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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13058 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°21672 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "opposizione a decreto di rilascio", nonché pendente tra
, elettivamente domiciliata in Roma via Vespasiano n°12, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Gianluca Fiorentini, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
, in persona CP_1 Controparte_2 del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Cotogno, per procura generale alle liti versata in atti, e con costei domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/e, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dell'ente
convenuto Fatto e Diritto 1. Con il ricorso introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio l' ha proposto opposizione al decreto Controparte_3 CP_2 di rilascio prot. n°16787 del 4 aprile 2024, chiedendo al tribunale (nel merito) di "dichiarare nullo e dunque annullabile e dunque revocare dichiarandone l'illegittimità con conseguente disapplicazione … il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica del 4.4.2024 prot. 16787, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarando altresì la piena legittimazione della ricorrente a vivere nell'immobile oggetto di causa e procedendo a contestuale assegnazione ex lege;
dichiarare l'invalidità dell'impugnato decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica del 4.4.2024 prot. 16787 a rappresentare un valido titolo legittimante l'esecuzione; in subordine fissare un congruo termine per il rilascio dell'immobile stante la presenza di una minore di anni 6 peraltro sine padre”. A motivo della domanda, l'attrice ha allegato di avere ricevuto notificazione del decreto di rilascio pronunciato, in suo danno, dall' , per la CP_3 liberazione dell'alloggio in Roma, quartiere Corviale, largo Domenico Trentacoste
1 2
n. 5, Lotto 03, Fabbricato 01 scala 1 interno 648; ha soggiunto di avere occupato l'alloggio per ragioni di necessità, essendo madre (genitore unico) di una minore di anni sei, senza fonti di reddito (in disparte dell'assegno unico universale e del reddito di inclusione) e dunque in condizioni economiche estremamente disagiate;
ha rappresentato quindi di essere munita di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere l'assegnazione dell'alloggio, ed ha pertanto richiesto, in via principale, la disapplicazione ovvero declaratoria di nullità ed inefficacia del provvedimento, nonché di provvedere alla contestuale assegnazione dell'alloggio ad essa esponente;
in subordine, ha chiesto di assegnare congruo termine per il rilascio. Instaurato il contraddittorio, l' ha confutato le ragioni della CP_3 domanda avversaria, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese della lite. 2. L'opposizione in decisione risulta infondata, per quanto di seguito considerato. 2.1 In primo luogo, è evidente che il tribunale non possa pronunciare la
“contestuale assegnazione” dell'alloggio per cui è causa, in favore della odierna attrice: in disparte di quanto si dirà in ordine alla insussistenza, in capo all'attrice, del diritto a conservare il godimento dell'alloggio preteso in rilascio dall , il CP_3 provvedimento di assegnazione è rimesso – per legge – all'Autorità Amministrativa (vedasi il DPR n°1035.1972, artt. 1, 11, nonché la L. R. n°12/1999, art. 4). Né il giudice ordinario può sostituirsi all'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di Sua competenza, configurandosi (altrimenti) la violazione dei limiti (sia esterni che interni) posti, alla giurisdizione ordinaria, dagli artt. 4 e 5 L. n°2248/1865, all. E. In breve, non è in potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni prescritte, dalla normativa regionale, per il primo accesso al servizio di assistenza alloggiativa (anche in via di regolarizzazione); né è in potere del giudice di sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge. Donde la manifesta inammissibilità, per difetto assoluto di giurisdizione, della domanda in ricorso, laddove finalizzata ad ottenere un provvedimento di assegnazione non di competenza del giudice. 2.2 D'altronde, i motivi d'impugnazione del provvedimento di rilascio notificato all'attrice sono privi di spessore giuridico. Invero, il decreto di rilascio già previsto dall'art. 18 d.p.r. n°1035/1972, oggi di spettanza dell'Ater (art. 15 della L. R. n°12/1999), consiste in un atto di autotutela del diritto dell'ente pubblico investito della gestione del patrimonio e.r.p., di ottenere la liberazione dell'alloggio ove occupato senza titolo;
a tale atto la legge attribuisce la qualità di titolo esecutivo (con quanto ne consegue in ordine all'inconsistenza delle questioni mosse, sul punto, dalla difesa attrice). L'occupante ha ben facoltà di proporre opposizione a tale "provvedimento", innanzi al giudice ordinario, ma ciò è legittimato a fare, purché deduca (e quindi dimostri) di essere in possesso di un titolo che lo autorizzi a permanere nella detenzione dell'immobile, di cui l' abbia intimato la liberazione. CP_3
In breve, spetta all'opponente, destinatario del decreto di rilascio pronunciato in suo danno, allegare e dimostrare di avere diritto a permanere nell'immobile
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effettivamente occupato (“l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art. 11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio (nella specie: quale erede convivente dell'assegnatario)”: così per tutte la massima della pronunzia Cass. Sez. U., 16/07/2001, n. 9647; conf. ex plurimis Cass. Sez. U., 26/12/2024, n. 34502, che aggiunge: «in tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse»). Pertanto, va escluso che l'azione svolta dalla sig.ra nell'atto introduttivo Pt_1 dell'odierna lite sia di natura impugnatoria, non avendo essa – né potendo avere - il mero scopo di eliminare, dal mondo giuridico, l'ordine di rilascio de quo agitur, ed essendo invece demandato al giudice ordinario di accertare il diritto, vantato dall'attrice, a permanere nell'alloggio e.r.p. in Roma, meglio in atti descritto, con la conseguente disapplicazione del decreto di rilascio, ove si appuri che esso sia stato effettivamente pronunciato in lesione della posizione giuridica soggettiva dell'opponente (artt. 4 e 5 della L. n°2248/1865, all. E;
v. sul punto anche Cass. Sez. 3, 23/05/2022, n. 16608: «In tema di edilizia residenziale pubblica, l'ordine di rilascio degli alloggi occupati senza titolo emesso dall'ente pubblico a norma dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente emesso nei confronti dell'occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell'ente stesso. Il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, pertanto, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività dal secondo comma dell'art. 18 (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l'eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo»; v. ancora Cass. Sez. U., 28/05/2021, n. 15013: «in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un
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diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'attore e, conseguentemente, l'inesigibilità del suo rilascio disposto dall'ente pubblico»). Tanto detto, tutte le doglianze intese ad evidenziare dei vizi di presunta illegittimità dell'atto amministrativo in quanto tale risultano inconferenti all'oggetto dello scrutinio demandato al giudice ordinario, come già detto vertente esclusivamente della sussistenza, o insussistenza, del diritto affermato dall'attrice - e negato dall convenuta – a permanere presso l'alloggio in Roma CP_3 quartiere Corviale, meglio in atti descritto. 2.3 Quanto al merito, vale aggiungere che:
- l'attrice ha esplicitamente ammesso (quindi confessato in giudizio,) di avere occupato, motu proprio, l'immobile preteso in rilascio dall'Azienda, e quindi ha ammesso di non aver conseguito alcun titolo che l'abiliti a tale detenzione, soggiungendo essere “giustificata” dallo stato di necessità;
- occorrendo allo scopo un esplicito provvedimento di assegnazione da parte dell'ente locale, resta che l'attrice non possa vantare diritto a permanere nell'alloggio di cui è attuale occupante. Tanto basta al rigetto dell'opposizione, apparendo inconcludenti le ragioni di contestazione esposte in ricorso. Difatti, non giova all'attrice evidenziare di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per il primo accesso al servizio di assistenza alloggiativa: la procedura di accesso prevede la presentazione di una domanda all'Amministrazione, il suo successivo scrutinio e conseguente collocamento in graduatoria (previa verifica della sussistenza delle condizioni di accesso), infine un provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che è chiaramente adottato nel rispetto della graduatoria e secondo le disponibilità dell'ente gestore. Come già visto, è escluso che il giudice ordinario possa sostituirsi alla P.A., nella disamina dei requisiti richiesti per il primo accesso e nell'adozione del provvedimento. Piuttosto, risulta dirimente osservare che l'attrice non possa, allo stato, vantare alcun provvedimento di assegnazione a suo favore (Cass. Sez. 1, 02/08/2025, n. 22341: «in tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia»; Cass. Sez. 3,
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11/05/2023, n. 12957: «in tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari»; Cass. Sez. 3, 20/12/2019, n. 34161: «in tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione»). Tale rilievo conduce all'inevitabile rigetto della domanda. 3. Concludendo, le domande in ricorso vanno respinte, come in dispositivo;
la soccombenza regola le spese, in carenza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c., per far luogo alla loro compensazione.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, conclusione ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda svolta da nel ricorso introduttivo della lite, in Parte_1 danno dell' Controparte_4
Roma;
[...]
- condanna la parte attrice a rifondere, alla controparte, le spese della lite che liquida in € 852,00 per compensi legali (quantificati ex dm n°55/2014, sullo scaglione fino a € 5.200,00, assente una istruttoria propriamente detta) oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Roma, 24 settembre 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°21672 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "opposizione a decreto di rilascio", nonché pendente tra
, elettivamente domiciliata in Roma via Vespasiano n°12, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Gianluca Fiorentini, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
, in persona CP_1 Controparte_2 del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Cotogno, per procura generale alle liti versata in atti, e con costei domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/e, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dell'ente
convenuto Fatto e Diritto 1. Con il ricorso introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio l' ha proposto opposizione al decreto Controparte_3 CP_2 di rilascio prot. n°16787 del 4 aprile 2024, chiedendo al tribunale (nel merito) di "dichiarare nullo e dunque annullabile e dunque revocare dichiarandone l'illegittimità con conseguente disapplicazione … il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica del 4.4.2024 prot. 16787, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarando altresì la piena legittimazione della ricorrente a vivere nell'immobile oggetto di causa e procedendo a contestuale assegnazione ex lege;
dichiarare l'invalidità dell'impugnato decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica del 4.4.2024 prot. 16787 a rappresentare un valido titolo legittimante l'esecuzione; in subordine fissare un congruo termine per il rilascio dell'immobile stante la presenza di una minore di anni 6 peraltro sine padre”. A motivo della domanda, l'attrice ha allegato di avere ricevuto notificazione del decreto di rilascio pronunciato, in suo danno, dall' , per la CP_3 liberazione dell'alloggio in Roma, quartiere Corviale, largo Domenico Trentacoste
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n. 5, Lotto 03, Fabbricato 01 scala 1 interno 648; ha soggiunto di avere occupato l'alloggio per ragioni di necessità, essendo madre (genitore unico) di una minore di anni sei, senza fonti di reddito (in disparte dell'assegno unico universale e del reddito di inclusione) e dunque in condizioni economiche estremamente disagiate;
ha rappresentato quindi di essere munita di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere l'assegnazione dell'alloggio, ed ha pertanto richiesto, in via principale, la disapplicazione ovvero declaratoria di nullità ed inefficacia del provvedimento, nonché di provvedere alla contestuale assegnazione dell'alloggio ad essa esponente;
in subordine, ha chiesto di assegnare congruo termine per il rilascio. Instaurato il contraddittorio, l' ha confutato le ragioni della CP_3 domanda avversaria, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese della lite. 2. L'opposizione in decisione risulta infondata, per quanto di seguito considerato. 2.1 In primo luogo, è evidente che il tribunale non possa pronunciare la
“contestuale assegnazione” dell'alloggio per cui è causa, in favore della odierna attrice: in disparte di quanto si dirà in ordine alla insussistenza, in capo all'attrice, del diritto a conservare il godimento dell'alloggio preteso in rilascio dall , il CP_3 provvedimento di assegnazione è rimesso – per legge – all'Autorità Amministrativa (vedasi il DPR n°1035.1972, artt. 1, 11, nonché la L. R. n°12/1999, art. 4). Né il giudice ordinario può sostituirsi all'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di Sua competenza, configurandosi (altrimenti) la violazione dei limiti (sia esterni che interni) posti, alla giurisdizione ordinaria, dagli artt. 4 e 5 L. n°2248/1865, all. E. In breve, non è in potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni prescritte, dalla normativa regionale, per il primo accesso al servizio di assistenza alloggiativa (anche in via di regolarizzazione); né è in potere del giudice di sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge. Donde la manifesta inammissibilità, per difetto assoluto di giurisdizione, della domanda in ricorso, laddove finalizzata ad ottenere un provvedimento di assegnazione non di competenza del giudice. 2.2 D'altronde, i motivi d'impugnazione del provvedimento di rilascio notificato all'attrice sono privi di spessore giuridico. Invero, il decreto di rilascio già previsto dall'art. 18 d.p.r. n°1035/1972, oggi di spettanza dell'Ater (art. 15 della L. R. n°12/1999), consiste in un atto di autotutela del diritto dell'ente pubblico investito della gestione del patrimonio e.r.p., di ottenere la liberazione dell'alloggio ove occupato senza titolo;
a tale atto la legge attribuisce la qualità di titolo esecutivo (con quanto ne consegue in ordine all'inconsistenza delle questioni mosse, sul punto, dalla difesa attrice). L'occupante ha ben facoltà di proporre opposizione a tale "provvedimento", innanzi al giudice ordinario, ma ciò è legittimato a fare, purché deduca (e quindi dimostri) di essere in possesso di un titolo che lo autorizzi a permanere nella detenzione dell'immobile, di cui l' abbia intimato la liberazione. CP_3
In breve, spetta all'opponente, destinatario del decreto di rilascio pronunciato in suo danno, allegare e dimostrare di avere diritto a permanere nell'immobile
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effettivamente occupato (“l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art. 11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio (nella specie: quale erede convivente dell'assegnatario)”: così per tutte la massima della pronunzia Cass. Sez. U., 16/07/2001, n. 9647; conf. ex plurimis Cass. Sez. U., 26/12/2024, n. 34502, che aggiunge: «in tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse»). Pertanto, va escluso che l'azione svolta dalla sig.ra nell'atto introduttivo Pt_1 dell'odierna lite sia di natura impugnatoria, non avendo essa – né potendo avere - il mero scopo di eliminare, dal mondo giuridico, l'ordine di rilascio de quo agitur, ed essendo invece demandato al giudice ordinario di accertare il diritto, vantato dall'attrice, a permanere nell'alloggio e.r.p. in Roma, meglio in atti descritto, con la conseguente disapplicazione del decreto di rilascio, ove si appuri che esso sia stato effettivamente pronunciato in lesione della posizione giuridica soggettiva dell'opponente (artt. 4 e 5 della L. n°2248/1865, all. E;
v. sul punto anche Cass. Sez. 3, 23/05/2022, n. 16608: «In tema di edilizia residenziale pubblica, l'ordine di rilascio degli alloggi occupati senza titolo emesso dall'ente pubblico a norma dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente emesso nei confronti dell'occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell'ente stesso. Il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, pertanto, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività dal secondo comma dell'art. 18 (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l'eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo»; v. ancora Cass. Sez. U., 28/05/2021, n. 15013: «in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un
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diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'attore e, conseguentemente, l'inesigibilità del suo rilascio disposto dall'ente pubblico»). Tanto detto, tutte le doglianze intese ad evidenziare dei vizi di presunta illegittimità dell'atto amministrativo in quanto tale risultano inconferenti all'oggetto dello scrutinio demandato al giudice ordinario, come già detto vertente esclusivamente della sussistenza, o insussistenza, del diritto affermato dall'attrice - e negato dall convenuta – a permanere presso l'alloggio in Roma CP_3 quartiere Corviale, meglio in atti descritto. 2.3 Quanto al merito, vale aggiungere che:
- l'attrice ha esplicitamente ammesso (quindi confessato in giudizio,) di avere occupato, motu proprio, l'immobile preteso in rilascio dall'Azienda, e quindi ha ammesso di non aver conseguito alcun titolo che l'abiliti a tale detenzione, soggiungendo essere “giustificata” dallo stato di necessità;
- occorrendo allo scopo un esplicito provvedimento di assegnazione da parte dell'ente locale, resta che l'attrice non possa vantare diritto a permanere nell'alloggio di cui è attuale occupante. Tanto basta al rigetto dell'opposizione, apparendo inconcludenti le ragioni di contestazione esposte in ricorso. Difatti, non giova all'attrice evidenziare di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per il primo accesso al servizio di assistenza alloggiativa: la procedura di accesso prevede la presentazione di una domanda all'Amministrazione, il suo successivo scrutinio e conseguente collocamento in graduatoria (previa verifica della sussistenza delle condizioni di accesso), infine un provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che è chiaramente adottato nel rispetto della graduatoria e secondo le disponibilità dell'ente gestore. Come già visto, è escluso che il giudice ordinario possa sostituirsi alla P.A., nella disamina dei requisiti richiesti per il primo accesso e nell'adozione del provvedimento. Piuttosto, risulta dirimente osservare che l'attrice non possa, allo stato, vantare alcun provvedimento di assegnazione a suo favore (Cass. Sez. 1, 02/08/2025, n. 22341: «in tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia»; Cass. Sez. 3,
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11/05/2023, n. 12957: «in tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari»; Cass. Sez. 3, 20/12/2019, n. 34161: «in tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione»). Tale rilievo conduce all'inevitabile rigetto della domanda. 3. Concludendo, le domande in ricorso vanno respinte, come in dispositivo;
la soccombenza regola le spese, in carenza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c., per far luogo alla loro compensazione.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, conclusione ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda svolta da nel ricorso introduttivo della lite, in Parte_1 danno dell' Controparte_4
Roma;
[...]
- condanna la parte attrice a rifondere, alla controparte, le spese della lite che liquida in € 852,00 per compensi legali (quantificati ex dm n°55/2014, sullo scaglione fino a € 5.200,00, assente una istruttoria propriamente detta) oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Roma, 24 settembre 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
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