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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11970/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
MANUELA, elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 26 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZA MANUELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DE GOMBRUTI 16 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LOVATO ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROVEDA Controparte_2 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIALE CONI ZUGNA 5 20144 MILANO presso il difensore avv. ROVEDA GIOVANNI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bologna: a) Accertata l'operatività della polizza n. 2018/10/3142734, condannare a rimborsare a CP_1
quale titolare della ditta individuale Nexus di la somma di € Parte_1 Parte_1
20.399,62 o la diversa maggiore o minor somma di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi;
b) In alternativa, accertata la responsabilità per inadempimento di Controparte_2 condannarla, in solido con a rimborsare a quale titolare della ditta CP_1 Parte_1 individuale Nexus di la somma di € 20.399,62 a titolo di risarcimento danno o la Parte_1 diversa maggiore o minor somma di giustizia, anche a titolo di perdita di chances, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi
c) Condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 I e III comma cpc;
Controparte_2
pagina 1 di 6 d) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, e della fase di mediazione, oltre spese generali 15% e accessori fiscali di legge.
Per Controparte_2
Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Bologna:
1. Respingere la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto.
Con integrale rifusione di spese e competenze di causa.
Per Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, in via principale, respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e/o in diritto;
in via subordinata, respingere le domande svolte nei confronti della per esclusione Parte_2 del vincolo di solidarietà con altri e/o per esclusione, nel caso di specie, della garanzia assicurativa
e/o, comunque, in quanto infondate in fatto e/o in diritto;
in via ulteriormente subordinata, ridurre il risarcimento richiesto nei limiti di quanto provato e ritenuto di giustizia e, nei confronti della
nei limiti di tutte le condizioni contrattualmente previste Parte_2
(franchigie, scoperti, massimali, esclusioni e limiti di risarcimento, etc.).
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA
e spese vive o, in subordine, con loro integrale compensazione.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c. del 19.09.2023 in qualità Parte_1 di titolare della ditta individuale Nexus di IC EL (di seguito anche solo o Nexus), ha Pt_1 adito l'intestato Tribunale per chiedere la condanna delle odierne resistenti alla rifusione di quanto da lui corrisposto in favore di in esecuzione della sentenza n. 766/2023 del Tribunale di Controparte_3
Modena, pronunciata in data 12.05.2023.
Più nello specifico, parte ricorrente ha dedotto di aver eseguito in data 24.09.2019, su incarico della (di seguito anche solo ), dei lavori di potatura su alcune piante di susino, di Controparte_4 CP_4 proprietà di poste sul ciglio della strada provinciale Emilia nel comune di Castelfranco CP_3
Emilia (MO) in quanto i loro rami coprivano in parte un cartellone pubblicitario di proprietà della stessa . CP_4
Tuttavia in data 05.11.2019 ha trasmesso alla una richiesta di risarcimento dei CP_3 CP_4 danni subiti dalle piante di susino derivanti dalla potatura compiuta dal ricorrente, da doversi qualificare in termini non di mera falciatura delle foglie ma di vera e propria capitozzatura.
Venuto a conoscenza da della pretesa avanzata da con mail del 25.11.2019 CP_4 CP_3 Con ne ha dato comunicazione a (di seguito anche solo ), tramite Pt_1 Controparte_2 la quale aveva sottoscritto una polizza assicurativa RC con la Tale Controparte_1 contratto, inoltre, contiene quella che viene definita la “clausola broker” che prescrive che le comunicazioni tra l'assicurato/contraente e la compagnia assicurativa devono essere compiute con l'intermediazione del broker.
In data 17.03.2020 ha notificato atto di citazione a nonché a , avanti al CP_3 Pt_1 CP_4
Tribunale di Modena per ottenere il ristoro dei danni subiti per la capitozzatura delle piante di susino. pagina 2 di 6 Con Pertanto, in data 24.03.2020 ha chiesto a di aprire il sinistro per la responsabilità Pt_1 professionale presso la nonché ha invitato quest'ultima – sempre per Controparte_1 mezzo del proprio broker - a costituirsi e a intervenire nel giudizio come sua compagnia assicurativa per essere manlevato in caso di soccombenza.
In data 07.04.2020 ha ricevuto la conferma da -M dell'apertura del sinistro, avvenuta Pt_1 il giorno 03.04.2020, nonché della nomina da parte di quest'ultima di un consulente tecnico incaricato a svolgere accertamenti sui fatti.
Un anno dopo, in data 08.04.2021, ha ricevuto la notifica del verbale nonché della Pt_1 citazione per l'interrogatorio formale disposto dal Tribunale di Modena, apprendendo così di essere stato dichiarato contumace nell'anzidetto giudizio e che la non si era Controparte_1 costituita come espressamente richiesto. ha quindi chiesto chiarimenti alla stessa compagnia assicurativa la quale, con mail del Pt_1
04.05.2021, gli ha risposto che la mancata assunzione della difesa era dipesa dalla reiezione del sinistro in quanto non rientrante tra i rischi coperti dalla polizza: tale comunicazione, per il tramite del broker, gli sarebbe stata comunicata il 24.04.2020.
Invero afferma di non essere mai stato informato dal -M del rifiuto di garanzia Pt_1 manifestato da Controparte_1
L'odierno ricorrente, dunque, si è costituito tardivamente nel giudizio innanzi al Tribunale di Modena a decadenze già maturate, in particolare quelle istruttorie, non potendo così svolgere una adeguata difesa delle proprie ragioni e venendo condannato – in solido con rimasta contumace – CP_4 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da pari a € 16.810,00, comprensiva anche delle CP_3 spese legali per la soccombenza, oltre € 230,00 di imposta di registro.
Tali importi sono stati corrisposti tramite bonifici alla stessa da CP_3 Pt_1
Inoltre, il ricorrente riferisce altresì di aver sostenuto le spese della CTU disposta dal
Tribunale di Modena, le spese del proprio patrocinatore in quella causa nonché le spese di mediazione
– quale condizione di procedibilità – alla quale le resistenti non hanno partecipato.
In totale, ha corrisposto la somma di € 20.399,62. Pt_1
In definitiva – fatta questa doverosa premessa – nel presente giudizio chiede nei Pt_1 confronti di di essere tenuto indenne per quanto corrisposto a in osservanza CP_1 CP_3 della propria polizza RC professionale, deducendo che la reiezione del sinistro sarebbe stata compiuta in violazione della lex contractus. Con In alternativa il ricorrente chiede la condanna in solido di e della compagnia assicurativa per l'inadempimento da parte del primo della cd. clausola broker, non essendogli stata comunicata la reiezione del sinistro da parte di : tale omissione avrebbe comportato una Controparte_1 compromissione del proprio diritto di difesa nel giudizio instaurato dalla stessa CP_3
Si sono costituite tempestivamente sia sia la Controparte_1 CP_2
contestando radicalmente le pretese avanzate dal ricorrente.
[...]
La compagnia ha affermato che i danni cagionati da non rientrerebbe nell'ambito di Pt_1 applicazione della polizza sottoscritta non potendole, dunque, essere addebitabile alcun inadempimento. Inoltre, adduce che dai fatti narrati nel ricorso parrebbe Controparte_1 emergere unicamente la responsabilità del broker e che, in assenza di titolo contrattuale o normativo, per le condotte di quest'ultimo la compagnia non potrebbe risponderne in solido.
pagina 3 di 6 Invece -M ha sostenuto di aver adempiuto con la diligenza richiesta il proprio compito professionale e che, di conseguenza, nulla le potrebbe essere imputato. Inoltre, ha anch'ella escluso che il danno arrecato da potesse rientrare nelle condizioni di polizza. Pt_1
All'udienza del 23.01.2024, su richiesta di parte ricorrente, sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c..
Ritualmente depositate, all'udienza del 26.03.2024 il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie proposte dal ricorrente e, ritenuta matura la causa per la decisione, ha rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.03.2025 ove è stata trattenuta in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§ § §
La domanda nei confronti di è fondata per i motivi di seguito Controparte_1 spiegati.
Infatti, nei confronti di il ricorrente si lamenta della mancata Controparte_1 copertura dei danni da lui arrecati a in esecuzione della polizza sottoscritta per la CP_3 responsabilità civile.
A fronte della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., proposta nei suoi confronti da parte di avanti al Tribunale di Modena per la capitozzatura delle piante di susino, CP_3 Pt_1 ha chiesto l'apertura del sinistro nonché di essere manlevato da Controparte_1
Tuttavia l'assicurazione, in applicazione della clausola contenuta nell'art.
4.4 n. 4 di cui alle condizioni contrattuali generali1, ha ritenuto che il danno cagionato da a rientrasse tra Pt_1 CP_3 quelli esclusi dall'oggetto del contratto di assicurazione respingendo, così, la richiesta di manleva. Tale clausola prevede l'esclusione dalla copertura assicurativa per i danni arrecati “ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall' ; ad opere e/o Parte_3 cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
” Si tratta sicuramente di una clausola che presenta un'indubbia ambiguità che la rende, perciò, di difficile interpretazione.
Sul punto la compagnia assicurativa afferma che la clausola, in realtà, sarebbe chiara nell'escludere dalla garanzia i danni cagionate alle cose “mantenute” dall'assicurato: l'oggetto dei lavori del ricorrente sono state le piante e dovendole ritenere un unicum – ossia non potendo distinguere i rami dal resto della pianta – i danni ad esse arrecate, in applicazione della suddetta clausola, esulerebbero dalla copertura assicurativa. Parte ricorrente, invece, ritiene debba trovare applicazione la seconda parte dell'anzidetta clausola ove esclude i danni cagionati ad opere e/o cose oggetto dei lavori ma “limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori”.
Pertanto, a contrario, i danni arrecati a quelle parti delle cose che non sono direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori rientrerebbero nell'oggetto dell'assicurazione e quindi dovrebbero essere indennizzati.
Perciò, nel caso di specie, il ricorrente ritiene che la garanzia sarebbe esclusa solo in relazione ai danni arrecati ai rami ma non anche con riferimento ai pregiudizi subiti dalle piante come conseguenza della falciatura: avendo chiesto il risarcimento per i danni alle piante, la polizza CP_3 dovrebbe trovare applicazione.
Così riportare le deduzioni delle parti, tale discrasia interpretativa deve essere ricomposta partendo proprio dalla natura del contratto sottoscritto dalle parti stesse, rectius dalla relativa causa in concreto, da intendersi come funzione economico-individuale del negozio ossia come lo scopo pratico 1 Cfr. doc. 03 allegato alla Comparsa di costituzione di Reale Mutua di Ass.ni a pag. 44. pagina 4 di 6 del contratto che le parti intendono perseguire con la sua conclusione (per tutte Cass., Sez. 3, n.
10490/06).
Dalla lettura delle condizioni generali di polizza, dalla terminologia ivi utilizzati, e quindi in forza di un criterio interpretativo letterale, si ricava come il contratto concluso tra quale titolare Pt_1 della ditta individuale Nexus di CH EL, e la sia qualificabile in Controparte_1 termini di contratto di assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 c.c., attraverso il quale la compagnia si è impegnata a tenere indenne lo stesso dagli eventuali danni da lui Pt_1 arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività professionale ossia – tra le altre – quella di giardiniere.
Così – per quanto di interesse nel presente giudizio – il ricorrente ha inteso tutelare il proprio patrimonio personale dal rischio di dover risarcire i danni a terzi: in altre parole, si tratta dei pregiudizi che potrebbe arrecare a soggetti terzi, nell'esercizio della propria attività, con i quali non ha instaurato o non sussiste alcun rapporto obbligatorio preesistente.
In tal senso depongono anche tutte le clausole delimitative rectius limitative dell'oggetto del contratto di assicurazione le quali sono idonee a meglio “perimetrare” il rischio garantito, andando ad escludere la copertura di alcune tipologie di danni che il ricorrente potrebbe arrecare nell'esercizio della professione: tra esse vi rientra pure la clausola di cui all'art.
4.4. n. 4 delle condizioni contrattuali generali di polizza. Infatti la clausola de quo nella parte in cui esclude i danni arrecati a opere e/o cose “costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato” oppure “oggetto dei lavori”, è volta a precisare come l'assicurazione, operando solo in materia di responsabilità aquiliana, non copre quei danni che l'assicurato ha cagionato, in esecuzione di una obbligazione contrattuale preesistente, nella sfera giuridica del soggetto con il quale ha instaurato il rapporto obbligatorio.
In altre parole la polizza non comprende quei danni che l'assicurato potrebbe cagionare, in esecuzione di un contratto, all'altro contraente. La ratio, dunque, di questa clausola è proprio quella di esplicitare la natura che assume il contratto di assicurazione che viene per tabulas definito per la responsabilità civile, limitata ai danni derivanti da responsabilità extracontrattuale.
In caso contrario, se si fornisse una differente interpretazione, si porrebbe la questione dell'adeguatezza del contenuto contrattuale agli interessi che le parti hanno inteso perseguire e, di conseguenza, comporterebbe la necessità di verificare l'idoneità del contratto stesso al raggiungimento dell'anzidetto obiettivo (Cass., S.U. n. 22437/18). Alla luce di ciò, deve ritenersi non giustificata l'esclusione della manleva sostenuta da
[...] in quanto in esecuzione di un contratto inerente allo svolgimento della Controparte_1 Pt_1 propria professione concluso con , ha arrecato un danno ingiusto a un soggetto terzo con il quale CP_4 non aveva instaurato alcun rapporto negoziale ossia proprio CP_3
Tale evento di danno rientra tra quelli garantiti dalla polizza sottoscritta da e pertanto Pt_1 l'assicurazione è tenuta a tenerlo indenne: essendo già stata risarcita per intero la parte danneggiata dallo stesso ricorrente, quest'ultimo ha diritto a ricevere quanto corrisposto dalla propria assicurazione.
Inoltre, sempre sotto il profilo del quantum debeatur che deve essere corrisposto dall'assicurazione, in esso rientrano anche le altre voci di spesa indicate da le quali sono in ogni Pt_1 caso connesse al sinistro: si tratta della spesa inerente all'imposta di registro;
alla spesa della CTU disposta nel procedimento avanti al Tribunale di Modena;
alle spese di costituzione del legale di nella causa avanti al Tribunale di Modena;
alle spese sostenute per la mediazione (Cass. Sez. 6, Pt_1
n. 32306/23).
La domanda, pertanto, deve essere accolta con conseguente assorbimento dell'altra proposta in alternativa da Pt_1
pagina 5 di 6 Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente prestata. Infine deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., avanzata da parte ricorrente in quanto dagli atti non emerge alcun motivo per cui -M meriterebbe siffatta condanna, avendo questa legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa nel presente giudizio e non essendo emersa alcuna circostanza dalla quale dedurre la mala fede o la colpa grave dell'anzidetta società.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. 2018/10/3142734, condanna Controparte_1
a rifondere quanto corrisposto da in qualità di titolare della ditta
[...] Parte_1 individuale Nexus di in esecuzione della sentenza n. 766/2023 del Tribunale di Parte_1
Modena nonché per le spese successivamente sostenute, per un totale di € 20.399,62 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla proposizione della domanda.
2) Condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 Controparte_1 del presente procedimento, liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 21.03.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11970/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
MANUELA, elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 26 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZA MANUELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DE GOMBRUTI 16 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LOVATO ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROVEDA Controparte_2 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIALE CONI ZUGNA 5 20144 MILANO presso il difensore avv. ROVEDA GIOVANNI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bologna: a) Accertata l'operatività della polizza n. 2018/10/3142734, condannare a rimborsare a CP_1
quale titolare della ditta individuale Nexus di la somma di € Parte_1 Parte_1
20.399,62 o la diversa maggiore o minor somma di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi;
b) In alternativa, accertata la responsabilità per inadempimento di Controparte_2 condannarla, in solido con a rimborsare a quale titolare della ditta CP_1 Parte_1 individuale Nexus di la somma di € 20.399,62 a titolo di risarcimento danno o la Parte_1 diversa maggiore o minor somma di giustizia, anche a titolo di perdita di chances, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi
c) Condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 I e III comma cpc;
Controparte_2
pagina 1 di 6 d) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, e della fase di mediazione, oltre spese generali 15% e accessori fiscali di legge.
Per Controparte_2
Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Bologna:
1. Respingere la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto.
Con integrale rifusione di spese e competenze di causa.
Per Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, in via principale, respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e/o in diritto;
in via subordinata, respingere le domande svolte nei confronti della per esclusione Parte_2 del vincolo di solidarietà con altri e/o per esclusione, nel caso di specie, della garanzia assicurativa
e/o, comunque, in quanto infondate in fatto e/o in diritto;
in via ulteriormente subordinata, ridurre il risarcimento richiesto nei limiti di quanto provato e ritenuto di giustizia e, nei confronti della
nei limiti di tutte le condizioni contrattualmente previste Parte_2
(franchigie, scoperti, massimali, esclusioni e limiti di risarcimento, etc.).
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA
e spese vive o, in subordine, con loro integrale compensazione.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c. del 19.09.2023 in qualità Parte_1 di titolare della ditta individuale Nexus di IC EL (di seguito anche solo o Nexus), ha Pt_1 adito l'intestato Tribunale per chiedere la condanna delle odierne resistenti alla rifusione di quanto da lui corrisposto in favore di in esecuzione della sentenza n. 766/2023 del Tribunale di Controparte_3
Modena, pronunciata in data 12.05.2023.
Più nello specifico, parte ricorrente ha dedotto di aver eseguito in data 24.09.2019, su incarico della (di seguito anche solo ), dei lavori di potatura su alcune piante di susino, di Controparte_4 CP_4 proprietà di poste sul ciglio della strada provinciale Emilia nel comune di Castelfranco CP_3
Emilia (MO) in quanto i loro rami coprivano in parte un cartellone pubblicitario di proprietà della stessa . CP_4
Tuttavia in data 05.11.2019 ha trasmesso alla una richiesta di risarcimento dei CP_3 CP_4 danni subiti dalle piante di susino derivanti dalla potatura compiuta dal ricorrente, da doversi qualificare in termini non di mera falciatura delle foglie ma di vera e propria capitozzatura.
Venuto a conoscenza da della pretesa avanzata da con mail del 25.11.2019 CP_4 CP_3 Con ne ha dato comunicazione a (di seguito anche solo ), tramite Pt_1 Controparte_2 la quale aveva sottoscritto una polizza assicurativa RC con la Tale Controparte_1 contratto, inoltre, contiene quella che viene definita la “clausola broker” che prescrive che le comunicazioni tra l'assicurato/contraente e la compagnia assicurativa devono essere compiute con l'intermediazione del broker.
In data 17.03.2020 ha notificato atto di citazione a nonché a , avanti al CP_3 Pt_1 CP_4
Tribunale di Modena per ottenere il ristoro dei danni subiti per la capitozzatura delle piante di susino. pagina 2 di 6 Con Pertanto, in data 24.03.2020 ha chiesto a di aprire il sinistro per la responsabilità Pt_1 professionale presso la nonché ha invitato quest'ultima – sempre per Controparte_1 mezzo del proprio broker - a costituirsi e a intervenire nel giudizio come sua compagnia assicurativa per essere manlevato in caso di soccombenza.
In data 07.04.2020 ha ricevuto la conferma da -M dell'apertura del sinistro, avvenuta Pt_1 il giorno 03.04.2020, nonché della nomina da parte di quest'ultima di un consulente tecnico incaricato a svolgere accertamenti sui fatti.
Un anno dopo, in data 08.04.2021, ha ricevuto la notifica del verbale nonché della Pt_1 citazione per l'interrogatorio formale disposto dal Tribunale di Modena, apprendendo così di essere stato dichiarato contumace nell'anzidetto giudizio e che la non si era Controparte_1 costituita come espressamente richiesto. ha quindi chiesto chiarimenti alla stessa compagnia assicurativa la quale, con mail del Pt_1
04.05.2021, gli ha risposto che la mancata assunzione della difesa era dipesa dalla reiezione del sinistro in quanto non rientrante tra i rischi coperti dalla polizza: tale comunicazione, per il tramite del broker, gli sarebbe stata comunicata il 24.04.2020.
Invero afferma di non essere mai stato informato dal -M del rifiuto di garanzia Pt_1 manifestato da Controparte_1
L'odierno ricorrente, dunque, si è costituito tardivamente nel giudizio innanzi al Tribunale di Modena a decadenze già maturate, in particolare quelle istruttorie, non potendo così svolgere una adeguata difesa delle proprie ragioni e venendo condannato – in solido con rimasta contumace – CP_4 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da pari a € 16.810,00, comprensiva anche delle CP_3 spese legali per la soccombenza, oltre € 230,00 di imposta di registro.
Tali importi sono stati corrisposti tramite bonifici alla stessa da CP_3 Pt_1
Inoltre, il ricorrente riferisce altresì di aver sostenuto le spese della CTU disposta dal
Tribunale di Modena, le spese del proprio patrocinatore in quella causa nonché le spese di mediazione
– quale condizione di procedibilità – alla quale le resistenti non hanno partecipato.
In totale, ha corrisposto la somma di € 20.399,62. Pt_1
In definitiva – fatta questa doverosa premessa – nel presente giudizio chiede nei Pt_1 confronti di di essere tenuto indenne per quanto corrisposto a in osservanza CP_1 CP_3 della propria polizza RC professionale, deducendo che la reiezione del sinistro sarebbe stata compiuta in violazione della lex contractus. Con In alternativa il ricorrente chiede la condanna in solido di e della compagnia assicurativa per l'inadempimento da parte del primo della cd. clausola broker, non essendogli stata comunicata la reiezione del sinistro da parte di : tale omissione avrebbe comportato una Controparte_1 compromissione del proprio diritto di difesa nel giudizio instaurato dalla stessa CP_3
Si sono costituite tempestivamente sia sia la Controparte_1 CP_2
contestando radicalmente le pretese avanzate dal ricorrente.
[...]
La compagnia ha affermato che i danni cagionati da non rientrerebbe nell'ambito di Pt_1 applicazione della polizza sottoscritta non potendole, dunque, essere addebitabile alcun inadempimento. Inoltre, adduce che dai fatti narrati nel ricorso parrebbe Controparte_1 emergere unicamente la responsabilità del broker e che, in assenza di titolo contrattuale o normativo, per le condotte di quest'ultimo la compagnia non potrebbe risponderne in solido.
pagina 3 di 6 Invece -M ha sostenuto di aver adempiuto con la diligenza richiesta il proprio compito professionale e che, di conseguenza, nulla le potrebbe essere imputato. Inoltre, ha anch'ella escluso che il danno arrecato da potesse rientrare nelle condizioni di polizza. Pt_1
All'udienza del 23.01.2024, su richiesta di parte ricorrente, sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c..
Ritualmente depositate, all'udienza del 26.03.2024 il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie proposte dal ricorrente e, ritenuta matura la causa per la decisione, ha rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.03.2025 ove è stata trattenuta in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§ § §
La domanda nei confronti di è fondata per i motivi di seguito Controparte_1 spiegati.
Infatti, nei confronti di il ricorrente si lamenta della mancata Controparte_1 copertura dei danni da lui arrecati a in esecuzione della polizza sottoscritta per la CP_3 responsabilità civile.
A fronte della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., proposta nei suoi confronti da parte di avanti al Tribunale di Modena per la capitozzatura delle piante di susino, CP_3 Pt_1 ha chiesto l'apertura del sinistro nonché di essere manlevato da Controparte_1
Tuttavia l'assicurazione, in applicazione della clausola contenuta nell'art.
4.4 n. 4 di cui alle condizioni contrattuali generali1, ha ritenuto che il danno cagionato da a rientrasse tra Pt_1 CP_3 quelli esclusi dall'oggetto del contratto di assicurazione respingendo, così, la richiesta di manleva. Tale clausola prevede l'esclusione dalla copertura assicurativa per i danni arrecati “ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall' ; ad opere e/o Parte_3 cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
” Si tratta sicuramente di una clausola che presenta un'indubbia ambiguità che la rende, perciò, di difficile interpretazione.
Sul punto la compagnia assicurativa afferma che la clausola, in realtà, sarebbe chiara nell'escludere dalla garanzia i danni cagionate alle cose “mantenute” dall'assicurato: l'oggetto dei lavori del ricorrente sono state le piante e dovendole ritenere un unicum – ossia non potendo distinguere i rami dal resto della pianta – i danni ad esse arrecate, in applicazione della suddetta clausola, esulerebbero dalla copertura assicurativa. Parte ricorrente, invece, ritiene debba trovare applicazione la seconda parte dell'anzidetta clausola ove esclude i danni cagionati ad opere e/o cose oggetto dei lavori ma “limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori”.
Pertanto, a contrario, i danni arrecati a quelle parti delle cose che non sono direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori rientrerebbero nell'oggetto dell'assicurazione e quindi dovrebbero essere indennizzati.
Perciò, nel caso di specie, il ricorrente ritiene che la garanzia sarebbe esclusa solo in relazione ai danni arrecati ai rami ma non anche con riferimento ai pregiudizi subiti dalle piante come conseguenza della falciatura: avendo chiesto il risarcimento per i danni alle piante, la polizza CP_3 dovrebbe trovare applicazione.
Così riportare le deduzioni delle parti, tale discrasia interpretativa deve essere ricomposta partendo proprio dalla natura del contratto sottoscritto dalle parti stesse, rectius dalla relativa causa in concreto, da intendersi come funzione economico-individuale del negozio ossia come lo scopo pratico 1 Cfr. doc. 03 allegato alla Comparsa di costituzione di Reale Mutua di Ass.ni a pag. 44. pagina 4 di 6 del contratto che le parti intendono perseguire con la sua conclusione (per tutte Cass., Sez. 3, n.
10490/06).
Dalla lettura delle condizioni generali di polizza, dalla terminologia ivi utilizzati, e quindi in forza di un criterio interpretativo letterale, si ricava come il contratto concluso tra quale titolare Pt_1 della ditta individuale Nexus di CH EL, e la sia qualificabile in Controparte_1 termini di contratto di assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 c.c., attraverso il quale la compagnia si è impegnata a tenere indenne lo stesso dagli eventuali danni da lui Pt_1 arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività professionale ossia – tra le altre – quella di giardiniere.
Così – per quanto di interesse nel presente giudizio – il ricorrente ha inteso tutelare il proprio patrimonio personale dal rischio di dover risarcire i danni a terzi: in altre parole, si tratta dei pregiudizi che potrebbe arrecare a soggetti terzi, nell'esercizio della propria attività, con i quali non ha instaurato o non sussiste alcun rapporto obbligatorio preesistente.
In tal senso depongono anche tutte le clausole delimitative rectius limitative dell'oggetto del contratto di assicurazione le quali sono idonee a meglio “perimetrare” il rischio garantito, andando ad escludere la copertura di alcune tipologie di danni che il ricorrente potrebbe arrecare nell'esercizio della professione: tra esse vi rientra pure la clausola di cui all'art.
4.4. n. 4 delle condizioni contrattuali generali di polizza. Infatti la clausola de quo nella parte in cui esclude i danni arrecati a opere e/o cose “costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato” oppure “oggetto dei lavori”, è volta a precisare come l'assicurazione, operando solo in materia di responsabilità aquiliana, non copre quei danni che l'assicurato ha cagionato, in esecuzione di una obbligazione contrattuale preesistente, nella sfera giuridica del soggetto con il quale ha instaurato il rapporto obbligatorio.
In altre parole la polizza non comprende quei danni che l'assicurato potrebbe cagionare, in esecuzione di un contratto, all'altro contraente. La ratio, dunque, di questa clausola è proprio quella di esplicitare la natura che assume il contratto di assicurazione che viene per tabulas definito per la responsabilità civile, limitata ai danni derivanti da responsabilità extracontrattuale.
In caso contrario, se si fornisse una differente interpretazione, si porrebbe la questione dell'adeguatezza del contenuto contrattuale agli interessi che le parti hanno inteso perseguire e, di conseguenza, comporterebbe la necessità di verificare l'idoneità del contratto stesso al raggiungimento dell'anzidetto obiettivo (Cass., S.U. n. 22437/18). Alla luce di ciò, deve ritenersi non giustificata l'esclusione della manleva sostenuta da
[...] in quanto in esecuzione di un contratto inerente allo svolgimento della Controparte_1 Pt_1 propria professione concluso con , ha arrecato un danno ingiusto a un soggetto terzo con il quale CP_4 non aveva instaurato alcun rapporto negoziale ossia proprio CP_3
Tale evento di danno rientra tra quelli garantiti dalla polizza sottoscritta da e pertanto Pt_1 l'assicurazione è tenuta a tenerlo indenne: essendo già stata risarcita per intero la parte danneggiata dallo stesso ricorrente, quest'ultimo ha diritto a ricevere quanto corrisposto dalla propria assicurazione.
Inoltre, sempre sotto il profilo del quantum debeatur che deve essere corrisposto dall'assicurazione, in esso rientrano anche le altre voci di spesa indicate da le quali sono in ogni Pt_1 caso connesse al sinistro: si tratta della spesa inerente all'imposta di registro;
alla spesa della CTU disposta nel procedimento avanti al Tribunale di Modena;
alle spese di costituzione del legale di nella causa avanti al Tribunale di Modena;
alle spese sostenute per la mediazione (Cass. Sez. 6, Pt_1
n. 32306/23).
La domanda, pertanto, deve essere accolta con conseguente assorbimento dell'altra proposta in alternativa da Pt_1
pagina 5 di 6 Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente prestata. Infine deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., avanzata da parte ricorrente in quanto dagli atti non emerge alcun motivo per cui -M meriterebbe siffatta condanna, avendo questa legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa nel presente giudizio e non essendo emersa alcuna circostanza dalla quale dedurre la mala fede o la colpa grave dell'anzidetta società.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. 2018/10/3142734, condanna Controparte_1
a rifondere quanto corrisposto da in qualità di titolare della ditta
[...] Parte_1 individuale Nexus di in esecuzione della sentenza n. 766/2023 del Tribunale di Parte_1
Modena nonché per le spese successivamente sostenute, per un totale di € 20.399,62 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla proposizione della domanda.
2) Condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 Controparte_1 del presente procedimento, liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 21.03.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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