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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 736 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da:
con sede in Roma (p.i. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Stefania Di Stefani, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CP_2 C.F._1
Elia, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, come da mandato in atti;
APPELLATO nonché
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 11.10.2016, proponeva opposizione CP_2
avverso la cartella di pagamento n. 02420160005777671 e del ruolo n. 2016/002235,
notificati a mezzo pec in data 22.09.2016, da Controparte_5
per un importo di € 1.070,60.
[...]
proponeva l'opposizione sostenendo l'inefficacia e l'invalidità della cartella per i CP_2 seguenti motivi: 1) nullità della notifica;
2) difetto di sottoscrizione dell'allegato atto;
3) nullità del ruolo;
4) omessa notifica del titolo (ordinanza emessa in data 07.03.2016); 5) carenza di motivazione della cartella di pagamento. Sicché l'opponente chiedeva di
“accertare, riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato nonché del relativo ruolo […] con condanna delle convenute […] al pagamento di spese e competenze […]”.
Si costituivano in giudizio Controparte_6
le quali chiedevano la conferma del credito vantato, con vittoria di spese
[...]
e competenze.
veniva autorizzata a chiamare in causa il Controparte_4
, il quale rimaneva contumace”. Controparte_3
§ 1.2
Con sentenza del 27.01.2021, il tribunale di Brindisi ha, dichiarato la nullità della cartella di pagamento opposta e ha condannato il ed Controparte_3 CP_1 CP_1 al pagamento, in solido, delle spese processuali oltre accessori, a favore di e CP_2
pag. 2/8 della terza chiamata CP_7
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha ritenuto che la cartella esattoriale opposta fosse affetta da nullità derivata, per mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, e cioè dell'ordinanza del 7.3.2016, con cui la Corte di
Cassazione aveva condannato al pagamento di € 1.000,00 a favore della CP_2 cassa delle ammende, da parte dell'ente impositore;
ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione alla cartella esattoriale per vizi propri.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto la Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, anche in ordine al capo sulle spese.
Si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di CP_2 spese.
Si è costituito il ed ha innanzitutto evidenziato che il giudice di Controparte_3 prime cure avrebbe erroneamente dichiarato la sua contumacia;
nel merito, ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto da con ogni conseguenza di Controparte_1
riforma anche sulle spese.
È rimasta contumace . Controparte_4
In data 15.11.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
Deve essere preliminarmente accolta la richiesta del di revoca della Controparte_8 sua dichiarazione di contumacia;
dal fascicolo telematico d'ufficio si evince che l'avvocatura dello Stato si è infatti costituita nel giudizio di primo grado con comparsa depositata in data 12.10.2017 ed ha articolato le sue difese deducendo che: “La procedura di recupero delle spese processuali o delle sanzioni pecuniarie, che scaturiscono dal
procedimento penale, inizia a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento
giurisdizionale, nel caso di specie la sentenza della Corte di Cassazione.
Successivamente, espletate le attività che incombono sull'Ufficio Recupero Crediti, la
pag. 3/8 gestione diretta al recupero è affidata ad , competente alla riscossione Controparte_1 dei crediti di giustizia”.
Deve pertanto essere revocato l'accertamento della contumacia del , Controparte_8 erroneamente affermata nella sentenza impugnata.
Passando ad esaminare le ragioni dell'impugnazione, la corte osserva che la stessa si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha lamentato la violazione e Controparte_1
falsa applicazione degli artt. 227 ter e ss. del d.p.r. n. 115/2002; il tribunale avrebbe errato nel dichiarare la nullità della cartella di pagamento emessa per la riscossione di spese di giustizia, per mancata notifica dell'atto prodromico.
Secondo l'appellante, in base a tale normativa “nessun atto preliminare doveva essere inviato al debitore prima della iscrizione a ruolo della pedissequa notifica della cartella di pagamento” (così testualmente a pag. 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Il motivo è fondato.
L'art. 227 ter del d.p.r. n.115/2002 stabilisce che “
1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui
sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio
ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma
367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi
indicati, la società procede all'iscrizione a ruolo”. CP_1 CP_1
Il successivo art. 227 quater del d.p.r. n. 115/2002 dispone che “alle attività previste dal presente titolo si applicano gli artt. 214, 215, 216, 218, comma 2 e 220”, escludendo, così, la necessità della notifica al debitore, prima dell'iscrizione a ruolo, dell'invito di pagamento.
Entrambe le norme citate sono state introdotte dall'art. 67 della legge n. 69/2009 e sono applicabili al caso di specie.
Per costante giurisprudenza della suprema corte: “In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla CP_9
di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la
[...]
notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei
provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta
pag. 4/8 cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di
individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un
omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo”. (cass.civ.sez. III, 30.1.2019 n. 2553); ed ancora: “In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla
[...]
di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, le decisioni della Corte di CP_9
cassazione in sede penale, venendo ad esistenza già con la loro pronuncia, costituiscono
titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell'Amministrazione anche sulla base del solo dispositivo, senza che sia necessario il deposito della relativa motivazione”. (cass. civ.sez.III, ord.22.9.2023 n. 27119).
La decisione del tribunale deve, pertanto, essere emendata mediante revoca della declaratoria di nullità della cartella esattoriale opposta.
Poiché ha riproposto in appello, ex art. 346 c.p.c., tutte le ragioni di CP_2
opposizione non esaminate dal primo giudice (perché ritenute assorbite), è necessario adesso valutarle una per una.
Tutti i vizi denunciati attengono alla forma della cartella esattoriale e, in particolare:
- alla forma della notifica eseguita a mezzo PEC,
- alla invalidità della sottoscrizione,
- al difetto di motivazione.
Nessuna delle ragioni di nullità dedotte dall'opponente è fondata.
Non v'è dubbio che l'eventuale profilo di irregolarità della notifica a mezzo PEC di una copia analogica e non digitale della cartella è sanata ex art. 156 c.p.c. per avvenuto raggiungimento dello scopo (ampiamente rilevabile dalle compiute difese esplicitate dall'opponente).
Quanto alla dedotta invalidità della sottoscrizione, la suprema corte più volte affermato che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa;
in particolare, ha evidenziato come l'esistenza della cartella di pagamento non dipenda dall'apposizione di una firma leggibile, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto – e non in astratto
– riferibile all'ente impositore che ha il potere di emetterla;
ciò risulta avvalorato dal fatto che la cartella di pagamento e il ruolo devono essere predisposti sulla base delle informative e del modello approvato con decreto dal Ministero delle Finanze, che non prevedono la pag. 5/8 sottoscrizione come requisito essenziale a pena di nullità “ma solo la sua intestazione e
l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (cass. civ. sez. V,
ord.15.7.2024 n. 19327; stessi principi sono stati enunciati da cass.civ. n. 7800/2020 e da cass. civ. n. 8081/2020).
Passando ad esaminare la denunciata carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, è pacifica in giurisprudenza la piena legittimità della cartella di pagamento nella quale siano contenuti chiari riferimenti ad atti già noti al contribuente, poiché la circostanza che tali precedenti atti siano già pervenuti nella sfera di conoscibilità del ricorrente rende integro lo svolgimento del contraddittorio:“Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile
l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente
accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione
dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale -
qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti,
non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il
concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni”. (cass.civ.sez.VI, ord.
4.3.2022 n. 7234)
Ciò che deve garantire la cartella, a mezzo della sua motivazione, in tema di iscrizioni a ruolo a titolo di spese di giustizia, non è la compiuta conoscenza del contenuto del titolo di credito, “bensì la sua identificabilità finalizzata alla possibilità di difendersi nel merito, sicchè la parte che sostenga la nullità della stessa per questa ragione, deve anche allegare
e dimostrare il concreto pregiudizio conseguentemente patito”. (cass. civ. sez. trib
11.7.2018 n. 18224)
Nel caso di specie, nella cartella di pagamento (in atti) è stato indicato espressamente il provvedimento giurisdizionale da cui scaturisce il credito dell'amministrazione giudiziaria:
“PROVVEDIMENTO DI TIPO: ORDINANZA, EMESSO IN DATA: 07/03/2016” ed è stato fornito al destinatario dell'intimazione di pagamento il riferimento alla partita di credito n.
1132/2016, nonché il numero di ruolo 2235/2016; con l'espresso avvertimento che: “Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Tribunale di Brindisi – Ufficio Recupero Crediti al quale Controparte_3
pag. 6/8 ci si deve rivolgere per chiarimenti”.
Nella griglia immediatamente riportata a seguito dell'avvertimento, sono state fornite le informazioni di dettaglio sulla natura del credito, preteso espressamente a titolo di ammenda e di spese processuali (con relativi codici tributo).
In disparte dalla qualifica professionale dell'opponente (che è un avvocato come si evince dall'ordinanza del GIP, di rigetto della richiesta di archiviazione, in atti), è evidente che questi - in caso di dubbio sulla riferibilità esatta della pretesa creditoria del Ministero al procedimento penale nell'ambito del quale l'ordinanza 7.3.2016 era stata emessa - usando la minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto ricostruire con esattezza la causa dell'intimazione di pagamento, conseguente al rigetto del ricorso per cassazione dallo stesso proposto avverso il diniego di archiviazione del GIP).
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, poste a carico di
[...]
e del , in solido, ed a favore del di Controparte_1 Controparte_3 CP_2 [...]
, in quota di metà ciascuno. Controparte_4
Il motivo è fondato.
L'accoglimento dell'appello, e dunque la soccombenza di in entrambi i gradi CP_2
del giudizio, comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali, con ogni conseguenza in ordine alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in esecuzione della sentenza riformata.
p.q.m.
la corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, la revoca e rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale n. 02420160005777671. condanna al pagamento in favore di delle spese CP_2 Controparte_1
processuali del doppio grado che liquida – per il giudizio di primo grado – in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, e per il giudizio di secondo grado in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del
15%;
condanna al pagamento in favore del delle spese CP_2 Controparte_8
processuali del doppio grado che liquida – per il giudizio di primo grado – in € 250,00 per pag. 7/8 compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, e per il giudizio di secondo grado in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del
15%; condanna al pagamento in favore di delle CP_2 Controparte_5 spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.3.2025
il consigliere estensore il presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 736 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da:
con sede in Roma (p.i. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Stefania Di Stefani, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CP_2 C.F._1
Elia, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, come da mandato in atti;
APPELLATO nonché
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 11.10.2016, proponeva opposizione CP_2
avverso la cartella di pagamento n. 02420160005777671 e del ruolo n. 2016/002235,
notificati a mezzo pec in data 22.09.2016, da Controparte_5
per un importo di € 1.070,60.
[...]
proponeva l'opposizione sostenendo l'inefficacia e l'invalidità della cartella per i CP_2 seguenti motivi: 1) nullità della notifica;
2) difetto di sottoscrizione dell'allegato atto;
3) nullità del ruolo;
4) omessa notifica del titolo (ordinanza emessa in data 07.03.2016); 5) carenza di motivazione della cartella di pagamento. Sicché l'opponente chiedeva di
“accertare, riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato nonché del relativo ruolo […] con condanna delle convenute […] al pagamento di spese e competenze […]”.
Si costituivano in giudizio Controparte_6
le quali chiedevano la conferma del credito vantato, con vittoria di spese
[...]
e competenze.
veniva autorizzata a chiamare in causa il Controparte_4
, il quale rimaneva contumace”. Controparte_3
§ 1.2
Con sentenza del 27.01.2021, il tribunale di Brindisi ha, dichiarato la nullità della cartella di pagamento opposta e ha condannato il ed Controparte_3 CP_1 CP_1 al pagamento, in solido, delle spese processuali oltre accessori, a favore di e CP_2
pag. 2/8 della terza chiamata CP_7
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha ritenuto che la cartella esattoriale opposta fosse affetta da nullità derivata, per mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, e cioè dell'ordinanza del 7.3.2016, con cui la Corte di
Cassazione aveva condannato al pagamento di € 1.000,00 a favore della CP_2 cassa delle ammende, da parte dell'ente impositore;
ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione alla cartella esattoriale per vizi propri.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto la Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, anche in ordine al capo sulle spese.
Si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di CP_2 spese.
Si è costituito il ed ha innanzitutto evidenziato che il giudice di Controparte_3 prime cure avrebbe erroneamente dichiarato la sua contumacia;
nel merito, ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto da con ogni conseguenza di Controparte_1
riforma anche sulle spese.
È rimasta contumace . Controparte_4
In data 15.11.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
Deve essere preliminarmente accolta la richiesta del di revoca della Controparte_8 sua dichiarazione di contumacia;
dal fascicolo telematico d'ufficio si evince che l'avvocatura dello Stato si è infatti costituita nel giudizio di primo grado con comparsa depositata in data 12.10.2017 ed ha articolato le sue difese deducendo che: “La procedura di recupero delle spese processuali o delle sanzioni pecuniarie, che scaturiscono dal
procedimento penale, inizia a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento
giurisdizionale, nel caso di specie la sentenza della Corte di Cassazione.
Successivamente, espletate le attività che incombono sull'Ufficio Recupero Crediti, la
pag. 3/8 gestione diretta al recupero è affidata ad , competente alla riscossione Controparte_1 dei crediti di giustizia”.
Deve pertanto essere revocato l'accertamento della contumacia del , Controparte_8 erroneamente affermata nella sentenza impugnata.
Passando ad esaminare le ragioni dell'impugnazione, la corte osserva che la stessa si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha lamentato la violazione e Controparte_1
falsa applicazione degli artt. 227 ter e ss. del d.p.r. n. 115/2002; il tribunale avrebbe errato nel dichiarare la nullità della cartella di pagamento emessa per la riscossione di spese di giustizia, per mancata notifica dell'atto prodromico.
Secondo l'appellante, in base a tale normativa “nessun atto preliminare doveva essere inviato al debitore prima della iscrizione a ruolo della pedissequa notifica della cartella di pagamento” (così testualmente a pag. 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Il motivo è fondato.
L'art. 227 ter del d.p.r. n.115/2002 stabilisce che “
1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui
sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio
ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma
367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi
indicati, la società procede all'iscrizione a ruolo”. CP_1 CP_1
Il successivo art. 227 quater del d.p.r. n. 115/2002 dispone che “alle attività previste dal presente titolo si applicano gli artt. 214, 215, 216, 218, comma 2 e 220”, escludendo, così, la necessità della notifica al debitore, prima dell'iscrizione a ruolo, dell'invito di pagamento.
Entrambe le norme citate sono state introdotte dall'art. 67 della legge n. 69/2009 e sono applicabili al caso di specie.
Per costante giurisprudenza della suprema corte: “In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla CP_9
di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la
[...]
notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei
provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta
pag. 4/8 cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di
individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un
omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo”. (cass.civ.sez. III, 30.1.2019 n. 2553); ed ancora: “In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla
[...]
di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, le decisioni della Corte di CP_9
cassazione in sede penale, venendo ad esistenza già con la loro pronuncia, costituiscono
titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell'Amministrazione anche sulla base del solo dispositivo, senza che sia necessario il deposito della relativa motivazione”. (cass. civ.sez.III, ord.22.9.2023 n. 27119).
La decisione del tribunale deve, pertanto, essere emendata mediante revoca della declaratoria di nullità della cartella esattoriale opposta.
Poiché ha riproposto in appello, ex art. 346 c.p.c., tutte le ragioni di CP_2
opposizione non esaminate dal primo giudice (perché ritenute assorbite), è necessario adesso valutarle una per una.
Tutti i vizi denunciati attengono alla forma della cartella esattoriale e, in particolare:
- alla forma della notifica eseguita a mezzo PEC,
- alla invalidità della sottoscrizione,
- al difetto di motivazione.
Nessuna delle ragioni di nullità dedotte dall'opponente è fondata.
Non v'è dubbio che l'eventuale profilo di irregolarità della notifica a mezzo PEC di una copia analogica e non digitale della cartella è sanata ex art. 156 c.p.c. per avvenuto raggiungimento dello scopo (ampiamente rilevabile dalle compiute difese esplicitate dall'opponente).
Quanto alla dedotta invalidità della sottoscrizione, la suprema corte più volte affermato che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa;
in particolare, ha evidenziato come l'esistenza della cartella di pagamento non dipenda dall'apposizione di una firma leggibile, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto – e non in astratto
– riferibile all'ente impositore che ha il potere di emetterla;
ciò risulta avvalorato dal fatto che la cartella di pagamento e il ruolo devono essere predisposti sulla base delle informative e del modello approvato con decreto dal Ministero delle Finanze, che non prevedono la pag. 5/8 sottoscrizione come requisito essenziale a pena di nullità “ma solo la sua intestazione e
l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (cass. civ. sez. V,
ord.15.7.2024 n. 19327; stessi principi sono stati enunciati da cass.civ. n. 7800/2020 e da cass. civ. n. 8081/2020).
Passando ad esaminare la denunciata carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, è pacifica in giurisprudenza la piena legittimità della cartella di pagamento nella quale siano contenuti chiari riferimenti ad atti già noti al contribuente, poiché la circostanza che tali precedenti atti siano già pervenuti nella sfera di conoscibilità del ricorrente rende integro lo svolgimento del contraddittorio:“Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile
l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente
accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione
dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale -
qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti,
non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il
concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni”. (cass.civ.sez.VI, ord.
4.3.2022 n. 7234)
Ciò che deve garantire la cartella, a mezzo della sua motivazione, in tema di iscrizioni a ruolo a titolo di spese di giustizia, non è la compiuta conoscenza del contenuto del titolo di credito, “bensì la sua identificabilità finalizzata alla possibilità di difendersi nel merito, sicchè la parte che sostenga la nullità della stessa per questa ragione, deve anche allegare
e dimostrare il concreto pregiudizio conseguentemente patito”. (cass. civ. sez. trib
11.7.2018 n. 18224)
Nel caso di specie, nella cartella di pagamento (in atti) è stato indicato espressamente il provvedimento giurisdizionale da cui scaturisce il credito dell'amministrazione giudiziaria:
“PROVVEDIMENTO DI TIPO: ORDINANZA, EMESSO IN DATA: 07/03/2016” ed è stato fornito al destinatario dell'intimazione di pagamento il riferimento alla partita di credito n.
1132/2016, nonché il numero di ruolo 2235/2016; con l'espresso avvertimento che: “Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Tribunale di Brindisi – Ufficio Recupero Crediti al quale Controparte_3
pag. 6/8 ci si deve rivolgere per chiarimenti”.
Nella griglia immediatamente riportata a seguito dell'avvertimento, sono state fornite le informazioni di dettaglio sulla natura del credito, preteso espressamente a titolo di ammenda e di spese processuali (con relativi codici tributo).
In disparte dalla qualifica professionale dell'opponente (che è un avvocato come si evince dall'ordinanza del GIP, di rigetto della richiesta di archiviazione, in atti), è evidente che questi - in caso di dubbio sulla riferibilità esatta della pretesa creditoria del Ministero al procedimento penale nell'ambito del quale l'ordinanza 7.3.2016 era stata emessa - usando la minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto ricostruire con esattezza la causa dell'intimazione di pagamento, conseguente al rigetto del ricorso per cassazione dallo stesso proposto avverso il diniego di archiviazione del GIP).
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, poste a carico di
[...]
e del , in solido, ed a favore del di Controparte_1 Controparte_3 CP_2 [...]
, in quota di metà ciascuno. Controparte_4
Il motivo è fondato.
L'accoglimento dell'appello, e dunque la soccombenza di in entrambi i gradi CP_2
del giudizio, comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali, con ogni conseguenza in ordine alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in esecuzione della sentenza riformata.
p.q.m.
la corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, la revoca e rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale n. 02420160005777671. condanna al pagamento in favore di delle spese CP_2 Controparte_1
processuali del doppio grado che liquida – per il giudizio di primo grado – in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, e per il giudizio di secondo grado in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del
15%;
condanna al pagamento in favore del delle spese CP_2 Controparte_8
processuali del doppio grado che liquida – per il giudizio di primo grado – in € 250,00 per pag. 7/8 compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, e per il giudizio di secondo grado in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del
15%; condanna al pagamento in favore di delle CP_2 Controparte_5 spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.3.2025
il consigliere estensore il presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
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