l'integrità dei beni dell'appellante.
Infine, infondati sono gli ultimi due motivi di gravame, inerenti l'erronea condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio (che correttamente il primo pagina 8 di 9 giudice fa discendere dalla soccombenza del convenuto anche sulla domanda riconvenzionale proposta)
e la mancata ammissione dei mezzi istruttori che lo stesso appellante dichiara di reputare superflui, emergendo in maniera assolutamente chiara dalla documentazione prodotta dalle parti, non oggetto di contestazione, la conformazione dello stato dei luoghi.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 8.500, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1 impugnata;
II – condanna al pagamento, in favore di Parte_1 AR
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 8.500,
[...] oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 106/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIZZI ANTONELLA, elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE N. 9 MILANO presso il difensore avv. RIZZI ANTONELLA
APPELLANTE contro
(C.F. AR
), con il patrocinio dell'avv. NICOLINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1 DELL'INDIPENDENZA 27 40121 presso il difensore avv. NICOLINI GIOVANNI CP_1
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2946/2021 pubblicata il 3/12/2021 del Tribunale di Bologna
Assegnata a decisione con ordinanza del 28/03/2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note depositate il 2/3/2025;
Per AR
come da note depositate il 27/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione del 21 ottobre 2020 la AR
(di seguito, “ ” o ) ha convenuto in giudizio avanti il
[...] AR CP_1
Tribunale di Bologna chiedendo: i) in via principale, di accertare e Parte_1 dichiarare illegittima la veduta presente sul muro perimetrale est dell'immobile di proprietà del signor sito in via Rialto n. 44, sul confine con gli orti di proprietà della Parte_1 CP_1 AR
e di conseguenza ordinare la rimessione in pristino a cura e spese del convenuto, a mezzo
[...] chiusura con tamponamento murario o quantomeno della riduzione a luce, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; ii) in via subordinata, di accertare e dichiarare illegittima in quanto irregolare la luce presente sul muro perimetrale est dell'immobile di proprietà del signor sito in via Rialto n. 44, sul confine con gli orti di proprietà Parte_1 CP_1 della e di conseguenza ordinare la remissione in pristino a cura e spese del AR convenuto a mezzo chiusura con tamponamento murario o quantomeno della regolarizzazione della predetta luce, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Si è costituito chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice e, in Parte_1 via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di veduta dell'immobile di via Rialto nr.i 42-44 di proprietà del convenuto sul giardino di proprietà della , ovvero la servitù per destinazione del padre di famiglia e, per AR
l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della finestra da questi aperta nel locale posto sulla terrazza. Inoltre, ha domandato accertarsi la responsabilità della per non avere AR effettuato la manutenzione delle piante rampicanti radicate nella sua proprietà e risalenti sul muro dello stabile del convenuto, con ordine all'attrice di mantenere in futuro libero da rampicanti e sterpi il muro ed il confine con la proprietà e condanna della predetta a risarcire i danni cagionati. In via Parte_1
pagina 2 di 9 subordinata, ha chiesto dichiararsi la legittimità della veduta, anche tramite sua eventuale riduzione a luce ai sensi dell'art. 902 c.c., con adozione di tutti gli specifici ed opportuni accorgimenti da indicarsi e con esclusione del riconoscimento di qualsiasi risarcimento del danno in favore della parte attrice perché non sussistente e comunque non liquidabile in via equitativa.
*
Con sentenza n. 2946/2021 pubblicata il 3/12/2021, il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sollevata da parte convenuta, accogliendo quelle della parte attrice e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato che l'apertura della finestra per cui è causa integra violazione dell'art. 905 c.c., ordinando al convenuto di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, a mezzo chiusura con tamponamento murario, quantomeno con riduzione a luce. Ha inoltre condannato il convenuto al pagamento in favore della controparte delle spese di lite.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Bologna ha rilevato come difettasse il dato temporale necessario ai fini dell'usucapione, essendo stata realizzata la veduta oggetto di causa in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal convenuto negli anni 2014 e 2015; inoltre, incontestata la natura di veduta della apertura realizzata dal convenuto sull'immobile di sua proprietà, ha osservato Parte_1 che la sua collocazione sul confine esclude in radice il rispetto della distanza prescritta dall'art. 905
c.c., con conseguente sua illegittimità, in assenza di costituzione di una servitù di veduta in favore del fondo nel quale la finestra è stata costruita, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello cui pertiene la terrazza dotata delle due ringhiere con affaccio sul giardino di proprietà della . AR
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) ERRORE DI FATTO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, laddove ha ritenuto che il monolocale (o area coperta) ove è stata realizzata la finestra costituisca fondo del tutto autonomo e distinto rispetto all'appartamento con terrazzo che si affaccia sul giardino della erroneamente indicato come sottostante rispetto al primo;
CP_1
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1027 E SEGG. C.C., 1146 C.C., 1158 C.C., per avere il
Tribunale ritenuto erroneamente che l'area coperta oggetto di causa costituisca un fondo distinto dall'appartamento con terrazza, escludendo l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta in favore dell'immobile nel suo complesso;
3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 904 E 905 C.C. E 1067 C.C., non avendo il Tribunale considerato che la realizzazione dell'apertura sull'area coperta costituisce mero ampliamento (e non aggravamento) della servitù già esistente con riferimento alla veduta che da decenni si può esercitare dall'immobile di proprietà attraverso le ringhiere situate sul terrazzo Parte_1
pagina 3 di 9 dell'appartamento, di talchè la distanza tra le due proprietà stabilita dall'art. 905 c.c. non doveva essere rispettata;
4) VIOLAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. E OMESSA MOTIVAZIONE, avendo il Tribunale respinto la domanda risarcitoria formulata dall'attore senza alcuna motivazione e senza ammissione delle istanze istruttorie dedotte;
5) VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C., per avere il Tribunale integralmente rigettato la domanda di usucapione del diritto di veduta malgrado ne avesse rilevato la parziale fondatezza quantomeno con riferimento a quello esercitato dalle ringhiere, e non essendosi pronunciato sulla richiesta del convenuto di ordinare alla di tenere il muro sempre libero da CP_1 piante e sterpi;
6) ERRATA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI, come conseguenza della mancata pronuncia sulla esistenza del diritto di servitù di veduta quantomeno dalle ringhiere;
7) OMESSA AMMISSIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE, malgrado il Tribunale non avesse compreso adeguatamente lo stato dei luoghi.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“Respingere tutte le domande proposte dall'attore, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
- Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale (o per destinazione del padre di famiglia) del diritto di servitù di veduta dell'immobile costituito da un appartamento ad uso abitazione sito al piano primo, nonché da un'area coperta ad uso abitazione al piano primo, con annesso, quale pertinenza, un vano ad uso cantina al piano terra in , Via Rialto 42-44, il tutto CP_1 distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 203, con i mappali: 512 sub 40, p.1, z.c. 1,
A/2, cl. 2, vani 10, rendita Euro 2.065,83; mapp. 513, sub 2, p. 1, z.c. 1, cat. A/4, cl. 4, vani 1,5, rendita catastale € 166,56 e mapp. 659 sub 2, p. T, z.c. 1, C/2, cl. 1, mq 8, rendita Euro 26,44, di proprietà del signor giusta rogito Notaio Dott. di Rep. N. 10809/8229 del Parte_1 Persona_1 CP_1
14 ottobre 2013, sul giardino di proprietà della in AR
, via della Braina n. 11 – . CP_1 CP_1
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della finestra aperta dal signor nel locale Parte_1 posto sulla terrazza così come descritta in narrativa, in quanto non comportante aggravamento della servitù di veduta usucapita.
- Ordinare la trascrizione della sentenza nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di . CP_1
- Accertare e dichiarare la responsabilità della in AR
per non avere effettuato la manutenzione delle piante rampicanti radicate nella sua proprietà CP_1
e risalenti sul muro dello stabile di proprietà del signor e per avere causato i danni Parte_1
pagina 4 di 9 riscontrabili sul medesimo.
- Ordinare alla in di mantenere in futuro AR CP_1 libero da rampicanti e sterpi il muro ed il confine con la proprietà Parte_1
- Condannare la in a risarcire al signor AR CP_1 tutti i danni subiti per i danni al muro, in misura da liquidarsi in separato giudizio. Parte_1
- Nel caso in cui dovesse essere data esecuzione alla sentenza di primo grado, si chiede il risarcimento dei danni che il signor dovesse subire ove la sentenza di primo grado fosse in tutto o in Parte_1 parte riformata.
IN VIA SUBORDINATA
- e per il davvero non creduto caso in cui la Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere parzialmente fondata la domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di veduta dell'immobile costituito da un appartamento ad uso abitazione sito al piano primo, con annesso, quale pertinenza, un vano ad uso cantina al piano terra in , Via Rialto 42-44, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto CP_1
Comune al foglio 203, con i mappali: 512 sub 40, p.1, z.c. 1, A/2, cl. 2, vani 10, rendita Euro 2.065,83 di proprietà del signor giusta rogito Notaio Dott. di Rep. N. Parte_1 Persona_1 CP_1
10809/8229 del 14 ottobre 2013, sul giardino di proprietà della AR in , via della Braina n. 11 – .
[...] CP_1 CP_1
- dichiarare la legittimità della veduta, anche tramite sua eventuale riduzione a luce ai sensi dell'art.
902 c.c., con ammissione della possibilità di realizzare la luce in vetrocemento e/o altri materiali consoni e con l'adozione di tutti gli specifici ed opportuni accorgimenti che verranno indicati e con esclusione del riconoscimento di qualsiasi risarcimento del danno in favore della parte attrice perché non sussistente e comunque non liquidabile in via equitativa”.
Ha reiterato inoltre le istanze istruttorie.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza in data 19.04.2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 4.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 28.03.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c...
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riconducibili alla pagina 5 di 9 medesima doglianza dell'appellante sul mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della servitù di veduta sul fondo del vicino in favore del monolocale posto sulla terrazza dell'appartamento dallo stesso acquistato nell'ottobre 2013 in via Rialto n.ri 42/44, malgrado la sussistenza, da CP_1 ritenersi pacifica, di tale servitù in favore dell'appartamento, esercitabile tramite l'affaccio dalle ringhiere situate sulla terrazza stessa, ai due lati del monolocale, in aderenza con il giardino della
CP_1
Lamenta infatti l'appellante che il Tribunale, ricostruendo in maniera erronea lo stato dei luoghi, abbia ritenuto che il locale su cui l' ha realizzato l'apertura costituisca immobile distinto rispetto Parte_1 all'appartamento con terrazza, giungendo a negare che la servitù di veduta dai due affacci laterali della terrazza si possa estendere alla predetta apertura.
La doglianza è infondata;
non può infatti sostenersi, come pretende l'appellante, che il monolocale sul quale è stata realizzata la finestra e l'appartamento con terrazzo costituiscano un unico immobile in quanto appartenenti oggi al medesimo proprietario (l appunto), emergendo chiaramente dal Parte_1 rogito di acquisto del 14 ottobre 2013 (doc. 28 fasc. primo grado convenuto) che:
· “appartamento ad uso abitazione” e “monolocale ad uso abitazione” sono due distinte “porzioni di fabbricato urbano”;
· le due unità immobiliari sono catastalmente distinte, essendo censite in due diversi mappali e precisamente al mappale 512 l'appartamento con terrazza ed al mappale 503 il monolocale;
inoltre, appartengono a due diverse categorie catastali, rispettivamente l'appartamento è censito alla categoria
A/3 (abitazione di tipo economico), mentre il monolocale è censito alla categoria A/4 (abitazione di tipo popolare);
· le due unità immobiliari sono state in passato alienate separatamente: il venditore Persona_2 dichiara, infatti, a pag.
2-3 del rogito, di aver ereditato l'appartamento nel 1996 dalle
[...] signore ed e di aver, invece, acquistato nel 1973 la nuda proprietà del monolocale, CP_2 CP_3 gravato di usufrutto vitalizio in favore delle medesime signore;
· al rogito sono allegate due distinte piantine catastali relative alle due unità immobiliari (v. ivi, pag. 6-
7): la prima, relativa all'appartamento e nella quale l'area del monolocale appare come un semplice quadrangolo sbarrato;
la seconda, relativa al monolocale e che ne raffigura la conformazione, mostrandone aperture e distribuzione interna degli spazi.
In entrambe le piantine è raffigurata la scala di accesso alla terrazza che permette di accedere al monolocale senza passare attraverso l'appartamento, a conferma del fatto che il monolocale non forma affatto “un tutt'uno” con l'appartamento, ma costituisce un fondo a sé stante. Dalla seconda, inoltre, risulta che, prima della ristrutturazione eseguita dall' il monolocale era dotato di porta e Parte_1
pagina 6 di 9 finestre solo nelle pareti perpendicolari al fronte dell'appartamento rivolto verso la terrazza, in tal modo assicurando la riservatezza nei reciproci rapporti fra monolocale ed appartamento, giacché nessuno dall'interno dell'uno poteva vedere all'interno dell'altro.
Il rogito prova, quindi, che monolocale ed appartamento sono due distinte unità immobiliari, suscettibili di appartenere a proprietari diversi e di essere separatamente alienate.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che si trattasse di un unico immobile, senza che possa rilevare la circostanza che, nella sentenza impugnata, l'appartamento sia stato indicato come
“sottostante” rispetto al monolocale e alla terrazza, ciò che non ha influito sulla bontà dell'accertamento.
E' appena il caso di rilevare, inoltre l'infondatezza della tesi sostenuta dall'appellante per la prima volta in comparsa conclusionale (e ribadita nella memoria di replica) secondo cui la terrazza non farebbe parte del – solo – appartamento, ma costituirebbe bene comune all'appartamento e al monolocale;
al contrario, l'appartenenza della terrazza all'appartamento è attestata inequivocabilmente dalla planimetria allegata al rogito quale Allegato “A”, che raffigura la particella (o mappale) 512, subalterno 40, includendovi l'appartamento e la “TERRAZZA” ed escludendone il monolocale, ivi rappresentato come un semplice quadrato barrato da una X.
E' dunque condivisibile la sentenza di primo grado laddove statuisce che il monolocale non può beneficiare di una servitù di veduta esercitabile da un diverso fondo (ossia dall'appartamento, tramite le due ringhiere della terrazza di sua pertinenza), per quanto appartenente al medesimo proprietario.
Neppure rileva che per accedere al monolocale si debba transitare dalla terrazza e, dunque, si possa materialmente esercitare da essa il diritto di veduta sul fondo del vicino, affacciandosi alle ringhiere: la servitù costituisce peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro, costituito nel caso di specie dall'appartamento con terrazza che, va ribadito, è bene autonomo e distinto dal monolocale.
Pertanto, costituendo circostanza pacifica che la parete perimetrale del monolocale posta sul confine con il fondo dell'appellata non aveva apertura alcuna prima che l'odierno appellante vi realizzasse la finestra oggetto di causa, ne consegue la illegittimità della medesima, in quanto realizzata in violazione dell'art. 905 c.c..
I primi tre motivi di appello sono dunque da rigettare, in quanto fondati sull'errato presupposto che appartamento con terrazza e monolocale costituiscano un unico fondo.
Infondato è, altresì, il quarto motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante lamenta il rigetto della domanda risarcitoria per i danni sofferti a causa della risalita sul muro del suo immobile di rampicanti provenienti dalla proprietà della . AR
Non c'è prova, infatti, che i rampicanti di cui l'appellante lamenta la nocività per l'intonaco del muro pagina 7 di 9 perimetrale provengano dal giardino della considerato che lo stesso muro perimetrale che CP_1 delimita l'edificio di via Rialto n. 42-44 dal lato opposto alla pubblica via confina in parte con il fondo dell'appellata, in parte con uno di proprietà di terzi (rappresentato anche nella planimetria riportata a pagina 4 dell'atto di appello), cosicché anche da quest'ultimo potrebbero risalire i rampicanti.
Dall'altro canto, le istanze istruttorie di cui l'appellante lamenta la mancata ammissione consistono, sul punto, unicamente in una CTU di natura esplorativa, che demanda al consulente l'indagine sulla provenienza dei rampicanti, come tale inammissibile.
Egualmente infondato è il quinto motivo, con il quale l'appellante imputa al Tribunale una duplice omissione di pronuncia:
a) da un lato, per non aver dichiarato l'esistenza della servitù di veduta neppure “con riferimento alla servitù di veduta che si estrinseca dalle ringhiere” della terrazza adiacente al monolocale;
b) dall'altro, per non aver ordinato “alla di tenere il muro [n.d.r.: dell'edificio di cui fanno CP_1 le unità immobiliari dell'appellante posto sul confine con il fondo del Pio Istituto] sempre libero da piante e sterpi”.
La prima censura è palesemente infondata, essendosi il Tribunale correttamente attenuto al contenuto della domanda riconvenzionale dell' statuendone il rigetto. Parte_1
Egli, infatti, nel giudizio di primo grado aveva chiesto dichiararsi “l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di veduta [in favore] dell'immobile di via Rialto nr.i 42- 44 di proprietà del signor sul giardino di proprietà della , e dunque in favore Parte_1 CP_1 del preteso unico fondo di sua proprietà, non in favore dell'una e/o dell'altra distinta unità immobiliare di cui è effettivamente proprietario.
Non può, quindi, dolersi che il Tribunale non abbia dichiarato d'ufficio l'esistenza di una servitù in favore dell'appartamento con terrazza (questione non controversa e che mai ha costituito oggetto del giudizio), né può proporre ora, ex novo, una domanda subordinata in tal senso, stante la preclusione sancita dall'art. 345 c.p.c.
Quanto alla seconda censura, il rigetto della domanda del convenuto di ordinare alla “di CP_1 mantenere in futuro libero da rampicanti e sterpi il muro [n.d.r.: dell'edificio di cui fanno le unità immobiliari di controparte posto sul confine con il fondo del ] ed il confine con la proprietà CP_1
discende dalla rilevata carenza del relativo presupposto, ossia la prova di una presenza Parte_1 costante o frequentemente reiterata, nel fondo dell'appellata, di cose dannose o pericolose per l'integrità dei beni dell'appellante.
Infine, infondati sono gli ultimi due motivi di gravame, inerenti l'erronea condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio (che correttamente il primo pagina 8 di 9 giudice fa discendere dalla soccombenza del convenuto anche sulla domanda riconvenzionale proposta)
e la mancata ammissione dei mezzi istruttori che lo stesso appellante dichiara di reputare superflui, emergendo in maniera assolutamente chiara dalla documentazione prodotta dalle parti, non oggetto di contestazione, la conformazione dello stato dei luoghi.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 8.500, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1 impugnata;
II – condanna al pagamento, in favore di Parte_1 AR
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 8.500,
[...] oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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